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Archivio per giugno 2010

OGNI BAMBINO È UNA STELLA

25 giugno 2010 admin Nessun commento

OGNI BAMBINO È UNA STELLA

Serata di gala per i diritti dei bambini

 

 

La serata di gala organizzata dal Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani Onlus (sezioni di Trento e Verona) e patrocinata dalla Provincia di Verona che si terrà venerdì 25 giugno alle ore 20.00 a Dossobuono in un antico monastero della metà del sedicesimo secolo dove si trova il ristorante La Tavola, vedrà la partecipazione di politici, avvocati, medici, psicologi, attivisti per i diritti umani, artisti, ecc. e semplici cittadini, uniti dal proposito comune di difendere i diritti dei bambini.

La cena, presentata da Jessica Polsky, attrice conduttrice e ballerina, star di Piloti, Sputnik e Camera Cafè, vedrà la partecipazione di Andrea Miglioranzi, capogruppo della Lista Tosi, del Consigliere della Provincia Autonoma di Trento Giorgio Leonardi e del Segretario Regionale di Cittadinanza Attiva Flavio Magarini, che da anni si battono per i diritti dei bambini.

Nel corso della serata l’avv. Antonello Martinez, Presidente Nazionale del movimento “Cresco a casa”, il dott. Roberto Elia Cestari, Presidente Nazionale del CCDU Onlus, e l’avv. Francesco Miraglia, coautore del libro Italiani da slegare, verranno insigniti del premio “Ogni Bambino è una Stella” in riconoscimento della loro attività in difesa dei diritti dei bambini.

Viene automatico associare l’espressione abuso dei diritti umani ai paesi del terzo mondo. Eppure, anche in un paese civilizzato come il nostro si consumano ogni giorno delle gravi violazioni.

I bambini hanno il diritto di non essere etichettati per il loro comportamento quando si tratta di semplice vivacità. Quella che un tempo era vista come una benedizione (la vivacità di un bambino era accolta come segno di salute, prontezza, intelligenza) oggi qualcuno la vuol far diventare una malattia. Industrie multinazionali e lobby di professionisti stanno prendendo di mira queste innocenti creature, solo per il proprio interesse economico. Nel corso della serata il dott. Roberto Elia Cestari avrà modo di informare i partecipanti sul tema degli abusi di psicofarmaci sui bambini.

I bambini hanno il diritto di vivere con i propri genitori. Oggi esiste la fattispecie giuridica dell’«incapacità genitoriale»: un giudizio spesso inaffidabile e ambiguo, molte volte espresso da funzionari e psicoterapeuti senza preparazione, basato solo su opinioni e non su fatti, ma in base al quale un bambino può essere strappato ai genitori di punto in bianco. Questo argomento verrà trattato dall’avv. Antonello Martinez e dall’avv. Francesco Miraglia che purtroppo hanno una vasta esperienza con questo tipo di abusi.

La serata sarà anche allietata da parecchi artisti che hanno a cuore la felicità dei bambini. Si esibiranno Piero Vallero, cantante, saxofonista, polistrumentista, Valentina Mey, cantante, Stefano Tonnellotto, chitarrista, e con la partecipazione speciale di Ornella Fiorio, mezzosoprano.

Nel corso della serata verranno presentate le attività future già in programma: dalla mostra itinerante “Psichiatria un viaggio senza ritorno” alle conferenze nelle scuole sugli effetti della pseudo-malattia ADHD e psicofarmaci. E ancora: stand informativi e raccolta firme su una petizione “contro gli abusi psicofarmaci sui bambini” indirizzata al ministro dell’istruzione; distribuzione di opuscoli e depliant informativi ad insegnanti e genitori.

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Irruzione nel ritiro del Modena: assolti

22 giugno 2010 admin Nessun commento

 

22-06-2010
Irruzione nel ritiro del Modena: assolti
Si è chiuso il processo per l’episodio a ‘Le Ville’ del 2008
Tifosi forse troppo irruenti, ma sono stati assolti.
Più di 2 anni fa, precisamente il 13 aprile 2008, alcuni tifosi del Modena Calcio, facevano irruzione nella notte all’interno dell’Albergo ‘Le Ville’ di Baggiovara, luogo del ritiro della squadra di Calcio del Modena FC chiedendo, ed ottenedo, di poter parlare con i giocatori.
Il processo era iniziato il 24 novembre 2008, dopo una articolata istruttoria, che ha visto tra gli altri gli ex calciatori del Modena: Giorgio Frezzolini e Nicolas Frey, sfilare come testi, e ora ha avuto il suo epilogo.
Infatti, ieri, il Tribunale di Modena, ha emesso sentenza di assoluzione per G.
P.
difeso dall’avvocato Francesco Miraglia e sentenza di non procedibilità a carico di P.
O.
difeso dal legale Marco Favini di Modena.
Erano da poco passate le 2 di notta, quel 13 aprile, quando, nella hall dell’hotel Le Ville, abituale sede del ritiro pre-partita del Modena per le competizioni in casa un gruppo di tifosi ha fatto irruzione con la ferma intenzione di ‘dire due parole’ ai giocatori.
Gli atleti erano nelle loro camere ignari di quello che stava per accadere mentre i tifosi più accaniti cercavano di salire ai piani.
Invano i dipendenti dell’hotel in servizio notturno avevano cercato di bloccarli fino a quando visto che la tensione continuava a salire, non avevano potuto fare altro che assecondare la loro richiesta di poter parlare con gli esponenti della squadra.
I tifosi avevano chiesto espressamente di incontrare Giorgio Frezzolini e il portiere si era presentato accompagnato da Frey.
Il giorno dopo all’arrivo allo stadio, per il match con il Lecce la squadra aveva emesso un comunicato ufficiale di grave condanna all’irruzione notturna: «Il Modena FC, sia come società che come squadra denuncia un ulteriore gravissimo episodio che va ben oltre le contestazioni avvenute in precedenza.
Crediamo che simili episodi contribuiscano ingiustamente a denigrare e disonorare l’immagine dell’intera città e di tutti i modenesi che da sempre sono esempio di civiltà e correttezza» avevano sentenizato i vertici del Modena.
Ieri, però, la sentenza del Tribunale è stata diversa e per i tifosi è arrivata l’assoluzione.
Categorie:Varie ed eventuali Tag:

Tribunale di Modena: Ultrà assolti.

21 giugno 2010 admin Nessun commento
Studio Legale Miraglia
via Rainusso n° 100 41100 Modena
Tel 059/822698 Fax 059/3366455

 

Modena 21 giugno 2010

 

Più di 2 anni  fa, precisamente il 13 aprile 2008, alcuni tifosi del Modena Calcio, facevano irruzione nella notte all’interno dell’Albergo “LE Ville” di Baggiovara, luogo del ritiro della squadra di Calcio del Modena FC.

Gli stessi ultrà, recitava il capo di imputazione, avevano costretto a convocare alcuni calciatori, che dormivano nelle proprie stanze e a farli scendere nella hall dell’albergo per incontrare gli stessi tifosi.

Il processo era iniziato il 24 novembre 2008, dopo una articolata istruttoria, che ha visto tra gli altri gli ex calciatori del Modena: Giorgio Frezzolini e Nicolas Frey, sfilare come testi, o ha avuto il suoi epilogo finale.

Infatti, il Giudice Belvederi del Tribunale di Modena, ha emesso  sentenza di assoluzione per il Sig. G. P. difeso dall’avv. Francesco Miraglia e dal dott. Lino Miraglia e sentenza di non procedibilità a carico del Sig. P. O. difeso dall’avv. Marco Favini di Modena.

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Assolti i coniugi Covezzi.

19 giugno 2010 admin Nessun commento

Ci vorranno anni e anni prima che i coniugi Covezzi e i loro quattro figli, sradicati 12 anni fa dalle loro famiglie, possano rendersi conto del terremoto emotivo che ha sctenato in ciascuno di loro, la sentenza di innocenza della Corte d’Appello di Bologna che ha ribaltato completamente il giudizio di primo grado, in cui altri Giudici del Tribunale di Modena, nel 2002 avevano condannato i coniugi Covezzi a 12 anni di carcere per l’infamante reato di pedofilia nei confronti dei propri figli.

Piangono tutti, anche i tre figli maggiorenni che avevano deciso di presentarsi in aula, ma piangono con lacrime di un sapore diametralmente opposto.

Papà e mamma ovviamente di gioia per l’assoluzione, i figli di rabbia: senza rivolgere nemmeno uno sguardo ai loro genitori biologici, rifiutando perfino un saluto. Arrabbiati per una sentenza che rimette tutto in discussione.

E’ questo l’amaro e assurdo bilancio di questi iter processuali.

Sono allo stesso tempo vittimei presunti genitori colpevoli e i figli trasformati in testi di accusa.

Vittime di una giustizia che, soprattutto nel campo della pedofilia vede protagonisti giudici, pm, psicologi, servizi sociali, centri di aiuto non meglio precisati, pronti a sostituire famiglie con interventi troppo spesso pressappochistici, pregiudizievoli e anche con poca scientificità.

Come non capire quei quattro ragazzi strappati  ai loro genitori una mattina di novembre di 12 anni fa, mentre stavano per andare a scuola?

Uno dei mali più gravi in questo campo riguarda a mio avviso il mondo degli “abusologi”, di quegli esperti che in nome e per conto della giustizia dichiarano apertamente di preferire che in primo grado venga condannato un innocente piuttosto che assolto un pedofilo.

Poi si vedrà!

Questi quattro ragazzi , costretti ad elaborare il lutto di genitori ancora vivi e che fortunatamente hanno trovato quattro meravigliose diverse famiglie adottive, giustamente si sono trovati confusi, in difficoltà di fronte ad una sentenza opposta a quella di primo grado.

Per tutta la vita porteranno addosso il peso psicologico di queste sentenze.

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Le domande “tendenziose” possono indurre

15 giugno 2010 admin Nessun commento

Le domande “tendenziose” possono indurre

il bambino ad assecondare l’interlocutore

 

La sentenza  della Cassazione – che certamente sarà accolta con grande favore sia dagli operatori forensi sia dagli scienziati di psicologia dello sviluppo e forense – recepisce in modo puntuale alcune delle più aggiornate risultanze della ricerca in materia che già avevano ispirato alcune linee guida di neuropsichiatri infantili (Sinpia), di psicologi giuridici (Aipg) e di un gruppo di autorevoli giuristi, psicologi e criminologi (Carta di Noto del 1996 e aggiornata nel 2002). In questa sentenza prosegue il cammino della “scientificizzazione” della giurisprudenza nel riconoscere che il libero convincimento e le cosiddette massime di esperienza trovano un limite nei risultati scientifici.

Così è stato in tema di nesso di causalità nel reato omissivo improprio (sezioni Unite, 11 settembre 2002 n, 22, Franzese) sull’utilizzo di «massime di esperienza, enunciati di leggi biologiche, chimiche o neurologiche di natura statistica ed anche la più accreditata letteratura scientifica del momento storico» quando esse portano a un «ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi che, in base all’evidenza disponibile, lo avvalorino nel caso concreto», Così è stato anche in una sentenza in tema di imputabilità (sezioni Unite, 25 gennaio 2005 n, 916.1), che afferma che alla scienza «il giudice non può in ogni caso rinunciare – pena l’impossibilità stessa di esprimere un qualsiasi giudizio e, (,,,), non può che fare riferimento alle acquisizioni scientifiche che, per un verso, siano quelle più aggiornate e, per altro verso, siano quelle più generalmente accolte, più condivise, finendo con il costituire generalizzata (anche se non unica, unanime) prassi applicativa dei relativi protocolli scientifici».

I principi che si possono evincere da questa sentenza sono chiari, espliciti e di immediata applicabilità.

 

Lo stress è sintomo aspecifico

di abuso perché emerge

anche in assenza di violenze

e non si può annoverare

tra gli indizi di «traumatizzazione»

La valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni del minore come compito di esclusiva pertinenza del giudice e indelegabile al perito

I giudici di merito avevano affidato al perito l’incarico di valutare l’attendibilità del bambino e non avevano preso in considerazione le differenti conclusioni del consulente tecnico della difesa. La sentenza stabilisce che tale compito non è delegabile all’esperto, recependo in modo chiaro quanto afferma l’articolo 2 della Carta di Noto circa la differenza tra la «valutazione psicologica» e «l’accertamento dei fatti per cui si procede». Lo psicologo non può mai sostituirsi al giudice nel valutare, ma deve semmai fornirgli strumenti concettuali e criteri inferenziali per decidere. La perizia deve essere intesa come strumento per accertare il grado di sviluppo psichico del minore, la sua capacità di comprendere i fatti e rievocarli in modo utile e corretto, senza trascurare l’esame di tutti quegli elementi che possono influire sulla sua capacità di testimoniare correttamente quali le sue condizioni emozionali, le dinamiche familiari e le modalità con cui il bambino ha percepito e vissuto gli episodi per cui è testimone.

Per attendibilità si intende affidabilità, ripetibilità e validità, applicabili sia al soggetto testimone, sia alla sua testimonianza. Affidabilità e ripetibilità significano che il testimone e la sua testimonianza tendono a produrre risultati simili, costanti e tendenzialmente coerenti in circostanze diverse nel tempo, nello spazio sociale e in rapporto a intervistatori diversi che utilizzano i medesimi metodi di indagine. Validità significa, essenzialmente, grado di corrispondenza tra ciò che viene affermato e la realtà fattuale a cui le affermazioni si riferiscono. La valutazione psicologica dell’attendibilità non può giungere a pronunciarsi in modo certo sulla validità, perché non può svolgere riscontri sulla realtà fattuale, ma solo fornire un contributo parziale in questo senso. Il contributo consulenziale è più specifico, con riguardo agli aspetti di affidabilità e ripetibilità. Nella letteratura specialistica l’attendibilità si articola in due distinte dimensioni valutative:

1.       la competenza, o capacità di rappresentarsi correttamente la realtà e di riferirla (ovvero di rendere la testimonianza), che attiene alle funzioni psichiche di base (capacità e competenze di percezione, memoria, riconoscimento di persone, coerenza e continuità del pensiero, condizioni dell’affettività e della capacità di relazione, presenza di eventuali disturbi psicopatologici) e perciò all’accuratezza;

2.       la credibilità clinica, che si riferisce, invece, alle eventuali influenze motivazionali e suggestive che possono avere agito, esplicitamente o implicitamente, esternamente o internamente, nel soggetto testimone e/o sulla testimonianza oggettivata.

False memorie e suggestionabilità

  

 

Un metro di valutazione

(Cassazione sezione III penale,

sentenza 6 dicenbre 1995 – 31 gennaio 1996 n.1040)

 

La cosiddetta validation o gradualità delle accuse – tecnica d’indagine psicologica secondo cui le vittime degli abusi graduerebbero le loro accuse da quelle meno gravi a quelle più gravi – è soltanto un metro di valutazione che non ha nessuna valenza di certezza scientifica e che può, in taluni casi, costituire, in un quadro probatorio completo e certo, chiave di interpretazione delle difficoltà delle vittime delle violenze nel rivelare le vicende più riservate. Esso, però, non è applicabile sempre e comunque, da un lato non è sostitutivo della prova e, dall’altro, non assume rilievo in casi – come quello nella specie – in cui sussistano motivi di sospetto.
  

 

 

 

 

L’uso proficuo

dell’indagine psicologica

(Cassazione, sezione III penale,

sentenza 26 maggio 2003 n. 22935)

 

La valutazione del contenuto della dichiarazione del minore – parte offesa – in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame dell’attitudine psicofisica del teste a esporre le vicende in modo utile ed esatto; della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo e l’uso dell’indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali l’attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo e affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell’accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura del rapporti familiari. Il secondo – da tenere distinto dall’attendibilità della prova, che rientra nel compiti esclusivi del giudice – è diretto a esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna. In ogni caso bisogna evitare ogni trauma ulteriore, non strettamente e assolutamente indispensabile.

Risulta particolarmente importante la valutazione della credibilità clinica di quest’ultima, ovvero della narrazione prodotta dal bambino. In altri termini. può benissimo avvenire, e molto spesso avviene, che un soggetto “competente” e “credibile” possa produrre un racconto “non credibile”, sulla base di meccanismi che una abbondantissima letteratura scientifica ha più volte descritto ed evidenziato.

La valutazione degli indizi di un abuso sessuale

Lo stress è sintomo aspecifico di abuso sessuale, perché è scientificamente dimostrato che emerge anche in bambini non abusati e non può essere annoverato tra gli indizi di “traumatizzazione sessuale”. La Corte recepisce il principio secondo cui (si vedano “Linee guida sinopia”) non esiste una sindrome clinica “caratteristica” e identificabile legata specificamente all’abuso sessuale. I disturbi psichici a esso legati. che compaiono peraltro incostantemente e in funzione dei fattori di rischio presenti e delle modalità (durata, intensità) con cui l’abuso è stato compiuto, possono corrispondere a un ampio repertorio di risposte comportamentali comune anche ad altre condizioni cliniche (principio di equifinalità). Non esistono indici comportamentali ed emotivi patognomonici di abuso sessuale: in un’elevata percentuale di casi non si manifestano condotte problematiche. L’impatto di un abuso sessuale può variare qualitativamente e quantitativamente in funzione di variabili particolari. Inoltre, in letteratura non esistono pareri concordi e studi che dimostrino l’esclusività di una o più condotte come criterio diagnostico. Questi indici possono essere riscontrati anche in minori che hanno subito traumi o stress familiari/ambientali di natura non sessuale. È quindi necessaria una particolare cautela prima di identificare un comportamento come possibile “indicatore” di una condizione di abuso.

Non è mai possibile concludere per una “compatibilità” dell’abuso sessuale sulla base della presenza di uno o più sintomi. L’articolo 9 della Carta di Noto fa obbligo all’esperto di avvisare che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità o incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. Inoltre l’esperto non deve esprimere sul punto della compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione.

Una medesima costellazione sintomatica può infatti essere determinata da differenti cause. Una medesima situazione stressogena può determinare in soggetti diversi – anche grazie alla presenza di diversi fattori di resilienza o protezione personali o ambientali – risposte psicologiche e comportamentali affatto simili. L’articolo n. 8 della Carta di Noto che è stato recepito dalla Corte segnala che i sintomi di disagio che il minore manifesta possono infatti derivare da conflittualità familiare o da altre cause.

In dottrina vi sono contrasti sulla linea di confine tra il sintomo – o indice di disagio – e la normalità. L’impiego di test o strumenti “clinici” per diagnosticare l’abuso non è utilizzabile, sebbene sia utile all’esperto per interagire con il bambino e formulare ipotesi interpretative e diagnostiche.

In particolare, non sono utilizzabili per la valutazione di abuso sessuale (si vedano «Linee guida Sinopia») i test psicologici proiettivi (disegno tematico, Rorschach, Cat e Tal, FaI, Blackv, Favole della Duss etc.) in quanto la psicologia sperimentale ha dimostrato che non vi sono significative differenze tra minori sessualmente abusati e quelli che non lo sono, e gli elementi clinici che se ne ricavano sono correlabili a molte condizioni generali di stress e trauma indipendenti dall’abuso.

Anche l’uso del disegno come tecnica per evidenziare vissuti sessuali traumatici o maltrattamenti ha fornito risultati molto dubbi.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

♠ La complessità

Dei comportamenti

(Cassazione, sezione III penale, sentenza 3 ottobre 1997 n. 8962)

La testimonianza del minore deve passare anche attraverso l’esame dell’atteggiamento psicologico dello stesso con riferimento alla complessità tutta particolare del comportamenti umani attinenti alla sfera sessuale di una giovane vittima, in cui interagiscono molteplici fattori, correlati o meno con l’età, del quali occorre stabilire l’incidenza in concreto, come è stato effettuato nell’impugnata sentenza. Infatti la valutazione del contenuto della dichiarazione del minore in materia di abusi sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, non può non contenere un esame dell’attitudine psicofisica del teste a riferire in materia utile ed esatta sulla specifica materia e sulla sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne, sicché, superando vecchie tecniche di indagine e valutazione, in questo campo è invalso l’uso di un’indagine psicologica, che involge due aspetti fondamentali: l’attitudine del bambino, in termini intellettivi e affettivi, a testimoniare e la credibilità del minore.Il primo si sostanzia nell’accertamento della sua capacita di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali, che modulano le sue relazioni con il mondo esterno, nonché alla qualità e alla natura delle dinamiche familiari.

Il secondo, invece, da distinguersi rispetto all’attendibilità della prova, la cui valutazione resta compito esclusivo del giudice, mira a esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e ha rielaborato la vicenda in guisa da indurla muoversi tra i termini della sincerità, del travisamento dei fatti o della menzogna.

 

Imprescindibilità dell’esame delle dinamiche familiari per escludere contesti suggestivi

La Corte recepisce la necessità di considerare le “dinamiche parentali” per accuse di abuso sessuale rivolte all’interno del nucleo familiare in contesti di separazione coniugale, casi in cui la dichiarazione del bambino può essere influenzata strumentalmente da uno dei due genitori contro l’altro.

Si tratta della sindrome da alienazione parentale (Pas), patologia relazionale identificata dallo psichiatra Richard Gardner, che può presentarsi nelle situazioni di separazione e divorzio conflittuali. In tali contesti il minore, perché “programmato” in questo senso da uno dei due genitori – solitamente quello affidatario – mette in atto una campagna di denigrazione del tutto ingiustificata nei confronti dell’altro genitore fino ad arrivare, nei casi più gravi, a formulare nei suoi confronti false accuse di abuso sessuale.

La sentenza sottolinea poi, con sofisticata intelligenza, che quando le dichiarazioni accusatorie del minore vengono valutate come non attendibili e non corrispondenti a una verità storica, questo non significa automaticamente che il bambino abbia «architettato un consapevole mendacio» o che «abbia ripetuto una trama narrativa calunniosa da altri predisposta», Vi è infatti la possibilità che le accuse siano sorte non come espressione di una deliberata volontà del bambino (o di qualcun altro, ipotesi comunque da verificare) di accusare falsamente il presunto colpevole, bensì a causa di un grave fraintendimento della realtà.

In questi casi, certamente più difficili da diagnosticare, le accuse di abuso sessuale sono il risultato di una costruzione narrativa che poggia sul fraintendimento iniziale, amplificato dai successivi scambi comunicativi tra il bambino e le varie figure adulte che lo interrogano. Chi interagisce con il minore avendo nella mente – a causa di una comunicazione ambigua e passibile di più interpretazioni – la terribile paura che questo possa essere stato oggetto di molestie sessuali, può facilmente credere di essere solo il depositario del racconto del bambino, mentre in realtà può partecipare inconsapevolmente alla costruzione del cosiddetto fattoide, ovvero a una realtà costruita dal linguaggio, una realtà che ha l’apparenza del fatto senza però esserlo.

Il fraintendimento può sorgere sulla base di una comunicazione del bambino di per sé neutra che può però assumere significati anche molto gravi a seconda della declinazione contestuale di quanto riferito, Si pensi a esempio all’affermazione di aver visto il padre nudo. È evidente che questa affermazione può indicare situazioni molto differenti tra loro: il minore in questione può accidentalmente aver visto l’organo genitale del genitore (sotto la doccia, mentre si stava cambiando) oppure può averlo visto perché questo ha deliberatamente coinvolto il figlio in attività di carattere sessuale, Ecco che, se chi riceve questo tipo di comunicazione ipotizza – verosimilmente con molto timore e angoscia – il secondo scenario, potrà inavvertitamente e inconsapevolmente indirizzare il racconto del minore verso la costruzione di un racconto di abuso.

  

 

 

 

 

 

 

 

♠ Nozioni di carattere tecnico

(Cassazione, sez. IV penale, sentenza 8 giugno – 29 settembre 2006 n.32281)

 

Per attribuire significato univoco alle dichiarazioni di un bambino di tenera età, mai direttamente assunte nel processo, ma in esso introdotte attraverso la testimonianza della madre e della sua consulente psicologa su quanto loro riferito dal bambino stesso, stante delicatezza e difficoltà di pervenire a risultati sicuri, che come ovvio, sono tanto maggiori quando si tratta di bambini in tenera età la cui personalità non è ancora formata e la capacità espressiva è limitata, rendono legittima l’assunzione della testimonianza dell’esperto in materia di testimonianza infantile, che possa fornire al giudice le nozioni di carattere tecnico attinenti alle metodologie da applicare nell’esame del minore vittima di abuso sessuale suscettibili di condurre, attraverso una più pertinente valutazione tecnico scientifica, a un inquadramento della vicenda più coerente con le risultanze processuali.L’obbligo di documentazione integrale delle dichiarazioni rese da un minore vittima di abuso sessuale rappresenta una indubbia garanzia di genuinità della prova e risulta imposto dal nostro codice di rito, in modo che può ritenersi che tale modalità sia espressione dì una tecnica maggiormente affidabile non solo dal punto di vista della protezione del minore abusato ma anche sotto il profilo dell’accertamento del fatti penalmente rilevanti.

Il mancato rispetto della tecnica di documentazione rappresenta un vizio metodologico dell’assunzione della prova, che non può essere controllata, e della cui affidabilità può essere lecito dubitare non diversamente da quanto potrebbe verificarsi allorché, per mera ipotesi si dimostrasse che le impronte digitali da cui dipende la responsabilità dell’imputato sono state rilevate con modalità tali da non assicura la sicurezza del risultato.

 

 ♠ Distorsioni dei ricordi

(Cassazione, sezione III penale, sentenza 2 luglio 10 ottobre 2003 n.38623)

Compulsando un bambino con metodi suggestivi o con inopportune domande implicanti la risposta, o comunque, con interventi esterni non adeguati si osserva come sia possibile ottenere informazioni non corrispondenti alla realtà sino a creare nell’interrogato una distorsione dei ricordi o impiantare falsi ricordi autobiografici. 

Come spiega la sentenza, un bambino, quando è incoraggiato o sollecitato a raccontare da parte di persone che hanno una influenza su di lui – e ogni adulto è per il bambino un soggetto autorevole – tende a fornire la risposta compiacente che l’interrogante si attende e che dipende, quasi sempre, dalla formulazione della domanda. La letteratura scientifica è concorde nel ritenere che anche i bambini molto piccoli possono essere dei buoni testimoni se lasciati liberi di riferire ciò che ricordano spontaneamente o se interrogati in maniera non suggestiva. Al contrario, quando il bambino viene interrogato attraverso l’impiego di domande inducenti e suggestive tende a conformarsi all’aspettativa del suo interlocutore distorcendo il contenuto della sua testimonianza.

La suggestionabilità è tanto maggiore tanto più il bambino è piccolo e lo stesso vale per la tendenza ad adeguarsi alle aspettative dell’interlocutore. Deve essere precisato che in questi casi le aspettative coincidono non con ciò che l’interlocutore pensa o spera di trovare, bensì con ciò che teme sia successo. Purtroppo, molto spesso chi interroga i bambini – anche quando si tratta di professionisti – ignora o dimentica che tutte le domande contengono delle premesse che queste vengono implicitamente comunicate al minore ed è precisamente in questo modo che al bambino vengono trasmesse le paure e le informazioni che poi utilizza per assecondare l’aspettativa dell’interlocutore. Come scrive la sentenza «l’adulto crede di chiedere per sapere, mentre in realtà trasmette al bambino una informazione su ciò che ritiene sia successo» .

Il circolo vizioso del fraintendimento viene infine suggellato dall’instillarsi nella mente del minore una falsa memoria autobiografica rispetto a quanto accaduto, per cui il bambino inizia a ritenere vero un fatto in realtà mai accaduto. I più importanti studiosi della memoria, tra cui l’italiana Giuliana Mazzoni, insegnano che gli adulti «raccontano ricordando», mentre i bambini «ricordano raccontando».

Ne segue che il bambino raccontando l’esperienza ne costruisce in memoria un corrispettivo ricordo, e se nel raccontarlo inserisce informazioni errate adeguandosi alle aspettative dell’interlocutore egli costruirà nella sua mente un corrispondente falso ricordo autobiografico, rendendo di fatto impossibile stabilire a posteriori accertare la verità storica.

Giuliana Mazzoni e Elizabeth Loftus, studiose della memoria, hanno dimostrato che è possibile instillare false memorie autobiografiche anche relative a episodi traumatici in realtà mai accaduti, come ad esempio l’aver subito un attacco fisico da parte di un animale. Hanno altresì dimostrato che è pressoché impossibile distinguere tra un vero e un falso ricordo sulla base del ricordo in sé (ad esempio attraverso l’esame della quantità o della tipologia di dettagli) o delle emozioni a esso associate. Anche una falsa memoria autobiografica può infatti suscitare nel soggetto emozioni coerenti (perché queste – paradossalmente – sono di fatto genuine) con il ricordo in sé.

Coerentemente, la sentenza conclude indicando la necessità di vagliare con estrema attenzione le primissime dichiarazioni spontanee dei minori essendo queste maggiormente attendibili perché non “inquinate” da interventi esterni che alterano la memoria dell’evento.

*****

P.S.

Le sentenze e le esplicazioni dell’Avv. Prof. Guglielmo Gulotta sopra riportati sostanziano principi fondamentali che da tempo si attendevano per riportare i processi di abusi sessuali sui minori entro i propri alvei di competenza, precisando quanto segue:

1.      la compatibilità e l’attendibilità delle dichiarazioni del minore sono di esclusiva competenza del Giudice;

2.      il Perito deve solo precisare quale sia lo sviluppo psichico del minore, le sue capacità di comprendere i fatti e di rievocarli in modo utile, indicando quali siano le sue condizioni emozionali, indagare sulle dinamiche parentali e riferire come ha percepito e vissuto gli episodi per cui è testimone;

3.      la risposta allo stress è aspecifica per cui le stesse reazioni emotive e comportamentali possono derivare sia dall’abuso sessuale, dal conflitto genitoriale, da entrambi i fattori o per altre cause;

4.      è dimostrato scientificamente che un bambino, quando è incoraggiato o sollecitato a raccontare, da parte di persone che hanno una influenza su di lui tende a fornire la risposta compiacente che l’interrogante si attende e che dipende, quasi sempre, dalla formulazione della domanda;

5.      gli studiosi della memoria insegnano che gli adulti “raccontano ricordando” mentre i bambini “ricordano raccontando”;

6.      solo le primissime dichiarazioni spontanee sono quelle maggiormente attendibili perché non “inquinate” da interventi esterni che alterano la memoria dell’evento;

7.      è divieto demandare all’esperto la valutazione della compatibilità e dell’attendibilità del minore.

La Corte ha posto finalmente dei precisi cardini traendo in merito alla valutazione delle dichiarazioni dei minori che saranno certamente di aiuto sia all’accusa, sia alla difesa per un’autentica tutela.

Ciò peraltro dimostra che la battaglia che il Centro documentazione sui falsi abusi conduce quotidianamente trova giustificazione nel contenuto di questa sentenza e i tecnici della psiche dovranno prendere coscienza del loro ruolo, senza prevaricare le competenze altrui e indurre psicosi e ansie emotive nei genitori per sintomi che per loro natura sono aspecifici, e i Giudici non potranno demandare, nel conferire l’incarico, le loro responsabilità ai periti.

Siamo altresì consapevoli che la strada da percorrere per una vera tutela dei minori e delle persone innocenti sarà ancora lunga e tortuosa per le resistenze che si incontreranno lungo il cammino che ci siamo preposti, ma comunque fiduciosi che qualcosa sta cambiando.

Categorie:Il diritto, Minori Tag:

Bimba contesa, sostituire gli operatori indagati»

4 giugno 2010 admin 1 commento

 

04-06-2010
L’avvocato della madre critica il sindaco per il sostegno incondizionato al servizio
Continua a fare discutere la situazione di Francesca Famigli, la donna castelfranchese a cui è stata sottratta la figlia di sei anni dopo una tormentata vicenda matrimoniale.
La donna, che può vedere la sua bambina soltanto un’ora a settimana ed in presenza degli operatori nonostante non sia mai stata accusata di ‘violenze’ nei suoi confronti, ha denunciato le assistenti e i responsabili del servizio di Castelfranco accusandoli di «aver trascurato importanti aspetti di salute» della minore.
Ed ora il suo avvocato Francesco Miraglia torna sulla questione criticando il comportamento tenuto sulla questione dal sindaco: «E’ difficile non concordare con il sindaco sul fatto che la politica resti fuori dal Tribunale e dai Servizi Sociali – scrive in una lettera – tuttavia non più di un mese fa, lo stesso sindaco ‘dava’ pubblicamente fiducia a quegli operatori indagati senza conoscere nel merito la vicenda, mentre oggi vuole escludere la politica dando fiducia ai Tribunali ‘incaricati del caso’.
Ancora una volta il sindaco Reggianini predica bene ma razzola male.
Dovrebbe ‘scientificamente’ ed opportunamente essere scontato che gli operatori indagati – A.S.
Valli, psicologa Zuccarato, Presidente Natalino, Responsabile del Servizio dott.ssa Zini e l’educatrice – lascino ad altri il compito di lavorare più serenamente e senza conflitti .
Come può mamma Francesca collaborare con gli operatori di cui non si fida e che ha addirittura denunciato? Se non fosse per una presa di posizione politica, il buon senso stesso suggerirebbe al sindaco di avvicendare al caso nuovi operatori, ma se così facesse per la politica sarebbe una sconfitta, e soprattutto lo sarebbe per lo stesso sindaco ed il suo Servizio.
Piuttosto che perdere la faccia – conclude l’avvocato Francesco Miraglia – per il sindaco di Castelfranco poco importa che la bambina continui a soffrire».
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Finisce in Parlamento il caso degli assistenti sociali indagati

2 giugno 2010 admin Nessun commento
02-06-2010
Un’interrogazione ai ministri della Giustizia e degli Affari sociali è stata presentata dai deputati della Lega Nord Massimo Polledri e Carolina Lussana sul caso di una bambina di sei anni di Castelfranco Emilia (Modena), affidata alle cure di assistenti sociali.
I parlamentari si fanno carico in sede politica della battaglia che la madre della piccola, Francesca F., conduce per riavere con sè la figlia.
Inoltre la Procura, ricordano i due onorevoli, ha indagato per maltrattamenti assistenti sociali che hanno avuto il compito di seguirla.
«La madre èstata giudicata estranea ai fatti che le sono stati contestati – si legge in una nota della Lega – e nonostante tutto si vede negata, ancora una volta, la custodia della sua piccola».
Polledri e Lussana chiedono ai ministri «quali strumenti ritengano utili per incidere sulla drammatica situazione esistente» e pongono l’accento sull’ampiezza del fenomeno dei bambini sottratti alle famiglie.
«Nel paese sono più di 35.000 – sottolineano – Chiediamo di verificare con urgenza lo stato attuale dell’affidamento e rivedere tramite apposita consulenza tecnica d’ufficio del Tribunale dei minorenni lo stato di salute psicologica della bambina e la capacità genitoriale della madre, per valutare nei tempi minori possibili l’effettivo reintegro della stessa nell’accudimento della figlia».
I due deputati leghisti attaccano anche il sindaco di Castelfranco Emilia, Stefano Reggianini: «Appare inopportuno – sottolineano – l’intervento del sindaco che, pur dichiarando di non conoscere nel merito la vicenda, ha espresso solidarietà agli stessi operatori dei servizi sociali, dimenticando il suo ruolo istituzionale e il coinvolgimento di un minore che, in quanto soggetto più debole, ha il compito di difendere e tutelare
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AL MINISTRO DEGLI AFFARI SOCIALI

2 giugno 2010 admin Nessun commento

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

 

 

AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

AL MINISTRO DEGLI AFFARI SOCIALI

 

Premesso che:

 nel comune di Castelfranco, in provincia di Modena, si è verificata una vicenda molto delicata, che vede coinvolta una bambina di solo 6 anni,  nella quale sono indagate le assistenti sociali del Comune, unitamente  ad una psicologa e al referente dell’Istituzione per i servizi sociali;

la storia tragica di questa minore è iniziata quando i servizi sociali hanno deciso di sottrarla alle cure della madre, la signora Francesca Famigli, che da oltre un anno lotta, anche pubblicamente, contro i servizi sociali per riavere la propria figlia;

la madre, che nei mesi scorsi aveva riscontrato uno stato di salute non ottimale nella bambina, in particolar modo legato ad arrossamenti e bruciori nelle parti intime, dopo che la stessa aveva dovuto insistere perché le assistenti sociali si facessero carico degli accertamenti approfonditi del caso e dopo che l’avvocato che la assiste aveva verificato come le stesse assistenti non si erano rivolte, come di dovere per la loro carica, al tribunale di Bologna per segnalare anche solo vaghi sospetti relativi alla buona condizione della bimba, oggi affidata alle cure del padre, ha depositato una circostanziata querela;

il procuratore aggiunto del Tribunale di Bologna, dottoressa Lucia Musti, ha aperto un fascicolo sulla vicenda e al momento risultano iscritti nel registro degli indagati  le assistenti sociali dell’area minori del Comune di Castelfranco, la psicologa dei servizi sociali  e i responsabili che, parallelamente ai servizi si occupano di sociale;

le indagini riguardano tutti i responsabili dei servizi cui la bambina è affidata, con capi d’accusa importanti come omessa denuncia, abuso d’ufficio, violenza privata, lesioni perosnali anche se ognuno dovrà rispondere per il ruolo che effettivamente ricopre;

al di là del grave episodio la vicenda di Francesca Famigli è particolarmente complessa e procede, anche giudizialmente, dal 2004, prendendo origine dalla separazione e dai dissidi tra il padre e la madre della bambina;

va ricordato che la signora Famigli, che può vedere sua figlia solo una volta alla settimana, non è stata mai accusata di violenza o di abusi di nessun genere sulla minore e che, nonostante questo, la bambina le è stata sottratta e attualmente è stata affidata al padre;

sembrerebbe che la situazione della bambina sia molto grave, e dai dati esposti emerge una urgenza di verificare lo stato attuale dell’affidamento e rivedere tramite apposita consulenza tecnica di ufficio del tribunale dei minorenni lo stato di salute psicologica della bambina e la capacità genitoriale della madre al fine di valutare nei tempi minori possibili l’effettivo reintegro della stessa nell’accudimento della figlia;

quanto riportato impone una riflessione su come spesso gli assistenti sociali, coadiuvati da psicologi e psichiatri, non solo non siano in grado di risolvere i problemi della famiglia, ma contribuiscano a crearli loro stessi con il loro comportamento;

in aggiunta, nella vicenda appare inopportuno l’intervento del Sindaco di Castelfranco che, pur dichiarando “di non conoscere nel merito la vicenda”,  ha espresso solidarietà agli stessi operatori dei servizi sociali, dimenticando il suo ruolo istituzionale e il coinvolgimento di un minore che, in quanto soggetto più debole, ha il compito di difendere e tutelare visto il suo ruolo istituzionale;

 

per sapere:

 

se i Ministri conoscano il fatto descritto in premessa e non ritengano che, più in generale,  il dolore e il danno morale causato ai genitori e ai bambini sia irreparabile;

quali strumenti ritengano utili ad incidere sulla drammatica situazione esistente, posto che la normativa consente che ad una famiglia qualsiasi possono essere sottratti i figli, tramite una decisione del tribunale dei minori spesso adottata sulla base di perizie scritte da psicologi, assistenti e psichiatri che valutano l’operato dei genitori in modo del tutto unilaterale, secondo opinioni che spesso sembrano completamente destituite di ogni fondamento e determinate da puro arbitrio;

se non ritengano, come confermato da molti casi di cronaca, che tali strutture sia assolutamente lontane dai bisogni della gente e vadano riformate;

se non ritengano che sia drammaticamente alto il numero dei bambini sottratti alle famiglie, oggi quasi 35 mila in Italia, anche se il numero non è definitivo.

 

On. Carolina Lussana

On. Massimo Polledri

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Mi autosospendo dal fare la mamma

1 giugno 2010 admin Nessun commento

        01-06-2010
 http:«Mi autosospendo dal fare la mamma»
La scelta disperata della donna che denunciò i servizi sociali
CASTELFRANCO – Non è cambiata la situazione di Francesca Famigli, la donna castelfranchese a cui è stata sottratta la figlia di sei anni dopo una tormentata vicenda matrimoniale.
Qualche settimana fa la donna, che da tempo può vedere la sua bambina soltanto un’ora a settimana ed in presenza degli operatori nonostante non sia mai stata accusata di ‘violenze’ di nessun genere nei confronti della piccola, aveva denunciato le assistenti e i responsabili del servizio di Castelfranco accusandoli di «aver trascurato importanti aspetti di salute» della minore che era loro, anche formalmente, affidata.
Sul caso la magistratura di Modena ha avviato un’indagine e il procuratore aggiunto Lucia Musti l’ha accolta iscrivendo nel registo per omessa denuncia, abuso d’ufficio, violenza privata e lesioni personali con circostanze aggravantile assistenti sociali del Comune di Castelfranco, insieme alla psicologa che si occupa dell’area minori e al referente dell’Istituzione per i servizi sociali del Comune.
Per questo la madre della piccola, supportata dall’avvocato Francesco Miraglia, che la segue nella sua battaglia, aveva chiesto di rivedere urgentemente i protocolli di affidamento e di visita, con l’idea di poter ottenere anche che ad occuparsi della piccola fossero assistenti sociali diverse da quelle coinvolte nella scottante questione.
Madre e avvocato si erano rivolti alla Direzione sanitaria dell’Ausl per ottenere un incontro urgente e ridiscutere della situazione ma pare che nessuno habbia ancora risposto: «Sulle precarie condizioni di salute della bambina (motivo per cui è stata avviata l’indagine ndr) fino ad ora non sono state fatte certificazioni di sorta e il servizio sociale ha anzi tenuto un atteggiamento punitivo e colpevolizzante nei confronti della mamma – scrive l’avvocato rivolgendosi al direttore sanitario dell’Ausl Modena – anzi, cosa ancor più grave, per la madre, che non ha alcun disturbo psichiatrico è stato addirittura predisposto un programma terapeutico finalizzato alla collaborazione con le stesse assistenti sociali iscritte nel registro degli indagati».
«Tutto ciò ha costretto la mia assistita a prendere una sofferta e amara decisione – continua l’avvocato – piuttosto che danneggiare la propria figlia con tensioni continue e con situazioni troppo pesanti da gestire per una bimba ha preferito autosospendersi dal ruolo di mamma in attesa di operatori e situazioni di fatto diversi».
Ora di fatto la bambina che rimane in carico alle assistenti non vedrà più la sua mamma, nemmeno per qell’oretta alla settimane durante la quale le consegnava bigliettini e disegni che parlavano di nostalgia dei tanti momenti semplici passati insieme.
(al.pe.)
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