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Le domande “tendenziose” possono indurre

15 giugno 2010 admin Nessun commento

Le domande “tendenziose” possono indurre

il bambino ad assecondare l’interlocutore

 

La sentenza  della Cassazione – che certamente sarà accolta con grande favore sia dagli operatori forensi sia dagli scienziati di psicologia dello sviluppo e forense – recepisce in modo puntuale alcune delle più aggiornate risultanze della ricerca in materia che già avevano ispirato alcune linee guida di neuropsichiatri infantili (Sinpia), di psicologi giuridici (Aipg) e di un gruppo di autorevoli giuristi, psicologi e criminologi (Carta di Noto del 1996 e aggiornata nel 2002). In questa sentenza prosegue il cammino della “scientificizzazione” della giurisprudenza nel riconoscere che il libero convincimento e le cosiddette massime di esperienza trovano un limite nei risultati scientifici.

Così è stato in tema di nesso di causalità nel reato omissivo improprio (sezioni Unite, 11 settembre 2002 n, 22, Franzese) sull’utilizzo di «massime di esperienza, enunciati di leggi biologiche, chimiche o neurologiche di natura statistica ed anche la più accreditata letteratura scientifica del momento storico» quando esse portano a un «ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi che, in base all’evidenza disponibile, lo avvalorino nel caso concreto», Così è stato anche in una sentenza in tema di imputabilità (sezioni Unite, 25 gennaio 2005 n, 916.1), che afferma che alla scienza «il giudice non può in ogni caso rinunciare – pena l’impossibilità stessa di esprimere un qualsiasi giudizio e, (,,,), non può che fare riferimento alle acquisizioni scientifiche che, per un verso, siano quelle più aggiornate e, per altro verso, siano quelle più generalmente accolte, più condivise, finendo con il costituire generalizzata (anche se non unica, unanime) prassi applicativa dei relativi protocolli scientifici».

I principi che si possono evincere da questa sentenza sono chiari, espliciti e di immediata applicabilità.

 

Lo stress è sintomo aspecifico

di abuso perché emerge

anche in assenza di violenze

e non si può annoverare

tra gli indizi di «traumatizzazione»

La valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni del minore come compito di esclusiva pertinenza del giudice e indelegabile al perito

I giudici di merito avevano affidato al perito l’incarico di valutare l’attendibilità del bambino e non avevano preso in considerazione le differenti conclusioni del consulente tecnico della difesa. La sentenza stabilisce che tale compito non è delegabile all’esperto, recependo in modo chiaro quanto afferma l’articolo 2 della Carta di Noto circa la differenza tra la «valutazione psicologica» e «l’accertamento dei fatti per cui si procede». Lo psicologo non può mai sostituirsi al giudice nel valutare, ma deve semmai fornirgli strumenti concettuali e criteri inferenziali per decidere. La perizia deve essere intesa come strumento per accertare il grado di sviluppo psichico del minore, la sua capacità di comprendere i fatti e rievocarli in modo utile e corretto, senza trascurare l’esame di tutti quegli elementi che possono influire sulla sua capacità di testimoniare correttamente quali le sue condizioni emozionali, le dinamiche familiari e le modalità con cui il bambino ha percepito e vissuto gli episodi per cui è testimone.

Per attendibilità si intende affidabilità, ripetibilità e validità, applicabili sia al soggetto testimone, sia alla sua testimonianza. Affidabilità e ripetibilità significano che il testimone e la sua testimonianza tendono a produrre risultati simili, costanti e tendenzialmente coerenti in circostanze diverse nel tempo, nello spazio sociale e in rapporto a intervistatori diversi che utilizzano i medesimi metodi di indagine. Validità significa, essenzialmente, grado di corrispondenza tra ciò che viene affermato e la realtà fattuale a cui le affermazioni si riferiscono. La valutazione psicologica dell’attendibilità non può giungere a pronunciarsi in modo certo sulla validità, perché non può svolgere riscontri sulla realtà fattuale, ma solo fornire un contributo parziale in questo senso. Il contributo consulenziale è più specifico, con riguardo agli aspetti di affidabilità e ripetibilità. Nella letteratura specialistica l’attendibilità si articola in due distinte dimensioni valutative:

1.       la competenza, o capacità di rappresentarsi correttamente la realtà e di riferirla (ovvero di rendere la testimonianza), che attiene alle funzioni psichiche di base (capacità e competenze di percezione, memoria, riconoscimento di persone, coerenza e continuità del pensiero, condizioni dell’affettività e della capacità di relazione, presenza di eventuali disturbi psicopatologici) e perciò all’accuratezza;

2.       la credibilità clinica, che si riferisce, invece, alle eventuali influenze motivazionali e suggestive che possono avere agito, esplicitamente o implicitamente, esternamente o internamente, nel soggetto testimone e/o sulla testimonianza oggettivata.

False memorie e suggestionabilità

  

 

Un metro di valutazione

(Cassazione sezione III penale,

sentenza 6 dicenbre 1995 – 31 gennaio 1996 n.1040)

 

La cosiddetta validation o gradualità delle accuse – tecnica d’indagine psicologica secondo cui le vittime degli abusi graduerebbero le loro accuse da quelle meno gravi a quelle più gravi – è soltanto un metro di valutazione che non ha nessuna valenza di certezza scientifica e che può, in taluni casi, costituire, in un quadro probatorio completo e certo, chiave di interpretazione delle difficoltà delle vittime delle violenze nel rivelare le vicende più riservate. Esso, però, non è applicabile sempre e comunque, da un lato non è sostitutivo della prova e, dall’altro, non assume rilievo in casi – come quello nella specie – in cui sussistano motivi di sospetto.
  

 

 

 

 

L’uso proficuo

dell’indagine psicologica

(Cassazione, sezione III penale,

sentenza 26 maggio 2003 n. 22935)

 

La valutazione del contenuto della dichiarazione del minore – parte offesa – in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame dell’attitudine psicofisica del teste a esporre le vicende in modo utile ed esatto; della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo e l’uso dell’indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali l’attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo e affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell’accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura del rapporti familiari. Il secondo – da tenere distinto dall’attendibilità della prova, che rientra nel compiti esclusivi del giudice – è diretto a esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna. In ogni caso bisogna evitare ogni trauma ulteriore, non strettamente e assolutamente indispensabile.

Risulta particolarmente importante la valutazione della credibilità clinica di quest’ultima, ovvero della narrazione prodotta dal bambino. In altri termini. può benissimo avvenire, e molto spesso avviene, che un soggetto “competente” e “credibile” possa produrre un racconto “non credibile”, sulla base di meccanismi che una abbondantissima letteratura scientifica ha più volte descritto ed evidenziato.

La valutazione degli indizi di un abuso sessuale

Lo stress è sintomo aspecifico di abuso sessuale, perché è scientificamente dimostrato che emerge anche in bambini non abusati e non può essere annoverato tra gli indizi di “traumatizzazione sessuale”. La Corte recepisce il principio secondo cui (si vedano “Linee guida sinopia”) non esiste una sindrome clinica “caratteristica” e identificabile legata specificamente all’abuso sessuale. I disturbi psichici a esso legati. che compaiono peraltro incostantemente e in funzione dei fattori di rischio presenti e delle modalità (durata, intensità) con cui l’abuso è stato compiuto, possono corrispondere a un ampio repertorio di risposte comportamentali comune anche ad altre condizioni cliniche (principio di equifinalità). Non esistono indici comportamentali ed emotivi patognomonici di abuso sessuale: in un’elevata percentuale di casi non si manifestano condotte problematiche. L’impatto di un abuso sessuale può variare qualitativamente e quantitativamente in funzione di variabili particolari. Inoltre, in letteratura non esistono pareri concordi e studi che dimostrino l’esclusività di una o più condotte come criterio diagnostico. Questi indici possono essere riscontrati anche in minori che hanno subito traumi o stress familiari/ambientali di natura non sessuale. È quindi necessaria una particolare cautela prima di identificare un comportamento come possibile “indicatore” di una condizione di abuso.

Non è mai possibile concludere per una “compatibilità” dell’abuso sessuale sulla base della presenza di uno o più sintomi. L’articolo 9 della Carta di Noto fa obbligo all’esperto di avvisare che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità o incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. Inoltre l’esperto non deve esprimere sul punto della compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione.

Una medesima costellazione sintomatica può infatti essere determinata da differenti cause. Una medesima situazione stressogena può determinare in soggetti diversi – anche grazie alla presenza di diversi fattori di resilienza o protezione personali o ambientali – risposte psicologiche e comportamentali affatto simili. L’articolo n. 8 della Carta di Noto che è stato recepito dalla Corte segnala che i sintomi di disagio che il minore manifesta possono infatti derivare da conflittualità familiare o da altre cause.

In dottrina vi sono contrasti sulla linea di confine tra il sintomo – o indice di disagio – e la normalità. L’impiego di test o strumenti “clinici” per diagnosticare l’abuso non è utilizzabile, sebbene sia utile all’esperto per interagire con il bambino e formulare ipotesi interpretative e diagnostiche.

In particolare, non sono utilizzabili per la valutazione di abuso sessuale (si vedano «Linee guida Sinopia») i test psicologici proiettivi (disegno tematico, Rorschach, Cat e Tal, FaI, Blackv, Favole della Duss etc.) in quanto la psicologia sperimentale ha dimostrato che non vi sono significative differenze tra minori sessualmente abusati e quelli che non lo sono, e gli elementi clinici che se ne ricavano sono correlabili a molte condizioni generali di stress e trauma indipendenti dall’abuso.

Anche l’uso del disegno come tecnica per evidenziare vissuti sessuali traumatici o maltrattamenti ha fornito risultati molto dubbi.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

♠ La complessità

Dei comportamenti

(Cassazione, sezione III penale, sentenza 3 ottobre 1997 n. 8962)

La testimonianza del minore deve passare anche attraverso l’esame dell’atteggiamento psicologico dello stesso con riferimento alla complessità tutta particolare del comportamenti umani attinenti alla sfera sessuale di una giovane vittima, in cui interagiscono molteplici fattori, correlati o meno con l’età, del quali occorre stabilire l’incidenza in concreto, come è stato effettuato nell’impugnata sentenza. Infatti la valutazione del contenuto della dichiarazione del minore in materia di abusi sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, non può non contenere un esame dell’attitudine psicofisica del teste a riferire in materia utile ed esatta sulla specifica materia e sulla sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne, sicché, superando vecchie tecniche di indagine e valutazione, in questo campo è invalso l’uso di un’indagine psicologica, che involge due aspetti fondamentali: l’attitudine del bambino, in termini intellettivi e affettivi, a testimoniare e la credibilità del minore.Il primo si sostanzia nell’accertamento della sua capacita di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali, che modulano le sue relazioni con il mondo esterno, nonché alla qualità e alla natura delle dinamiche familiari.

Il secondo, invece, da distinguersi rispetto all’attendibilità della prova, la cui valutazione resta compito esclusivo del giudice, mira a esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e ha rielaborato la vicenda in guisa da indurla muoversi tra i termini della sincerità, del travisamento dei fatti o della menzogna.

 

Imprescindibilità dell’esame delle dinamiche familiari per escludere contesti suggestivi

La Corte recepisce la necessità di considerare le “dinamiche parentali” per accuse di abuso sessuale rivolte all’interno del nucleo familiare in contesti di separazione coniugale, casi in cui la dichiarazione del bambino può essere influenzata strumentalmente da uno dei due genitori contro l’altro.

Si tratta della sindrome da alienazione parentale (Pas), patologia relazionale identificata dallo psichiatra Richard Gardner, che può presentarsi nelle situazioni di separazione e divorzio conflittuali. In tali contesti il minore, perché “programmato” in questo senso da uno dei due genitori – solitamente quello affidatario – mette in atto una campagna di denigrazione del tutto ingiustificata nei confronti dell’altro genitore fino ad arrivare, nei casi più gravi, a formulare nei suoi confronti false accuse di abuso sessuale.

La sentenza sottolinea poi, con sofisticata intelligenza, che quando le dichiarazioni accusatorie del minore vengono valutate come non attendibili e non corrispondenti a una verità storica, questo non significa automaticamente che il bambino abbia «architettato un consapevole mendacio» o che «abbia ripetuto una trama narrativa calunniosa da altri predisposta», Vi è infatti la possibilità che le accuse siano sorte non come espressione di una deliberata volontà del bambino (o di qualcun altro, ipotesi comunque da verificare) di accusare falsamente il presunto colpevole, bensì a causa di un grave fraintendimento della realtà.

In questi casi, certamente più difficili da diagnosticare, le accuse di abuso sessuale sono il risultato di una costruzione narrativa che poggia sul fraintendimento iniziale, amplificato dai successivi scambi comunicativi tra il bambino e le varie figure adulte che lo interrogano. Chi interagisce con il minore avendo nella mente – a causa di una comunicazione ambigua e passibile di più interpretazioni – la terribile paura che questo possa essere stato oggetto di molestie sessuali, può facilmente credere di essere solo il depositario del racconto del bambino, mentre in realtà può partecipare inconsapevolmente alla costruzione del cosiddetto fattoide, ovvero a una realtà costruita dal linguaggio, una realtà che ha l’apparenza del fatto senza però esserlo.

Il fraintendimento può sorgere sulla base di una comunicazione del bambino di per sé neutra che può però assumere significati anche molto gravi a seconda della declinazione contestuale di quanto riferito, Si pensi a esempio all’affermazione di aver visto il padre nudo. È evidente che questa affermazione può indicare situazioni molto differenti tra loro: il minore in questione può accidentalmente aver visto l’organo genitale del genitore (sotto la doccia, mentre si stava cambiando) oppure può averlo visto perché questo ha deliberatamente coinvolto il figlio in attività di carattere sessuale, Ecco che, se chi riceve questo tipo di comunicazione ipotizza – verosimilmente con molto timore e angoscia – il secondo scenario, potrà inavvertitamente e inconsapevolmente indirizzare il racconto del minore verso la costruzione di un racconto di abuso.

  

 

 

 

 

 

 

 

♠ Nozioni di carattere tecnico

(Cassazione, sez. IV penale, sentenza 8 giugno – 29 settembre 2006 n.32281)

 

Per attribuire significato univoco alle dichiarazioni di un bambino di tenera età, mai direttamente assunte nel processo, ma in esso introdotte attraverso la testimonianza della madre e della sua consulente psicologa su quanto loro riferito dal bambino stesso, stante delicatezza e difficoltà di pervenire a risultati sicuri, che come ovvio, sono tanto maggiori quando si tratta di bambini in tenera età la cui personalità non è ancora formata e la capacità espressiva è limitata, rendono legittima l’assunzione della testimonianza dell’esperto in materia di testimonianza infantile, che possa fornire al giudice le nozioni di carattere tecnico attinenti alle metodologie da applicare nell’esame del minore vittima di abuso sessuale suscettibili di condurre, attraverso una più pertinente valutazione tecnico scientifica, a un inquadramento della vicenda più coerente con le risultanze processuali.L’obbligo di documentazione integrale delle dichiarazioni rese da un minore vittima di abuso sessuale rappresenta una indubbia garanzia di genuinità della prova e risulta imposto dal nostro codice di rito, in modo che può ritenersi che tale modalità sia espressione dì una tecnica maggiormente affidabile non solo dal punto di vista della protezione del minore abusato ma anche sotto il profilo dell’accertamento del fatti penalmente rilevanti.

Il mancato rispetto della tecnica di documentazione rappresenta un vizio metodologico dell’assunzione della prova, che non può essere controllata, e della cui affidabilità può essere lecito dubitare non diversamente da quanto potrebbe verificarsi allorché, per mera ipotesi si dimostrasse che le impronte digitali da cui dipende la responsabilità dell’imputato sono state rilevate con modalità tali da non assicura la sicurezza del risultato.

 

 ♠ Distorsioni dei ricordi

(Cassazione, sezione III penale, sentenza 2 luglio 10 ottobre 2003 n.38623)

Compulsando un bambino con metodi suggestivi o con inopportune domande implicanti la risposta, o comunque, con interventi esterni non adeguati si osserva come sia possibile ottenere informazioni non corrispondenti alla realtà sino a creare nell’interrogato una distorsione dei ricordi o impiantare falsi ricordi autobiografici. 

Come spiega la sentenza, un bambino, quando è incoraggiato o sollecitato a raccontare da parte di persone che hanno una influenza su di lui – e ogni adulto è per il bambino un soggetto autorevole – tende a fornire la risposta compiacente che l’interrogante si attende e che dipende, quasi sempre, dalla formulazione della domanda. La letteratura scientifica è concorde nel ritenere che anche i bambini molto piccoli possono essere dei buoni testimoni se lasciati liberi di riferire ciò che ricordano spontaneamente o se interrogati in maniera non suggestiva. Al contrario, quando il bambino viene interrogato attraverso l’impiego di domande inducenti e suggestive tende a conformarsi all’aspettativa del suo interlocutore distorcendo il contenuto della sua testimonianza.

La suggestionabilità è tanto maggiore tanto più il bambino è piccolo e lo stesso vale per la tendenza ad adeguarsi alle aspettative dell’interlocutore. Deve essere precisato che in questi casi le aspettative coincidono non con ciò che l’interlocutore pensa o spera di trovare, bensì con ciò che teme sia successo. Purtroppo, molto spesso chi interroga i bambini – anche quando si tratta di professionisti – ignora o dimentica che tutte le domande contengono delle premesse che queste vengono implicitamente comunicate al minore ed è precisamente in questo modo che al bambino vengono trasmesse le paure e le informazioni che poi utilizza per assecondare l’aspettativa dell’interlocutore. Come scrive la sentenza «l’adulto crede di chiedere per sapere, mentre in realtà trasmette al bambino una informazione su ciò che ritiene sia successo» .

Il circolo vizioso del fraintendimento viene infine suggellato dall’instillarsi nella mente del minore una falsa memoria autobiografica rispetto a quanto accaduto, per cui il bambino inizia a ritenere vero un fatto in realtà mai accaduto. I più importanti studiosi della memoria, tra cui l’italiana Giuliana Mazzoni, insegnano che gli adulti «raccontano ricordando», mentre i bambini «ricordano raccontando».

Ne segue che il bambino raccontando l’esperienza ne costruisce in memoria un corrispettivo ricordo, e se nel raccontarlo inserisce informazioni errate adeguandosi alle aspettative dell’interlocutore egli costruirà nella sua mente un corrispondente falso ricordo autobiografico, rendendo di fatto impossibile stabilire a posteriori accertare la verità storica.

Giuliana Mazzoni e Elizabeth Loftus, studiose della memoria, hanno dimostrato che è possibile instillare false memorie autobiografiche anche relative a episodi traumatici in realtà mai accaduti, come ad esempio l’aver subito un attacco fisico da parte di un animale. Hanno altresì dimostrato che è pressoché impossibile distinguere tra un vero e un falso ricordo sulla base del ricordo in sé (ad esempio attraverso l’esame della quantità o della tipologia di dettagli) o delle emozioni a esso associate. Anche una falsa memoria autobiografica può infatti suscitare nel soggetto emozioni coerenti (perché queste – paradossalmente – sono di fatto genuine) con il ricordo in sé.

Coerentemente, la sentenza conclude indicando la necessità di vagliare con estrema attenzione le primissime dichiarazioni spontanee dei minori essendo queste maggiormente attendibili perché non “inquinate” da interventi esterni che alterano la memoria dell’evento.

*****

P.S.

Le sentenze e le esplicazioni dell’Avv. Prof. Guglielmo Gulotta sopra riportati sostanziano principi fondamentali che da tempo si attendevano per riportare i processi di abusi sessuali sui minori entro i propri alvei di competenza, precisando quanto segue:

1.      la compatibilità e l’attendibilità delle dichiarazioni del minore sono di esclusiva competenza del Giudice;

2.      il Perito deve solo precisare quale sia lo sviluppo psichico del minore, le sue capacità di comprendere i fatti e di rievocarli in modo utile, indicando quali siano le sue condizioni emozionali, indagare sulle dinamiche parentali e riferire come ha percepito e vissuto gli episodi per cui è testimone;

3.      la risposta allo stress è aspecifica per cui le stesse reazioni emotive e comportamentali possono derivare sia dall’abuso sessuale, dal conflitto genitoriale, da entrambi i fattori o per altre cause;

4.      è dimostrato scientificamente che un bambino, quando è incoraggiato o sollecitato a raccontare, da parte di persone che hanno una influenza su di lui tende a fornire la risposta compiacente che l’interrogante si attende e che dipende, quasi sempre, dalla formulazione della domanda;

5.      gli studiosi della memoria insegnano che gli adulti “raccontano ricordando” mentre i bambini “ricordano raccontando”;

6.      solo le primissime dichiarazioni spontanee sono quelle maggiormente attendibili perché non “inquinate” da interventi esterni che alterano la memoria dell’evento;

7.      è divieto demandare all’esperto la valutazione della compatibilità e dell’attendibilità del minore.

La Corte ha posto finalmente dei precisi cardini traendo in merito alla valutazione delle dichiarazioni dei minori che saranno certamente di aiuto sia all’accusa, sia alla difesa per un’autentica tutela.

Ciò peraltro dimostra che la battaglia che il Centro documentazione sui falsi abusi conduce quotidianamente trova giustificazione nel contenuto di questa sentenza e i tecnici della psiche dovranno prendere coscienza del loro ruolo, senza prevaricare le competenze altrui e indurre psicosi e ansie emotive nei genitori per sintomi che per loro natura sono aspecifici, e i Giudici non potranno demandare, nel conferire l’incarico, le loro responsabilità ai periti.

Siamo altresì consapevoli che la strada da percorrere per una vera tutela dei minori e delle persone innocenti sarà ancora lunga e tortuosa per le resistenze che si incontreranno lungo il cammino che ci siamo preposti, ma comunque fiduciosi che qualcosa sta cambiando.

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE

15 marzo 2010 admin Nessun commento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

 

Dott. LUPO ERNESTO -PRESIDENTE ­

1. Dott. GRASSI ALDO -CONSIGLIERE ­

2. Dott. SQUASSONI CLAUDIA -CONSIGLIERE ­

3. Dott. GENTILE MARIO -CONSIGLIERE ­

4. Dott. FIALE ALDO -CONSIGLIERE ­ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA
 

sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE D’APPELLO di ROMA
nei confronti di:
1) Sc.Gi. N. IL (…)
2) De. Pa. N. IL (…)
3) Ma.Si.Ca. N. IL (…)
4) Pu.Ma. N. IL (…)
5) De.Si.We.Ke. N. IL (…)
avverso ORDINANZA del 09/05/2007 TRIB. LIBERTA’ di ROMA
sentita la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli ha applicato la misura cautelare della custodia carceraria, per il reato di violenza sessuale di gruppo, a Sc.Gi., De.Me.Pa., Ma.Si.Ca., Pu.Ma., Lu.Cr., De.Si.We.Ke., avendo come riferimento le investigazioni espletate dalla Polizia e dal Pubblico Ministero. Esse erano costituite dalle dichiarazioni plurime, reiterate e tra loro coincidenti dei genitori dei bambini, che sono state ritenute intrinsecamente credibili ed affidabili perché corroborate da riscontri esterni (tra i quali i più significativi sono le riprese audioregistrate effettuate dai genitori, l’esito della consulenza che aveva concluso come i piccoli avessero una sindrome post-traumatica da abusi sessuali, i certificati medici, la compatibilità dei luoghi ove, secondo i minori, avvenivano le violenze con le abitazioni dei coniugi Sc. e della Pu.).

In base a tali indagini, il Giudice ha ritenuto che le fonti probatorie fossero di tale gravità da sostenere la conclusione che vari alunni dello asilo di Ri., nel corso dell’anno 2005-2006, venivano condotti fuori dalla scuola dalle insegnanti De., Pu., Ma. e dalla bidella Lu.; indi venivano portati, con l’aiuto dello Sc. e di We., nelle case delle maestre ove erano narcotizzati, sottoposti con minacce e violenze, anche crudeli, a pratiche sessuali cruente ed invasive ed erano costretti a partecipare a riti satanici; alcuni atti sessuali, secondo i bambini, avvenivano anche nell’asilo.

In esito a richiesta di riesame degli indagati, il Tribunale della libertà di Roma, con ordinanza 10 maggio 2007, ha rilevato come i piccoli, tramite i genitori, descrivessero, con abbondanza di particolari, fatti atroci addebitabili a persone note; tuttavia, i Giudici hanno ritenuto che il materiale indiziario agli atti fosse insufficiente ed anche contraddittorio, si da non integrare la soglia di gravità richiesta dall’art. 273 C.p.p, per le seguenti ragioni.

A) Le denunce degli abusi sono avvenute con modalità temporali-espositive sicuramente “particolari”, se non “sospette”, dal momento che i genitori si erano più volte riuniti scambiandosi informazioni sul crescendo delle accuse;

B) La consulenza psicologica è stata posta in essere senza le cautele che la Carta di Noto consiglia al fine di assicurare la genuinità delle dichiarazioni dei minori: inoltre, l’esperto nominato dal Pubblico Ministero ha effettuato indagini che non gli competevano, ha usato un metodo non controllabile, non ha considerato che i sintomi di disagio dei minori potevano avere altre cause oltre l’abuso.

C) Non è stato accertato (anche perché mancano indagini sul punto) se fosse possibile che numerosi alunni si allontanassero da scuola con le maestre e la bidella, per un lungo lasso temporale, senza che alcuno si accorgesse della loro assenza e senza che alcuno accudisse ai bambini lasciati in asilo.

D) Non è stata spiegata la circostanza che i genitori, prelevando da scuola i bambini (fino a poco tempo prima sottoposti a sadiche pratiche sessuali che avrebbero dovuto lasciare anche esiti fisici), non si siano accorti di nulla ed anche i pediatri, nelle normali visite di controllo, non abbiano riscontrato esiti di violenza; i bambini non presentavano sintomi nel corso dell’anno scolastico 2005/2006, ma successivamente alla chiusura dello stesso.

E) Le descrizioni, da parte dei minori, delle case nelle quali avvenivano gli abusi sono generiche e non provano che i piccoli siano stati condotti nelle abitazioni degli indagati; il riconoscimento dei giocattoli, per il metodo con cui è avvenuto, non è decisivo.

Per l’annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo difetto di motivazione e sostenendo che gli elementi probatori, se valutati complessivamente, assumono un univoco significato dimostrativo della sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 273 C.p.p. Nei motivi principali ed aggiunti il Pubblico Ministero ricorrente rileva che: -il Tribunale ha trascurato la diversità tra “prova” funzionale alla affermazione di responsabilità ed “indizi” che permettono una misura restrittiva;

-le dichiarazioni dei genitori delle persone offese sono attendibili (in quanto riferiscono fatti e comportamenti direttamente appresi) e non è evidenziabile una reciproca suggestione o “cospirazione dei denuncianti a danno degli indagati”: l’arricchimento dei dettagli nella successione temporale delle denunce discende dallo approfondimento dei racconti dei bambini che, escussi con sempre maggiore attenzione, hanno fornito nuove informazioni;

-la consulenza psicologica, affidata ad una esperta nel settore, è stata condotta con le metodologie e le cautele suggerite dalla Carta di Noto e la videoregistrazione non è stata sempre effettuata per la reazione negativa dei bambini; il sopralluogo presso la scuola e la osservazione esterna delle abitazioni degli indagati, effettuati dalla consulente, erano opportuni per valutare l’attendibilità dei minori;

-i bambini presentano comportamenti sessuali preoccupanti ed atipici per la loro età e segni di sofferenza: solo l’apprezzamento ed il discernimento di quei sintomi da parte dei genitori si colloca dopo la chiusura della scuola: sul punto, manca la valutazione delle dichiarazioni dei sanitari e pediatri;

-sussistono riscontri esterni alle accuse dei dichiaranti quali gli indicatori fisici degli abusi (irritazione dei genitali, l’anite rossa di una piccola ed il setto all’imene di una altra, i residui di benzodiazepine su due minori), l’individuazione dei giocattoli, la videoregistrazione dei colloqui tra genitori e figli.

Hanno presentato memorie il prof. Co., per gli indagati De. e Sc., ed il prof. Ta.; questa ultima memoria non è stata ritenuta ammissibile per il decisivo rilievo, che assorbe ogni ulteriore considerazione, che il prof. Ta. tutela la posizione di De.Ma.Ca. che non è tra le vittime dei reati oggetto della impugnata ordinanza.

La prima censura non trova conforto dalla lettura del testo del provvedimento in esame.

È noto come la nozione di indizio assuma un significato ed un valore diverso a seconda che si faccia riferimento alle prove c.d. logiche o indirette (che, a determinate condizioni, sono sufficienti per affermare la responsabilità di un imputato) ovvero a quegli elementi delle indagini, che non assurgono tecnicamente al rango di prova, ma legittimano una misura cautelare.

In questo secondo caso, è necessario che il quadro indiziario offerto dall’organo della accusa, considerato nel suo complesso, sia connotato dal requisito della gravità consistente nella alta probabilità (non nella certezza richiesta in sede di giudizio per l’affermazione della responsabilità) capace di resistere ad ipotesi alternative, della esistenza del reato e della attribuibilità dello stesso allo indagato.

Pertanto, gli indizi richiesti dall’art. 273 C.p.p, valutati globalmente e collegati tra di loro in modo organico, devono essere idonei a configurare un quadro di elementi probatori (sia pure non definitivo e suscettibile di revisione critica) tale da fare apparire consistente la tesi della accusa.

Non si deve disconoscere la differenza tra il giudizio preordinato alla sentenza di condanna e la delibazione funzionale all’esercizio del potere cautelare; tuttavia, anche in questa ipotesi, necessita che gli elementi a carico dello incolpato conducano ad un giudizio prognostico di qualificata probabilità di colpevolezza, che solo offre la garanzia che le misure restrittive della libertà abbiano carattere eccezionale.

Tanto premesso, si osserva come il Tribunale non abbia fatto una indebita confusione tra indizi e prove e tra la nozione di gravità del compendio istruttorio indispensabile per una declaratoria di responsabilità e quella che permette una misura cautelare personale.

Dei ricordati principi hanno fatto buon uso i Giudici di merito i quali, pur rilevando qualche elemento a carico degli indagati, non hanno ravvisato la necessaria, ragionevole probabilità di colpevolezza a causa, soprattutto, della mancanza di riscontri alle asserzioni delle persone informate sui fatti (questi elementi di controllo, secondo il Tribunale, erano necessari in virtù della qualità degli accusati e della giovanissima età degli accusatori) e della circostanza che alcune emergenze non erano conciliabili con la ipotesi accusatoria.

All’evidenza, la conclusione dei Giudici, immune da vizi logici, è presa allo stato degli atti, cioè, con riferimento al coacervo probatorio da loro conosciuto e conoscibile ed alle investigazioni espletate, al momento della richiesta della misura, che sono suscettibili di ulteriori sviluppi e possono accrescersi con l’apporto di nuove acquisizioni.

Prima di analizzare le residue censure del Ricorrente, si impone una premessa sui limiti del giudizio di legittimità.

Il controllo della Cassazione, in presenza di un eccepito vizio motivazionale, ha un orizzonte circoscritto e va confinato alla verifica della esistenza di un apparato argomentativo non contraddittorio né manifestamente illogico del provvedimento impugnato.

La novazione legislativa, introdotta con la L. 46/2006, permette alla Cassazione di valutare la razionalità e coerenza della motivazione avendo come referente anche gli atti processuali segnalati dal ricorrente; la possibilità di una indagine extratestuale non ha alterato la funzione tipica della Cassazione. La modifica ha attribuito solo alla Corte di legittimità la facoltà di verificare la tenuta logica del provvedimento impugnato, oltre i limiti dello stesso, avendo riguardo agli atti processuali che il ricorrente ritiene arbitrariamente non considerati o male interpretati.

Rimane fermo il divieto per la Cassazione -in presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria -di una diversa valutazione delle prove, anche se plausibile.

Di conseguenza, non è sufficiente, per invocare il nuovo vizio motivazionale, che alcuni atti del procedimento siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione diversa e più persuasiva di quella operata nel provvedimento impugnato; occorre che le prove, che il ricorrente segnala a sostegno del suo assunto, siano decisive e dotate di una forza esplicativa tale da vanificare l’intero ragionamento svolto dal Giudice sì da rendere illogica o contraddittoria la motivazione (conf. Cassazione sentenze 30402/06, 23781/06, 23528/06, 23524/06, 22256/06, 20245/06, 18955/06, 19584/06).

Nel caso concreto, il Tribunale ha preso in esame tutte le risultanze degli atti, ha avuto cura di indicare le fonti probatorie dalle quali ha attinto il suo convincimento ed ha sorretto le conclusioni con argomentazioni prive di vizi giuridici ed immuni da manifesta illogicità; pertanto l’ordinanza non è sindacabile in questa sede.

In tale contesto, il Ricorrente non segnala alcun atto da qualificarsi decisivo, nel senso precisato, ma propone una rinnovata ponderazione delle emergenze processuali alternativa a quella correttamente effettuata dai Giudici di merito; pertanto, introduce problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità.

Inoltre, le censure ora al vaglio della Cassazione erano già state sottoposte alla attenzione del Tribunale e disattese con articolato iter motivazionale del quale il Ricorrente non sempre tiene conto nella redazione delle sue censure che, sotto tale profilo, sono spesso prive della necessaria concretezza perché non in sintonia con le ragioni giustificative del provvedimento impugnato.

L’esposto rilievo di carattere generale può essere integrato con un esame delle censure specifiche rivolte alla ordinanza dal Pubblico Ministero ricorrente.

La particolare difficoltà che il caso pone si incentra nella circostanza che l’accusa è rappresentata dalla voce indiretta delle giovani vittime, che narrano di fatti dei quali non dovrebbero avere esperienza e che non possono essere il frutto della loro personale confabulazione; le parti lese, per la loro età e conseguente limitata capacità cognitiva, non sono in grado di architettare un falso ed elaborato racconto come quello enucleato nei capi di imputazione.

Tuttavia, l’assunto secondo il quale i bambini piccoli non mentono consapevolmente e la loro fantasia attinge pur sempre ad un patrimonio conoscitivo deve essere contemperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiaranti attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni eteroindotte; interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative dello interlocutore.

Necessita, quindi, che le dichiarazioni dei bambini siano valutate dai Giudici con la necessaria neutralità ed il dovuto rigore e con l’opportuno aiuto delle scienze che hanno rilievo in materia (pedagogia, psicologia, sessuologia); l’esame critico deve essere particolarmente pregnante in presenza di dichiarazioni de relato.

Tale cautela non è mancata nel caso concreto ove la questione centrale consiste nello stabilire se lo snodarsi dei fatti (così come gli adulti con molteplici e convergenti dichiarazioni sostengono di avere appreso dalle fonti dirette) corrisponda a quanto i bambini hanno realmente vissuto.

Sulla attendibilità dei genitori delle vittime deve farsi una preliminare precisazione che supera ogni equivoco sul punto della loro buona fede.

Né il provvedimento impugnato né le difese degli indagati hanno rilevato che i piccoli siano stati consapevolmente manipolati dai genitori o che sia evidenziabile una loro “cospirazione” (come definita dal solo Pubblico Ministero); è indiscusso che i genitori hanno agito con la intenzione di tutelare al meglio e di proteggere i loro bambini, ed altri bambini, dal pericolo di reati gravissimi che possono determinare danni irreversibili al loro futuro, equilibrato sviluppo.

Altra è la tematica introdotta dai difensori i quali sostengono la tesi di un “contagio dichiarativo”, cioè, di un sofisticato meccanismo psicologico che in teoria può verificarsi, come seri studi nel settore hanno confermato.

In estrema sintesi, tale contagio si configura come uno scambio di informazioni e dati tra individui che porta a modifiche anche radicali nelle convinzioni relative a quanto accaduto e, nella sua forma estrema, determina il formarsi di convincimenti che non corrispondono alla realtà dei fatti.

Il meccanismo potrebbe essere stato innescato dalle domande manipolatorie dei genitori, alle quali i bambini hanno fornito risposte compiacenti, ed essersi incrementato con il passaggio tra gli adulti di conoscenze, aspettative e preoccupazioni.

I Giudici del Tribunale (pur dando atto della possibilità che i parenti abbiano interrogato i bambini in modo improprio ottenendo risposte non genuine) non hanno preso una decisa posizione sul tema, né può prenderla questo Collegio al quale istituzionalmente non spetta il compito di valutare le prove.

In altra sede, la tesi difensiva potrà essere confermata, o squalificata, solo dopo una accurata ricostruzione delle modalità con le quali si sono svolti gli interrogatori dei piccoli e sono veicolate le informazioni tra le famiglie.

Di conseguenza, è apprezzabile la cautela usata dal Tribunale, che non ha espressamente concluso sulla evidenza di un meccanismo di suggestione a catena dei genitori, ma ha rilevato che le loro denunce erano “se non sospette, sicuramente particolari” perché, prima di avvisare l’autorità, si erano più volte riuniti, confrontandosi a vicenda e scambiandosi informazioni, anche alla presenza dei figli.

La possibilità che gli adulti abbiano influito con domande suggestive sulla spontaneità del racconto dei bambini ha avuto conferma almeno in due casi nei quali i Giudici del Tribunale hanno rilevato atteggiamenti prevaricatori (precisamente nelle videoregistrazioni) evidenziando una “forte e tenace pressione dei genitori sui minori” ed “una forte opera di induzione e di suggerimento nelle risposte”.

Per superare questa impostazione, logica e plausibile, il Ricorrente insiste sulla tesi del formale valore di prova documentale delle videoregistrazioni fatte in un momento in cui i piccoli “non avevano ancora sviscerato i dettagli molto cruenti”; in tale modo, sostiene che l’arricchimento dei primi narrati dei bambini possa essere il frutto della capacità di ascolto dei genitori. La impostazione ha una sua ragionevolezza, ma non affronta l’argomento decisivo del metodo usato dai parenti per intervistare i minori e del possibile condizionamento reciproco dei vari dichiaranti.

Queste erano le problematiche, ancorate a precisi dati fattuali, che hanno indotto il Tribunale a rilevare una situazione di “sospetto” ed a ricercare conferme e “seri elementi” che corroborassero l’impianto accusatorio. I Giudici hanno osservato come le emergenze agli atti (in particolare, la consulenza psicologica ed i certificati dei sanitari) non fornissero un valido conforto alle dichiarazioni dei genitori ed, anzi, alcune risultanze fossero incompatibili con il racconto dei bambini.

Ora, è indiscusso che l’indagine sulla situazione dei minori richiedeva specifiche cognizioni tecniche che esulavano dalla scienza privata dello inquirente e dovevano essere affidate ad un esperto (cui competevano attività strumentali allo espletamento dello incarico, ma non investigative in quanto l’accertamento dei fatti è di esclusiva competenza della autorità giudiziaria).

Il Pubblico Ministero ha proceduto ex art. 359 C.p.p (implicitamente, ma discutibilmente ritenendo che la situazione psicologica dei bambini non fosse passibile di mutazione nel tempo) per cui la consulenza effettuata ha valore solo endoprocessuale, salvo l’eventuale utilizzo nei riti speciali o nel giudizio ordinario previo accordo delle parti.

Il Pubblico Ministero non aveva l’obbligo di affidare la consulenza a sensi dell’art. 360 C.p.p o sollecitando un incidente probatorio. Tuttavia, la scelta di optare per la procedura non garantita, unita a quella dello esperto di non videoregistrare i colloqui (a ragione criticata nella ordinanza), ha privato gli indagati della facoltà di controllare, tramite i difensori ed i propri consulenti tecnici, l’operato dello esperto.

La questione, così come focalizzata nel provvedimento impugnato, non si incentra sulla correttezza dei protocolli e del metodo (che è oggetto dei motivi di ricorso), ma sulla verificabilità degli stessi, che non può essere sostituita da una acritica accettazione delle conclusioni del consulente.

In coerenza con questa impostazione, la fondamentale critica, che il Collegio reputa pertinente, formulata dal Tribunale e dai difensori allo elaborato dello esperto, riguarda la “fruibilità” dei risultati in sede processuale in quanto la metodologia usata non è ostensibile alle altre parti processuali.

Inoltre -dando pure per scontato che il parere dello esperto sia esatto -la questione non è risolta in quanto il vero problema consiste nello stabilire se i sintomi (che attualmente i piccoli manifestano e di allarmante gravità come riferito dai genitori) siano indice di validazione degli abusi sessuali.

La ricerca del rapporto eziologico tra i disturbi emotivi dei bambini ed i reati era necessaria in quanto è noto che non esiste una sindrome da stress specificatamente riferibile allo abuso sessuale.

Sul tema, i Giudici non hanno mancato di rilevare come lo stato delle attuali conoscenze in materia non permetta di individuare sicuri nessi di compatibilità tra sintomi di disagio ed eventi traumatici specifici.

Il Tribunale, inoltre, ha ben sottolineato che i sintomi allarmanti dei minori si sono manifestati non durante l’anno scolastico, ma in epoca successiva.

In realtà -e non in armonia con quanto avviene normalmente per il danno post traumatico -gli indicatori, che il Ricorrente collega ad abuso sessuale, sono tardivi e, per alcuni bambini, si sono manifestati dopo le prime denunce. Solo in un secondo momento, i genitori hanno fatto una lettura retroattiva di comportamenti già ritenuti nell’alveo della normalità, mentre alla uscita dalla scuola non hanno, inspiegabilmente, riscontrato nei loro bambini (oggetto fino a poco tempo prima di atrocità di ogni tipo) alcun segnale di sofferenza e di disagio psichico.

In tale situazione, i Giudici hanno concluso come la circostanza che i minori ora presentano sintomi da stress (ed, anzi, che sempre più bambini, oltre alle attuali parti lese, manifestano sintomi) non rappresenti un elemento decisivo da cui dedurre l’abuso sessuale.

Con il rilevare lo scollamento temporale tra fatti e sintomi (che diventano più consistenti con il procedere delle indagini), il Tribunale ha aperto alla possibilità che il malessere dei bambini sia derivato, se non totalmente almeno in parte, dagli effetti della c.d. vittimizzazione secondaria (cioè, dallo stress cui i piccoli sono sottoposti a causa delle reiterate e disturbanti interviste e visite mediche e dallo stato di ansia dei loro genitori che si è riverberato sulla serenità della famiglia ed ha inciso sul senso di sicurezza dei bambini).

La conclusione del Tribunale circa il non certo collegamento tra la situazione dei bambini ed abusi sessuali ha una sua coerenza ed è compatibile con le conoscenze scientifiche in materia; a tale convincimento, il Ricorrente contrappone una sua alternativa interpretazione che, pur dotata di una plausibile opinabilità, non è idonea a rendere illogico o inaccettabile il ragionamento dei Giudici.

Sussiste un altro elemento che, per il Pubblico Ministero, costituisce una conferma dell’esistenza dei reati e, precisamente, la circostanza che i minori manifestano conoscenze ed atteggiamenti erotici non consoni alla loro età anagrafica.

Come già osservato dal Tribunale, alcuni di questi comportamenti rientrano nel novero della comune curiosità o esplorazione dei piccoli nei confronti del loro corpo (e sono manifestazione di una normale sessualità, esistente anche nella loro fase evolutiva); altri comportamenti sono impropri ed atipici e dimostrano una conoscenza in materia incompatibile con l’età infantile.

In questo secondo caso, è lecito concludere che qualche bambino (altri potrebbero avere riprodotto gli atteggiamenti dei compagni per mimesi) ha avuto diretta percezione di atti sessuali (ma ciò potrebbe essere avvenuto anche attraverso filmati o scene in Televisione) o ne è stata vittima.

Ora il Ricorrente segnala nei bambini una attività autoerotica, giochi a sfondo sessuale e la simulazione di un coito, cioè, atteggiamenti che sono un “campanello di allarme” e che, nel contesto processuale in cui sono inseriti, possono fare ragionevolmente ritenere come possibile che i piccoli abbiano avuto esperienze di abuso sessuale.

La lettura fornita dal Pubblico Ministero del comportamento dei bambini potrebbe costituire un sugello del teorema accusatorio solo in presenza della qualificata probabilità che i fatti si siano svolti secondo la ricostruzione storica fissata nel capo di imputazione.

Questa evenienza è stata -e correttamente -messa in discussione nella impugnata ordinanza per i seguenti motivi.

Per il Ricorrente, a corroborare la tesi degli abusi, si pongono riscontri oggettivi quali i certificati medici relativi ai piccoli.

Proprio tali documenti, secondo il parere dei Giudici di merito (congruamente motivato e, pertanto, insindacabile in questa sede), costituiscono un punto debole della accusa.

I genitori hanno riferito che i figli hanno subito violenze fisiche invasive (anche con percosse e introduzione di vibratori o oggetti appuntiti nell’ano e nella vagina con fuoriuscita di sangue); a fronte di tali sevizie, che avrebbero dovuto lasciare evidenti ed immediati esiti fisici da trauma esistono solo due certificati medici, l’uno, attestante un setto all’imene che può essere esistente dalla nascita e, l’altro, una anite rossa che non è necessariamente riferibile ad atti di natura sessuale.

Da tali certificati, il Ricorrente trae argomento a sostegno del suo assunto. Il ragionamento del Pubblico Ministero contiene una petizione di principio perché trasforma l’oggetto da provare in criterio di inferenza: non è possibile da un indizio sicuro in fatto, ma equivoco nella interpretazione concludere per la certezza dell’evento che rappresenta il tema probatorio.

Più in generale, costituisce un ragionamento circolare e non corretto ritenere che i sintomi siano la prova dell’abuso e che l’abuso sia la spiegazione dei sintomi.

È vero che i bambini lamentavano arrossamento ai genitali e due minori presentavano all’esame tricologico residui di un tranquillante, che non veniva loro somministrato, ma questi elementi non sono sufficienti -come fatto presente dal Tribunale -a confortare la tesi che i piccoli fossero abusati o narcotizzati. Il disturbo nelle parti intime è frequente in età infantile (tanto è vero che moltissimi allievi dell’asilo, oltre a quelli che si assumono oggetto di abusi, lo presentavano) ed il test tricologico ha una valenza labile perché effettuato a distanza di molti mesi dai fatti.

Sostiene il Ricorrente che i sintomi sono stati dai genitori riscontrati durante l’anno scolastico, ma solo in un secondo momento sono stati ricondotti agli abusi sessuali; la prospettazione potrebbe essere sostenibile, seppure a stento, per i disturbi psicologici, ma non spiega come i parenti non si siano accorti subito dei segni fisici necessariamente residuati sul corpo dei figli dalle sevizie che i bambini -prima alcuni, poi, molti -lamentano.

Pertanto, si deve concludere con il Tribunale che l’esito degli accertamenti medici non è in armonia con le vere e proprie atrocità fisiche patite dai piccoli secondo il racconto dei genitori; allo stato delle investigazioni, è consentito rilevare che, se vi sono state violenze sessuali (ipotesi non scartata dal Tribunale), esse sono state perpetrate con modalità differenti da quelle riferite nelle denunce.

Per quanto concerne il riconoscimento da parte dei minori dei giocattoli esistenti nelle case delle maestre, le considerazioni dei Giudici del Tribunale sulla non decisività dello elemento probatorio sono condivisibili e logiche; trattasi di oggetti di uso comune abitualmente esistenti nelle case e negli asili per cui il loro riconoscimento pone ampi margini di incertezza e solo gli accertamenti in corso potranno chiarire se sono stati a contatto con le attuali parti lese.

La descrizione fatta dai piccoli e relativa alle abitazioni delle insegnanti è, a parere del Tribunale, generica e dalla stessa non si può desumere con certezza che i bambini siano stati effettivamente ivi condotti in orario scolastico; tale conclusione, in quanto implica un giudizio di fatto ed è sorretta da congrua e completa motivazione, non è censurabile da questa Corte.

Di contro, il Ricorrente insiste sulla certezza del riconoscimento sia delle case degli indagati sia dei giochi e chiede, in sostanza, a questa Corte una, non fattibile, rivalutazione degli elementi probatori ponderati dai Giudici di merito.

Esiste un altro rilevante elemento che, secondo il Tribunale, rende inconsistente l’accusa e non permette di ritenere che i fatti si siano svolti secondo le modalità descritte dal Pubblico Ministero; non è stato accertato se le maestre potessero uscire dallo asilo senza che la loro assenza fosse notata dal personale scolastico ed a chi venivano affidati i piccoli rimasti senza assistenza.

A questo fondamentale, inquietante interrogativo, il Ricorrente non fornisce una spiegazione e non precisa se siano state disposte le investigazioni suggerite dal Tribunale per accertare la compatibilità del narrato dei piccoli con l’andamento scolastico; il Ricorrente si limita a ricordare che “le maestre si organizzavano come volevano” eludendo la problematica inerente alla possibilità che sfuggisse al controllo la sistematica (non sporadica, stante la pluralità degli abusi descritti dai genitori) assenza dalla scuola di insegnanti ed alunni.

Infine, deve rilevarsi come le intercettazioni telefoniche, le perquisizioni nelle abitazioni degli indagati e gli accertamenti effettuati sul loro personal computer hanno dato esito negativo in quanto non è stato rinvenuto alcunché a conforto della accusa.

Per le esposte considerazioni, la Corte ritiene che siano condivisibili le conclusioni del Tribunale circa la inadeguatezza delle investigazioni agli atti a giustificare una misura cautelare personale.

Il ricorso del Pubblico Ministero deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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Convenzione sui diritti del fanciullo

15 marzo 2010 admin Nessun commento

 

 

 

Preambolo

 

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace del mondo.

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà.

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica e di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita e di ogni altra circostanza.

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad un’assistenza particolari.

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività.

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione.

In considerazione del fatto che occorra preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà.

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – in particolare negli articoli 23 e 24 – nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali – in particolare all’art. 10 – e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo.

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo “il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita”.

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell’Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato.

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione.

Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo.

Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo.

Hanno convenuto quanto segue:

 

Prima Parte

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

 

Art. 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

 

Art. 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.

 

Art. 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell’ambito della cooperazione internazionale.

 

Art. 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento ed i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

 

Art. 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

 

Art. 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

 

Art. 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

 

Art. 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sè conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

 

Art. 10

1. In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’art 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.

A tal fine, ed in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell’art 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

 

Art. 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l’adesione ad accordi esistenti.

 

Art. 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

 

Art. 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

a) al rispetto dei diritti o delle reputazioni di altrui; oppure

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

 

Art. 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest’ultimo nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell’uomo.

 

Art. 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.

2. L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell’ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

 

Art. 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

 

Art. 17

Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’art. 29,

b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;

c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;

d) Incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;

e) Favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

 

Art. 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all’infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

 

Art. 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell’individuazione, del rapporto dell’arbitrato, dell’inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

 

Art. 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l’infanzia. Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

 

Art. 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione, si accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

a) Vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) Riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;

c) Vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) Ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

 

Art. 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

 

Art. 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

 

Art. 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;

b) Assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;

c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale;

d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;

e) Fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;

f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

 

Art. 25

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

 

Art. 26

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

 

Art. 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all’estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l’adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata.

 

Art. 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, ed in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all’uguaglianza delle possibilità:

a) Rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

b) Incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;

c) Garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;

d) Fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;

e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

 

Art. 29

1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:

a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;

b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;

e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’art. 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l’educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

 

Art. 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

 

Art. 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

 

Art. 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l’applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego;

b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d’impiego;

c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva del presente articolo.

 

Art. 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

 

Art. 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;

b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;

c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

 

Art. 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

 

Art. 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

 

Art. 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Nè la pena capitale nè l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;

b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;

c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un’assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinnanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

 

Art. 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nell’incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

 

Art. 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

 

Art. 40

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all’interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinnanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;

vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di procedere, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:

a) di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

 

Art. 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure

b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

 

Seconda Parte

Art. 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivati ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

 

Art. 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l’indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario generale presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell’approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell’approvazione dell’Assemblea Generale.

11. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest’ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l’approvazione dell’Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea Generale.

 

Art. 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell’applicazione della Convenzione del paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente – in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo – le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all’applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

 

Art. 45

Al fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

a) Le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell’ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull’attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull’attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell’ambito delle loro attività;

b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ed agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

c) Il Comitato può raccomandare all’Assemblea Generale di chiedere al Segretario generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;

d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all’Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.

 

Terza Parte

Art. 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

 

Art. 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

Art. 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

Art. 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

 

Art. 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell’esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale.

2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

 

Art. 51

1. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all’atto della ratifica o dell’adesione.

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della presente Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

 

Art. 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

 

Art. 53

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

 

Art. 54

L’originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

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Codice Deontologico degli psicologi italiani

15 febbraio 2010 admin Nessun commento

Codice Deontologico degli psicologi italiani

Testo approvato dal Consiglio Nazionale

dell’Ordine nell’adunanza del 27-28 giugno 1997
 

 

Capo I – Principi generali

Articolo 1

Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi.

Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

Articolo 2

L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare. Articolo 3

Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità.

In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.

Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.

Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Articolo 4

Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnìa, nazionalità, estrazione sociale, stato socio- economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.

Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.

In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.

Articolo 5

Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

 

Articolo 6

Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine.

Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 7

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

Articolo 8

Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.

Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

Articolo 9

Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.

Nell’ ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta.

Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.

Articolo 10

Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.

Articolo 11

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, nè informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Articolo 12

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.

Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Articolo 13

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.

Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Articolo 14

Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento.

È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

Articolo 15

Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

Articolo 16

Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione.

Articolo 17

La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.

Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale.

Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

Articolo 18

In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.

Articolo 19

Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.

Articolo 20

Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Articolo 21

Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.

Capo II – Rapporti con l’utenza e con la committenza

Articolo 22

Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.

Articolo 23

Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale.

In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto al rispetto delle tariffe ordinistiche, minime e massime.

Articolo 24

Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.

Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.

Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

Articolo 25

Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone.

Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.

Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

 

Articolo 26

Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.

Articolo 27

Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.

Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.

Articolo 28

Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione.

Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.

Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.

Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.

Articolo 29

Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico- professionale.

Articolo 30

Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

Articolo 31

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale.

Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Articolo 32

Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento.

Capo III – Rapporti con i colleghi

Articolo 33

I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.

Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

Articolo 34

Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psic ologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità

professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

Articolo 35

Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.

Articolo 36

Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.

Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.

Articolo 37

Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.

Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista.

Articolo 38

Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Capo IV – Rapporti con la società

Articolo 39

Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Articolo 40

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, la pubblicità e l’informazione concernenti l’attività professionale devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell’immagine della professione.

Capo V – Norme di attuazione

Articolo 41

È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli psicologi l’“Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare

eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della

revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Articolo 42

Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

 

 

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IL CODICE DEONTOLOGICO MAGISTRATI

15 febbraio 2010 admin Nessun commento

IL CODICE DEONTOLOGICO MAGISTRATI

 

 

Premessa

Il seguente testo del “codice etico” è stato adottato dal Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati, a seguito di un’ampia consultazione degli associati, nel termine prescritto dall’art. 58 bis del decreto legislativo n. 29/93 (introdotto dal decreto legislativo n. 546/93).

L’ANM, pur ritenendo di dubbia costituzionalità tale norma sia sotto il profilo dell’eccesso di delega sia sotto quello della violazione della riserva assoluta di legge in materia di ordinamento giudiziario, ha ritenuto di darvi attuazione considerando comunque opportuna l’individuazione delle regole etiche cui, secondo il comune sentire dei magistrati, deve espirarsi il loro comportamento.

Si tratta, peraltro, di indicazioni di principio prive di efficacia giuridica, che si collocano su un piano diverso rispetto alla regolamentazione giuridica degli illeciti disciplinari.

L’operata  individuazione  di  norme  di  comportamento,  ispirate  all’attuazione  dei  valori morali fondamentali propri dell’ordinamento della categoria, è inevitabilmente condizionata dall’assetto normativo vigente e dalla ricognizione delle questioni di maggiore rilevanza attuale: per ogni eventuale modifica e aggiornamento delle norme così individuate sarà seguita la medesima procedura, che prevede la sottoposizione di un progetto alla discussione delle sezioni locali dell’ANM e la successiva approvazione da parte del Comitato Direttivo Centrale.

 

 

 

I    Le regole generali

 

Art. 1 – Valori e principi fondamentali

Nella  vita  sociale  il  magistrato  si  comporta  con  dignità,  correttezza,  sensibilità all’interesse pubblico.

Nello  svolgimento  delle  sue  funzioni  ed  in  ogni  comportamento  professionale  il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza e di imparzialità.

 

Art. 2 – Rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia

Nei rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia il magistrato tiene un comportamento disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui e respinge ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi di amministrazione della giustizia.

Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali.

 

Art. 3 – Doveri di operosità e di aggiornamento professionale

Il magistrato svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità.

Conserva     ed     accresce      il      proprio      patrimonio      professionale      impegnandosi nell’aggiornamento e approfondimento delle sue conoscenze nei settori in cui svolge la propria attività.
 

 

Art. 4 – Modalità di impiego delle risorse dell’amministrazione

Il magistrato cura che i mezzi, le dotazioni e le risorse d’ufficio siano impiegati secondo la

loro destinazione istituzionale, evitando ogni forma di spreco o di cattiva utilizzazione, nel perseguimento di obiettivi di efficienza del servizio giudiziario.

 

Art. 5 – Informazioni di ufficio. Divieto di utilizzazione a fini non istituzionali

Il  magistrato  non  utilizza  indebitamente  le  informazioni  di  cui  dispone  per  ragioni d’ufficio e non fornisce o richiede informazioni confidenziali su processi in corso, né effettua segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull’esito di essi.

 

Art. 6 – Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa

Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.

Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni conosciute per ragioni del suo ufficio e ritiene di dover fornire notizie sull’attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l’esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l’onore e la reputazione dei cittadini, evita la costituzione o l’utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati.

Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa.

 

Art. 7 – Adesione ad associazioni

Il magistrato non aderisce ad associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati

 

 

 

II  Indipendenza, imparzialità, correttezza

 

Art. 8 – L’indipendenza del magistrato

Il  magistrato  garantisce  e  difende  l’indipendente  esercizio  delle  proprie  funzioni  e mantiene una immagine di imparzialità e di indipendenza.

Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o affaristici che possano condizionare l’esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l’immagine.

Non accetta incarichi né espleta attività che ostacolino il pieno e corretto svolgimento della propria funzione o che per la natura, la fonte e le modalità del conferimento, possano comunque condizionarne l’indipendenza.

 

Art. 9 – L’imparzialità del magistrato

Il magistrato rispetta la dignità di ogni persona, senza discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione.

Nell’esercizio delle funzioni opera per rendere effettivo il valore dell’imparzialità impegnandosi a superare i pregiudizi culturali che possono incidere sulla comprensione e valutazione dei fatti e sull’interpretazione ed applicazione delle norme.

Assicura che nell’esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità.

 

Art. 10 – Obblighi di correttezza del magistrato
 

 

Il magistrato non si serve del suo ruolo per ottenere benefici o privilegi.

Il  magistrato  che  aspiri  a  promozioni,  a  trasferimenti,  ad  assegnazioni  di  sede  e  ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che altri lo facciano in suo favore.

Il magistrato si astiene da ogni intervento che non corrisponda ad esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti promozioni, trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di incarichi.

Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori.

 

La condotta nell’esercizio delle funzioni

 

Art. 11 – La condotta nel processo

Nell’esercizio delle sue funzioni, il magistrato, consapevole del servizio da rendere alla collettività, osserva gli orari delle udienze e delle altre attività di ufficio, evitando inutili disagi  ai  cittadini  e  ai  difensori  e  fornendo  loro  ogni  chiarimento  eventualmente necessario.

Svolge il proprio ruolo con pieno rispetto di quello altrui ed agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo assicurando loro le condizioni per esplicarle al meglio.

Cura di raggiungere, nell’osservanza delle leggi, esiti di giustizia per tutte le parti, agisce con il massimo scrupolo, soprattutto quando sia in questione la libertà e la reputazione delle persone.

 

Art. 12 – La condotta del giudice

Il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche.

Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, nonché l’ordinato e sereno svolgimento dei giudizi. Nell’esercizio delle sue funzioni ascolta le altrui opinioni, in modo da sottoporre a continua verifica le proprie convinzioni e da trarre dalla dialettica occasione di arricchimento professionale e personale.

Nel redigere la motivazione dei provvedimenti collegiali espone fedelmente le ragioni della decisione, elaborate nella camera di consiglio ed esamina adeguatamente i fatti e gli argomenti   prospettati   dalle   parti.   Non   sollecita   né   riceve   notizie   informali   nei procedimenti da lui trattati.

Nelle motivazioni dei suoi provvedimenti e nella conduzione dell’udienza evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all’oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero – quando non siano indispensabili ai fini della decisione – sui soggetti coinvolti nel processo.

 

Art. 13 – La condotta del pubblico ministero

Il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo.

Indirizza la sua indagine alla ricerca della verità acquisendo anche gli elementi di prova a favore dell’indagato e non tace al giudice l’esistenza di fatti a vantaggio dell’indagato o dell’imputato.

Evita di esprimere valutazioni sulle persone delle parti e dei testi, che non sia conferenti rispetto alla decisione del giudice e si astiene da critiche o apprezzamenti sulla professionalità del giudice e dei difensori.
 

 

Non chiede al giudice anticipazioni sulle sue decisioni, né gli comunica in via informale conoscenze sul processo in corso.

 

Art. 14 – I doveri del dirigenti

Il  magistrato  dirigenti  dell’ufficio  giudiziario  cura  l’organizzazione  e  l’utilizzo  delle risorse personali e materiali disponibili in modo da ottenere il miglior risultato possibile in vista    del servizio       pubblico          che           l’ufficio            deve          garantire.          Assicura                la               migliore collaborazione con gli altri uffici pubblici nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuna istituzione. Garantisce l’indipendenza dei magistrati e la serenità del lavoro di tutti   gli   addetti   all’ufficio   assicurando   trasparenza   ed   equanimità   nella   gestione dell’ufficio e respingendo ogni interferenza esterna.

Cura di essere a conoscenza di ciò che si verifica nell’ambito dell’ufficio, in modo da poterne assumere la responsabilità e spiegarne le ragioni. Esamina le lagnanze provenienti dai cittadini, dagli avvocati e dagli altri uffici giudiziari o amministrativi, vagliandone la fondatezza e assumendo i provvedimenti necessari ad evitare disservizi. Anche a tal fine deve essere disponibile in ufficio.

Vigila sul comportamento dei magistrati e del personale amministrativo intervenendo, nell’esercizio dei suoi poteri, per impedire comportamenti scorretti.

Redige con serenità, completezza e oggettività i pareri e le relazioni sui magistrati dell’ufficio,  così  lealmente  collaborando  con  coloro  cui  è  messa  la  vigilanza  sui magistrati, con il Consiglio giudiziario e con il C.S.M.

Sollecita pareri sulle questioni dell’ufficio da parte di tutti i magistrati, del personale amministrativo e, se del caso, degli avvocati. Cura l’attuazione del principio del giudice naturale.

La cancellazione del protesto per avvenuta riabilitazione (art. 17 l. 108/1996)

11 febbraio 2010 admin Nessun commento

avvenuta riabilitazione (art. 17 l. 108/1996)
La cancellazione del protesto per avvenuta riabilitazione (art. 17 l. 108/1996)
Ai sensi dell’art. 17 l. 108/1996, Disposizioni in materia di usura, il debitore che ha adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non ne abbia subiti altri trascorso un anno dal suddetto protesto, ha diritto alla riabilitazione ad opera del Presidente del Tribunale (Carbone 1996, 321; Ntuk 1998, I, 480; Carrato 2002, 583).
La ratio della disposizione è correttamente colta dalla Suprema Corte: «la nuova legge sull’usura 7 marzo 1996 n. 108 agli artt. 17 e 18 ha introdotto una nuova disciplina del protesto proprio per modificare la prassi bancaria, concedendo, anche nel caso di protesto legittimo, una riabilitazione, su richiesta del debitore che abbia sbagliato…
…subendo il protesto, una sola volta nell’anno, e tuttavia corrisposto l’importo dovuto. In questo caso, su domanda, il monoprotestato ha diritto alla riabilitazione in modo da riottenere l’accesso al credito ed ai conti correnti, con annullamento della pubblicazione ed in definitiva dello stesso protesto, considerato “a tutti gli effetti, come mai avvenuto” (art. 17, 6° co.). (…) La ricordata legge considera il debitore come persona, al di fuori del circuito imprenditoriale-commerciale, dove i soggetti sono al contempo oggetto e consumatori delle informazioni che li riguardano, sotto il profilo della reputazione economica, cioè della capacità e dell’affidamento nel campo commerciale e produttivo, dove sussistono anche interessi della collettività al buon funzionamento del sistema economico e del mercato» (Cass. 5.11.1998, n. 11103, GI, 1999, I, 772).

Schematizzando, i presupposti – necessari e sufficienti – della riabilitazione sono:
a) il pagamento del titolo protestato;
b) non aver subito un ulteriore protesto nel corso dell’anno successivo a quello del protesto levato (o dell’ultimo, in caso di più protesti).
Tali requisiti «debbono sussistere simultaneamente, avuto riguardo, quanto al secondo, al decorso dell’anno dall’ultimo protesto, in caso di più protesti avvenuti» (App. Torino, decr., 23.4.1997, GI, 1998, I, 481) e devono essere documentalmente comprovati; il «documento giustificativo» (art. 17, 2o co., l. 108/1996) si identifica (v. anche appresso) «con la quietanza (…) ovvero con documento equipollente proveniente dal creditore, non potendosi però dare la prova dell’adempimento attraverso altri mezzi di prova, né testimoniale né per presunzioni ex art. 2729, 2° co., c.c.» (App. Torino, decr., 23.4.1997, GI, 1998, I, 481).

Anche in questa sede giova ribadire (v. supra § 4.3.1., anche in riferimento all’ammissibilità di forme di estinzione diverse dal pagamento) che il mero possesso del titolo, per quanto potenzialmente sintomatico dell’avvenuto pagamento, non costituisce ai presenti fini prova documentale dell’adempimento:

«[il possesso dei titoli] non fornisce la prova documentale dell’adempimento, [bensì] costituisce solo una presunzione semplice di pagamento, che neppure vale ad integrare una prova per presunzioni, dal momento che, al fine, l’art. 2729, 1° co., c.c. richiede che le presunzioni siano più di una, oltrechè univoche, gravi e concordanti; (…) la presunzione predetta non è neppure univoca nel senso desiderato dal ricorrente, posto che il possesso può essere derivato anche da altri negozi diversi da quello solutorio, e così – ad esempio – dal rilascio di altre cambiali od altri titoli, senza adempimento dell’obbligazione» (App. Torino, decr., 23.4.1997, GI, 1998, I, 481).

La questione relativa ai documenti giustificativi che il debitore deve produrre a corredo della domanda è affrontata da una circolare del Ministero della Giustizia del 5 marzo 1998, che evidenzia che tali documenti «sono unicamente quelli idonei a provare il fatto obiettivo dell’avvenuto adempimento dell’obbligazione relativa al titolo (o ai titoli) in protesto. Pertanto tali documenti non devono necessariamente comprendere i titoli originali protestati, i quali, per i motivi più svariati, possono anche non essere più in possesso dei debitori che li hanno sia pure tardivamente onorati. È sufficiente invece che gli atti esibiti dimostrino l’adempimento della obbligazione di riferimento perché quest’ultimo è l’unico presupposto richiesto dalla legge per la concessione della riabilitazione al debitore protestato che abbia successivamente effettuato il pagamento del debito» (Circolare Ministero della Giustizia-Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni, Prot. n. 1/32-FG-9(97)3327-Ufficio I, del 5 marzo 1998, www.difesa.it, voce protesti cambiari’).

In merito alla problematica sopra accennata della pluralità di protesti entro il termine annuale, la Corte di appello di Catanzaro (31.1.2005, decr., GM, 2005, I, 1529) ha affermato che «ove più protesti si siano succeduti a distanza infrannuale, il debitore non può ottenere la riabilitazione, anche se è decorso un anno dall’ultimo di essi». Tale orientamento non è condivisibile, poiché palesemente contrario allo scopo perseguito dal legislatore con la disposizione in commento, ossia affrancare in modo definitivo il debitore ‘ravveduto’ dagli effetti pregiudizievoli di un protesto, facilitandone il reingresso nell’economia legale (altri approfondimenti infra § 4.5.1.).

La previsione dell’art. 17 l. 108/1996, per dottrina e giurisprudenza (da ultimo Trib. Verbania 25.7.2008, www.ilcaso.it) prevalenti si applica, condivisibilmente, alle tratte accettate, ai vaglia cambiari e agli assegni (Carbone 1996, 323; Ntuk 1998, 480; Carrato 2002, 584), con obbligo del protestato, rispetto a questi ultimi, di pagamento della penale prevista dall’art. 3 della l. 386/1990 (in tal senso Pellizzi e Partesotti 2004, 431):

«la riabilitazione, prevista dall’art. 17 legge 108/1996, può trovare applicazione ad ogni ipotesi di protesto o di atto equivalente, quale che sia la natura del titolo di credito (cambiale, vaglia cambiario od assegno bancario), non ponendo la norma alcuna limitazione» (Trib. Roma, decr., 19.8.1998, GI, 1999, I, 2085);

«il pagamento dell’obbligazione per cui fu levato il protesto e la decorrenza del termine di un anno dall’ultimo protesto sono condizione necessaria e sufficiente per la riabilitazione ai sensi dell’art. 17 l. 7 marzo 1996, n. 108» (Trib. Venezia, 23.4.1998, GM, 1998, 617).

La stessa Corte costituzionale ha al riguardo evidenziato che la scelta di escludere dal campo di applicazione dell’art. 4 l. 77/1955 il protesto dell’assegno bancario è giustificata solo nella misura in cui si ritenga applicabile la riabilitazione in discorso, per cui il protrarsi – nonostante il successivo adempimento nel termine di grazia – dell’iscrizione nel registro informatico dei protesti appare legittima per il tempo necessario per la riabilitazione di cui all’art. 17 l. 108/1996, costituisce una scelta del legislatore non irrazionale (nei termini Corte cost. 14.3.2003, n. 70, www.cortecostituzionale.it).

La norma deve altresì intendersi riferita a qualsiasi debitore protestato, non necessariamente implicato in fatti d’usura; in tal senso depone la generica espressione utilizzata dal legislatore nell’articolo in esame, «debitore protestato», nonché la circostanza che, nella stessa legge 108/1996, « le norme da applicare esclusivamente alle vittime dell’usura sono espressamente indicate. È il caso dell’art. 18 che fa espresso riferimento “al debitore che sia parte offesa nel delitto di usura” » (Vitullo 2003, 1188).

Invero non avrebbe molto senso circoscrivere la riabilitazione ex art. 17 l. 108/1996 al debitore usurato, al quale in effetti l’ordinamento appresta già i rimedi della sospensione e della cancellazione del protesto previsti nel successivo art. 18. Conforme l’orientamento manifestato da ultimo da Trib. Verbania 25.7.2008 (www.ilcaso.it), secondo cui la riabilitazione disciplinata dall’art. 17 l. 108/1996 è rimedio generale, applicabile all’assegno bancario protestato quando il debitore abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un reato di usura subito dal debitore medesimo.

Di avverso avviso è comunque un minoritario orientamento giurisprudenziale, secondo cui

«la previsione dell’art. 17 legge 7 marzo 1996 n. 108, in tema di riabilitazione a favore di chi abbia subito protesto, presuppone che il debitore protestato sia stato soggetto passivo di usura» (Trib. Venezia 12.2.1998, GM, 1998, 775; conf. Trib. Busto Arsizio 27.1.2003, GM, 2003, 849).

Aspetti procedurali

Legislazione: l. camb., artt. 50, 51 – l. ass., artt. 45, 46 – l. 7.3.1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura, art. 17.

Bibliografia: Carbone 1996 – Ntuk 1998 – De Marzo 2000 – Segreto-Carrato 2000 – Carrato 2002 – Oliva 2003 – Laudonio 2005.

Disputata è la circostanza se il debitore ha diritto ad ottenere la riabilitazione, in unica soluzione, di più protesti, anche levati ad intervalli inferiori ad un anno tra l’uno e l’altro, ferma restando la necessità che non ne abbia più subiti trascorsi dodici mesi dall’ultimo (in arg. Laudonio 2005, 1529). A voler interpretare la disciplina in discussione come espressione dell’intento del legislatore di consentire al soggetto protestato (anche più volte), e poi ‘ravvedutosi’, di reinserirsi nel circuito del credito ordinario in luogo di quello illegale (come parrebbe attestare l’inclusione della norma nella legge antiusura), il debitore ha diritto ad ottenere la riabilitazione anche in presenza di più protesti, come sembra preferibile ritenere; a favore di siffatta impostazione gioca anche il rilievo che la norma è precipuamente focalizzata sul debitore protestato piuttosto che sui titoli cambiari.

In tal senso si è orientata, soprattutto per condivisibili ragioni di economia dei procedimenti giudiziali — dovendosi altrimenti attivare il procedimento di riabilitazione tante volte quanti sono i protesti levati — la giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto che

«la riabilitazione debba essere accordata al debitore che la richieda con unica istanza anche per più protesti quando dimostri (…) di avere adempiuto tutte le obbligazioni per le quali i protesti stessi furono levati e di non averne subito di ulteriori nell’ultimo anno» (Trib. Vibo Valentia, ord., 20.3.1997, GC, 1997, I, 1961; conf. App. Firenze, decr., 2.10.2001, BBTC, 2003, II, 375, con nota di Oliva; contra Trib. Pisa, decr., 14.6.2001, BBTC, 2003, II, 375, con nota di Oliva).

«Nel caso in cui la riabilitazione venga chiesta (come nella specie) dal debitore che abbia subito più protesti per obbligazioni che siano state da lui successivamente adempiute, la relativa domanda può essere contenuta in una sola istanza; e in tal caso dalla stessa prende vita un unico procedimento. Ciò perchè la presentazione contestuale di più domande rivolte allo stesso giudice è da ritenere consentita in linea di principio. Inoltre la riabilitazione è espressamente riferita dalla legge in questione al debitore e non ai titoli. Essa quindi può essere richiesta in via cumulativa e può essere concessa con un solo decreto per i diversi protesti elevati in epoca antecedente l’ultimo anno.

Se, infatti, la finalità dell’art. 17 L. n. 108/1996 è quella di evitare che il debitore protestato in condizioni di difficoltà economica ricorra ad usurai poiché non ha altrimenti accesso al mercato del credito, allora è corretto affermare che il termine annuale in caso di debitore pluriprotestato decorre dalla levata dell’ultimo protesto e che sia possibile con un’unica istanza ottenere la riabilitazione per tutti i protesti subiti laddove si riscontri – ovviamente e come nella specie – anche l’adempimento delle varie obbligazioni “veicolate” nei titoli.

(…) La norma, inoltre, sembra essere del tutto neutra rispetto alla circostanza che il debitore abbia emesso più titoli cartolari in relazione ad un’unica obbligazione sottostante, oppure a fronte di più obbligazioni (…).

Peraltro non sarebbe né logico né coerente con il predetto spirito della legge riconoscere meritevole di riabilitazione soltanto chi in ipotesi abbia emesso sì un solo assegno scoperto ma di rilevantissimo importo (poi “saldato” ex art. 17 L. Usura) e non anche chi abbia emesso in ipotesi due assegni scoperti di modestissimo importo (in ipotesi ad un unico creditore ed a saldo di una unica obbligazione) poi prontamente “onorati”» (Trib. Pescara 24.9.2007, www.ilcaso.it; conf. Trib. Verbania 25.7.2008, www.ilcaso.it).

La dottrina occupatasi della questione, per quanto non ostile all’impostazione predetta, ha ritenuto più fedele al dettato letterale dell’art. 17 l. 108/1996 (« … non abbia subito ulteriore protesto », « … il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto », « trascorso un anno dal levato protesto… ») l’avversa interpretazione, in base alla quale il decreto di riabilitazione può essere emesso in relazione ad un solo protesto per volta; pertanto, in caso di più protesti, non sarebbe possibile ottenerne la riabilitazione con una sola istanza (Ntuk 1998, 481; di riabilitazione « del debitore nell’ipotesi di unico protesto legittimo » parla anche Carbone 1996, 324; contra Laudonio 2005, 1529), con evidente pregiudizio del debitore pluriprotestato adempiente.

Al fine di dirimere i contrasti operativi cui la predetta formulazione ha dato luogo è intervenuto il Ministero della Giustizia con una lettera circolare esplicativa; il documento chiarisce, persuasivamente, che

«nel caso in cui la riabilitazione venga chiesta dal debitore che abbia subìto più protesti per obbligazioni che siano state da lui successivamente adempiute, la relativa domanda può essere contenuta in una sola istanza; e in tal caso dalla stessa prende vita un unico procedimento. Ciò perché la presentazione contestuale di più domande rivolte allo stesso giudice è da ritenere consentita in linea di principio. Inoltre la riabilitazione è espressamente riferita dalla legge in questione al debitore e non ai titoli. Essa, quindi, può essere richiesta in via cumulativa e può essere concessa con un solo decreto per i diversi protesti elevati in epoca antecedente l’ultimo anno» (Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni, Prot. n. 1/32-FG-9(97)3327 – Ufficio I, del 5 marzo 1998, www.difesa.it, voce protesti cambiari’).

Competente ad accordare la più volte richiamata riabilitazione — qualificata «civile speciale» (Carrato) o «cambiaria» (Ntuk) — è il Presidente del Tribunale, il quale provvede con decreto, su istanza dell’interessato corredata dai necessari documenti giustificativi (art. 17, 2o co., l. 108/1996), senza alcun contraddittorio e senza intervento del P.M. (cfr. Carbone 1996, 323). Per il procedimento di cui trattasi non è, opportunamente, richiesto il ministero di un avvocato:

«vertendosi in uno di quei casi in cui “la legge dispone altrimenti”: è plausibile intendere la norma nel senso che il legislatore ha voluto consentire al debitore di sottoscrivere personalmente l’istanza di riabilitazione, senza il bisogno del patrocinio di un professionista legale » (Trib. Roma 19.8.1998, decr., GI, 1999, I, 2085: conf. Trib. Roma 27.8.1997, decr., inedito; contra Trib. Roma 3.9.1996, Fa, 1997, 218).

Territorialmente competente, nel silenzio della legge, deve ritenersi il Tribunale del luogo in cui risiede il soggetto protestato (di norma corrispondente col luogo ove è stato levato il protesto), in analogia con quanto previsto dall’art. 4, 4° co., l. 235/2000, nonostante sia anche stato argomentato che a decidere sull’istanza di riabilitazione sia il Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Camera di commercio che ha pubblicato la notizia del protesto (cfr. Fedeli, Berti e Balestri 2005, 134 ss.).

La Corte di cassazione si è comunque espressa in favore della prima della due possibilità, statuendo che nei procedimenti da svolgersi in camera di consiglio (c.d. rito camerale), quale quello di volontaria giurisdizione previsto dall’art. 17 l. 108/1996 riguardante i provvedimenti di riabilitazione protesti, ove non sia prevista dalla legislazione particolare una determinata competenza territoriale dell’autorità giudiziaria procedente (come nel caso dell’art. 17 l. 108/1996), il giudice competente deve intendersi quello del luogo in cui risiede l’stante protestato (Cass., ord., 6.7.2005, n. 18639, CED Cassazione).

L’istanza di riabilitazione al Presidente del Tribunale competente è, nella prassi, abitualmente corredata da una visura della Camera di commercio attestante che non si sono subiti protesti nell’ultimo anno nonché dai titoli quietanzati e dalla dimostrazione dell’avvenuto regolamento dei diritti di segreteria al Tribunale. Verificata la sussistenza dei presupposti per ottenere il provvedimento richiesto, il Tribunale emette il decreto di riabilitazione, di regola successivamente trasmesso alla Camera di commercio competente.

Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel registro informatico per 10 giorni (art. 17, 4o co., l. 108/1996), trascorsi i quali, se non si sono verificati reclami, il debitore protestato e riabilitato può avanzare domanda alla Camera di commercio di definitiva cancellazione dei dati relativi al protesto dal registro informatico. Tra i soggetti che potrebbero avere interesse ad impugnare il decreto di riabilitazione emesso del Tribunale è stato escluso dalla giurisprudenza possa esservi la Camera di commercio, non potendo « essere riconosciuta al presidente della camera di commercio la titolarità di un interesse sostanziale tale da ricomprenderlo in quella categoria di soggetti legittimati dal richiamato art. 17 l. 108/96 a reclamare il provvedimento di riabilitazione del debitore protestato » (App. Trieste, ord., 11.7.2001, citata da Fedeli, Berti e Balestri 2005, 142)

In caso di diniego della riabilitazione, il debitore protestato può proporre reclamo, nei dieci giorni successivi alla comunicazione, alla Corte di Appello, che deciderà in camera di consiglio (art. 17, 3o co., l. 108/1996) con apposito decreto, non assoggettabile all’impugnazione per cassazione con il ricorso straordinario ex art. 111, 7° co., Cost. (non essendo il procedimento di riabilitazione destinato a risolvere alcun conflitto tra diritti contrapposti e non avendo, di conseguenza, attitudine alcuna al giudicato, cfr. Cass. 24.9.2004 n. 19235 e Cass. 6.12.2004, n. 22789, DeJure Giuffrè); in tale sede non è esclusa l’eventualità che il giudice di appello possa concedere la riabilitazione « all’esito del reclamo per il caso di diniego in prima istanza » (Segreto-Carrato 2000, 467). Per effetto dell’intervenuta riabilitazione il protesto si considera come mai avvenuto (art. 17, 6o co., l. 108/1996) e il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva della notizia del protesto dal registro informatico, che « è disposta dal responsabile dirigente dell’ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata dal provvedimento di riabilitazione » (art. 17, 6o-bis co., l. 108/1996).

È stato sostenuto che anche nella fattispecie la appena menzionata fase amministrativa sia prodromica all’esercizio di eventuali azioni, anche cautelari, dinanzi all’autorità giudiziaria finalizzate all’ottenimento della cancellazione (De Marzo 2000, 1415). Per effetto dell’intervenuta riabilitazione, infine, devono ritenersi improcedibili le azioni di regresso (ex artt. 50-51 l. camb. e artt. 45-46 l. ass.), che hanno nel protesto del titolo il loro necessario presupposto (Ntuk 1998, 481; v. anche Carbone 1996, 323).

Conclusivamente, la riabilitazione cambiaria consente di assicurare una più intensa tutela in favore di chi abbia subito un protesto, realizzando un equilibrato compromesso tra l’interesse pubblico alla diffusione di notizie utili alla correttezza dei traffici commerciali e l’interesse privato del soggetto protestato che sia disponibile a riparare. Per una interessante ricostruzione della normativa in oggetto in termini di difesa della reputazione personale del soggetto protestato v. infra § 6.6.1.

Legislazione: l. 7.3.1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura, art. 17.

Bibliografia: Carbone 1996 – Ntuk 1998 – Carrato 2002 – Vitullo 2003 – Pellizzi e Partesotti 2004

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Deposito degli atti processuali tramite posta

11 febbraio 2010 admin Nessun commento

Deposito degli atti processuali tramite posta

Con la pronuncia in data 04.03.2009 n. 5160 delle sezioni unite la Cassazione legittima il deposito di atti inviati tramite posta e non depositati direttamente presso la cancelleria. Poiché la pronuncia deriva dall’analisi di un processo celebrato dinanzi al Giudice di Pace, e la Cassazione fonda le proprie argomentazioni anche rilevando la maggiore semplicità e celerità del processo dinanzi a detto Giudice, appare quanto mai opportuno procedere ad alcune riflessioni immediate.
Innanzitutto va posta in rilievo l’osservazione della Corte in ordine alla natura del deposito degli atti; essi non sono atti frutto di volizione autonoma del soggetto che li ha prodotti e, pertanto, l’operazione del deposito può essere affidata anche a soggetti terzi (nuncius). In concreto, effettivamente, gli atti vengono materialmente consegnati in cancelleria da addetti agli studi legali o altri incaricati di enti di servizio.

In secondo luogo la Corte sottolinea che l’atto pervenuto per posta non può essere improduttivo di qualsiasi effetto, dovendosi semmai prestare attenzione al momento in cui tali effetti possono dirsi compiuti. Gli atti pervenuti per posta, pertanto, non potranno mai essere dichiarati inesistenti.

In terzo luogo la nullità consegue direttamente da una norma che la preveda esplicitamente e detta norma non esiste per gli atti inviati tramite posta; si può parlare di irregolarità ma non di nullità.

Lo scopo essenziale del deposito di un atto giudiziario è la concreta presa di contatto fra la parte, nonchè l’espressione della difesa della sua posizione processuale, e l’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la trattazione di qualcosa che la riguarda. Il raggiungimento di tale scopo costituisce il presupposto per l’accettazione del deposito dell’atto inviato.

Con la detta pronuncia la Cassazione sembra distinguere una forma di deposito “tipico” da un deposito “atipico”.

Il deposito tipico è quello esplicitamente previsto dalla normativa di rito, con la consegna personale allo sportello della cancelleria. Normalmente in simili situazioni, alla presentazione dell’atto da depositare, il cancelliere preleva il fascicolo di pertinenza, verifica la natura dell’atto da depositare, la sua provenienza, la sua correttezza rituale, appone il timbro di depositato e inserisce l’atto nel fascicolo.

Il deposito atipico dovrebbe essere individuato nell’invio degli atti tramite servizio postale, così come ammesso fin d’ora solo per taluni settori di giurisdizione, o in forza di espresse norme di legge o a seguito di pronunce della Corte costituzionale.

La sentenza de quo sembra voler elevare a rango di norma ordinaria ciò che fino ad ora era l’eccezione, ritenendo non giustificata una disparità di trattamento in ragione della materia o del rito applicato.

Poiché la stessa Cassazione ammette che il deposito tramite posta avviene al di fuori della previsione normativa, occorre porsi il problema degli effetti di tale forma di deposito atipico e determinare alcun conseguenze.

1. il tempo del deposito: sarà quello attribuito dal cancelliere, e non soltanto dall’ufficio, al momento della ricezione dell’atto. Nelle sedi giudiziarie di particolari dimensioni, infatti, è presumibile che l’atto pervenga presso un ufficio posta e che solo in una fase successiva venga trasmesso al cancelliere competente per la natura dell’atto o per il riferimento al procedimento in corso. Non potrà essere considerata la data di spedizione, in assenza del quadro normativo di riferimento; ne deriva che il tempo tecnico del trasporto e consegna del plico resta a totale carico del mittente, con tutte le conseguenze relative (incluso il rischio dello smarrimento o del deterioramento). Resta, pertanto, una differenza di trattamento con il deposito diretto, nonché con gli atti soggetti a notifica (per i quali vale la data di richiesta della notifica e non quella dell’effettivo recapito).
2. La modalità del deposito: la cancelleria sarà obbligata a istituire una forma di protocollo di ricezione degli atti oppure ad apporre il timbro di deposito immediatamente all’atto del ricevimento (con oneri aggiuntivi inimmaginabili, nella già precaria situazione del personale amministrativo).
3. L’inserimento nel fascicolo: la cancelleria sarà onerata dello smistamento degli atti ricevuti e del regolare inserimento nei fascicoli di competenza: ciò comporterà l’esame dell’atto, il rinvenimento degli estremi del procedimento, l’inserimento nel fascicolo qualora si tratti di atto correttamente formato e previsto dal codice di rito.
4. La verifica dell’atto: le ipotesi che si possono formulare nell’immediato sono due. Nel primo caso la cancelleria dovrà verificare la provenienza dell’atto, la data, la certezza della riconducibilità ad un soggetto legittimato, per poi apporre il timbro di depositato e inserire l’atto nel fascicolo. Nel secondo caso la cancelleria si limiterà all’inserimento nel fascicolo, dopo aver apposto il timbro di deposito, lasciando al Giudice ogni determinazione sulla idoneità e completezza dell’atto, con la decisione se ammettere il deposito oppure no.
5. Atti non previsti dal rito e documenti: occorre determinare quale debba essere il comportamento da tenere in caso di inoltro di atti di trattazione non corrispondenti ad un modello di rito o di semplice trasmissione di documenti. La soluzione più immediata potrebbe essere quella dell’apposizione del timbro di ricevimento e la trasmissione al Giudice per i provvedimenti di sua competenza in ordine alla ammissione o meno. Ciò determinerebbe una particolare complicazione delle attività del Giudice, con provvedimenti fuori udienza e relative comunicazioni.
6. I mezzi di trasmissione: nel menzionare lo strumento di inoltro “a mezzo posta” la Cassazione dimentica di considerare che, al momento attuale, con il detto termine non si può identificare soltanto lo strumento di trasmissione cartacea. Anche la riforma del codice di rito (ed altresì i progetti sul processo telematico) legittimano la posta elettronica e il fax.

La dottrina ha già avuto modo di sollevare alcune perplessità su detti strumenti, anche se limitatamente alla materia delle notificazioni e comunicazioni (si veda in proposito il contributo di autori vari in Foro it. 2005, parte V, pagg. 89 e segg.).

In tema di posta elettronica si ritiene che le perplessità possano essere superate dalla cosiddetta posta certificata. Tuttavia sarebbe necessario, a tutela anche dei diritti del mittente, che l’ufficio giudiziario confermasse il ricevimento del messaggio al momento della sua apertura; ciò si perfezionerebbe contestualmente alla lettura del messaggio, obbligando quindi l’ufficio a successive comunicazioni in caso di irregolarità o inammissibilità del deposito.

Resta da considerare che a tale struttura di corrispondenza certificata dovrebbe essere aggiunta la particolarità della firma digitale, che permette la sicura attribuzione della provenienza ad un soggetto identificato e munito di certificato.

L’ottenimento della firma digitale prevede: una procedura di iscrizione e legittimazione, il rilascio di un certificato con durata limitata e rinnovabile, costi annuali di esercizio, la necessità di ricorrere a strumenti informatici non comuni (lettore di smart card, potenza del processore, RAM, collegamento ADSL). Verosimilmente tutto ciò limiterà l’accesso ai soli studi professionali o comunque causerà un accessibilità non facile e non economica per la generalità dei cittadini. Ciò riproduce una disparità effettiva difficile da giustificare, rispetto alle premesse.

Quanto al fax sono già state sollevare incertezze rispetto alla provenienza, alla data certa, alla funzionalità certificata degli apparecchi di ricevimento, alla autenticità delle firme; anche in tal caso, comunque, la cancelleria verrebbe caricata di nuovi oneri di accertamento del deposito, con conseguenze difficili in caso di atti in scadenza, di assenza di personale, di panne elettroniche o telefoniche.

Non basta una sentenza, per quanto autorevole, ad eliminare i problemi di strutture e di personale nell’ambito dell’attività giudiziaria.

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