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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE

15 marzo 2010 admin Nessun commento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

 

Dott. LUPO ERNESTO -PRESIDENTE ­

1. Dott. GRASSI ALDO -CONSIGLIERE ­

2. Dott. SQUASSONI CLAUDIA -CONSIGLIERE ­

3. Dott. GENTILE MARIO -CONSIGLIERE ­

4. Dott. FIALE ALDO -CONSIGLIERE ­ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA
 

sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE D’APPELLO di ROMA
nei confronti di:
1) Sc.Gi. N. IL (…)
2) De. Pa. N. IL (…)
3) Ma.Si.Ca. N. IL (…)
4) Pu.Ma. N. IL (…)
5) De.Si.We.Ke. N. IL (…)
avverso ORDINANZA del 09/05/2007 TRIB. LIBERTA’ di ROMA
sentita la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli ha applicato la misura cautelare della custodia carceraria, per il reato di violenza sessuale di gruppo, a Sc.Gi., De.Me.Pa., Ma.Si.Ca., Pu.Ma., Lu.Cr., De.Si.We.Ke., avendo come riferimento le investigazioni espletate dalla Polizia e dal Pubblico Ministero. Esse erano costituite dalle dichiarazioni plurime, reiterate e tra loro coincidenti dei genitori dei bambini, che sono state ritenute intrinsecamente credibili ed affidabili perché corroborate da riscontri esterni (tra i quali i più significativi sono le riprese audioregistrate effettuate dai genitori, l’esito della consulenza che aveva concluso come i piccoli avessero una sindrome post-traumatica da abusi sessuali, i certificati medici, la compatibilità dei luoghi ove, secondo i minori, avvenivano le violenze con le abitazioni dei coniugi Sc. e della Pu.).

In base a tali indagini, il Giudice ha ritenuto che le fonti probatorie fossero di tale gravità da sostenere la conclusione che vari alunni dello asilo di Ri., nel corso dell’anno 2005-2006, venivano condotti fuori dalla scuola dalle insegnanti De., Pu., Ma. e dalla bidella Lu.; indi venivano portati, con l’aiuto dello Sc. e di We., nelle case delle maestre ove erano narcotizzati, sottoposti con minacce e violenze, anche crudeli, a pratiche sessuali cruente ed invasive ed erano costretti a partecipare a riti satanici; alcuni atti sessuali, secondo i bambini, avvenivano anche nell’asilo.

In esito a richiesta di riesame degli indagati, il Tribunale della libertà di Roma, con ordinanza 10 maggio 2007, ha rilevato come i piccoli, tramite i genitori, descrivessero, con abbondanza di particolari, fatti atroci addebitabili a persone note; tuttavia, i Giudici hanno ritenuto che il materiale indiziario agli atti fosse insufficiente ed anche contraddittorio, si da non integrare la soglia di gravità richiesta dall’art. 273 C.p.p, per le seguenti ragioni.

A) Le denunce degli abusi sono avvenute con modalità temporali-espositive sicuramente “particolari”, se non “sospette”, dal momento che i genitori si erano più volte riuniti scambiandosi informazioni sul crescendo delle accuse;

B) La consulenza psicologica è stata posta in essere senza le cautele che la Carta di Noto consiglia al fine di assicurare la genuinità delle dichiarazioni dei minori: inoltre, l’esperto nominato dal Pubblico Ministero ha effettuato indagini che non gli competevano, ha usato un metodo non controllabile, non ha considerato che i sintomi di disagio dei minori potevano avere altre cause oltre l’abuso.

C) Non è stato accertato (anche perché mancano indagini sul punto) se fosse possibile che numerosi alunni si allontanassero da scuola con le maestre e la bidella, per un lungo lasso temporale, senza che alcuno si accorgesse della loro assenza e senza che alcuno accudisse ai bambini lasciati in asilo.

D) Non è stata spiegata la circostanza che i genitori, prelevando da scuola i bambini (fino a poco tempo prima sottoposti a sadiche pratiche sessuali che avrebbero dovuto lasciare anche esiti fisici), non si siano accorti di nulla ed anche i pediatri, nelle normali visite di controllo, non abbiano riscontrato esiti di violenza; i bambini non presentavano sintomi nel corso dell’anno scolastico 2005/2006, ma successivamente alla chiusura dello stesso.

E) Le descrizioni, da parte dei minori, delle case nelle quali avvenivano gli abusi sono generiche e non provano che i piccoli siano stati condotti nelle abitazioni degli indagati; il riconoscimento dei giocattoli, per il metodo con cui è avvenuto, non è decisivo.

Per l’annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo difetto di motivazione e sostenendo che gli elementi probatori, se valutati complessivamente, assumono un univoco significato dimostrativo della sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 273 C.p.p. Nei motivi principali ed aggiunti il Pubblico Ministero ricorrente rileva che: -il Tribunale ha trascurato la diversità tra “prova” funzionale alla affermazione di responsabilità ed “indizi” che permettono una misura restrittiva;

-le dichiarazioni dei genitori delle persone offese sono attendibili (in quanto riferiscono fatti e comportamenti direttamente appresi) e non è evidenziabile una reciproca suggestione o “cospirazione dei denuncianti a danno degli indagati”: l’arricchimento dei dettagli nella successione temporale delle denunce discende dallo approfondimento dei racconti dei bambini che, escussi con sempre maggiore attenzione, hanno fornito nuove informazioni;

-la consulenza psicologica, affidata ad una esperta nel settore, è stata condotta con le metodologie e le cautele suggerite dalla Carta di Noto e la videoregistrazione non è stata sempre effettuata per la reazione negativa dei bambini; il sopralluogo presso la scuola e la osservazione esterna delle abitazioni degli indagati, effettuati dalla consulente, erano opportuni per valutare l’attendibilità dei minori;

-i bambini presentano comportamenti sessuali preoccupanti ed atipici per la loro età e segni di sofferenza: solo l’apprezzamento ed il discernimento di quei sintomi da parte dei genitori si colloca dopo la chiusura della scuola: sul punto, manca la valutazione delle dichiarazioni dei sanitari e pediatri;

-sussistono riscontri esterni alle accuse dei dichiaranti quali gli indicatori fisici degli abusi (irritazione dei genitali, l’anite rossa di una piccola ed il setto all’imene di una altra, i residui di benzodiazepine su due minori), l’individuazione dei giocattoli, la videoregistrazione dei colloqui tra genitori e figli.

Hanno presentato memorie il prof. Co., per gli indagati De. e Sc., ed il prof. Ta.; questa ultima memoria non è stata ritenuta ammissibile per il decisivo rilievo, che assorbe ogni ulteriore considerazione, che il prof. Ta. tutela la posizione di De.Ma.Ca. che non è tra le vittime dei reati oggetto della impugnata ordinanza.

La prima censura non trova conforto dalla lettura del testo del provvedimento in esame.

È noto come la nozione di indizio assuma un significato ed un valore diverso a seconda che si faccia riferimento alle prove c.d. logiche o indirette (che, a determinate condizioni, sono sufficienti per affermare la responsabilità di un imputato) ovvero a quegli elementi delle indagini, che non assurgono tecnicamente al rango di prova, ma legittimano una misura cautelare.

In questo secondo caso, è necessario che il quadro indiziario offerto dall’organo della accusa, considerato nel suo complesso, sia connotato dal requisito della gravità consistente nella alta probabilità (non nella certezza richiesta in sede di giudizio per l’affermazione della responsabilità) capace di resistere ad ipotesi alternative, della esistenza del reato e della attribuibilità dello stesso allo indagato.

Pertanto, gli indizi richiesti dall’art. 273 C.p.p, valutati globalmente e collegati tra di loro in modo organico, devono essere idonei a configurare un quadro di elementi probatori (sia pure non definitivo e suscettibile di revisione critica) tale da fare apparire consistente la tesi della accusa.

Non si deve disconoscere la differenza tra il giudizio preordinato alla sentenza di condanna e la delibazione funzionale all’esercizio del potere cautelare; tuttavia, anche in questa ipotesi, necessita che gli elementi a carico dello incolpato conducano ad un giudizio prognostico di qualificata probabilità di colpevolezza, che solo offre la garanzia che le misure restrittive della libertà abbiano carattere eccezionale.

Tanto premesso, si osserva come il Tribunale non abbia fatto una indebita confusione tra indizi e prove e tra la nozione di gravità del compendio istruttorio indispensabile per una declaratoria di responsabilità e quella che permette una misura cautelare personale.

Dei ricordati principi hanno fatto buon uso i Giudici di merito i quali, pur rilevando qualche elemento a carico degli indagati, non hanno ravvisato la necessaria, ragionevole probabilità di colpevolezza a causa, soprattutto, della mancanza di riscontri alle asserzioni delle persone informate sui fatti (questi elementi di controllo, secondo il Tribunale, erano necessari in virtù della qualità degli accusati e della giovanissima età degli accusatori) e della circostanza che alcune emergenze non erano conciliabili con la ipotesi accusatoria.

All’evidenza, la conclusione dei Giudici, immune da vizi logici, è presa allo stato degli atti, cioè, con riferimento al coacervo probatorio da loro conosciuto e conoscibile ed alle investigazioni espletate, al momento della richiesta della misura, che sono suscettibili di ulteriori sviluppi e possono accrescersi con l’apporto di nuove acquisizioni.

Prima di analizzare le residue censure del Ricorrente, si impone una premessa sui limiti del giudizio di legittimità.

Il controllo della Cassazione, in presenza di un eccepito vizio motivazionale, ha un orizzonte circoscritto e va confinato alla verifica della esistenza di un apparato argomentativo non contraddittorio né manifestamente illogico del provvedimento impugnato.

La novazione legislativa, introdotta con la L. 46/2006, permette alla Cassazione di valutare la razionalità e coerenza della motivazione avendo come referente anche gli atti processuali segnalati dal ricorrente; la possibilità di una indagine extratestuale non ha alterato la funzione tipica della Cassazione. La modifica ha attribuito solo alla Corte di legittimità la facoltà di verificare la tenuta logica del provvedimento impugnato, oltre i limiti dello stesso, avendo riguardo agli atti processuali che il ricorrente ritiene arbitrariamente non considerati o male interpretati.

Rimane fermo il divieto per la Cassazione -in presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria -di una diversa valutazione delle prove, anche se plausibile.

Di conseguenza, non è sufficiente, per invocare il nuovo vizio motivazionale, che alcuni atti del procedimento siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione diversa e più persuasiva di quella operata nel provvedimento impugnato; occorre che le prove, che il ricorrente segnala a sostegno del suo assunto, siano decisive e dotate di una forza esplicativa tale da vanificare l’intero ragionamento svolto dal Giudice sì da rendere illogica o contraddittoria la motivazione (conf. Cassazione sentenze 30402/06, 23781/06, 23528/06, 23524/06, 22256/06, 20245/06, 18955/06, 19584/06).

Nel caso concreto, il Tribunale ha preso in esame tutte le risultanze degli atti, ha avuto cura di indicare le fonti probatorie dalle quali ha attinto il suo convincimento ed ha sorretto le conclusioni con argomentazioni prive di vizi giuridici ed immuni da manifesta illogicità; pertanto l’ordinanza non è sindacabile in questa sede.

In tale contesto, il Ricorrente non segnala alcun atto da qualificarsi decisivo, nel senso precisato, ma propone una rinnovata ponderazione delle emergenze processuali alternativa a quella correttamente effettuata dai Giudici di merito; pertanto, introduce problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità.

Inoltre, le censure ora al vaglio della Cassazione erano già state sottoposte alla attenzione del Tribunale e disattese con articolato iter motivazionale del quale il Ricorrente non sempre tiene conto nella redazione delle sue censure che, sotto tale profilo, sono spesso prive della necessaria concretezza perché non in sintonia con le ragioni giustificative del provvedimento impugnato.

L’esposto rilievo di carattere generale può essere integrato con un esame delle censure specifiche rivolte alla ordinanza dal Pubblico Ministero ricorrente.

La particolare difficoltà che il caso pone si incentra nella circostanza che l’accusa è rappresentata dalla voce indiretta delle giovani vittime, che narrano di fatti dei quali non dovrebbero avere esperienza e che non possono essere il frutto della loro personale confabulazione; le parti lese, per la loro età e conseguente limitata capacità cognitiva, non sono in grado di architettare un falso ed elaborato racconto come quello enucleato nei capi di imputazione.

Tuttavia, l’assunto secondo il quale i bambini piccoli non mentono consapevolmente e la loro fantasia attinge pur sempre ad un patrimonio conoscitivo deve essere contemperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiaranti attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni eteroindotte; interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative dello interlocutore.

Necessita, quindi, che le dichiarazioni dei bambini siano valutate dai Giudici con la necessaria neutralità ed il dovuto rigore e con l’opportuno aiuto delle scienze che hanno rilievo in materia (pedagogia, psicologia, sessuologia); l’esame critico deve essere particolarmente pregnante in presenza di dichiarazioni de relato.

Tale cautela non è mancata nel caso concreto ove la questione centrale consiste nello stabilire se lo snodarsi dei fatti (così come gli adulti con molteplici e convergenti dichiarazioni sostengono di avere appreso dalle fonti dirette) corrisponda a quanto i bambini hanno realmente vissuto.

Sulla attendibilità dei genitori delle vittime deve farsi una preliminare precisazione che supera ogni equivoco sul punto della loro buona fede.

Né il provvedimento impugnato né le difese degli indagati hanno rilevato che i piccoli siano stati consapevolmente manipolati dai genitori o che sia evidenziabile una loro “cospirazione” (come definita dal solo Pubblico Ministero); è indiscusso che i genitori hanno agito con la intenzione di tutelare al meglio e di proteggere i loro bambini, ed altri bambini, dal pericolo di reati gravissimi che possono determinare danni irreversibili al loro futuro, equilibrato sviluppo.

Altra è la tematica introdotta dai difensori i quali sostengono la tesi di un “contagio dichiarativo”, cioè, di un sofisticato meccanismo psicologico che in teoria può verificarsi, come seri studi nel settore hanno confermato.

In estrema sintesi, tale contagio si configura come uno scambio di informazioni e dati tra individui che porta a modifiche anche radicali nelle convinzioni relative a quanto accaduto e, nella sua forma estrema, determina il formarsi di convincimenti che non corrispondono alla realtà dei fatti.

Il meccanismo potrebbe essere stato innescato dalle domande manipolatorie dei genitori, alle quali i bambini hanno fornito risposte compiacenti, ed essersi incrementato con il passaggio tra gli adulti di conoscenze, aspettative e preoccupazioni.

I Giudici del Tribunale (pur dando atto della possibilità che i parenti abbiano interrogato i bambini in modo improprio ottenendo risposte non genuine) non hanno preso una decisa posizione sul tema, né può prenderla questo Collegio al quale istituzionalmente non spetta il compito di valutare le prove.

In altra sede, la tesi difensiva potrà essere confermata, o squalificata, solo dopo una accurata ricostruzione delle modalità con le quali si sono svolti gli interrogatori dei piccoli e sono veicolate le informazioni tra le famiglie.

Di conseguenza, è apprezzabile la cautela usata dal Tribunale, che non ha espressamente concluso sulla evidenza di un meccanismo di suggestione a catena dei genitori, ma ha rilevato che le loro denunce erano “se non sospette, sicuramente particolari” perché, prima di avvisare l’autorità, si erano più volte riuniti, confrontandosi a vicenda e scambiandosi informazioni, anche alla presenza dei figli.

La possibilità che gli adulti abbiano influito con domande suggestive sulla spontaneità del racconto dei bambini ha avuto conferma almeno in due casi nei quali i Giudici del Tribunale hanno rilevato atteggiamenti prevaricatori (precisamente nelle videoregistrazioni) evidenziando una “forte e tenace pressione dei genitori sui minori” ed “una forte opera di induzione e di suggerimento nelle risposte”.

Per superare questa impostazione, logica e plausibile, il Ricorrente insiste sulla tesi del formale valore di prova documentale delle videoregistrazioni fatte in un momento in cui i piccoli “non avevano ancora sviscerato i dettagli molto cruenti”; in tale modo, sostiene che l’arricchimento dei primi narrati dei bambini possa essere il frutto della capacità di ascolto dei genitori. La impostazione ha una sua ragionevolezza, ma non affronta l’argomento decisivo del metodo usato dai parenti per intervistare i minori e del possibile condizionamento reciproco dei vari dichiaranti.

Queste erano le problematiche, ancorate a precisi dati fattuali, che hanno indotto il Tribunale a rilevare una situazione di “sospetto” ed a ricercare conferme e “seri elementi” che corroborassero l’impianto accusatorio. I Giudici hanno osservato come le emergenze agli atti (in particolare, la consulenza psicologica ed i certificati dei sanitari) non fornissero un valido conforto alle dichiarazioni dei genitori ed, anzi, alcune risultanze fossero incompatibili con il racconto dei bambini.

Ora, è indiscusso che l’indagine sulla situazione dei minori richiedeva specifiche cognizioni tecniche che esulavano dalla scienza privata dello inquirente e dovevano essere affidate ad un esperto (cui competevano attività strumentali allo espletamento dello incarico, ma non investigative in quanto l’accertamento dei fatti è di esclusiva competenza della autorità giudiziaria).

Il Pubblico Ministero ha proceduto ex art. 359 C.p.p (implicitamente, ma discutibilmente ritenendo che la situazione psicologica dei bambini non fosse passibile di mutazione nel tempo) per cui la consulenza effettuata ha valore solo endoprocessuale, salvo l’eventuale utilizzo nei riti speciali o nel giudizio ordinario previo accordo delle parti.

Il Pubblico Ministero non aveva l’obbligo di affidare la consulenza a sensi dell’art. 360 C.p.p o sollecitando un incidente probatorio. Tuttavia, la scelta di optare per la procedura non garantita, unita a quella dello esperto di non videoregistrare i colloqui (a ragione criticata nella ordinanza), ha privato gli indagati della facoltà di controllare, tramite i difensori ed i propri consulenti tecnici, l’operato dello esperto.

La questione, così come focalizzata nel provvedimento impugnato, non si incentra sulla correttezza dei protocolli e del metodo (che è oggetto dei motivi di ricorso), ma sulla verificabilità degli stessi, che non può essere sostituita da una acritica accettazione delle conclusioni del consulente.

In coerenza con questa impostazione, la fondamentale critica, che il Collegio reputa pertinente, formulata dal Tribunale e dai difensori allo elaborato dello esperto, riguarda la “fruibilità” dei risultati in sede processuale in quanto la metodologia usata non è ostensibile alle altre parti processuali.

Inoltre -dando pure per scontato che il parere dello esperto sia esatto -la questione non è risolta in quanto il vero problema consiste nello stabilire se i sintomi (che attualmente i piccoli manifestano e di allarmante gravità come riferito dai genitori) siano indice di validazione degli abusi sessuali.

La ricerca del rapporto eziologico tra i disturbi emotivi dei bambini ed i reati era necessaria in quanto è noto che non esiste una sindrome da stress specificatamente riferibile allo abuso sessuale.

Sul tema, i Giudici non hanno mancato di rilevare come lo stato delle attuali conoscenze in materia non permetta di individuare sicuri nessi di compatibilità tra sintomi di disagio ed eventi traumatici specifici.

Il Tribunale, inoltre, ha ben sottolineato che i sintomi allarmanti dei minori si sono manifestati non durante l’anno scolastico, ma in epoca successiva.

In realtà -e non in armonia con quanto avviene normalmente per il danno post traumatico -gli indicatori, che il Ricorrente collega ad abuso sessuale, sono tardivi e, per alcuni bambini, si sono manifestati dopo le prime denunce. Solo in un secondo momento, i genitori hanno fatto una lettura retroattiva di comportamenti già ritenuti nell’alveo della normalità, mentre alla uscita dalla scuola non hanno, inspiegabilmente, riscontrato nei loro bambini (oggetto fino a poco tempo prima di atrocità di ogni tipo) alcun segnale di sofferenza e di disagio psichico.

In tale situazione, i Giudici hanno concluso come la circostanza che i minori ora presentano sintomi da stress (ed, anzi, che sempre più bambini, oltre alle attuali parti lese, manifestano sintomi) non rappresenti un elemento decisivo da cui dedurre l’abuso sessuale.

Con il rilevare lo scollamento temporale tra fatti e sintomi (che diventano più consistenti con il procedere delle indagini), il Tribunale ha aperto alla possibilità che il malessere dei bambini sia derivato, se non totalmente almeno in parte, dagli effetti della c.d. vittimizzazione secondaria (cioè, dallo stress cui i piccoli sono sottoposti a causa delle reiterate e disturbanti interviste e visite mediche e dallo stato di ansia dei loro genitori che si è riverberato sulla serenità della famiglia ed ha inciso sul senso di sicurezza dei bambini).

La conclusione del Tribunale circa il non certo collegamento tra la situazione dei bambini ed abusi sessuali ha una sua coerenza ed è compatibile con le conoscenze scientifiche in materia; a tale convincimento, il Ricorrente contrappone una sua alternativa interpretazione che, pur dotata di una plausibile opinabilità, non è idonea a rendere illogico o inaccettabile il ragionamento dei Giudici.

Sussiste un altro elemento che, per il Pubblico Ministero, costituisce una conferma dell’esistenza dei reati e, precisamente, la circostanza che i minori manifestano conoscenze ed atteggiamenti erotici non consoni alla loro età anagrafica.

Come già osservato dal Tribunale, alcuni di questi comportamenti rientrano nel novero della comune curiosità o esplorazione dei piccoli nei confronti del loro corpo (e sono manifestazione di una normale sessualità, esistente anche nella loro fase evolutiva); altri comportamenti sono impropri ed atipici e dimostrano una conoscenza in materia incompatibile con l’età infantile.

In questo secondo caso, è lecito concludere che qualche bambino (altri potrebbero avere riprodotto gli atteggiamenti dei compagni per mimesi) ha avuto diretta percezione di atti sessuali (ma ciò potrebbe essere avvenuto anche attraverso filmati o scene in Televisione) o ne è stata vittima.

Ora il Ricorrente segnala nei bambini una attività autoerotica, giochi a sfondo sessuale e la simulazione di un coito, cioè, atteggiamenti che sono un “campanello di allarme” e che, nel contesto processuale in cui sono inseriti, possono fare ragionevolmente ritenere come possibile che i piccoli abbiano avuto esperienze di abuso sessuale.

La lettura fornita dal Pubblico Ministero del comportamento dei bambini potrebbe costituire un sugello del teorema accusatorio solo in presenza della qualificata probabilità che i fatti si siano svolti secondo la ricostruzione storica fissata nel capo di imputazione.

Questa evenienza è stata -e correttamente -messa in discussione nella impugnata ordinanza per i seguenti motivi.

Per il Ricorrente, a corroborare la tesi degli abusi, si pongono riscontri oggettivi quali i certificati medici relativi ai piccoli.

Proprio tali documenti, secondo il parere dei Giudici di merito (congruamente motivato e, pertanto, insindacabile in questa sede), costituiscono un punto debole della accusa.

I genitori hanno riferito che i figli hanno subito violenze fisiche invasive (anche con percosse e introduzione di vibratori o oggetti appuntiti nell’ano e nella vagina con fuoriuscita di sangue); a fronte di tali sevizie, che avrebbero dovuto lasciare evidenti ed immediati esiti fisici da trauma esistono solo due certificati medici, l’uno, attestante un setto all’imene che può essere esistente dalla nascita e, l’altro, una anite rossa che non è necessariamente riferibile ad atti di natura sessuale.

Da tali certificati, il Ricorrente trae argomento a sostegno del suo assunto. Il ragionamento del Pubblico Ministero contiene una petizione di principio perché trasforma l’oggetto da provare in criterio di inferenza: non è possibile da un indizio sicuro in fatto, ma equivoco nella interpretazione concludere per la certezza dell’evento che rappresenta il tema probatorio.

Più in generale, costituisce un ragionamento circolare e non corretto ritenere che i sintomi siano la prova dell’abuso e che l’abuso sia la spiegazione dei sintomi.

È vero che i bambini lamentavano arrossamento ai genitali e due minori presentavano all’esame tricologico residui di un tranquillante, che non veniva loro somministrato, ma questi elementi non sono sufficienti -come fatto presente dal Tribunale -a confortare la tesi che i piccoli fossero abusati o narcotizzati. Il disturbo nelle parti intime è frequente in età infantile (tanto è vero che moltissimi allievi dell’asilo, oltre a quelli che si assumono oggetto di abusi, lo presentavano) ed il test tricologico ha una valenza labile perché effettuato a distanza di molti mesi dai fatti.

Sostiene il Ricorrente che i sintomi sono stati dai genitori riscontrati durante l’anno scolastico, ma solo in un secondo momento sono stati ricondotti agli abusi sessuali; la prospettazione potrebbe essere sostenibile, seppure a stento, per i disturbi psicologici, ma non spiega come i parenti non si siano accorti subito dei segni fisici necessariamente residuati sul corpo dei figli dalle sevizie che i bambini -prima alcuni, poi, molti -lamentano.

Pertanto, si deve concludere con il Tribunale che l’esito degli accertamenti medici non è in armonia con le vere e proprie atrocità fisiche patite dai piccoli secondo il racconto dei genitori; allo stato delle investigazioni, è consentito rilevare che, se vi sono state violenze sessuali (ipotesi non scartata dal Tribunale), esse sono state perpetrate con modalità differenti da quelle riferite nelle denunce.

Per quanto concerne il riconoscimento da parte dei minori dei giocattoli esistenti nelle case delle maestre, le considerazioni dei Giudici del Tribunale sulla non decisività dello elemento probatorio sono condivisibili e logiche; trattasi di oggetti di uso comune abitualmente esistenti nelle case e negli asili per cui il loro riconoscimento pone ampi margini di incertezza e solo gli accertamenti in corso potranno chiarire se sono stati a contatto con le attuali parti lese.

La descrizione fatta dai piccoli e relativa alle abitazioni delle insegnanti è, a parere del Tribunale, generica e dalla stessa non si può desumere con certezza che i bambini siano stati effettivamente ivi condotti in orario scolastico; tale conclusione, in quanto implica un giudizio di fatto ed è sorretta da congrua e completa motivazione, non è censurabile da questa Corte.

Di contro, il Ricorrente insiste sulla certezza del riconoscimento sia delle case degli indagati sia dei giochi e chiede, in sostanza, a questa Corte una, non fattibile, rivalutazione degli elementi probatori ponderati dai Giudici di merito.

Esiste un altro rilevante elemento che, secondo il Tribunale, rende inconsistente l’accusa e non permette di ritenere che i fatti si siano svolti secondo le modalità descritte dal Pubblico Ministero; non è stato accertato se le maestre potessero uscire dallo asilo senza che la loro assenza fosse notata dal personale scolastico ed a chi venivano affidati i piccoli rimasti senza assistenza.

A questo fondamentale, inquietante interrogativo, il Ricorrente non fornisce una spiegazione e non precisa se siano state disposte le investigazioni suggerite dal Tribunale per accertare la compatibilità del narrato dei piccoli con l’andamento scolastico; il Ricorrente si limita a ricordare che “le maestre si organizzavano come volevano” eludendo la problematica inerente alla possibilità che sfuggisse al controllo la sistematica (non sporadica, stante la pluralità degli abusi descritti dai genitori) assenza dalla scuola di insegnanti ed alunni.

Infine, deve rilevarsi come le intercettazioni telefoniche, le perquisizioni nelle abitazioni degli indagati e gli accertamenti effettuati sul loro personal computer hanno dato esito negativo in quanto non è stato rinvenuto alcunché a conforto della accusa.

Per le esposte considerazioni, la Corte ritiene che siano condivisibili le conclusioni del Tribunale circa la inadeguatezza delle investigazioni agli atti a giustificare una misura cautelare personale.

Il ricorso del Pubblico Ministero deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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Il padre trovato morto giovedì

5 febbraio 2010 admin Nessun commento

>Pavullo. Il padre trovato morto giovedì
Inascoltato da giorni proseguirò la mia battaglia”
Pavullo. Sul padre trovato morto giovedì sera vicino al Panaro e sui retroscena di questa triste vicenda riceviamo la seguente lettera dell’avvocato Miraglia, suo difensore: “Caro direttore, come al solito soltanto il giornale da lei diretto, alla cronaca di Pavullo, fa menzione del suicidio di un uomo di 39 anni in Comune di Pavullo, presso Fanano. Quest’uomo nel gennaio 2006 era stato condannato per presunti abusi sul figlioletto dal Tribunale di Modena e da allora – fino a quando ha deciso fino a quando ha deciso di farla finita – non ha fatto che bussare a tutte le porte delle istituzioni (Procura – Guardia di Finanza – Presidente del Consiglio dell’Ordine), depositando denunce inquietanti, con nomi e cognomi di personalità modenesi, senza ricevere fino ad oggi alcuna risposta. Nella lettera ai genitori e al fratello, in cu spiega le ragioni del suo gesto, lo stesso grida, con tutte le sue forze, di ricorrere in appello, nonostante la sua morte, per smascherare gli abusologi modenesi , i magistrati, le magistrate, i pubblici ministeri e gli esperti di Cismai. A distanza di 5 anni dalla condanna e la morte del prete della Bassa, sono venuti alla luce i professionisti degli abusi all’infanzia – cosiddetti “abusologi” – che incassano parcelle milionarie… E’ l’altra faccia della pedofilia: una vergogna nazionale e locale che ritorna puntuale in questo tragico suicidio, con gli stessi protagonisti e gli stessi esperti. La denuncia di questo uomo che non ce l’ha fatta ad andare avanti, si associa a quella del figlio adottivo, il cu padre maranellese è stato condannato per abusi, che denuncia l’intero collegio giudicante e che si è rivolto al Ministro in persone per denunciare intrecci tra giudici e consulenti. Nella lettera ai genitori il figlio li prega caldamente di rivolgersi al sottoscritto avvocato per difenderlo in tutte le sedi istituzionali. Nell’accettare l’incarico, sento il bisogno di informare l’opinione pubblica modenese che ho immediatamente inviato un telegramma al Ministro di Grazia e Giustizia per informarlo del fatto che affiderò le gravi conoscenze di cui sono entrato in possesso, soltanto allo stesso Ministro o a un suo stretto collaboratore. Infine, non certo per importanza, in nome dei genitori, del fratello e degli amici di Antonio sono a ringraziarla di cuore per il titolo del suo giornale “Padre trovato morto”. Questo è il più grande riconoscimento che meritava Antonio. Mi attiverò in tutti i modi per stanare quanti hanno infangato la sua figura di genitore. Occorre finalmente“che chi sbaglia venga punito”.
La Nuova Gazzetta di Modena – L’avvocato di Antonio – Inascoltato da Giorni Proseguirò la Battaglia

Cassazione Penale, sez. III, 27-02-2009

15 gennaio 2010 admin Nessun commento
Cassazione Penale, sez. III, 27-02-2009 (20-11-2008), n. 8809 – Pres. VITALONE Claudio – Est. MULLIRI Guicla I. – P.M. CIAMPOLI Luigi – V.R. 

 

OSSERVA

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con sentenza in data 17 gennaio 2008 la Corte d’Appello di Catania ha confermato la condanna che il Tribunale di Catania aveva irrogato a V., alla pena di 3 anni di reclusione, per fatti di violenza sessuale in danno della figlia minore di anni 7.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il V. deducendo.

1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e d) in rel. agli artt. 178 e 603 c.p.p., art. 495 c.p.p., comma 2 per essere stata disattesa la sua istanza di integrazione istruttoria – formulata nei motivi di gravame e reiterata dinanzi alla Corte di Appello – avente ad oggetto l’espletamento di una perizia psicologica sulla minore dal momento che le indagini e quindi il giudizio si erano basati esclusivamente su una ct. eseguita dal P.M. e di una consulenza fatta svolgere dalla p.o., entrambe, in assenza della difesa. Per di più, non vi è neanche documentazione video o fono registrata di tali consulenze sì da poter verificare sia il linguaggio verbale che quello comportamentale della minore durante l’atto.

Si osserva altresì che la reiezione di tale istanza integratoria da parte della Corte d’Appello è avvenuta anche sulla base dell’affermazione – erronea – secondo cui non vi sarebbero contrasti tra la ct. del P.M., quella disposta dal giudice civile nella causa di separazione e quella eseguita su impulso della p.o. all’epoca non ancora costituita parte civile.

2) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), prima e seconda parte in rel. agli artt. 459 e 499 c.p.p. e art. 530 c.p.p., commi 1 e 2 assumendo, cioè, che la sentenza impugnata è affetta da gravissime lacune motivazionali oltre che da palese contraddittorietà ed illogicità sia endogena che esogena.

In sostanza, la Corte, pur avendo dato per ammesso che il V. non sia un pedofilo (come attestato anche dalle due consulenze redatte per conto del P.M. e del giudice della separazione) gli attribuisce ugualmente condotte che, per la loro brutalità e devianza, sono incompatibili con una personalità ritenuta normale.

In ogni caso, la perizia psicologica, redatta dal ct. del P.M., la sua audizione, la perizia psicologica redatta per conto della p.o. e le dichiarazioni rese da tale consulente convergono tutte nell’affermazione secondo cui le condotte contestate non avrebbero potuto che essere poste in essere da soggetto pervertito.

Ed inoltre, la sentenza è viziata perchè ha assolutamente disatteso le conclusioni delle consulenze già dette che, dopo avere esplorato l’ambito familiare della vittima ed il suo quadro personologico e, dopo aver analizzato le dichiarazioni del bambina ed il suo vissuto emotivo, hanno raggiunto conclusioni che disattendono quelle della Corte. Ed infatti, è stato escluso che i disegni fossero indicativi di un trauma da abuso e che nel comportamento della bambina vi fossero segnali della violenza subita. Al contrario si è dato atto del profondo coinvolgimento della minore nelle vicende di separazione della madre e del fatto che il suo narrato fosse caratterizzato da “ripetitività” e “rigidità” e da “assenza di emotività”.

In tal modo, la Corte ha disatteso il monito, pervenuto anche da decisione di questa S.C., circa il rischio che il minore non distingua il vissuto dall’immaginato e che adotti comportamenti che sono solo ripetitivi di un canovaccio gradito all’adulto (nella specie la madre) per assecondarlo e compiacerlo.

Anche sotto il profilo del “movente”, sebbene tutti i consulenti convengano nel sottolineare un certo “ambivalente rancore” della minore nei confronti del padre per essersene andato di casa e per gli atti di violenza, la Corte conclude affermando che “se la minore smentisse il movente del suo racconto accusatorio non potrebbe non coincidere con un fine vendicativo che proprio stona a livello di psicologia infantile” (v. f. 9).

Sostiene, invece, il ricorrente che, nella specie, si sarebbe in presenza di una chiara immedesimazione della minore nei travagli della madre per la separazione e si conclude osservando che le immagini e gli atteggiamenti riferiti da una bimba di 7 anni ben avrebbero potuto essere da lei appresi visionando le video cassette hard presenti nell’abitazione ed avendo la stessa bimba detto di essere in grado di utilizzare il videoregistratore.

La sentenza gravata sarebbe quindi inficiata da più vizi perchè, sebbene richiamate alla loro attenzione, tutte queste circostanze non sono state adeguatamente considerate e, per di più non è stata vagliata neanche l’ipotesi di un giudizio assolutorio ex art. 530 cpv. c.p.p..

3) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in rel. all’art. 43 c.p., comma 1, e artt. 609 bis, quater, septies c.p. e art. 530 c.p.p., commi 1 e 2 assumendo, cioè, la contraddittorietà dell’attribuzione dei fatti all’imputato per “cretineria” dal momento che ciò non darebbe vita all’elemento psicologico del dolo.

In ogni caso, non sarebbe stata adeguatamente scandagliata la possibilità di un’assoluzione neanche ex art. 530 cpv. c.p.p..

4) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in rel. agli artt. 133, 62 bis e 69 c.p. assumendo, cioè, la non adeguata graduazione della pena in nome di un’asserita – ma non meglio motivata – “gravità” del fatto.

In udienza, la difesa ha presentato motivi aggiunti (tempestivamente già depositati presso la Corte d’Appello di Catania) con allegata una consulenza di parte avente ad oggetto un’analisi psicocriminologica degli elementi probatori risultanti dagli atti di causa.

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Prima di analizzare le censure del ricorrente, si impone qualche premessa sui limiti del giudizio di legittimità.

La Corte Suprema non è chiamata a “sovrapporre” la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì a stabilire se detti giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; se ne abbiano fornito una corretta valutazione dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti; se i criteri logici seguiti nello sviluppo delle varie argomentazioni siano adeguati e coerenti alla definitiva selezione delle alternative decisorie.

Il vizia logico della motivazione, inoltre, nelle sue varie concrete espressioni – contraddittorietà, illogicità, omessa considerazione di circostanze decisive e, pur anche, travisamento di fatto – deve essere riscontrabile nel testo stesso della motivazione, attraverso un adeguato confronto tra le varie posizioni che vi si sono inserite, ma senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali. Ed è a tal fine che il giudice di merito ha l’obbligo di indicare con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali fonda la propria decisione, onde consentire all’interessato di formulare le più appropriate censure ed, alla Corte di cassazione, di esercitare la funzione di controllo che le è propria.

Osservate tali regole ed accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice ha seguito il corretto percorso, senza subire gli effetti di una riduttiva indagine conoscitiva o di un’imprecisa ricostruzione del contenuto della prova, lo scrutinio di legittimità deve ritenersi completamente esaurito.

Detto in estrema sintesi, il giudice di legittimità (che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge) non può divenire giudice del “contenuto della prova” non competendogli un controllo (riservato esclusivamente al giudice di merito) sul significato concreto di ciascun elemento probatorio.

L’unico apprezzamento consentito è sulla logicità della motivazione quale desumibile dal testo del provvedimento impugnato.

Tutto ciò puntualizzato doverosamente, non può sfuggire come, nella specie, il raffronto tra le ragioni del ricorrente ed i contenuti della sentenza censurata facciano effettivamente emergere almeno un punto sul quale il, pur attento e scrupoloso, argomentare dei giudici di merito sembra “ripiegarsi su sè stesso” risolvendosi in una mera affermazione di principio autonoma e non consequenziale al ragionamento pregresso o a precisi principi psicologici.

La Corte ha ritenuto fondata la decisione del giudice di primo grado muovendo dalla premessa che la responsabilità dell’imputato si fonda sul complesso di questi elementi:

- le parole della bambina apparsa attendibile fin dal primo momento;

- le ripetute indagini psicologiche alle quali è stata sottoposta in punto di attendibilità con esiti tali da escludere la necessità di ulteriori accertamenti;

- assenza di contraddittorietà negli esiti delle consulenze tanto che la stessa difesa ha fatto proprie le conclusioni del ct. del P.M. – il comportamento delle parti in causa a cominciare dalla madre che – sebbene risultata essere stata picchiata ripetutamente dall’ex coniuge – non ha detto cose che ne potessero aggravare la posizione ed ha finito per riferire degli specifici

episodi solo per quanto a sua volta appreso dalla bambina limitandosi a soggiungere che, con il senno di poi, forse, alcuni segnali e sospetti avrebbero potuto esserci stati. Analogamente dicasi per la nonna materna.

- anche le consulenze disposte su entrambi i genitori hanno escluso, per un verso la influenzabilità, e, quindi, potenziale induzione da parte della madre verso la bambina e, per altro verso, che il padre fosse un “pedofilo”.

I giudici di merito, poi, non ha ritenuto di condividere il dubbio, insinuato nei motivi di appello, che la bimba avesse descritto cose viste fare da altri ritenendo corretto l’assunto dei giudici di primo grado secondo cui, in primo luogo, per fare ciò, si dovrebbe presumere qualcosa di indimostrato, secondariamente, perchè si dovrebbe teorizzare, da parte della bimba una callidità ed una malizia incompatibili con la sua età.

Per contro, i giudici di secondo grado non hanno mancato di evidenziare come, dalla relazione del consulente siano emersi – a riguardo dell’imputato – vari segnali di una personalità immatura sì da giustificare i ripetuti epiteti di “cretino” “scemo” monello” con cui è stato apostrofato anche dalla bambina la cui puntualità e coerenza nei propri racconti (alla madre, ai tre consulenti ed allo stesso Collegio di primo grado) è stata ribadita e richiamata più volte anche dai giudici di appello.

Orbene, anche in questa sia pur sintetica esposizione delle argomentazioni della Corte d’Appello, si profilano spunti di dubbio e di riflessione a cominciare dal rilievo che è stato lo stesso consulente del P.M. a segnalare che la bambina manifestava un coinvolgimento emotivo maggiore proprio con riferimento alle violenze poste in essere dal padre nei confronti della madre e “mai relativamente invece a quelli che poi vennero definiti atti di libidine”. Ed è sempre il Dott. C. (consulente del P.M.) – riferiscono i giudici, nella propria sentenza – che asserisce, da un lato, che la bambina non mostrava i segni di un trauma dovuto a molestie sessuali e, dall’altro, che “non è possibile che fatti di quel genere si potessero verificare senza

lasciare traumi” e che “non è possibile, per dei meccanismi molto precisi nel modo di funzionare della mente degli esseri umani, in particolare dei bambini, perchè, nei bambini, i meccanismi di rimozione, di difesa – vengono chiamati così – che si mettono in atto normalmente negli adulti non sono operativi normalmente come nell’adulto” (ff. 4 e 5 sent.).

A fronte di ciò, i giudici di merito, si pongono giustamente l’interrogativo circa le ragioni per le quali la bambina abbia, comunque, fatto determinate affermazioni il cui contenuto – come sottolineato in precedenza – era di “atti esplicitamente sessuali (per affermazione concorde di tutti i ct.) al punto che, altrettanto unanimemente, era stato detto che quanto descritto “non poteva far parte del suo naturale patrimonio cognitivo attesa l’età”.

La risposta che la Corte offre, a questo punto, risulta, però, come “scollegata” dal contesto, fin a quel punto descritto ed analizzato compiutamente.

Sottraendosi alla soluzione alternativa proposta dal consulente della difesa “a fronte della puntualità con cui sono sempre stati riferiti quei fatti, i giudici affermano, infatti, il convincimento secondo cui il racconto della bambina non può che rispecchiare una realtà obiettiva perchè, diversamente “bisogna supporre cose che non sono emerse, che la bambina abbia visto fare quelle cose a qualcun altro che non sia il padre e che, poi con una malizia difficilmente compatibile con al sua età (sette anni) dopo averne percepito il significato infamante o comunque negativo le abbia attribuite al padre”.

Il punto è che la conclusione convinta che, la Corte ritiene di affermare si risolve in un’affermazione sostanzialmente apodittica che non da conto delle emergenze fin lì attentamente analizzate e riportate e, soprattutto, fa un’asserzione – circa la conformità dell’atteggiamento della bimba rispetto alla “psicologia infantile” – non adeguatamente confortata da pareri tecnici.

Lungi da volersi concludere – non essendo valutazione che spetta a questa Corte – che l’ipotesi drasticamente scartata dai giudici di appello sia invece verosimile, ciò che si vuole qui sottolineare è che la conclusione dei giudici non si sostanzia in un argomento logico inattaccabile ma lascia spazio a perplessità restando fermi dati incontrastati (e puntualmente richiamati anche dalla sentenza) quali l’assenza di segni riconducibili ad un evento traumatico o il fatto che i racconti della bambina fossero espressivi di un disagio da essa elaborato, più, per i ripetuti litigi dei genitori e per l’abbandono del padre, che, non per gli abusi sessuali (da lei descritti quasi incidentalmente a margine del racconto degli atti di violenza sulla madre). E’ anche possibile, come afferma la Corte che la “rappresaglia razionale” non sia una risposta attribuibile ad una bimba di sette anni ma è anche vero che la Corte trascura di approfondire soluzioni alternative ad emergenze in sè certamente contrastanti con la conclusione adottata con tanta decisione.

E’ come se, in ultima analisi, il convincimento dei giudici fosse stato – alla fin fine – indotto dalla “obiettività” dei racconti effettuati in termini e gesti “tanto chiari ed eloquenti da indurre al convincimento che non potesse averli appresi in altro modo che di persona” trascurando di analizzare funditus il profilo della riferibilità di detto apprendimento.

E’ indubbio che la particolare difficoltà nel trattare vicende come quelle in esame discende dal fatto che l’accusa è rappresentata dalla voce di giovani vittime che narrano fatti dei quali non dovrebbero avere esperienza e che non possono essere il risultato di una loro fantasia. E’ altrettanto fuor di dubbio, come dice la Corte, che difficilmente un minore può architettare da solo un racconto come quello qui fatto tuttavia, come già affermato anche in precedenti decisioni di questa S.C. (sez. 3^, 18.9.07, Scancarello, n. 37147), l’assunto secondo il quale “i bambini piccoli non mentono consapevolmente” “deve essere contemperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiarati attendibili se lasciati liberi di raccontare,

ma diventano altamente maleabili in presenza di suggestioni etero indotte” e che “se interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative del loro interlocutore”.

Nessun dubbio vuole introdursi circa l’assoluta buona fede della madre e dei parenti della bambina nel caso di specie, ma è certo che la “solidarietà” peculiarmente espressa dalla minore nei confronti della madre, le conclusioni negative di un primo consulente di ufficio (in sede civile) circa il verificarsi di abusi (sì da legittimare gli incontri della minore con il padre) e le stesse conclusioni “perplesse” del ct. del P.M., a proposito dell’assenza di traumi da abuso e di 

emotività nei racconti, avrebbero giustificato un maggior approfondimento da parte della Corte, vuoi, in ordine ad occasioni “alternative” di apprendimento di certe scene, vuoi, circa le potenziali interferenze svolte, sul narrato della minore, da tutti gli altri comportamenti aggressivi e prevaricatori posti in essere dal padre in famiglia. Gli stessi epiteti ripetutamente rivolti dalla minore al proprio padre – considerati dai giudici come rafforzativi del proprio convincimento – sono a ben vedere, poco coerenti con la maturità ipotizzabile di una bimba di sette anni (che sarebbe tanto sviluppata e distaccata rispetto agli abusi sessuali subiti dal

padre da – non solo – non mostrare alcun segno di emozione nel narrarli ma – per di più – riuscire a “classificarli” – con sorprendenti superiorità e distacco – come gesti di un “cretino”). Siffatti modi di essere evocano, una volta di più, semmai, il dubbio che, nella specie, gli effetti di ricaduta conflittualità familiare (e dell’intuibile disprezzo espresso dagli adulti verso l’imputato) non siano stati adeguatamente valutati.

Contrariamente a come sostenuto nel primo motivo di ricorso, non costituisce affatto, causa di nullità l’aver disatteso le istanze di integrazione istruttoria attraverso l’espletamento di una perizia psicologica, compito dei giudici di merito è, dunque, solo di rivalutare il bagaglio probatorio per cercare di pervenire ad una conclusione più convincente nelle direzioni indicate (mediante una semplice rilettura delle risultanze ovvero anche, se ritenuti necessari, attraverso gli approfondimenti tecnico-peritali del caso).

A tal fine, la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.

 

 

P.Q.M.

Visto l’art. 637 c.p.p. e ss.;

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.

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Cass. pen., sez. III, 06-02-1997 (15-11-1996), n. 1040 – Pres. Tridico GS – Rel. Fiale A – Coro – P.M. (Diff.) Di Zenzo C

1 gennaio 2010 admin Nessun commento
Cass. pen., sez. III, 06-02-1997 (15-11-1996), n. 1040 – Pres. Tridico GS – Rel. Fiale A – Coro – P.M. (Diff.) Di Zenzo C

 

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(massima 1)

 

REATI CONTRO LA PERSONA – IN GENERE – Delitti contro la libertà individuale – Contro la libertà sessuale – Violenza sessuale – Art.609 bis COD.PEN. – Condotta vietata – Individuazione e connotazione -.

 

La condotta vietata dall’art.609 bis COD.PEN.(VIOLENZA sessuale), introdotto dall’art.3 legge 15 febbraio 1996,n.66 (Norme contro la violenza sessuale), ricomprende – se connotata da costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica – oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, anche se non esplicato attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell’individuo attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente. L’antigiuridicità della condotta resta connotata, dunque, da un requisito soggettivo (la finalizzazione all’insorgenza o all’appagamento di uno stato interiore psichico di desiderio sessuale) che si innesta sul requisito oggettivo della concreta e normale idoneità del comportamento a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e ad eccitare o a sfogare l’istinto sessuale del soggetto attivo. (La S.C. ha osservato che il riferimento alla “normale idoneità” è necessario, poiché un soggetto connotato da una sessualità “particolare” potrebbe eccitarsi, per esempio, anche attraverso il bacio delle scarpe calzate dalla persona concupita ed un comportamento siffatto non potrebbe certamente ricondursi alla previsione incriminatrice in esame).

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(massima 2)

 

REATI CONTRO LA PERSONA – IN GENERE – Delitti contro la libertà individuale – Contro la libertà sessuale – Violenza sessuale – Atti sessuali diversi dalla congiunzione carnale – Connotazione ed individuazione – Comportamenti esclusi – Fattispecie: molestia sessuale penalmente irrilevante.

 

Il compimento di atti sessuali diversi dalla congiunzione carnale può avere anche connotazioni di gravità maggiore della congiunzione stessa e l’applicazione della circostanza attenuante speciale prevista da comma 3 dell’art.609 bis deve avere riguardo all’effettiva valenza criminale degli specifici comportamenti desunta con riferimento ai criteri direttivi indicati dall’art.133 COD.PEN.. Non è possibile, pertanto, delineare aprioristicamente una categoria generale alla quale ricondurre “i casi di minore gravità”, ma la loro individuazione è rimessa, volta per volta, alla discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi con razionale riferimento agli elementi considerati determinanti per la soluzione adottata e con obbligo di puntuale motivazione. Tra i casi di minore gravità potranno annoverarsi comportamenti di molestia sessuale consistenti in atti concludenti, mentre ne resteranno esclusi quei comportamenti che si risolvono, ad esempio, in ossessivi corteggiamenti o in assillanti proposte, ove “lo sfondo sessuale” costituisce soltanto un motivo e non un elemento della condotta.

(Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste, di sentenza di condanna per il reato di cui all’art.521 c.p.., per avere l’imputato compiuto atti di libidine consistiti, mentre manifestava l’intenzione di abbottonare i pantaloni ad una ragazza e di calzarle le scarpe, nel toccare il bottone dei pantaloni e nel baciarle una gamba, sugli stessi “jeans”, senza trattenerla né toccarla in altre parti del corpo, la S.C. ha ritenuto che, in sostanza, l’imputato aveva posto in essere una “molestia sessuale” che non varca la soglia della rilevanza penale in relazione all’art.609 bis c.p. e non è altresì riconducibile ad altre ipotesi criminose, dovendosi escludere con palese evidenza la ravvisabilità di un intento ingiurioso e non potendo configurarsi, in un’abitazione privata, la contravvenzione di cui all’art.660 c.p.).

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Cass. pen., sez. III, 31-07-1996 (C.C. 10-06-1996), n. 2561 – Pres. Chirico C – Rel. Morgigni A – Guardavalle – P.M. (Conf.)

15 novembre 2009 admin Nessun commento
Cass. pen., sez. III, 31-07-1996 (C.C. 10-06-1996), n. 2561 – Pres. Chirico C – Rel. Morgigni A – Guardavalle – P.M. (Conf.)

 

 

REATI CONTRO LA PERSONA – IN GENERE – Delitti contro la libertà individuale – Contro la libertà sessuale – Violenza sessuale – Circostanze aggravanti – Atti sessuali in danno di minori – Art. 4 legge n. 66 del 1996 – Previgente art. 521 cod. pen. – Individuazione di disciplina più favorevole – Criteri – Fattispecie.

FONTI DEL DIRITTO – LEGGI – LEGGE PENALE – SUCCESSIONE DI LEGGI – Atti sessuali in danno di minori – Art. 4 legge n. 66 del 1996 – Previgente art. 521 cod. pen. – Individuazione di disciplina più favorevole – Criteri – Fattispecie.

 

In tema di atti di violenza sessuale in danno di minori, non può ritenersi più favorevole al reo la disciplina introdotta con l’art. 4 legge 15 febbraio 1996, n. 66 rispetto a quella di cui al previgente art. 521 cod. pen. se la pena inflitta in concreto non è quella minima prevista da quest’ultima norma, mentre è tale (più favorevole al reo) se la pena sia stata inflitta nel minimo edittale, potendo essere ritenuta prevalente, ove applicabile, l’attenuante della minore gravità di cui all’art. 609 bis cod. pen. introdotto con l’art. 3 legge 15 febbraio 1996, n. 66. (Questione esaminata d’ufficio in occasione di dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell’imputato).

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Il silenzio è d’oro.

12 ottobre 2009 admin Nessun commento


C’è un momento per il silenzio ed un momento per le parole.
Che sono importanti, che hanno il loro peso.

In mezzo c’è tanta FIDUCIA, SPERANZA, RISPETTO, DIALOGO con le persone…
Tante idee…tanti progetti…che abbiamo deciso di tenere per noi. Per non essere strumentalizzati (parola odiosa che lentamente sta distruggendo il mondo).
Da dove partire allora?
Perchè se stai zitto ti incastrano. Se parli ti incastrano uguale.
Partiamo dalle affermazioni pesanti di questa mattina del reggente Procuratore di Reggio Emilia sul quotidiano locale “L’INFORMAZIONE”.

Inaccettabili gli attacchi rivolti da Pino La Monica e dall’avvocato della Difesa, Francesco Miraglia, al sostituto procuratore Maria Rita Pantani. L’ufficio della Procura della Repubblica di Reggio Emilia non può assistere passivamente all’ennesima accusa rivolta al sostituto procuratore dottoressa Pantani dalla Difesa di un imputato e dall’imputato stesso…volta a diffamare l’operato di un magistrato che mai si è sottratto ai propri doveri...” (LEGGI QUI L’ARTICOLO COMPLETO SULL’INFORMAZIONE).
Le parole del reggente Procuratore di Reggio, Isabella Chiesi, sono GRAVISSIME  e PERICOLOSISSIME, per due motivi.
Il primo risiede proprio nel linguaggio e nelle frasi utilizzate (Inaccettabili attacchi? Ennesima accusa? Diffamazione?). Queste sì che sono parole che rischiano di minare la serenità di un processo, ma, ancor peggio, di innescare campagne di odio e rancore che rischiano di ledere la dignità e soprattutto l’incolumità delle tante persone coinvolte.
Il secondo è che io, Pino la Monica, non ho fatto attacchi di “nessun genere”, né ho mosso accuse ad alcuno, mai, per cui non si capisce l’aggettivo “ennesima“. Lo vietano la mia indole, il mio carattere, la mia morale. Nella mia vita non ho mai diffamato nessuno…figurarsi l’operato di un Magistrato. Nessuno ne mette in dubbio la buona fede. Io non ho fatto altro che prendere quattro fogli della Procura dal mio fascicolo e “graffettarli” insieme per inviarli ad Ancona e chiedere un GIUSTO PROCESSO! Tutto qui, niente di più, niente di meno. Ecco perchè ritengo le parole del reggente Procuratore molto pericolose. Chiedo solo spiegazioni relative all’incongruenza dei documenti che seguono e che ho allegato alla mia denuncia.

Ma facciamo un passo indietro. E cerchiamo di capire cosa è veramente successo. Ancora una volta ci troviamo nelle condizioni di dover dimostrare e spiegare dei FATTI, non delle opinioni.
Pino La Monica viene arrestato, nel giro di poche ore, il 20 marzo 2008, soprattutto sulla base di una CONSULENZA a firma della dottoressa Anna Pace. (LEGGI QUI ESTRATTO DELL’ORDINANZA DI EMISSIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE). E’ chiaro che, sulla base di questo, la dottoressa Anna Pace diventa un testimone fondamentale che viene richiesto dalla Difesa. Ma nella prima udienza del processo, svoltasi in data 18 febbraio 2009, il Pubblico Ministero Maria Rita Pantani dichiara, davanti al Collegio Giudicante, che la dottoressa Anna Pace non è mai stata una sua consulente di parte (LEGGI QUI ESTRATTO DEL VERBALE DI UDIENZA). Ma allora questo cos’è? (LEGGI IL VERBALE DI CONFERIMENTO D’INCARICO PER CONSULENZA TECNICA). Non solo, ma il Pubblico Ministero dichiara che le ragazze sentite dalla dottoressa Anna Pace sono soltanto due, mentre nella relazione di consulenza la dottoressa Pace dichiara di averne sentite ben quattro. (LEGGI QUI ESTRATTO CONSULENZA PACE). Ma non basta, perchè è proprio sulla base di queste dichiarazioni che, a giusta ragione, il Collegio Giudicante, ha deciso di non citare in aula la dottoressa Anna Pace. Così come ha deciso di non citare in aula il prof. Umberto Nizzoli (ricordiamo che l’unica prova dell’accusa è proprio la relazione del prof. Nizzoli). Nel processo non compariranno la dottoressa Pace che ha fatto scattare la custodia cautelare in carcere (e che ha stilato una relazione nel giro di poche ore) ed il prof. Nizzoli che ha elaborato la relazione peritale sull’attendibilità delle ragazzine. Ma allora in aula cosa andremo a discutere?
Io, Pino La Monica, chiedo DI ESSERE PROCESSATO, chiedo che in aula di dibattimento vi siano tutti i protagonisti di questa vicenda, soprattutto quelli dell’accusa. E sono il primo a dichiarare che la sede opportuna per un processo è l’aula di un tribunale e non i giornali. In 14 mesi ho fatto una sola conferenza stampa ed il Comitato ha rilasciato ai giornali pochissime e striminzite dichiarazioni (alcune neanche pubblicate). Dov’era il reggente Procuratore Isabella Chiesi quando il 21 marzo 2008 su tutti i giornali e televisioni si scatenava il linciaggio mediatico distruggendo la vita di un uomo prima di un regolare processo. Ma, purtroppo, il grande difetto dell’uomo è che spesso dimentica!
Ecco la rassegna stampa di ieri:

GAZZETTA DI REGGIO
RESTO DEL CARLINO
INFORMAZIONE
GIORNALE DI REGGIO

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Modena terra di abusi.

2 ottobre 2009 admin Nessun commento

Modena, lì 5 settembre 2007

                                                                                                                

Preg.mo

Direttore

Sua sede

* * *   * * *   * * *

Sento il bisogno di sottolineare – da subito – che la gravità delle argomentazioni che saranno sostenute in intervento, è fatta dal sottoscritto con la consapevolezza di scienza e coscienza, tale da assumermene la completa responsabilità. Sin da ora, quindi, sento il bisogno di ringraziare  il direttore di questa possibilità offertami.

Da un po’ di tempo a questa parte sono diventato tra i più convinti sostenitori dell’abolizione dell’Ordine degli Avvocati, e ciò non certamente per un pregiudizio o per un’ideologica posizione, ma, soprattutto, per esperienza personale e diretta.

Se il governo Prodi, come ha sostenuto nel programma elettorale, presenterà un provvedimento sull’abolizione degli Ordini professionali, per quanto riguarda quello degli avvocati, mi adopererò in tutte le maniere per far emergere quanto purtroppo passa inosservato o meglio viene nascosto da certi Consigli.

Basti pensare a quanto sta succedendo in questi mesi su uno dei problemi più gravi – inerenti i reati di abusi sui minori – in cui oggi si trovano a scontrarsi giudici, avvocati, periti e consulenti di tutte le discipline.

Da circa 6 anni a Modena ed esattamente dal famoso “caso di Don Govoni”, condannato ingiustamente da “quel pubblico ministero” e da “quella psicologa” dipendente dell’AUSL, quest’ultima dimessasi per diventare l’esperta dei processi di questi ultimi anni, questa città continua a vivere sotto l’assoluta indifferenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, del Ministero di Grazia e Giustizia e nelle connivenze delle altre istituzioni e servizi. La nostra città è letteralmente condizionata da un gruppo di tecnici noti oramai in Italia come “abusologi”. Ebbene: con le stesse valutazioni, con gli stessi metodi, con gli stessi argomenti, con le stesse procedure, gli stessi servizi sociali e/o psicologi dell’AUSL che hanno condannato in prima istanza il prete della bassa, si sono resi protagonisti di un’altra morte.

In questi giorni per quanto riguarda il prete della bassa, vengono celebrate giornate riabilitative “il suo paese ha deciso di intitolargli una strada”. Giornate in cui vengono denunciate le incompetenze, la superficialità e il pressappochismo della pubblica accusa e di quella famosa psicologa dell’AUSL.

Per estrema certezza faccio riferimento al solito pubblico ministero che da mesi si è trasferito a Perugia, e se non si fosse capito, faccio riferimento a quella “psicologa” dell’AUSL, oggi addirittura direttrice di una comunità.

Per quanto riguarda l’altra morte: un modenese di 39 anni, aveva subito una condanna con gli stessi metodi e dagli stessi sopra indicati protagonisti. Successivamente al mese di gennaio di quest’anno – mese della condanna – per 80 giorni questo ragazzo ha bussato alle porte che contano: Guardia di Finanza, Procura della Repubblica, ma, soprattutto, ha bussato, forse con estrema fiducia, a quel Consiglio dell’Ordine modenese. Ha presentato denunce ed esposti circostanziati, con nomi di avvocati coinvolti, con nomi di giudici e di consulenti specialistici e in cui emergono somme di denaro richieste e cifre incredibili.

L’ultima porta che quest’uomo si è visto sbattere è stata proprio quella dell’Ordine degli Avvocati di Modena a cui, con nomi, cognomi ed indirizzi aveva indirizzato un esposto che avrebbe dovuto, quantomeno in via cautelativa, costringere l’Ordine stesso a sospendere forse alcuni “avvocati”.

Rimasto completamente inascoltato dalle Istituzioni tutte, quest’uomo, pochi giorni prima di Pasqua, ormai stanco, si è tolto la vita offrendomi personalmente il difficile e il terribile compito di restituirgli, almeno dopo morto, quella dignità distrutta dagli specialisti sopra menzionati.

Il padre e la madre di querst’uomo si sono rivolti, sia tramite comunicazioni scritte che personalmente, bussando quotidianamente alla porta del quarto piano del Palazzo del Tribunale, sede dell’Ordine degli Avvocati di Modena – che ultimamente sta pensando di comprare una nuova sede – sempre più intenzionati a farsi giustizia da soli: ma, con enorme amarezza, nessuno dell’Ordine si è degnato di chiamarli o di incontrarli personalmente.

Questo caso per quanto possa sembrare incredibile non è straordinario e/o eccezionale: è soltanto la punta dell’iceberg nel cui interno vi sono altri ed infiniti casi, gran parte del mio studio. E la maggior parte di questi casi riguardano il mancato intervento “di quel consiglio dell’ordine degli avvocati” dove avvocati e/o istituzioni si avvalgono di una immunità “garantita dall’Ordine degli avvocati”. A chi giova un ordine siffatto?

 Modena Terra di Abusi

Il Forense – Istituzioni Sempre Più Lontane

Presunti…abusi su i due Figli!

2 ottobre 2009 admin Commenti chiusi

Modena 24 maggio 2004

Ancora una volta, in qualità di avvocato di fiducia  di una persona imputata per presunti reati di abuso, sono costretto a rivolgermi pubblicamente per avere più attenzione e approfondimento di questioni giuridiche Il problema ancora una volta riguarda i servizi socio sanitari,  gli assistenti sociali, il servizio di neuropsichiatria infantile, gli psicologi dell’ U.s.l.,  o meglio l’area infantile e sociale dell’ azienda U.s.l. modenese.

Vengo ai fatti. Mi trovo a dover difendere una persona della comunità modenese per presunti abusi sessuali su i propri figli, seguiti dai servizi sociali e dal servizio di neuropsichiatria infantile da quasi dieci anni. Il sostituto procuratore della repubblica di Modena incaricato di indagare sul caso, di cui non si discute ovviamente la competenza e capacità, si trova a dover indagare su un presunto reato commesso presumibilmente dal mio assistito senza una data precisa, senza riferimenti temporali e con molta approssimazione dell’avvenuto presunto abuso. La stessa pubblica accusa ha avuto come unica guida d’indagine una relazione dei servizi sociali di Modena. E’ inconcepibile ancora una volta come gli assistenti sociali, diventino gli accusatori di fatti ed episodi gravi che non meritano nessun ritardo nella rilevazione A questo avvocato preme sottolineare che nessuna relazione, come quella redatta dagli operatori del servizio sociale del Comune di Modena, fornita di spunti approssimativi e generici, possa diventare documento ufficiale e scientifico nonché oggetto esclusivo d’indagine.

I fatti a cui mi riferisco sono accaduti presumibilmente nell’arco degli ultimi tre anni, ma sono venuti alla luce solo e nel mese di aprile 2003, perché un assistente sociale che segue,  i ragazzi da più di tre anni,per puro caso raccoglie una loro confessione, riguardante presunti abusi subiti ad opera del padre.. Tra il mio assistito, a torto o ragione e lo stesso assistente sociale esiste oramai da anni una grossa conflittualità che coinvolge anche i responsabili del servizio sociale stesso; infatti già il Tribunale dei Minorenni consigliava la sostituzione degli assistesti sociali che fino ad allora si erano occupati dal caso, nulla è stato fatto. Questo  avvocato con l’unico fine di tutelare la salute psicofisica dei ragazzi coinvolti e per esercitare il diritto di difesa, mesi addietro chiedeva, prima al Sindaco del Comune di Modena e all’assessore alle Politiche Sociali  successivamente ai Responsabili del Servizio Sociale un’ incontro con lo scopo  di capire la situazione e se era il caso, nelle pendenze delle indagini, sostituire l’assistente sociale, referente del caso e scopritore dei presunti abusi solo dopo tre anni che seguiva i ragazzi stessi .

I ragazzi di cui mi riferisco sono stati affidati al padre fin dall’anno 1994, in quanto le capacità genitoriali della madre venivano messi in dubbio, quindi dal 1994 al 2003 gli stessi ragazzi hanno vissuto con il padre il quale si è adoperato come meglio poteva per il bene dei ragazzi stessi. Esiste da quasi dieci anni una grossa conflittualità tra lo stesso genitore i vari assistenti sociali che si sono occupati del caso non per l’ultimo l’attuale assistente sociale che segue i minori. Dal 1994 al 2003 molteplici sono le denunce, i fax, le lettere a firma del mio assistito e altre iniziative del mio assistito in cui lo stesso rivendicava la poca competenza, l’approssimazione e la superficialità mostrata dagli stessi servizi sociali, nell’affrontare la vicenda padre, figli e madre Nel mese di aprile 20003 per i minori di cui si parla sembra che sia arrivato l’anno zero, infatti dopo l’ennesima denuncia e l’ennesimo rifiuto da parte del mio assistito a collaborare con l’assistente sociale, lo stesso assistente sociale non si capisce bene in quale circostanza raccoglieva importati e tragiche confessioni dei ragazzi; a tal proposito, all’improvviso il padre diventava un presunto pedofilo, un presunto maltrattatore dei propri figli, una persona incapace di badare dopo dieci anni ai propri figli e di contro la madre considerata con grosse incapacità genitoriali diventava di colpo affidataria dei minori.

A questo punto pare giusto che sia questo avvocato che il suo assistito, e tutti i cittadini abbiano delle risposte precise sull’operato del servizio sociale, sul perché un fatto cosi grave sia trattato a grandi linee e vagamente? Questo caso non merita più capacità?  Più approfondimento  sia nei termini sia e soprattutto nei contenuti?

Può un Sostituto Procuratore della Repubblica se pur preparato, attraverso una documentazione approssimativa e fumosa fare chiarezza sulla colpevolezza di una persona?

Il Servizio Pubblico non ha forse il dovere di mettere nelle condizioni, con il suo operato, la procura della Repubblica di Modena, l’organo giudicante, e questo avvocato di non prendere lucciole per lanterne?

Non è forse importante per tutte le parti in causa avere da parte del servizio sociale.  giuste, dovute dettagliate relazioni affinché si possa avere certezza e fermezza dei fatti?

Il sottoscritto in questi ultimi giorni dopo  varie richieste di incontrare il Sindaco,  l’Assessore alle Politiche sociali e  Responsabili dei Servizio Sociale  è stato ricevuto dai responsabili del servizio sociale del Comune di Modena. In tale occasione lo scrivente  avvocato, evidentemente con poche competenze in materia di psicologia e di neuropsichiatria infantile chiedeva, a chi ha profonde conoscenze culturali e tecniche in materia, quali i responsabili del nostro Servizio Sociale se, nella fattispecie; Non fosse meglio far cambiare ambiente ai ragazzi? Non fosse meglio sostituire l’assistete sociale? Non fosse meglio far seguire i minori dal servizio di neuropsichiatria infantile? Cosa è stato fatto per tutelare i minori? Quale opera di prevenzione è stata fatta?  Quali garanzie di imparzialità ha garantito l’assistente sociale nel valutare la situazione de quo considerando che il padre dei minori ha sempre denunciato formalmente lo stesso assistente sociale per incompetenza e superficialità nel tutelare i propri figli? Come mai prima dell’aprile 2003, i psicologi, il servizio di neuropsichiatria infantile, e l’assistente sociale oggi accusatore non si accorgevano dei presunti abusi subiti dai minori? Sinceramente è con molto dispiacere questo avvocato  e il suo assistito non hanno ricevuto nessuna risposta a queste domande. Le uniche risposte avute dai responsabili del sopra indicato servizio sono state, oltre a quelle di porre una difesa a spada tratta sull’operato degli assistenti sociali intervenuti nella vicenda, quelle secondo le quali tutte le decisioni vengono prese ad unanimità, tutto l’operato degli assistenti sociali viene preventivamente e pienamente approvato da tutto il Servizio, e soprattutto nella fattispecie rispondevano di aver fatto tutto il possibile per salvaguardare i minori.

Per questo avvocato, per il suo assistito, e per tutti i cittadini le risposte ricevute non possono esse considerate soddisfacenti specie quando si tratta di una materia grave come quella di pedofilia dove da una parte c’è la necessità di tutela di presunti abusati e dall’altra di presunto colpevole. Per concludere e non essere noioso, questo avvocato non vuole passare come accusatore  del nostro servizio pubblico o anticipare una qualsivoglia difesa al proprio assistito ma pretende in qualità di cittadino italiano di avere delle risposte dai responsabili del servizio sanitario modenese, sull’ operato, sulle capacità, sulle conoscenze degli operatori del servizio sociale stesso.   

                                                                                                                                                                                       

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Il Pubblico Ministero sotto accusa.

30 settembre 2009 admin Nessun commento

Modena, lì 27maggio 2009

 

 Al Procuratore Capo della Repubblica di Reggio Emilia

C/o Procura della Repubblica di Reggio Emilia

Sua sede

           

 

                                                                                                              Agli organi di Informazione

 

 

Il sottoscritto, avv. Francesco Miraglia in qualità di difensore di fiducia di Pino La Monica, sente il dovere di rivolgersi alla S.V. per le dichiarazioni del PM dott. Maria Rita Pantani negli organi di informazione locali di Reggio Emilia di mercoledì 27 maggio : “Non faccio commenti aspetto serenamente come tutti (tutti chi? Ndr) l’inizio del processo penale dove verranno accertati i fatti. Ribadisco solo che la dott.ssa Pace non ha mai presenziato quale consulente dell’accusa all’incidente probatorio, in quanto la sottoscritta come prassi non ritiene opportuno nominare propri consulenti. La Pace ha presenziato solo ad alcune audizione con me (quattro) ma mai all’incidente probatorio dove c’erano invece Nizzoli e due consulenti di parte…”

Sono non solo perplesso, ma decisamente preoccupato per simili “esternazioni” di fronte alla gravità degli atti processuali che abbiamo presentato agli organi istituzionali competenti.

Nessuno ha mai pensato di “agitare” il PM in questione non c’è alcun motivo per cui la dott.ssa Pantani debba perdere la serenità, ciò che mi preoccupa è che nel momento stesso in cui il PM dichiara di non voler fare commenti aggiunge notizie non corrispondenti al vero, e soprattutto fuorvianti per l’opinione pubblica e per le parti interessate.

Il mio assistito si è limitato soltanto a presentare documenti già agli atti in cui la dott.ssa Pantani smentisce se stessa.

Il  18 febbraio 2009 , lo ripeto per l’ennesima volta, all’udienza dibattimentale davanti al collegio Giudicante a pagine 5 del verbale di stenotipia la dott.ssa Pantani ha dichiarato che la dott.ssa Pace non ha mai svolto nessuna attività di consulenza La dott.ssa Anna Pace non è mai stata una mia consulente, una consulente di parte, non ha mai partecipato alle operazioni peritali, è stata soltanto una psicologa che nell’immediatezza ha aiutato il Pubblico Ministero a sentire due testimonianze delle minori poi confluite in incidente probatorio. La dott.ssa Anna Pace non ha partecipato in nessuna occasione e in nessun atto dell’incidente probatorio, per cui anche questa non è ammissibile… !

Sono questi i motivi per cui abbiamo denunciato il magistrato Pantani per falso il atto pubblico. Di fronte a queste denunce la dott.ssa Pantani si sente in dovere di continuare a sostenere alla stampa davanti agli organi di informazione che “la dott.ssa Pace ha presenziato solo ad alcune audizioni con me di alcuni minori quattro ma mai all’incidente probatorio”

Risulta incomprensibile se non un’arrampicata sugli specchi l’accostamento Pace / incidente probatorio.

La dott.ssa Pantani, purtroppo, si ostina a dichiarare che la dott.ssa Pace non era una sua consulente.

Sono costretto ad inviare anche agli organi di informazione copia del verbale di confronto di CTP della dott.ssa Pace al firma della dott.ssa Pantani in cui smentisce se stessa.

Il PM, inoltre, in relazione riferisce di 2 audizioni in cui ha pronunciato la dott.ssa Pace, affermazione smentita dalla stessa Pace/Pantani/  Beretti.

A questo punto, sono costretto a rivolgermi a lei affinché faccia chiarezza in merito e vigili sulle affermazioni non corrispondenti al vero di un PM della Procura della Repubblica. Mi preme sottolineare che non c’è nessun atto di carattere personale, né l’imputato né questa difesa possa accettare un processo con materiali e contenuti di questo tipo.

                                                                                             Avv. Francesco Miraglia

Materia solidale

Procuratore contro Miraglia

Replica a Miraglia

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I corsi si fanno…!

30 settembre 2009 admin Nessun commento

 

                                                                                         Modena 7 marzo 2009

 

Gentile direttore,

di fronte alle false notizie, riferite sulla stampa in merito ai corsi di Pino annullati dal vescovo di Reggio Emilia e rinviati, eventualmente, dopo il processo, sento il dovere di precisare che, invece, i corsi puntualmente e regolarmente, come annunciati, venerdì 6 marzo hanno avuto inizio.

Infatti, nella serata di ieri si è svolta, nella sala conferenze dell’hotel Metropolis di Reggio Emilia, la presentazione del corso “Saremo ciò che saranno” condotto dallo stesso Pino La Monica.

Tango a precisare che Pino può, come qualsiasi altro cittadino libero tenere tutti i corsi che vuole, vista la competenza  acquisita, (piaccia o no alle controparti) e soprattutto per le richieste delle persone che hanno deciso di frequentare i corsi a pagamento.

Ancora una volta, anche, quest’ultimo episodio dimostra il clima di caccia alle streghe e di pregiudizio che gira intorno alla persona di  Pino La Monica.

A tal proposito, è opportuno che sia la Pubblica Accusa che l’avv. Scarpati di parte civile rispettassero i propri ruoli, e non sindacare sulle capacità o sull’ opportunità che Pino lavori.

                                                                                                          Avv. Francesco Miraglia

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