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Codice Deontologico degli psicologi italiani

15 febbraio 2010 admin Nessun commento

Codice Deontologico degli psicologi italiani

Testo approvato dal Consiglio Nazionale

dell’Ordine nell’adunanza del 27-28 giugno 1997
 

 

Capo I – Principi generali

Articolo 1

Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi.

Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

Articolo 2

L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare. Articolo 3

Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità.

In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.

Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.

Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Articolo 4

Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnìa, nazionalità, estrazione sociale, stato socio- economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.

Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.

In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.

Articolo 5

Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

 

Articolo 6

Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine.

Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 7

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

Articolo 8

Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.

Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

Articolo 9

Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.

Nell’ ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta.

Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.

Articolo 10

Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.

Articolo 11

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, nè informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Articolo 12

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.

Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Articolo 13

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.

Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Articolo 14

Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento.

È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

Articolo 15

Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

Articolo 16

Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione.

Articolo 17

La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.

Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale.

Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

Articolo 18

In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.

Articolo 19

Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.

Articolo 20

Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Articolo 21

Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.

Capo II – Rapporti con l’utenza e con la committenza

Articolo 22

Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.

Articolo 23

Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale.

In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto al rispetto delle tariffe ordinistiche, minime e massime.

Articolo 24

Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.

Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.

Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

Articolo 25

Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone.

Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.

Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

 

Articolo 26

Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.

Articolo 27

Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.

Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.

Articolo 28

Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione.

Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.

Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.

Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.

Articolo 29

Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico- professionale.

Articolo 30

Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

Articolo 31

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale.

Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Articolo 32

Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento.

Capo III – Rapporti con i colleghi

Articolo 33

I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.

Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

Articolo 34

Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psic ologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità

professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

Articolo 35

Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.

Articolo 36

Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.

Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.

Articolo 37

Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.

Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista.

Articolo 38

Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Capo IV – Rapporti con la società

Articolo 39

Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Articolo 40

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, la pubblicità e l’informazione concernenti l’attività professionale devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell’immagine della professione.

Capo V – Norme di attuazione

Articolo 41

È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli psicologi l’“Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare

eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della

revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Articolo 42

Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

 

 

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IL CODICE DEONTOLOGICO MAGISTRATI

15 febbraio 2010 admin Nessun commento

IL CODICE DEONTOLOGICO MAGISTRATI

 

 

Premessa

Il seguente testo del “codice etico” è stato adottato dal Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati, a seguito di un’ampia consultazione degli associati, nel termine prescritto dall’art. 58 bis del decreto legislativo n. 29/93 (introdotto dal decreto legislativo n. 546/93).

L’ANM, pur ritenendo di dubbia costituzionalità tale norma sia sotto il profilo dell’eccesso di delega sia sotto quello della violazione della riserva assoluta di legge in materia di ordinamento giudiziario, ha ritenuto di darvi attuazione considerando comunque opportuna l’individuazione delle regole etiche cui, secondo il comune sentire dei magistrati, deve espirarsi il loro comportamento.

Si tratta, peraltro, di indicazioni di principio prive di efficacia giuridica, che si collocano su un piano diverso rispetto alla regolamentazione giuridica degli illeciti disciplinari.

L’operata  individuazione  di  norme  di  comportamento,  ispirate  all’attuazione  dei  valori morali fondamentali propri dell’ordinamento della categoria, è inevitabilmente condizionata dall’assetto normativo vigente e dalla ricognizione delle questioni di maggiore rilevanza attuale: per ogni eventuale modifica e aggiornamento delle norme così individuate sarà seguita la medesima procedura, che prevede la sottoposizione di un progetto alla discussione delle sezioni locali dell’ANM e la successiva approvazione da parte del Comitato Direttivo Centrale.

 

 

 

I    Le regole generali

 

Art. 1 – Valori e principi fondamentali

Nella  vita  sociale  il  magistrato  si  comporta  con  dignità,  correttezza,  sensibilità all’interesse pubblico.

Nello  svolgimento  delle  sue  funzioni  ed  in  ogni  comportamento  professionale  il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza e di imparzialità.

 

Art. 2 – Rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia

Nei rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia il magistrato tiene un comportamento disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui e respinge ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi di amministrazione della giustizia.

Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali.

 

Art. 3 – Doveri di operosità e di aggiornamento professionale

Il magistrato svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità.

Conserva     ed     accresce      il      proprio      patrimonio      professionale      impegnandosi nell’aggiornamento e approfondimento delle sue conoscenze nei settori in cui svolge la propria attività.
 

 

Art. 4 – Modalità di impiego delle risorse dell’amministrazione

Il magistrato cura che i mezzi, le dotazioni e le risorse d’ufficio siano impiegati secondo la

loro destinazione istituzionale, evitando ogni forma di spreco o di cattiva utilizzazione, nel perseguimento di obiettivi di efficienza del servizio giudiziario.

 

Art. 5 – Informazioni di ufficio. Divieto di utilizzazione a fini non istituzionali

Il  magistrato  non  utilizza  indebitamente  le  informazioni  di  cui  dispone  per  ragioni d’ufficio e non fornisce o richiede informazioni confidenziali su processi in corso, né effettua segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull’esito di essi.

 

Art. 6 – Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa

Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.

Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni conosciute per ragioni del suo ufficio e ritiene di dover fornire notizie sull’attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l’esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l’onore e la reputazione dei cittadini, evita la costituzione o l’utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati.

Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa.

 

Art. 7 – Adesione ad associazioni

Il magistrato non aderisce ad associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati

 

 

 

II  Indipendenza, imparzialità, correttezza

 

Art. 8 – L’indipendenza del magistrato

Il  magistrato  garantisce  e  difende  l’indipendente  esercizio  delle  proprie  funzioni  e mantiene una immagine di imparzialità e di indipendenza.

Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o affaristici che possano condizionare l’esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l’immagine.

Non accetta incarichi né espleta attività che ostacolino il pieno e corretto svolgimento della propria funzione o che per la natura, la fonte e le modalità del conferimento, possano comunque condizionarne l’indipendenza.

 

Art. 9 – L’imparzialità del magistrato

Il magistrato rispetta la dignità di ogni persona, senza discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione.

Nell’esercizio delle funzioni opera per rendere effettivo il valore dell’imparzialità impegnandosi a superare i pregiudizi culturali che possono incidere sulla comprensione e valutazione dei fatti e sull’interpretazione ed applicazione delle norme.

Assicura che nell’esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità.

 

Art. 10 – Obblighi di correttezza del magistrato
 

 

Il magistrato non si serve del suo ruolo per ottenere benefici o privilegi.

Il  magistrato  che  aspiri  a  promozioni,  a  trasferimenti,  ad  assegnazioni  di  sede  e  ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che altri lo facciano in suo favore.

Il magistrato si astiene da ogni intervento che non corrisponda ad esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti promozioni, trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di incarichi.

Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori.

 

La condotta nell’esercizio delle funzioni

 

Art. 11 – La condotta nel processo

Nell’esercizio delle sue funzioni, il magistrato, consapevole del servizio da rendere alla collettività, osserva gli orari delle udienze e delle altre attività di ufficio, evitando inutili disagi  ai  cittadini  e  ai  difensori  e  fornendo  loro  ogni  chiarimento  eventualmente necessario.

Svolge il proprio ruolo con pieno rispetto di quello altrui ed agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo assicurando loro le condizioni per esplicarle al meglio.

Cura di raggiungere, nell’osservanza delle leggi, esiti di giustizia per tutte le parti, agisce con il massimo scrupolo, soprattutto quando sia in questione la libertà e la reputazione delle persone.

 

Art. 12 – La condotta del giudice

Il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche.

Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, nonché l’ordinato e sereno svolgimento dei giudizi. Nell’esercizio delle sue funzioni ascolta le altrui opinioni, in modo da sottoporre a continua verifica le proprie convinzioni e da trarre dalla dialettica occasione di arricchimento professionale e personale.

Nel redigere la motivazione dei provvedimenti collegiali espone fedelmente le ragioni della decisione, elaborate nella camera di consiglio ed esamina adeguatamente i fatti e gli argomenti   prospettati   dalle   parti.   Non   sollecita   né   riceve   notizie   informali   nei procedimenti da lui trattati.

Nelle motivazioni dei suoi provvedimenti e nella conduzione dell’udienza evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all’oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero – quando non siano indispensabili ai fini della decisione – sui soggetti coinvolti nel processo.

 

Art. 13 – La condotta del pubblico ministero

Il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo.

Indirizza la sua indagine alla ricerca della verità acquisendo anche gli elementi di prova a favore dell’indagato e non tace al giudice l’esistenza di fatti a vantaggio dell’indagato o dell’imputato.

Evita di esprimere valutazioni sulle persone delle parti e dei testi, che non sia conferenti rispetto alla decisione del giudice e si astiene da critiche o apprezzamenti sulla professionalità del giudice e dei difensori.
 

 

Non chiede al giudice anticipazioni sulle sue decisioni, né gli comunica in via informale conoscenze sul processo in corso.

 

Art. 14 – I doveri del dirigenti

Il  magistrato  dirigenti  dell’ufficio  giudiziario  cura  l’organizzazione  e  l’utilizzo  delle risorse personali e materiali disponibili in modo da ottenere il miglior risultato possibile in vista    del servizio       pubblico          che           l’ufficio            deve          garantire.          Assicura                la               migliore collaborazione con gli altri uffici pubblici nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuna istituzione. Garantisce l’indipendenza dei magistrati e la serenità del lavoro di tutti   gli   addetti   all’ufficio   assicurando   trasparenza   ed   equanimità   nella   gestione dell’ufficio e respingendo ogni interferenza esterna.

Cura di essere a conoscenza di ciò che si verifica nell’ambito dell’ufficio, in modo da poterne assumere la responsabilità e spiegarne le ragioni. Esamina le lagnanze provenienti dai cittadini, dagli avvocati e dagli altri uffici giudiziari o amministrativi, vagliandone la fondatezza e assumendo i provvedimenti necessari ad evitare disservizi. Anche a tal fine deve essere disponibile in ufficio.

Vigila sul comportamento dei magistrati e del personale amministrativo intervenendo, nell’esercizio dei suoi poteri, per impedire comportamenti scorretti.

Redige con serenità, completezza e oggettività i pareri e le relazioni sui magistrati dell’ufficio,  così  lealmente  collaborando  con  coloro  cui  è  messa  la  vigilanza  sui magistrati, con il Consiglio giudiziario e con il C.S.M.

Sollecita pareri sulle questioni dell’ufficio da parte di tutti i magistrati, del personale amministrativo e, se del caso, degli avvocati. Cura l’attuazione del principio del giudice naturale.

Elezioni all’Ordine pochi votanti

14 febbraio 2010 admin Nessun commento

Modena 13 febbraio 2010

Per l’ennesima volta, sotto l’indifferenza dell’opinione pubblica, della stampa e delle varie istituzioni della nostra provincia si sono svolte le elezioni dei membri del Consiglio Forense, dell’Ordine degli avvocati modenesi.
Su 1758 iscritti all’albo, come sta accadendo da sempre, soltanto poco più del 50%, 805 avvocati, si sono presentati al voto per il biennio 2010-2011.
Confermato per l’ennesima volta, lo stesso presidente, lo stesso segretario e ben 12/15 dei componenti.
Non solo non c’è partecipazione, ma neppure ricambio.
Al di là dell’ovvia considerazione che gli assenti hanno sempre torto, credo, però, che il fatto che quasi la metà degli avvocati consideri un rito del tutto inutile votare per l’Ordine (a cui se non si è iscritti non si può esercitare la professione) è fatto particolarmente grave e che dovrebbe invitare ad attente ed opportune riflessioni.
Già quattro anni fa per le votazioni del 2006, mi rivolsi alla stampa locale chiedendo a chi giovi un Ordine così fatto o se abbia senso mantenerlo in vita.
Citavo, infatti, come nel voluminoso programma dell’Unione presentato a Romano Prodi figurasse in primo piano l’abolizione degli ordini professionali considerati tra virgolette “inutili carrozzoni”.
Tra questi ordini figuravano in primo piano gli ordini degli avvocati.
Questa situazione non può continuare ad andare avanti all’infinito e credo che sia giunto il momento che i nuovi, anche se sono gli stessi vecchi, eletti si interroghino su un cambiamento.
Nelle altre città, province e regioni c’è presso gli Ordini una vera e propria campagna elettorale in cui vengono presentati programmi, liste con gruppi che presentano progetti non solo formativi, propongono anche un modo diverso di esercitare la professione e soprattutto di aiuto per i giovani iscritti.
Per non parlare di un modo diverso di essere avvocati oggi.
A Modena nessuna lista, nessun programma, nessun progetto.
Basta indicare quindici nomi e cognomi e se al primo scrutinio occorre la maggioranza assoluta, al secondo viene eletto chi ha avuto più voti, anche se pochi.
Pensare che la metà degli iscritti obbligati a pagare l’iscrizione all’Ordine si disinteressano completamente, ritenendo del tutto superfluo eleggere dei propri rappresentanti, è un non senso, per la professione, per le città e per le altre professioni.
Il rendiconto della gestione annuale sta superando quasi un miliardo delle vecchie lire, il rischio di chiusura in sè stessi senza confronto e senza partecipazione deve scuotere l’inerzia attuale per una partecipazione più attiva: occorrono incontri di tipo costruttivo co ìn i giovani avvocati, con la cittadinanza, con le istituzioni, occorre far vedere che si esiste insomma.
Da ciò l’invito al nuovo Consiglio di dare una svolta ad un Ordine siffatto.

 

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La cancellazione del protesto per avvenuta riabilitazione (art. 17 l. 108/1996)

11 febbraio 2010 admin Nessun commento

avvenuta riabilitazione (art. 17 l. 108/1996)
La cancellazione del protesto per avvenuta riabilitazione (art. 17 l. 108/1996)
Ai sensi dell’art. 17 l. 108/1996, Disposizioni in materia di usura, il debitore che ha adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non ne abbia subiti altri trascorso un anno dal suddetto protesto, ha diritto alla riabilitazione ad opera del Presidente del Tribunale (Carbone 1996, 321; Ntuk 1998, I, 480; Carrato 2002, 583).
La ratio della disposizione è correttamente colta dalla Suprema Corte: «la nuova legge sull’usura 7 marzo 1996 n. 108 agli artt. 17 e 18 ha introdotto una nuova disciplina del protesto proprio per modificare la prassi bancaria, concedendo, anche nel caso di protesto legittimo, una riabilitazione, su richiesta del debitore che abbia sbagliato…
…subendo il protesto, una sola volta nell’anno, e tuttavia corrisposto l’importo dovuto. In questo caso, su domanda, il monoprotestato ha diritto alla riabilitazione in modo da riottenere l’accesso al credito ed ai conti correnti, con annullamento della pubblicazione ed in definitiva dello stesso protesto, considerato “a tutti gli effetti, come mai avvenuto” (art. 17, 6° co.). (…) La ricordata legge considera il debitore come persona, al di fuori del circuito imprenditoriale-commerciale, dove i soggetti sono al contempo oggetto e consumatori delle informazioni che li riguardano, sotto il profilo della reputazione economica, cioè della capacità e dell’affidamento nel campo commerciale e produttivo, dove sussistono anche interessi della collettività al buon funzionamento del sistema economico e del mercato» (Cass. 5.11.1998, n. 11103, GI, 1999, I, 772).

Schematizzando, i presupposti – necessari e sufficienti – della riabilitazione sono:
a) il pagamento del titolo protestato;
b) non aver subito un ulteriore protesto nel corso dell’anno successivo a quello del protesto levato (o dell’ultimo, in caso di più protesti).
Tali requisiti «debbono sussistere simultaneamente, avuto riguardo, quanto al secondo, al decorso dell’anno dall’ultimo protesto, in caso di più protesti avvenuti» (App. Torino, decr., 23.4.1997, GI, 1998, I, 481) e devono essere documentalmente comprovati; il «documento giustificativo» (art. 17, 2o co., l. 108/1996) si identifica (v. anche appresso) «con la quietanza (…) ovvero con documento equipollente proveniente dal creditore, non potendosi però dare la prova dell’adempimento attraverso altri mezzi di prova, né testimoniale né per presunzioni ex art. 2729, 2° co., c.c.» (App. Torino, decr., 23.4.1997, GI, 1998, I, 481).

Anche in questa sede giova ribadire (v. supra § 4.3.1., anche in riferimento all’ammissibilità di forme di estinzione diverse dal pagamento) che il mero possesso del titolo, per quanto potenzialmente sintomatico dell’avvenuto pagamento, non costituisce ai presenti fini prova documentale dell’adempimento:

«[il possesso dei titoli] non fornisce la prova documentale dell’adempimento, [bensì] costituisce solo una presunzione semplice di pagamento, che neppure vale ad integrare una prova per presunzioni, dal momento che, al fine, l’art. 2729, 1° co., c.c. richiede che le presunzioni siano più di una, oltrechè univoche, gravi e concordanti; (…) la presunzione predetta non è neppure univoca nel senso desiderato dal ricorrente, posto che il possesso può essere derivato anche da altri negozi diversi da quello solutorio, e così – ad esempio – dal rilascio di altre cambiali od altri titoli, senza adempimento dell’obbligazione» (App. Torino, decr., 23.4.1997, GI, 1998, I, 481).

La questione relativa ai documenti giustificativi che il debitore deve produrre a corredo della domanda è affrontata da una circolare del Ministero della Giustizia del 5 marzo 1998, che evidenzia che tali documenti «sono unicamente quelli idonei a provare il fatto obiettivo dell’avvenuto adempimento dell’obbligazione relativa al titolo (o ai titoli) in protesto. Pertanto tali documenti non devono necessariamente comprendere i titoli originali protestati, i quali, per i motivi più svariati, possono anche non essere più in possesso dei debitori che li hanno sia pure tardivamente onorati. È sufficiente invece che gli atti esibiti dimostrino l’adempimento della obbligazione di riferimento perché quest’ultimo è l’unico presupposto richiesto dalla legge per la concessione della riabilitazione al debitore protestato che abbia successivamente effettuato il pagamento del debito» (Circolare Ministero della Giustizia-Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni, Prot. n. 1/32-FG-9(97)3327-Ufficio I, del 5 marzo 1998, www.difesa.it, voce protesti cambiari’).

In merito alla problematica sopra accennata della pluralità di protesti entro il termine annuale, la Corte di appello di Catanzaro (31.1.2005, decr., GM, 2005, I, 1529) ha affermato che «ove più protesti si siano succeduti a distanza infrannuale, il debitore non può ottenere la riabilitazione, anche se è decorso un anno dall’ultimo di essi». Tale orientamento non è condivisibile, poiché palesemente contrario allo scopo perseguito dal legislatore con la disposizione in commento, ossia affrancare in modo definitivo il debitore ‘ravveduto’ dagli effetti pregiudizievoli di un protesto, facilitandone il reingresso nell’economia legale (altri approfondimenti infra § 4.5.1.).

La previsione dell’art. 17 l. 108/1996, per dottrina e giurisprudenza (da ultimo Trib. Verbania 25.7.2008, www.ilcaso.it) prevalenti si applica, condivisibilmente, alle tratte accettate, ai vaglia cambiari e agli assegni (Carbone 1996, 323; Ntuk 1998, 480; Carrato 2002, 584), con obbligo del protestato, rispetto a questi ultimi, di pagamento della penale prevista dall’art. 3 della l. 386/1990 (in tal senso Pellizzi e Partesotti 2004, 431):

«la riabilitazione, prevista dall’art. 17 legge 108/1996, può trovare applicazione ad ogni ipotesi di protesto o di atto equivalente, quale che sia la natura del titolo di credito (cambiale, vaglia cambiario od assegno bancario), non ponendo la norma alcuna limitazione» (Trib. Roma, decr., 19.8.1998, GI, 1999, I, 2085);

«il pagamento dell’obbligazione per cui fu levato il protesto e la decorrenza del termine di un anno dall’ultimo protesto sono condizione necessaria e sufficiente per la riabilitazione ai sensi dell’art. 17 l. 7 marzo 1996, n. 108» (Trib. Venezia, 23.4.1998, GM, 1998, 617).

La stessa Corte costituzionale ha al riguardo evidenziato che la scelta di escludere dal campo di applicazione dell’art. 4 l. 77/1955 il protesto dell’assegno bancario è giustificata solo nella misura in cui si ritenga applicabile la riabilitazione in discorso, per cui il protrarsi – nonostante il successivo adempimento nel termine di grazia – dell’iscrizione nel registro informatico dei protesti appare legittima per il tempo necessario per la riabilitazione di cui all’art. 17 l. 108/1996, costituisce una scelta del legislatore non irrazionale (nei termini Corte cost. 14.3.2003, n. 70, www.cortecostituzionale.it).

La norma deve altresì intendersi riferita a qualsiasi debitore protestato, non necessariamente implicato in fatti d’usura; in tal senso depone la generica espressione utilizzata dal legislatore nell’articolo in esame, «debitore protestato», nonché la circostanza che, nella stessa legge 108/1996, « le norme da applicare esclusivamente alle vittime dell’usura sono espressamente indicate. È il caso dell’art. 18 che fa espresso riferimento “al debitore che sia parte offesa nel delitto di usura” » (Vitullo 2003, 1188).

Invero non avrebbe molto senso circoscrivere la riabilitazione ex art. 17 l. 108/1996 al debitore usurato, al quale in effetti l’ordinamento appresta già i rimedi della sospensione e della cancellazione del protesto previsti nel successivo art. 18. Conforme l’orientamento manifestato da ultimo da Trib. Verbania 25.7.2008 (www.ilcaso.it), secondo cui la riabilitazione disciplinata dall’art. 17 l. 108/1996 è rimedio generale, applicabile all’assegno bancario protestato quando il debitore abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un reato di usura subito dal debitore medesimo.

Di avverso avviso è comunque un minoritario orientamento giurisprudenziale, secondo cui

«la previsione dell’art. 17 legge 7 marzo 1996 n. 108, in tema di riabilitazione a favore di chi abbia subito protesto, presuppone che il debitore protestato sia stato soggetto passivo di usura» (Trib. Venezia 12.2.1998, GM, 1998, 775; conf. Trib. Busto Arsizio 27.1.2003, GM, 2003, 849).

Aspetti procedurali

Legislazione: l. camb., artt. 50, 51 – l. ass., artt. 45, 46 – l. 7.3.1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura, art. 17.

Bibliografia: Carbone 1996 – Ntuk 1998 – De Marzo 2000 – Segreto-Carrato 2000 – Carrato 2002 – Oliva 2003 – Laudonio 2005.

Disputata è la circostanza se il debitore ha diritto ad ottenere la riabilitazione, in unica soluzione, di più protesti, anche levati ad intervalli inferiori ad un anno tra l’uno e l’altro, ferma restando la necessità che non ne abbia più subiti trascorsi dodici mesi dall’ultimo (in arg. Laudonio 2005, 1529). A voler interpretare la disciplina in discussione come espressione dell’intento del legislatore di consentire al soggetto protestato (anche più volte), e poi ‘ravvedutosi’, di reinserirsi nel circuito del credito ordinario in luogo di quello illegale (come parrebbe attestare l’inclusione della norma nella legge antiusura), il debitore ha diritto ad ottenere la riabilitazione anche in presenza di più protesti, come sembra preferibile ritenere; a favore di siffatta impostazione gioca anche il rilievo che la norma è precipuamente focalizzata sul debitore protestato piuttosto che sui titoli cambiari.

In tal senso si è orientata, soprattutto per condivisibili ragioni di economia dei procedimenti giudiziali — dovendosi altrimenti attivare il procedimento di riabilitazione tante volte quanti sono i protesti levati — la giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto che

«la riabilitazione debba essere accordata al debitore che la richieda con unica istanza anche per più protesti quando dimostri (…) di avere adempiuto tutte le obbligazioni per le quali i protesti stessi furono levati e di non averne subito di ulteriori nell’ultimo anno» (Trib. Vibo Valentia, ord., 20.3.1997, GC, 1997, I, 1961; conf. App. Firenze, decr., 2.10.2001, BBTC, 2003, II, 375, con nota di Oliva; contra Trib. Pisa, decr., 14.6.2001, BBTC, 2003, II, 375, con nota di Oliva).

«Nel caso in cui la riabilitazione venga chiesta (come nella specie) dal debitore che abbia subito più protesti per obbligazioni che siano state da lui successivamente adempiute, la relativa domanda può essere contenuta in una sola istanza; e in tal caso dalla stessa prende vita un unico procedimento. Ciò perchè la presentazione contestuale di più domande rivolte allo stesso giudice è da ritenere consentita in linea di principio. Inoltre la riabilitazione è espressamente riferita dalla legge in questione al debitore e non ai titoli. Essa quindi può essere richiesta in via cumulativa e può essere concessa con un solo decreto per i diversi protesti elevati in epoca antecedente l’ultimo anno.

Se, infatti, la finalità dell’art. 17 L. n. 108/1996 è quella di evitare che il debitore protestato in condizioni di difficoltà economica ricorra ad usurai poiché non ha altrimenti accesso al mercato del credito, allora è corretto affermare che il termine annuale in caso di debitore pluriprotestato decorre dalla levata dell’ultimo protesto e che sia possibile con un’unica istanza ottenere la riabilitazione per tutti i protesti subiti laddove si riscontri – ovviamente e come nella specie – anche l’adempimento delle varie obbligazioni “veicolate” nei titoli.

(…) La norma, inoltre, sembra essere del tutto neutra rispetto alla circostanza che il debitore abbia emesso più titoli cartolari in relazione ad un’unica obbligazione sottostante, oppure a fronte di più obbligazioni (…).

Peraltro non sarebbe né logico né coerente con il predetto spirito della legge riconoscere meritevole di riabilitazione soltanto chi in ipotesi abbia emesso sì un solo assegno scoperto ma di rilevantissimo importo (poi “saldato” ex art. 17 L. Usura) e non anche chi abbia emesso in ipotesi due assegni scoperti di modestissimo importo (in ipotesi ad un unico creditore ed a saldo di una unica obbligazione) poi prontamente “onorati”» (Trib. Pescara 24.9.2007, www.ilcaso.it; conf. Trib. Verbania 25.7.2008, www.ilcaso.it).

La dottrina occupatasi della questione, per quanto non ostile all’impostazione predetta, ha ritenuto più fedele al dettato letterale dell’art. 17 l. 108/1996 (« … non abbia subito ulteriore protesto », « … il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto », « trascorso un anno dal levato protesto… ») l’avversa interpretazione, in base alla quale il decreto di riabilitazione può essere emesso in relazione ad un solo protesto per volta; pertanto, in caso di più protesti, non sarebbe possibile ottenerne la riabilitazione con una sola istanza (Ntuk 1998, 481; di riabilitazione « del debitore nell’ipotesi di unico protesto legittimo » parla anche Carbone 1996, 324; contra Laudonio 2005, 1529), con evidente pregiudizio del debitore pluriprotestato adempiente.

Al fine di dirimere i contrasti operativi cui la predetta formulazione ha dato luogo è intervenuto il Ministero della Giustizia con una lettera circolare esplicativa; il documento chiarisce, persuasivamente, che

«nel caso in cui la riabilitazione venga chiesta dal debitore che abbia subìto più protesti per obbligazioni che siano state da lui successivamente adempiute, la relativa domanda può essere contenuta in una sola istanza; e in tal caso dalla stessa prende vita un unico procedimento. Ciò perché la presentazione contestuale di più domande rivolte allo stesso giudice è da ritenere consentita in linea di principio. Inoltre la riabilitazione è espressamente riferita dalla legge in questione al debitore e non ai titoli. Essa, quindi, può essere richiesta in via cumulativa e può essere concessa con un solo decreto per i diversi protesti elevati in epoca antecedente l’ultimo anno» (Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni, Prot. n. 1/32-FG-9(97)3327 – Ufficio I, del 5 marzo 1998, www.difesa.it, voce protesti cambiari’).

Competente ad accordare la più volte richiamata riabilitazione — qualificata «civile speciale» (Carrato) o «cambiaria» (Ntuk) — è il Presidente del Tribunale, il quale provvede con decreto, su istanza dell’interessato corredata dai necessari documenti giustificativi (art. 17, 2o co., l. 108/1996), senza alcun contraddittorio e senza intervento del P.M. (cfr. Carbone 1996, 323). Per il procedimento di cui trattasi non è, opportunamente, richiesto il ministero di un avvocato:

«vertendosi in uno di quei casi in cui “la legge dispone altrimenti”: è plausibile intendere la norma nel senso che il legislatore ha voluto consentire al debitore di sottoscrivere personalmente l’istanza di riabilitazione, senza il bisogno del patrocinio di un professionista legale » (Trib. Roma 19.8.1998, decr., GI, 1999, I, 2085: conf. Trib. Roma 27.8.1997, decr., inedito; contra Trib. Roma 3.9.1996, Fa, 1997, 218).

Territorialmente competente, nel silenzio della legge, deve ritenersi il Tribunale del luogo in cui risiede il soggetto protestato (di norma corrispondente col luogo ove è stato levato il protesto), in analogia con quanto previsto dall’art. 4, 4° co., l. 235/2000, nonostante sia anche stato argomentato che a decidere sull’istanza di riabilitazione sia il Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Camera di commercio che ha pubblicato la notizia del protesto (cfr. Fedeli, Berti e Balestri 2005, 134 ss.).

La Corte di cassazione si è comunque espressa in favore della prima della due possibilità, statuendo che nei procedimenti da svolgersi in camera di consiglio (c.d. rito camerale), quale quello di volontaria giurisdizione previsto dall’art. 17 l. 108/1996 riguardante i provvedimenti di riabilitazione protesti, ove non sia prevista dalla legislazione particolare una determinata competenza territoriale dell’autorità giudiziaria procedente (come nel caso dell’art. 17 l. 108/1996), il giudice competente deve intendersi quello del luogo in cui risiede l’stante protestato (Cass., ord., 6.7.2005, n. 18639, CED Cassazione).

L’istanza di riabilitazione al Presidente del Tribunale competente è, nella prassi, abitualmente corredata da una visura della Camera di commercio attestante che non si sono subiti protesti nell’ultimo anno nonché dai titoli quietanzati e dalla dimostrazione dell’avvenuto regolamento dei diritti di segreteria al Tribunale. Verificata la sussistenza dei presupposti per ottenere il provvedimento richiesto, il Tribunale emette il decreto di riabilitazione, di regola successivamente trasmesso alla Camera di commercio competente.

Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel registro informatico per 10 giorni (art. 17, 4o co., l. 108/1996), trascorsi i quali, se non si sono verificati reclami, il debitore protestato e riabilitato può avanzare domanda alla Camera di commercio di definitiva cancellazione dei dati relativi al protesto dal registro informatico. Tra i soggetti che potrebbero avere interesse ad impugnare il decreto di riabilitazione emesso del Tribunale è stato escluso dalla giurisprudenza possa esservi la Camera di commercio, non potendo « essere riconosciuta al presidente della camera di commercio la titolarità di un interesse sostanziale tale da ricomprenderlo in quella categoria di soggetti legittimati dal richiamato art. 17 l. 108/96 a reclamare il provvedimento di riabilitazione del debitore protestato » (App. Trieste, ord., 11.7.2001, citata da Fedeli, Berti e Balestri 2005, 142)

In caso di diniego della riabilitazione, il debitore protestato può proporre reclamo, nei dieci giorni successivi alla comunicazione, alla Corte di Appello, che deciderà in camera di consiglio (art. 17, 3o co., l. 108/1996) con apposito decreto, non assoggettabile all’impugnazione per cassazione con il ricorso straordinario ex art. 111, 7° co., Cost. (non essendo il procedimento di riabilitazione destinato a risolvere alcun conflitto tra diritti contrapposti e non avendo, di conseguenza, attitudine alcuna al giudicato, cfr. Cass. 24.9.2004 n. 19235 e Cass. 6.12.2004, n. 22789, DeJure Giuffrè); in tale sede non è esclusa l’eventualità che il giudice di appello possa concedere la riabilitazione « all’esito del reclamo per il caso di diniego in prima istanza » (Segreto-Carrato 2000, 467). Per effetto dell’intervenuta riabilitazione il protesto si considera come mai avvenuto (art. 17, 6o co., l. 108/1996) e il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva della notizia del protesto dal registro informatico, che « è disposta dal responsabile dirigente dell’ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata dal provvedimento di riabilitazione » (art. 17, 6o-bis co., l. 108/1996).

È stato sostenuto che anche nella fattispecie la appena menzionata fase amministrativa sia prodromica all’esercizio di eventuali azioni, anche cautelari, dinanzi all’autorità giudiziaria finalizzate all’ottenimento della cancellazione (De Marzo 2000, 1415). Per effetto dell’intervenuta riabilitazione, infine, devono ritenersi improcedibili le azioni di regresso (ex artt. 50-51 l. camb. e artt. 45-46 l. ass.), che hanno nel protesto del titolo il loro necessario presupposto (Ntuk 1998, 481; v. anche Carbone 1996, 323).

Conclusivamente, la riabilitazione cambiaria consente di assicurare una più intensa tutela in favore di chi abbia subito un protesto, realizzando un equilibrato compromesso tra l’interesse pubblico alla diffusione di notizie utili alla correttezza dei traffici commerciali e l’interesse privato del soggetto protestato che sia disponibile a riparare. Per una interessante ricostruzione della normativa in oggetto in termini di difesa della reputazione personale del soggetto protestato v. infra § 6.6.1.

Legislazione: l. 7.3.1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura, art. 17.

Bibliografia: Carbone 1996 – Ntuk 1998 – Carrato 2002 – Vitullo 2003 – Pellizzi e Partesotti 2004

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Deposito degli atti processuali tramite posta

11 febbraio 2010 admin Nessun commento

Deposito degli atti processuali tramite posta

Con la pronuncia in data 04.03.2009 n. 5160 delle sezioni unite la Cassazione legittima il deposito di atti inviati tramite posta e non depositati direttamente presso la cancelleria. Poiché la pronuncia deriva dall’analisi di un processo celebrato dinanzi al Giudice di Pace, e la Cassazione fonda le proprie argomentazioni anche rilevando la maggiore semplicità e celerità del processo dinanzi a detto Giudice, appare quanto mai opportuno procedere ad alcune riflessioni immediate.
Innanzitutto va posta in rilievo l’osservazione della Corte in ordine alla natura del deposito degli atti; essi non sono atti frutto di volizione autonoma del soggetto che li ha prodotti e, pertanto, l’operazione del deposito può essere affidata anche a soggetti terzi (nuncius). In concreto, effettivamente, gli atti vengono materialmente consegnati in cancelleria da addetti agli studi legali o altri incaricati di enti di servizio.

In secondo luogo la Corte sottolinea che l’atto pervenuto per posta non può essere improduttivo di qualsiasi effetto, dovendosi semmai prestare attenzione al momento in cui tali effetti possono dirsi compiuti. Gli atti pervenuti per posta, pertanto, non potranno mai essere dichiarati inesistenti.

In terzo luogo la nullità consegue direttamente da una norma che la preveda esplicitamente e detta norma non esiste per gli atti inviati tramite posta; si può parlare di irregolarità ma non di nullità.

Lo scopo essenziale del deposito di un atto giudiziario è la concreta presa di contatto fra la parte, nonchè l’espressione della difesa della sua posizione processuale, e l’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la trattazione di qualcosa che la riguarda. Il raggiungimento di tale scopo costituisce il presupposto per l’accettazione del deposito dell’atto inviato.

Con la detta pronuncia la Cassazione sembra distinguere una forma di deposito “tipico” da un deposito “atipico”.

Il deposito tipico è quello esplicitamente previsto dalla normativa di rito, con la consegna personale allo sportello della cancelleria. Normalmente in simili situazioni, alla presentazione dell’atto da depositare, il cancelliere preleva il fascicolo di pertinenza, verifica la natura dell’atto da depositare, la sua provenienza, la sua correttezza rituale, appone il timbro di depositato e inserisce l’atto nel fascicolo.

Il deposito atipico dovrebbe essere individuato nell’invio degli atti tramite servizio postale, così come ammesso fin d’ora solo per taluni settori di giurisdizione, o in forza di espresse norme di legge o a seguito di pronunce della Corte costituzionale.

La sentenza de quo sembra voler elevare a rango di norma ordinaria ciò che fino ad ora era l’eccezione, ritenendo non giustificata una disparità di trattamento in ragione della materia o del rito applicato.

Poiché la stessa Cassazione ammette che il deposito tramite posta avviene al di fuori della previsione normativa, occorre porsi il problema degli effetti di tale forma di deposito atipico e determinare alcun conseguenze.

1. il tempo del deposito: sarà quello attribuito dal cancelliere, e non soltanto dall’ufficio, al momento della ricezione dell’atto. Nelle sedi giudiziarie di particolari dimensioni, infatti, è presumibile che l’atto pervenga presso un ufficio posta e che solo in una fase successiva venga trasmesso al cancelliere competente per la natura dell’atto o per il riferimento al procedimento in corso. Non potrà essere considerata la data di spedizione, in assenza del quadro normativo di riferimento; ne deriva che il tempo tecnico del trasporto e consegna del plico resta a totale carico del mittente, con tutte le conseguenze relative (incluso il rischio dello smarrimento o del deterioramento). Resta, pertanto, una differenza di trattamento con il deposito diretto, nonché con gli atti soggetti a notifica (per i quali vale la data di richiesta della notifica e non quella dell’effettivo recapito).
2. La modalità del deposito: la cancelleria sarà obbligata a istituire una forma di protocollo di ricezione degli atti oppure ad apporre il timbro di deposito immediatamente all’atto del ricevimento (con oneri aggiuntivi inimmaginabili, nella già precaria situazione del personale amministrativo).
3. L’inserimento nel fascicolo: la cancelleria sarà onerata dello smistamento degli atti ricevuti e del regolare inserimento nei fascicoli di competenza: ciò comporterà l’esame dell’atto, il rinvenimento degli estremi del procedimento, l’inserimento nel fascicolo qualora si tratti di atto correttamente formato e previsto dal codice di rito.
4. La verifica dell’atto: le ipotesi che si possono formulare nell’immediato sono due. Nel primo caso la cancelleria dovrà verificare la provenienza dell’atto, la data, la certezza della riconducibilità ad un soggetto legittimato, per poi apporre il timbro di depositato e inserire l’atto nel fascicolo. Nel secondo caso la cancelleria si limiterà all’inserimento nel fascicolo, dopo aver apposto il timbro di deposito, lasciando al Giudice ogni determinazione sulla idoneità e completezza dell’atto, con la decisione se ammettere il deposito oppure no.
5. Atti non previsti dal rito e documenti: occorre determinare quale debba essere il comportamento da tenere in caso di inoltro di atti di trattazione non corrispondenti ad un modello di rito o di semplice trasmissione di documenti. La soluzione più immediata potrebbe essere quella dell’apposizione del timbro di ricevimento e la trasmissione al Giudice per i provvedimenti di sua competenza in ordine alla ammissione o meno. Ciò determinerebbe una particolare complicazione delle attività del Giudice, con provvedimenti fuori udienza e relative comunicazioni.
6. I mezzi di trasmissione: nel menzionare lo strumento di inoltro “a mezzo posta” la Cassazione dimentica di considerare che, al momento attuale, con il detto termine non si può identificare soltanto lo strumento di trasmissione cartacea. Anche la riforma del codice di rito (ed altresì i progetti sul processo telematico) legittimano la posta elettronica e il fax.

La dottrina ha già avuto modo di sollevare alcune perplessità su detti strumenti, anche se limitatamente alla materia delle notificazioni e comunicazioni (si veda in proposito il contributo di autori vari in Foro it. 2005, parte V, pagg. 89 e segg.).

In tema di posta elettronica si ritiene che le perplessità possano essere superate dalla cosiddetta posta certificata. Tuttavia sarebbe necessario, a tutela anche dei diritti del mittente, che l’ufficio giudiziario confermasse il ricevimento del messaggio al momento della sua apertura; ciò si perfezionerebbe contestualmente alla lettura del messaggio, obbligando quindi l’ufficio a successive comunicazioni in caso di irregolarità o inammissibilità del deposito.

Resta da considerare che a tale struttura di corrispondenza certificata dovrebbe essere aggiunta la particolarità della firma digitale, che permette la sicura attribuzione della provenienza ad un soggetto identificato e munito di certificato.

L’ottenimento della firma digitale prevede: una procedura di iscrizione e legittimazione, il rilascio di un certificato con durata limitata e rinnovabile, costi annuali di esercizio, la necessità di ricorrere a strumenti informatici non comuni (lettore di smart card, potenza del processore, RAM, collegamento ADSL). Verosimilmente tutto ciò limiterà l’accesso ai soli studi professionali o comunque causerà un accessibilità non facile e non economica per la generalità dei cittadini. Ciò riproduce una disparità effettiva difficile da giustificare, rispetto alle premesse.

Quanto al fax sono già state sollevare incertezze rispetto alla provenienza, alla data certa, alla funzionalità certificata degli apparecchi di ricevimento, alla autenticità delle firme; anche in tal caso, comunque, la cancelleria verrebbe caricata di nuovi oneri di accertamento del deposito, con conseguenze difficili in caso di atti in scadenza, di assenza di personale, di panne elettroniche o telefoniche.

Non basta una sentenza, per quanto autorevole, ad eliminare i problemi di strutture e di personale nell’ambito dell’attività giudiziaria.

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Il padre trovato morto giovedì

5 febbraio 2010 admin Nessun commento

>Pavullo. Il padre trovato morto giovedì
Inascoltato da giorni proseguirò la mia battaglia”
Pavullo. Sul padre trovato morto giovedì sera vicino al Panaro e sui retroscena di questa triste vicenda riceviamo la seguente lettera dell’avvocato Miraglia, suo difensore: “Caro direttore, come al solito soltanto il giornale da lei diretto, alla cronaca di Pavullo, fa menzione del suicidio di un uomo di 39 anni in Comune di Pavullo, presso Fanano. Quest’uomo nel gennaio 2006 era stato condannato per presunti abusi sul figlioletto dal Tribunale di Modena e da allora – fino a quando ha deciso fino a quando ha deciso di farla finita – non ha fatto che bussare a tutte le porte delle istituzioni (Procura – Guardia di Finanza – Presidente del Consiglio dell’Ordine), depositando denunce inquietanti, con nomi e cognomi di personalità modenesi, senza ricevere fino ad oggi alcuna risposta. Nella lettera ai genitori e al fratello, in cu spiega le ragioni del suo gesto, lo stesso grida, con tutte le sue forze, di ricorrere in appello, nonostante la sua morte, per smascherare gli abusologi modenesi , i magistrati, le magistrate, i pubblici ministeri e gli esperti di Cismai. A distanza di 5 anni dalla condanna e la morte del prete della Bassa, sono venuti alla luce i professionisti degli abusi all’infanzia – cosiddetti “abusologi” – che incassano parcelle milionarie… E’ l’altra faccia della pedofilia: una vergogna nazionale e locale che ritorna puntuale in questo tragico suicidio, con gli stessi protagonisti e gli stessi esperti. La denuncia di questo uomo che non ce l’ha fatta ad andare avanti, si associa a quella del figlio adottivo, il cu padre maranellese è stato condannato per abusi, che denuncia l’intero collegio giudicante e che si è rivolto al Ministro in persone per denunciare intrecci tra giudici e consulenti. Nella lettera ai genitori il figlio li prega caldamente di rivolgersi al sottoscritto avvocato per difenderlo in tutte le sedi istituzionali. Nell’accettare l’incarico, sento il bisogno di informare l’opinione pubblica modenese che ho immediatamente inviato un telegramma al Ministro di Grazia e Giustizia per informarlo del fatto che affiderò le gravi conoscenze di cui sono entrato in possesso, soltanto allo stesso Ministro o a un suo stretto collaboratore. Infine, non certo per importanza, in nome dei genitori, del fratello e degli amici di Antonio sono a ringraziarla di cuore per il titolo del suo giornale “Padre trovato morto”. Questo è il più grande riconoscimento che meritava Antonio. Mi attiverò in tutti i modi per stanare quanti hanno infangato la sua figura di genitore. Occorre finalmente“che chi sbaglia venga punito”.
La Nuova Gazzetta di Modena – L’avvocato di Antonio – Inascoltato da Giorni Proseguirò la Battaglia

Psicofarmaci a una bimba di 7 anni Il caso ora approda in Parlamento

5 febbraio 2010 admin Nessun commento

Psicofarmaci a una bimba di 7 anni Il caso ora approda in 05-02-2010
E’ approdata in Parlamento la questione di una bambina di 7 anni curata in una casa famiglia di Mirandola con il farmaco Risperdal, un potente psicofarmaco.
L’iniziativa è di Cristiano De Eccher, che ha presentato in Senato durante la seduta del 21 gennaio un’interrogazione con risposta scritta al ministro della Salute Ferruccio Fazio.
De Eccher parla di «una minore con problemi di ‘ritardo mentale’ curata con il farmaco Risperdal.
Alla bimba in questione, di 7 anni, nel 2007 era stato diagnosticato un ‘disturbo generalizzato dello sviluppo altrimenti specificato, disturbo oppositivo provocatorio e ritardo mentale’.
Era in custodia presso una casa famiglia di Mirandola dal gennaio 2008 e il 17 settembre i genitori, per iniziativa dell’avvocato Francesco Miraglia del foro di Modena, sono stati informati che le veniva somministrato lo psicofarmaco Risperdal».
Considerato che «il farmaco, immesso in commercio dall’azienda Jassen-Cilag SpA, viene utilizzato per la cura delle ‘psicosi schizofreniche acute e croniche’ e che nella posologia è specificato che ‘Risperdal iniettabile non è stato studiato nei soggetti al di sotto dei 18 anni’», De Eccher, osservando che «dopo la denuncia dell’avvocato Miraglia la somministrazione è stata interrotta denuncia il rischio che dietro la somministrazione degli psicofarmaci «si possa celare un’operazione commerciale della casa farmaceutica per accrescerne il consumo».
Di qui la richiesta di sapere dal ministro se risulti condiviso il timore di un possibile abuso di psicofarmaci sui minori: se sia a conoscenza dei criteri in base ai quali alla minore in custodia presso la casa famiglia di Mirandola sia stato somministrato il farmaco Risperdal; se risultino casi analoghi e se l’utilizzazione di psicofarmaci sui minori sia oggetto di monitoraggio a livello nazionale e/o regionale e, in caso affermativo, da parte di quale ente o istituzione».
E, soprattutto, «con quali risultati».

INTERRROGAZIONE SENATO

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Risarcimento ingente chiesto ai Servizi sociali di Modena

2 febbraio 2010 admin Nessun commento

Risarcimento ingente chiesto ai Servizi sociali di Modena
29 dic 09 – (323) • Categoria Cronaca, Modena, Sociale

Proprio in questi giorni sarà presentata una citazione nei confronti del Comune di Modena e specificatamente nei confronti di un’assistente sociale referente di un caso già noto all’opinione pubblica: “Mi hanno rapito il figlio” madre denuncia un’assistente sociale del Comune (Gazzetta di Modena, maggio 2007).
Questa vicenda è stata ed è seguita dall’avv. Francesco Miraglia del Foro di Modena.

Come migliaia di casi, purtroppo, anche questo riguarda una decisione del servizio sociale avallata dal Tribunale dei Minori nel caso specifico di quello di Bologna, di allontanare un bambino dalla sua famiglia collocandolo per più di 2 anni presso una struttura gestita da una “cooperativa sociale di Forlì”.

Le traversie di questa famiglia e di questo bambino iniziano una domenica del 2000 quando la mamma allarmata perché il figlio non tornava a casa avvertiva una pattuglia della Polizia. Il bambino presto veniva ritrovato nel parco giochi. Ma dopo circa un mese dall’accaduto un’assistente sociale del Servizio di Modena, invitava la famiglia con il bambino a presentarsi per comunicazioni urgenti. Qui inizia un percorso Kafkiano che lentamente ma inesorabilmente si deteriora fino all’allontanamento del bambino dalla sua famiglia.

Per più di due anni i genitori di questo bambino per paura di perderlo definitivamente, hanno ”subito” di tutto dall’assistente sociale referente del caso, fino al maggio 2007 quando hanno deciso di denunciarlo.

Ed è qui che la vicenda si fa ancora più assurda.

A seguito di un rientro del bambino in famiglia, lo stesso avvocato Miraglia che seguiva il caso, dopo aver depositato il ricorso al Tribunale per i Minori, concordava con i genitori di non riportare più il bambino in struttura.

Da quel punto i servizi e il Tribunale per i Minorenni di Bologna non si sono più interessati del minore, “omettendo” non solo di chiedere il rientro nella casa famiglia ma anche di disporre qualsiasi provvedimento che lo riguardasse.

Che fine ha fatto la necessità di allontanare questo bambino dalla sua famiglia?

Perché nessuno ha contestato la decisione dell’avvocato?

Fortunatamente dal mese di giugno 2007 questo bambino vive tranquillamente con la sua famiglia, frequenta regolarmente la scuola, raggiungendo gradualmente e progressivamente un proprio equilibrio psico-fisico e uno stato di tranquillità.

Oggi è un bambino sereno che vive la sua quotidianità come qualsiasi altro bambino della sua età, se pur con le difficoltà di un bambino che sta superando pian piano le sue paure di essere allontanato un’altra volta dalla sua famiglia. Un bambino con un sogno nel cassetto: diventare un avvocato per aiutare i bambini che come lui sono stati allontanati dalla propria famiglia.

Intanto il Tribunale per i Minorenni di Bologna, ancora, sollecitato dall’avv. Francesco Miraglia il 17 febbraio 2009 scriveva testualmente: “Nel procedimento in oggetto, pendente presso questo ufficio da oltre tre anni non sono pervenuti al Tribunale da parte dei servizi sociali aggiornamenti sulle condizioni del minore che si può perciò presumere si sia in qualche modo stabilizzata sulla base di precedenti provvedimenti. Alla luce di quanto esposto si chiede, solo nel caso in cui la situazione si sia modificata, una relazione di aggiornamento entro 60 giorni dal ricevimento della presente. In mancanza si riterrà si riterrà avvenuta la stabilizzazione del caso relativo al minore…”.

Una domanda, però, nasce spontanea che lavoro faranno oggi l’assistente sociale e il giudice che hanno deciso l’allontanamento di questo bambino?

Un dubbio inquietante ci attraversa… l’assistente sociale e il citato giudice continueranno ad occuparsi di minori…?

Ed è giusto che sia fatta giustizia per chi ha subito tutte queste sofferenze. Chi ha sbagliato deve pagare per evitare queste tragedie ai nostri bambini. Come ripetutamente denunciato dal Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani che fa parte del movimento Cresco a Casa ( www.crescoincasa.it ) e recentemente anche da un articolo di panorama, la famiglia italiana è in pericolo. Si devono sensibilizzare i legislatori sulla drammatica situazione esistente. Per quanto possa sembrare incredibile, oggi a una famiglia qualsiasi possono essere sottratti i loro figli, tramite una decisione del tribunale dei minori, sulla base di rapporti scritti degli psicologi, assistenti e psichiatri che valutano l’operato dei genitori secondo il loro capriccio e opinioni. Quando le opinioni diventano la “verità” su cui i giudici basano le loro decisioni la possibilità di violazioni e abusi è drammaticamente alta, come confermato dai numeri. In Italia sono circa 35.000 (anche se il numero non è definitivo) i bambini sottratti alle famiglie con costi sociali per la comunità che superano i 4 miliardi di euro.

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Psicofarmaci a una bambina disabile di soli 7 anni

2 febbraio 2010 admin Nessun commento

Abuso farmacologico a Modena
Psicofarmaci a una bambina disabile di soli 7 anni
Interrogazione parlamentare in vista

Modena – Ad una bambina disabile di soli sette anni è stato somministrato un antipsicotico. Una volta ricevuta questa notizia il Senatore Cristano De Eccher, che da anni si batte contro gli abusi di psicofarmaci ai bambini ed è stato il principale promotore di una legge approvata dalla Provincia Autonoma di Trento contro gli abusi di psicofarmaci sui bambini, ha deciso di presentare un’interrogazione al Senato per fare luce su questa vicenda.

La bambina era in custodia presso una casa famiglia locale dal gennaio del 2008. Su specifica richiesta dell’avv. Francesco Miraglia del foro di Modena, il 17 settembre 2008 i genitori sono stati informati che alla minore veniva somministrato lo psicofarmaco RISPERDAL. Questo psicofarmaco viene usato per le “psicosi schizofreniche acute e croniche” e gli effetti collaterali più comuni sono atassia, ansia, insonnia, bassa pressione sanguigna, irrigidimento e dolore muscolare, perdita dei sensi e tremore.

RISPERDAL, negli ultimi 4 anni, ha causato tra il resto ben 308 decessi, 116 sindromi maligne neurolettiche, 94 episodi di aggressione violenta e 82 casi di disturbi psicotici in bambini dai 5 ai 9 anni.

Attualmente si assiste a una generalizzata tendenza alla “medicalizzazione” dei comportamenti infantili. Molto spesso si ricorre a dei medicinali solo perché i bambini sono troppo chiassosi o irrequieti, senza prendere in considerazione soluzioni alternative. E’ sempre più comune ricorrere “alla pillola” soprattutto se non si viene informati esaurientemente o se gli effetti collaterali vengono minimizzati.

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