La Giustizia minorile

La Giustizia minorile

di Francesco Miraglia

La giustizia Minorile fa capo al Dipartimento per la Giustizia Minorile che si occupa della gestione dell’esecuzione penale e della tutela dei diritti soggettivi dei minori e dei giovani adulti  – dai 14 ai 21 anni – colpiti dai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria su tutto il territorio nazionale.

Dal dipartimento per la Giustizia Minorile dipendono 18 Istituti penali che assicurano la custodia cautelare detentiva o l’espiazione della pena dei minorenni o giovani adulti autori di reato; 12 centri per la giustizia minorile; 29 uffici di servizio sociale che forniscono assistenza ai minori autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale, concorrono alle decisioni dell’Autorità Giudiziaria Minorile fornendo ipotesi progettuali e predisponendo la raccolta di elementi conoscitivi sulla personalità dei ragazzi; 25 centri di prima accoglienza che, pur non essenso strutture carcerarie ospitano i minori in stato di arresto, fermo o accompagnamento fino all’udienza di convalida (che deve avvenire entro 96 ore dall’arresto) e 12 comunità nelle quali viene assicurata l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria nei confronti di minorenni autori di reato. Si avvia in questo modo un processo di “responsabilizzazione” attraverso la predisposizione di un programma educativo individualizzato – con l’adesione del minore – tenendo conto delle risorse personali, familiari e territoriali dei ragazzi.

Il 10 Rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza stilato dall’Eurispes spiega che l’ “l’individualizzazione del confine tra beneficità (la volontà di mirare al bene del ragazzo ndr) e legalità è un compito delicato, perché non si tratta soltanto d’individuare i limiti di due distinte funzioni , l’ambito di due competenze diverse, quella dei servizi e quella dell’Autorità Giudiziaria, quanto di assicurare a tutti i cittadini, soprattutto a quelli che per condizione personale – la minore età -  e sociale si trovino in una situazione di debolezza, l’effettività del godimento e dell’esercizio dei diritti fondamentali, primo tra i quali quello di sviluppare la persona crescendo ed essendo educati nell’ambito della propria famiglia”. La tutela del minore passa anche attraverso la figura del Garante che – sempre secondo l’Eurispes – deve rendere socialmente visivile la soggettività dei bambuini e la peculiarità delle loro esigenze e adottare iniziative (anche specifiche) dirette a promuovere e facilitare  l’esercizio dei loro diritti in ogni sede.

Tra le altre competenze e finalità del Dipartimento della Giustizia Minorile vi è quella attivare programmi rieducativi e tratta mentali volti a favorire i contatti e l’interazione con la società esterna. Questi progetti educativi fondano la loro forza sullo studio e sulla formazione professionale – oltre che sul tempo libero e sull’animazione – nel tentativo di ricreare nel minore colpuito da provvedimenti ristrettivi una coscienza sociale condivisa con la società esterna, che sia espressione delle capacità e potenzialità di ogni singolo ragazzo.

Il processo al minore.

Preso atto che- come cita il Codice penale all’articolo 97 -  “non è imputabile chi , nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni”, il processo  al minore si basa   sul principio della “finalizzazione educativa” e sulla cosiddetta “attitudine responsabilizzante” che tenta di promuovere lo sviluppo di competenze auto regolative nel ragazzo colpito dal provvedimento penale. Il processo al minore è articolato in diverse fasi e tenta di gettare le basi per una ricostruzione del percorso evolutivo interrotto con il reato. Oltre alla custodia cautelare il pubblico ministero può disporre misure alternative nel tentativo d non interrompere i processi evolutivi del ragazzo. Tali provedimenti prevedono le prescrizioni, la permanenza in casa o il collocamento in comunità.

In ogni caso il minore è affidato ai servizi sociali che, in collaborazione con gli enti locali, ne controllano e sostengono il percorso rieducativo.

Prescrizioni: il Giudice impartisce prescrizioni al minore per garantirne e tutelarne la continuità  e la non interruzione dei processi educativi; tali prescrizioni, infatti, riguardano l’ambito lavorativo  o di studio. Le ordinanze  hanno efficacia per due mesi e si possono rinnovare una volta sola per esigenze probatorie. Nel prendere tale decisione il Giudice ascolta  l’esercente la potestà genitoriale per inserirlo nel progetto di recupero. In caso di reiterate violazioni delle prescrizioni il Giudice può disporre la permanenza in casa.

Permanenza in casa: Tale provvedimento dispone che il minore rimanga presso l’abitazione familiare  al fine di evitare comunicazioni con l’esterno. In alcuni casi il giudice, per motivi di studio o lavoro, può permettere a minore sottoposto a provvedimento penale di lasciare l’abitazione. Vigiliare sul comportamento del ragazzo è compito della famiglia, coadiuvata dai servizi sociali e dagli enti locali. In caso di ripetute violazioni dell’obbligo di permanenza in casa, il giudice può disporre il collocamento in comunità

Collocamento in comunità: il provvedimento del giudice può imporre al minore l’affidamento in una comunità pubblica o autorizzata. A questo si possono aggiungere eventuali prescrizioni che regolino il lavoro, lo studio o altre attività educative affinchè non sia interrotto il processo educativo del ragazzo. Anche in questo caso il responsabile della comunità è coadiuvato dagli enti locali e dai servizi sociali. Nel caso di abbandono o di fuga dalla comunità, oppure di gravi violazioni delle prescrizioni, il Giudice può disporre la custodia cautelare – per un periodo massimo di un mese – se si procede penalmente per un delitto per il quale la pena prevista sia la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

La messa alla prova

La messa alla prova è una misura utilizzata nel processo penale minorile che mira al recupero sociale dell’autore del reato. Consiste nella sospensione del processo per sottoporre l’imputato a prescrizione volte al recupero sociale, sostenuto  da parte degli operatori e dei servizi sociali, oltre che dalle famiglie. La sospensione non può essere superiore a 3 anni nel caso di procedimento penale  per un reato che prevede la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni; negli altri casi il periodo di sospensione non può essere superiore ad un anno.

Con la sospensione il giudice affida il minore a un èquipe che elabora progetti educativi   personalizzati adeguati per rimettere in moto una crescita positiva.

Il giudizio è previsto alla fine del percorso rieducativo e se il giudice ritiene che la prova abbia dato esito positivo,  si dichiara estinto il reato altrimenti il processo riprende dal punto in cui era stato interrotto.

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