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Archivio per la categoria ‘Minori’

PRELEVANO FIGLIA:LEGALE MOSTRA FOTO ANNA FELICE CON GENITORI

2 agosto 2010 admin Nessun commento

SCATTI SUBITO DOPO ‘RAPIMENTO’, INTERROGATORIO GARANZIA A MASSA

 

Alcune foto di Anna Giulia, felice in auto con papa’ e mamma, scattate subito dopo il ‘rapimento’ compiuto dai genitori nella casa-vacanza di Marina di Massa. Le ha prodotte l’avvocato Francesco Miraglia in occasione dell’interrogatorio di garanzia al tribunale di Massa Carrara per i reggiani Massimiliano Camparini e Gilda Fontana, 40 e 45 anni, imputati di sequestro di persona aggravato per aver prelevato la bimba il 16 luglio dalla casa del Cenacolo Francescano che la ospitava per l’estate in Versilia; genitori e piccola sono stati poi ritrovati martedi’ in Canton Ticino. Il gip Giuseppe Laghezza ha ascoltato prima la madre e poi il padre, in tutto circa tre ore, alla presenza del loro legale, l’avvocato modenese Francesco Miraglia. ”Sono stati interrogatori strazianti, durante i quali i genitori hanno raccontato le tappe della loro vicenda, del loro dramma”, ha riferito al termine il difensore, che ha chiesto di derubricare il reato a sottrazione di minore e la liberta’ per entrambi, e in subordine gli arresti domiciliari. Il pm Alberto Dello Iacono, ”allo stato”, si e’ opposto a queste richieste. ”Quelle foto – ha commentato Miraglia – contraddicono quanto sostenuto dalla tutrice della bambina secondo la quale Anna Giulia, quando i genitori si erano presentati per portarla con loro, si era aggrappata alle suore e non voleva andarsene. Invece era raggiante, sorridente, piu’ che contenta di tornare con mamma e papa”’. Oltre a queste foto, che dai prossimi giorni saranno messe a disposizione anche del Tribunale per i minorenni di Bologna, la difesa ne ha prodotte altre 300 circa, scattate durante il soggiorno in Svizzera: ”In tutte – ha sottolineato il difensore – genitori e bimba sono sereni”. Secondo l’avvocato, nella vicenda manca uno dei presupposti del sequestro di persona, cioe’ la privazione della liberta’ personale. Miraglia ha inoltre chiesto al Gip (che ha definito ”un giudice accorto, preparato e umano”) di disporre una valutazione psicologica della bambina, perche’ anche lei possa essere ascoltata sul ‘rapimento’, con tutte le cautele del caso. L’avvocato ha gia’ presentato due istanze al presidente del Tribunale per i minori, Maurizio Millo, e al giudice che segue il caso, chiedendo una valutazione sullo stato di salute della bambina e l’affidamento di Anna Giulia a parenti, in attesa che possa poi essere sistemata in una casa-famiglia con la mamma. E chiede ancora l’intervento del ministro della Giustizia Angelino Alfano sulla vicenda
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Anna Giulia deve stare con la sua famiglia

30 luglio 2010 admin Nessun commento

Reggio Emilia, 30 luglio 2010 - “Un buon genitore può avere dei problemi?”. Se lo chiede lo psichiatra Roberto Valgimigli, consulente di parte insieme al padre Camillo nella perizia disposta dal Tribunale per i Minorenni di Bologna. «Se anche i genitori avessero avuto problemi di tossicodipendenza, cosa che escludo visto che da due anni si sottopongono a regolari controlli — spiega — Non capisco perché sia stato deciso di allontanare la bimba dai genitori: nella comunità di recupero di San Patrignano ci sono molte coppie con bambini».

Lo psichiatra, in accordo anche con l’avvocato della coppia Francesco Miraglia, chiede una nuova perizia psicologica sui genitori e sulla piccola di 5 anni — che dopo il ritrovamento è giusto torni all’anonimato che è dovuto ai minori. «In alternativa — continua lo psichiatra — chiedo che venga assegnato un supervisore che controlli l’andamento della perizia per capire se Massimiliano Camparini e Gilda Fontana abbiano capacità genitoriale».
Intanto al tribunale di Massa i coniugi Camparini si rivedranno dopo il loro arresto al confine con la Svizzera. Il gip dovrà interrogarli per decidere se confermare la misura cautelare in carcere o prendere provvedimenti alternativi. «In base alla decisione vedremo come muoverci con il tribunale dei minorenni di Bologna — spiega la tutrice Sabrina Tagliati — Se verranno confermate le misure cauteleri avremmo più tempo per decidere dove starà la bimba. Se verranno liberati, invece, dovremmo tutelare la piccola per evitare che possano portarla via di nuovo».
L’avvocato Miraglia ha già fatto richiesta al tribunale dei minorenni per avere una valutazione psicologica della bambina nel più breve tempo possibile. «Inoltre — dice — abbiamo presentato un’istanza perché il tribunale valuti la collocazione della bimba in un contesto parentale, in attesa del giudizio dei genitori. Successivamente la piccola potrà stare con la madre in una struttura protetta». Secondo l’avvocato, i carabinieri che hanno seguito l’indagine, sarebbero in possesso di foto che dimostrano che la bambina stava bene insieme ai genitori.
«Non voleva staccarsi da loro, è stato il padre a convincerla ad andare con gli agenti della polizia elvetica — continua Miraglia — Come può dire la Tagliati che la bimba era felice di vedere le suore, come può un bimbo star bene in un istituto?».
Poi Miraglia  replica alle parole dell’avvocato della nonna materna, Marco Scarpati, che si chiedeva se i genitori «fossero stati adeguatamente avvertiti delle responsabilità a cui andavano incontro». «Vorrei sapere in che veste mette in dubbio il mio operato — replica Miraglia ironicamente — Come professore universitario, come presidente dell’associazione che si occupa di minori, come ospite televisivo o ex candidato sindaco. E come fa a sapere quello che mi sono detto con i miei clienti, devo forse denunciarlo per spionaggio?». Anche lo psichiatra Camillo Valgimigli risponde a Scarpati ma con toni più pacati. «Stimo Scarpati, è un ottimo professionista ed è un esperto in adozioni — dice lo psichiatra — Se crede giusto presentare un esposto lo faccia pure, non ho niente da nascondere».

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PRELEVANO FIGLIA: LEGALE, INTERVENGANO ALFANO E GIOVANARDI

19 luglio 2010 admin Nessun commento

2010-07-18 12:20

PRELEVANO FIGLIA: LEGALE, INTERVENGANO ALFANO E GIOVANARDI

‘E’ CASO MALAGIUSTIZIA’. LA NONNA, ‘FUI MINACCIATA DI MORTE’

REGGIO EMILIA

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 18 LUG – Chiede l’intervento del ministro della Giustizia Angelino Alfano e del sottosegretario Carlo Giovanardi, titolare delle Politiche familiari, l’avvocato Francesco Miraglia, legale dei genitori reggiani con problemi di tossicodipendenza alle spalle che due giorni fa hanno prelevato la figlia di cinque anni da una casa vacanze gestita dalle suore a Marina di Massa, in Toscana, e dei quali da allora si sono perse le tracce. Le loro ricerche sono state disposte in tutta Italia e anche nelle zone di frontiera. “Anna Giulia è con il papà e la mamma, sta bene e non ci sono problemi”, ha ribadito anche oggi il legale, che chiede agli esponenti del Governo “di capire cosa è successo”, perché “questo è un caso di malagiustizia. Se due genitori cercano giustizia da soli, vuol dire che qualcosa non funziona”. In particolare, Miraglia chiede che venga disposta un’ispezione sia al Tribunale per i minorenni di Bologna sia al Cenacolo Francescano di Reggio Emilia, la struttura alla quale é stata affidata la bambina, “per capire come è stato possibile il suo allontanamento” sia nel marzo scorso dalla casa-famiglia di Reggio (dove i genitori, Massimiliano Camparini e Gilda Fontana, la prelevarono la prima volta) sia due giorni fa nella casa vacanze. Il legale rileva tra l’altro che, nonostante il Tribunale dei minori abbia sospeso la patria potestà ai genitori nell’agosto di due anni fa affidando la bambina ai servizi sociali, solo a partire dal prossimo settembre è previsto un intervento di sostegno psicologico alla piccola. “E fino ad oggi?”, si domanda. Miraglia – che mantiene i contatti con i genitori – replica anche alle preoccupazioni manifestate dall’avvocato Sabrina Tagliati, tutore della bambina nominata in aprile (dopo il primo ‘rapimento’), secondo la quale “la bimba in questo momento è in pericolo, e quando i genitori sono entrati nella casa vacanze ha reagito male, cercando l’aiuto delle religiose”. Per Miraglia, invece, il tutore “si è fatta un’ idea dei genitori solo sulla base di quello che ha letto negli atti”, e poi, “che cosa le avrebbero potuto raccontare di diverso le suore?”. Preoccupata per la sorte della bimba si è detta anche la nonna materna, Liana Cartinazzi, che aveva già chiesto al tribunale di potersi occupare di Anna Giulia e che ai cronisti ha detto di essere stata in passato “minacciata di morte da Massimiliano. Lui ha sempre detto che, se mi incontra, mi taglia la gola. Ma a me interessa solo la bambina, spero di averla prima o poi”. Alle sue parole Miraglia replica affermando che, sulla base di una relazione dei servizi sociali al Tribunale, nel settembre 2008 “la nonna era stata dichiarata incapace di occuparsi della bimba”. Il legale aggiunge poi che gli stessi genitori “sono stati dichiarati incapaci dal Tribunale anche perché hanno scelto di rivolgersi all’ opinione pubblica. Ma un cittadino, quando vede che le istituzioni non funzionano, che cosa può fare altrimenti?”. E sui possibili sviluppi della vicenda: “Non siamo noi ora a dover dare delle risposte, ma le aspettiamo”. (ANSA).

GIO/ S57 S57 S0B QBXJ

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Le domande “tendenziose” possono indurre

15 giugno 2010 admin Nessun commento

Le domande “tendenziose” possono indurre

il bambino ad assecondare l’interlocutore

 

La sentenza  della Cassazione – che certamente sarà accolta con grande favore sia dagli operatori forensi sia dagli scienziati di psicologia dello sviluppo e forense – recepisce in modo puntuale alcune delle più aggiornate risultanze della ricerca in materia che già avevano ispirato alcune linee guida di neuropsichiatri infantili (Sinpia), di psicologi giuridici (Aipg) e di un gruppo di autorevoli giuristi, psicologi e criminologi (Carta di Noto del 1996 e aggiornata nel 2002). In questa sentenza prosegue il cammino della “scientificizzazione” della giurisprudenza nel riconoscere che il libero convincimento e le cosiddette massime di esperienza trovano un limite nei risultati scientifici.

Così è stato in tema di nesso di causalità nel reato omissivo improprio (sezioni Unite, 11 settembre 2002 n, 22, Franzese) sull’utilizzo di «massime di esperienza, enunciati di leggi biologiche, chimiche o neurologiche di natura statistica ed anche la più accreditata letteratura scientifica del momento storico» quando esse portano a un «ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi che, in base all’evidenza disponibile, lo avvalorino nel caso concreto», Così è stato anche in una sentenza in tema di imputabilità (sezioni Unite, 25 gennaio 2005 n, 916.1), che afferma che alla scienza «il giudice non può in ogni caso rinunciare – pena l’impossibilità stessa di esprimere un qualsiasi giudizio e, (,,,), non può che fare riferimento alle acquisizioni scientifiche che, per un verso, siano quelle più aggiornate e, per altro verso, siano quelle più generalmente accolte, più condivise, finendo con il costituire generalizzata (anche se non unica, unanime) prassi applicativa dei relativi protocolli scientifici».

I principi che si possono evincere da questa sentenza sono chiari, espliciti e di immediata applicabilità.

 

Lo stress è sintomo aspecifico

di abuso perché emerge

anche in assenza di violenze

e non si può annoverare

tra gli indizi di «traumatizzazione»

La valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni del minore come compito di esclusiva pertinenza del giudice e indelegabile al perito

I giudici di merito avevano affidato al perito l’incarico di valutare l’attendibilità del bambino e non avevano preso in considerazione le differenti conclusioni del consulente tecnico della difesa. La sentenza stabilisce che tale compito non è delegabile all’esperto, recependo in modo chiaro quanto afferma l’articolo 2 della Carta di Noto circa la differenza tra la «valutazione psicologica» e «l’accertamento dei fatti per cui si procede». Lo psicologo non può mai sostituirsi al giudice nel valutare, ma deve semmai fornirgli strumenti concettuali e criteri inferenziali per decidere. La perizia deve essere intesa come strumento per accertare il grado di sviluppo psichico del minore, la sua capacità di comprendere i fatti e rievocarli in modo utile e corretto, senza trascurare l’esame di tutti quegli elementi che possono influire sulla sua capacità di testimoniare correttamente quali le sue condizioni emozionali, le dinamiche familiari e le modalità con cui il bambino ha percepito e vissuto gli episodi per cui è testimone.

Per attendibilità si intende affidabilità, ripetibilità e validità, applicabili sia al soggetto testimone, sia alla sua testimonianza. Affidabilità e ripetibilità significano che il testimone e la sua testimonianza tendono a produrre risultati simili, costanti e tendenzialmente coerenti in circostanze diverse nel tempo, nello spazio sociale e in rapporto a intervistatori diversi che utilizzano i medesimi metodi di indagine. Validità significa, essenzialmente, grado di corrispondenza tra ciò che viene affermato e la realtà fattuale a cui le affermazioni si riferiscono. La valutazione psicologica dell’attendibilità non può giungere a pronunciarsi in modo certo sulla validità, perché non può svolgere riscontri sulla realtà fattuale, ma solo fornire un contributo parziale in questo senso. Il contributo consulenziale è più specifico, con riguardo agli aspetti di affidabilità e ripetibilità. Nella letteratura specialistica l’attendibilità si articola in due distinte dimensioni valutative:

1.       la competenza, o capacità di rappresentarsi correttamente la realtà e di riferirla (ovvero di rendere la testimonianza), che attiene alle funzioni psichiche di base (capacità e competenze di percezione, memoria, riconoscimento di persone, coerenza e continuità del pensiero, condizioni dell’affettività e della capacità di relazione, presenza di eventuali disturbi psicopatologici) e perciò all’accuratezza;

2.       la credibilità clinica, che si riferisce, invece, alle eventuali influenze motivazionali e suggestive che possono avere agito, esplicitamente o implicitamente, esternamente o internamente, nel soggetto testimone e/o sulla testimonianza oggettivata.

False memorie e suggestionabilità

  

 

Un metro di valutazione

(Cassazione sezione III penale,

sentenza 6 dicenbre 1995 – 31 gennaio 1996 n.1040)

 

La cosiddetta validation o gradualità delle accuse – tecnica d’indagine psicologica secondo cui le vittime degli abusi graduerebbero le loro accuse da quelle meno gravi a quelle più gravi – è soltanto un metro di valutazione che non ha nessuna valenza di certezza scientifica e che può, in taluni casi, costituire, in un quadro probatorio completo e certo, chiave di interpretazione delle difficoltà delle vittime delle violenze nel rivelare le vicende più riservate. Esso, però, non è applicabile sempre e comunque, da un lato non è sostitutivo della prova e, dall’altro, non assume rilievo in casi – come quello nella specie – in cui sussistano motivi di sospetto.
  

 

 

 

 

L’uso proficuo

dell’indagine psicologica

(Cassazione, sezione III penale,

sentenza 26 maggio 2003 n. 22935)

 

La valutazione del contenuto della dichiarazione del minore – parte offesa – in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame dell’attitudine psicofisica del teste a esporre le vicende in modo utile ed esatto; della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo e l’uso dell’indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali l’attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo e affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell’accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura del rapporti familiari. Il secondo – da tenere distinto dall’attendibilità della prova, che rientra nel compiti esclusivi del giudice – è diretto a esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna. In ogni caso bisogna evitare ogni trauma ulteriore, non strettamente e assolutamente indispensabile.

Risulta particolarmente importante la valutazione della credibilità clinica di quest’ultima, ovvero della narrazione prodotta dal bambino. In altri termini. può benissimo avvenire, e molto spesso avviene, che un soggetto “competente” e “credibile” possa produrre un racconto “non credibile”, sulla base di meccanismi che una abbondantissima letteratura scientifica ha più volte descritto ed evidenziato.

La valutazione degli indizi di un abuso sessuale

Lo stress è sintomo aspecifico di abuso sessuale, perché è scientificamente dimostrato che emerge anche in bambini non abusati e non può essere annoverato tra gli indizi di “traumatizzazione sessuale”. La Corte recepisce il principio secondo cui (si vedano “Linee guida sinopia”) non esiste una sindrome clinica “caratteristica” e identificabile legata specificamente all’abuso sessuale. I disturbi psichici a esso legati. che compaiono peraltro incostantemente e in funzione dei fattori di rischio presenti e delle modalità (durata, intensità) con cui l’abuso è stato compiuto, possono corrispondere a un ampio repertorio di risposte comportamentali comune anche ad altre condizioni cliniche (principio di equifinalità). Non esistono indici comportamentali ed emotivi patognomonici di abuso sessuale: in un’elevata percentuale di casi non si manifestano condotte problematiche. L’impatto di un abuso sessuale può variare qualitativamente e quantitativamente in funzione di variabili particolari. Inoltre, in letteratura non esistono pareri concordi e studi che dimostrino l’esclusività di una o più condotte come criterio diagnostico. Questi indici possono essere riscontrati anche in minori che hanno subito traumi o stress familiari/ambientali di natura non sessuale. È quindi necessaria una particolare cautela prima di identificare un comportamento come possibile “indicatore” di una condizione di abuso.

Non è mai possibile concludere per una “compatibilità” dell’abuso sessuale sulla base della presenza di uno o più sintomi. L’articolo 9 della Carta di Noto fa obbligo all’esperto di avvisare che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità o incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. Inoltre l’esperto non deve esprimere sul punto della compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione.

Una medesima costellazione sintomatica può infatti essere determinata da differenti cause. Una medesima situazione stressogena può determinare in soggetti diversi – anche grazie alla presenza di diversi fattori di resilienza o protezione personali o ambientali – risposte psicologiche e comportamentali affatto simili. L’articolo n. 8 della Carta di Noto che è stato recepito dalla Corte segnala che i sintomi di disagio che il minore manifesta possono infatti derivare da conflittualità familiare o da altre cause.

In dottrina vi sono contrasti sulla linea di confine tra il sintomo – o indice di disagio – e la normalità. L’impiego di test o strumenti “clinici” per diagnosticare l’abuso non è utilizzabile, sebbene sia utile all’esperto per interagire con il bambino e formulare ipotesi interpretative e diagnostiche.

In particolare, non sono utilizzabili per la valutazione di abuso sessuale (si vedano «Linee guida Sinopia») i test psicologici proiettivi (disegno tematico, Rorschach, Cat e Tal, FaI, Blackv, Favole della Duss etc.) in quanto la psicologia sperimentale ha dimostrato che non vi sono significative differenze tra minori sessualmente abusati e quelli che non lo sono, e gli elementi clinici che se ne ricavano sono correlabili a molte condizioni generali di stress e trauma indipendenti dall’abuso.

Anche l’uso del disegno come tecnica per evidenziare vissuti sessuali traumatici o maltrattamenti ha fornito risultati molto dubbi.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

♠ La complessità

Dei comportamenti

(Cassazione, sezione III penale, sentenza 3 ottobre 1997 n. 8962)

La testimonianza del minore deve passare anche attraverso l’esame dell’atteggiamento psicologico dello stesso con riferimento alla complessità tutta particolare del comportamenti umani attinenti alla sfera sessuale di una giovane vittima, in cui interagiscono molteplici fattori, correlati o meno con l’età, del quali occorre stabilire l’incidenza in concreto, come è stato effettuato nell’impugnata sentenza. Infatti la valutazione del contenuto della dichiarazione del minore in materia di abusi sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, non può non contenere un esame dell’attitudine psicofisica del teste a riferire in materia utile ed esatta sulla specifica materia e sulla sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne, sicché, superando vecchie tecniche di indagine e valutazione, in questo campo è invalso l’uso di un’indagine psicologica, che involge due aspetti fondamentali: l’attitudine del bambino, in termini intellettivi e affettivi, a testimoniare e la credibilità del minore.Il primo si sostanzia nell’accertamento della sua capacita di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali, che modulano le sue relazioni con il mondo esterno, nonché alla qualità e alla natura delle dinamiche familiari.

Il secondo, invece, da distinguersi rispetto all’attendibilità della prova, la cui valutazione resta compito esclusivo del giudice, mira a esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e ha rielaborato la vicenda in guisa da indurla muoversi tra i termini della sincerità, del travisamento dei fatti o della menzogna.

 

Imprescindibilità dell’esame delle dinamiche familiari per escludere contesti suggestivi

La Corte recepisce la necessità di considerare le “dinamiche parentali” per accuse di abuso sessuale rivolte all’interno del nucleo familiare in contesti di separazione coniugale, casi in cui la dichiarazione del bambino può essere influenzata strumentalmente da uno dei due genitori contro l’altro.

Si tratta della sindrome da alienazione parentale (Pas), patologia relazionale identificata dallo psichiatra Richard Gardner, che può presentarsi nelle situazioni di separazione e divorzio conflittuali. In tali contesti il minore, perché “programmato” in questo senso da uno dei due genitori – solitamente quello affidatario – mette in atto una campagna di denigrazione del tutto ingiustificata nei confronti dell’altro genitore fino ad arrivare, nei casi più gravi, a formulare nei suoi confronti false accuse di abuso sessuale.

La sentenza sottolinea poi, con sofisticata intelligenza, che quando le dichiarazioni accusatorie del minore vengono valutate come non attendibili e non corrispondenti a una verità storica, questo non significa automaticamente che il bambino abbia «architettato un consapevole mendacio» o che «abbia ripetuto una trama narrativa calunniosa da altri predisposta», Vi è infatti la possibilità che le accuse siano sorte non come espressione di una deliberata volontà del bambino (o di qualcun altro, ipotesi comunque da verificare) di accusare falsamente il presunto colpevole, bensì a causa di un grave fraintendimento della realtà.

In questi casi, certamente più difficili da diagnosticare, le accuse di abuso sessuale sono il risultato di una costruzione narrativa che poggia sul fraintendimento iniziale, amplificato dai successivi scambi comunicativi tra il bambino e le varie figure adulte che lo interrogano. Chi interagisce con il minore avendo nella mente – a causa di una comunicazione ambigua e passibile di più interpretazioni – la terribile paura che questo possa essere stato oggetto di molestie sessuali, può facilmente credere di essere solo il depositario del racconto del bambino, mentre in realtà può partecipare inconsapevolmente alla costruzione del cosiddetto fattoide, ovvero a una realtà costruita dal linguaggio, una realtà che ha l’apparenza del fatto senza però esserlo.

Il fraintendimento può sorgere sulla base di una comunicazione del bambino di per sé neutra che può però assumere significati anche molto gravi a seconda della declinazione contestuale di quanto riferito, Si pensi a esempio all’affermazione di aver visto il padre nudo. È evidente che questa affermazione può indicare situazioni molto differenti tra loro: il minore in questione può accidentalmente aver visto l’organo genitale del genitore (sotto la doccia, mentre si stava cambiando) oppure può averlo visto perché questo ha deliberatamente coinvolto il figlio in attività di carattere sessuale, Ecco che, se chi riceve questo tipo di comunicazione ipotizza – verosimilmente con molto timore e angoscia – il secondo scenario, potrà inavvertitamente e inconsapevolmente indirizzare il racconto del minore verso la costruzione di un racconto di abuso.

  

 

 

 

 

 

 

 

♠ Nozioni di carattere tecnico

(Cassazione, sez. IV penale, sentenza 8 giugno – 29 settembre 2006 n.32281)

 

Per attribuire significato univoco alle dichiarazioni di un bambino di tenera età, mai direttamente assunte nel processo, ma in esso introdotte attraverso la testimonianza della madre e della sua consulente psicologa su quanto loro riferito dal bambino stesso, stante delicatezza e difficoltà di pervenire a risultati sicuri, che come ovvio, sono tanto maggiori quando si tratta di bambini in tenera età la cui personalità non è ancora formata e la capacità espressiva è limitata, rendono legittima l’assunzione della testimonianza dell’esperto in materia di testimonianza infantile, che possa fornire al giudice le nozioni di carattere tecnico attinenti alle metodologie da applicare nell’esame del minore vittima di abuso sessuale suscettibili di condurre, attraverso una più pertinente valutazione tecnico scientifica, a un inquadramento della vicenda più coerente con le risultanze processuali.L’obbligo di documentazione integrale delle dichiarazioni rese da un minore vittima di abuso sessuale rappresenta una indubbia garanzia di genuinità della prova e risulta imposto dal nostro codice di rito, in modo che può ritenersi che tale modalità sia espressione dì una tecnica maggiormente affidabile non solo dal punto di vista della protezione del minore abusato ma anche sotto il profilo dell’accertamento del fatti penalmente rilevanti.

Il mancato rispetto della tecnica di documentazione rappresenta un vizio metodologico dell’assunzione della prova, che non può essere controllata, e della cui affidabilità può essere lecito dubitare non diversamente da quanto potrebbe verificarsi allorché, per mera ipotesi si dimostrasse che le impronte digitali da cui dipende la responsabilità dell’imputato sono state rilevate con modalità tali da non assicura la sicurezza del risultato.

 

 ♠ Distorsioni dei ricordi

(Cassazione, sezione III penale, sentenza 2 luglio 10 ottobre 2003 n.38623)

Compulsando un bambino con metodi suggestivi o con inopportune domande implicanti la risposta, o comunque, con interventi esterni non adeguati si osserva come sia possibile ottenere informazioni non corrispondenti alla realtà sino a creare nell’interrogato una distorsione dei ricordi o impiantare falsi ricordi autobiografici. 

Come spiega la sentenza, un bambino, quando è incoraggiato o sollecitato a raccontare da parte di persone che hanno una influenza su di lui – e ogni adulto è per il bambino un soggetto autorevole – tende a fornire la risposta compiacente che l’interrogante si attende e che dipende, quasi sempre, dalla formulazione della domanda. La letteratura scientifica è concorde nel ritenere che anche i bambini molto piccoli possono essere dei buoni testimoni se lasciati liberi di riferire ciò che ricordano spontaneamente o se interrogati in maniera non suggestiva. Al contrario, quando il bambino viene interrogato attraverso l’impiego di domande inducenti e suggestive tende a conformarsi all’aspettativa del suo interlocutore distorcendo il contenuto della sua testimonianza.

La suggestionabilità è tanto maggiore tanto più il bambino è piccolo e lo stesso vale per la tendenza ad adeguarsi alle aspettative dell’interlocutore. Deve essere precisato che in questi casi le aspettative coincidono non con ciò che l’interlocutore pensa o spera di trovare, bensì con ciò che teme sia successo. Purtroppo, molto spesso chi interroga i bambini – anche quando si tratta di professionisti – ignora o dimentica che tutte le domande contengono delle premesse che queste vengono implicitamente comunicate al minore ed è precisamente in questo modo che al bambino vengono trasmesse le paure e le informazioni che poi utilizza per assecondare l’aspettativa dell’interlocutore. Come scrive la sentenza «l’adulto crede di chiedere per sapere, mentre in realtà trasmette al bambino una informazione su ciò che ritiene sia successo» .

Il circolo vizioso del fraintendimento viene infine suggellato dall’instillarsi nella mente del minore una falsa memoria autobiografica rispetto a quanto accaduto, per cui il bambino inizia a ritenere vero un fatto in realtà mai accaduto. I più importanti studiosi della memoria, tra cui l’italiana Giuliana Mazzoni, insegnano che gli adulti «raccontano ricordando», mentre i bambini «ricordano raccontando».

Ne segue che il bambino raccontando l’esperienza ne costruisce in memoria un corrispettivo ricordo, e se nel raccontarlo inserisce informazioni errate adeguandosi alle aspettative dell’interlocutore egli costruirà nella sua mente un corrispondente falso ricordo autobiografico, rendendo di fatto impossibile stabilire a posteriori accertare la verità storica.

Giuliana Mazzoni e Elizabeth Loftus, studiose della memoria, hanno dimostrato che è possibile instillare false memorie autobiografiche anche relative a episodi traumatici in realtà mai accaduti, come ad esempio l’aver subito un attacco fisico da parte di un animale. Hanno altresì dimostrato che è pressoché impossibile distinguere tra un vero e un falso ricordo sulla base del ricordo in sé (ad esempio attraverso l’esame della quantità o della tipologia di dettagli) o delle emozioni a esso associate. Anche una falsa memoria autobiografica può infatti suscitare nel soggetto emozioni coerenti (perché queste – paradossalmente – sono di fatto genuine) con il ricordo in sé.

Coerentemente, la sentenza conclude indicando la necessità di vagliare con estrema attenzione le primissime dichiarazioni spontanee dei minori essendo queste maggiormente attendibili perché non “inquinate” da interventi esterni che alterano la memoria dell’evento.

*****

P.S.

Le sentenze e le esplicazioni dell’Avv. Prof. Guglielmo Gulotta sopra riportati sostanziano principi fondamentali che da tempo si attendevano per riportare i processi di abusi sessuali sui minori entro i propri alvei di competenza, precisando quanto segue:

1.      la compatibilità e l’attendibilità delle dichiarazioni del minore sono di esclusiva competenza del Giudice;

2.      il Perito deve solo precisare quale sia lo sviluppo psichico del minore, le sue capacità di comprendere i fatti e di rievocarli in modo utile, indicando quali siano le sue condizioni emozionali, indagare sulle dinamiche parentali e riferire come ha percepito e vissuto gli episodi per cui è testimone;

3.      la risposta allo stress è aspecifica per cui le stesse reazioni emotive e comportamentali possono derivare sia dall’abuso sessuale, dal conflitto genitoriale, da entrambi i fattori o per altre cause;

4.      è dimostrato scientificamente che un bambino, quando è incoraggiato o sollecitato a raccontare, da parte di persone che hanno una influenza su di lui tende a fornire la risposta compiacente che l’interrogante si attende e che dipende, quasi sempre, dalla formulazione della domanda;

5.      gli studiosi della memoria insegnano che gli adulti “raccontano ricordando” mentre i bambini “ricordano raccontando”;

6.      solo le primissime dichiarazioni spontanee sono quelle maggiormente attendibili perché non “inquinate” da interventi esterni che alterano la memoria dell’evento;

7.      è divieto demandare all’esperto la valutazione della compatibilità e dell’attendibilità del minore.

La Corte ha posto finalmente dei precisi cardini traendo in merito alla valutazione delle dichiarazioni dei minori che saranno certamente di aiuto sia all’accusa, sia alla difesa per un’autentica tutela.

Ciò peraltro dimostra che la battaglia che il Centro documentazione sui falsi abusi conduce quotidianamente trova giustificazione nel contenuto di questa sentenza e i tecnici della psiche dovranno prendere coscienza del loro ruolo, senza prevaricare le competenze altrui e indurre psicosi e ansie emotive nei genitori per sintomi che per loro natura sono aspecifici, e i Giudici non potranno demandare, nel conferire l’incarico, le loro responsabilità ai periti.

Siamo altresì consapevoli che la strada da percorrere per una vera tutela dei minori e delle persone innocenti sarà ancora lunga e tortuosa per le resistenze che si incontreranno lungo il cammino che ci siamo preposti, ma comunque fiduciosi che qualcosa sta cambiando.

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Bimba contesa, sostituire gli operatori indagati»

4 giugno 2010 admin 1 commento

 

04-06-2010
L’avvocato della madre critica il sindaco per il sostegno incondizionato al servizio
Continua a fare discutere la situazione di Francesca Famigli, la donna castelfranchese a cui è stata sottratta la figlia di sei anni dopo una tormentata vicenda matrimoniale.
La donna, che può vedere la sua bambina soltanto un’ora a settimana ed in presenza degli operatori nonostante non sia mai stata accusata di ‘violenze’ nei suoi confronti, ha denunciato le assistenti e i responsabili del servizio di Castelfranco accusandoli di «aver trascurato importanti aspetti di salute» della minore.
Ed ora il suo avvocato Francesco Miraglia torna sulla questione criticando il comportamento tenuto sulla questione dal sindaco: «E’ difficile non concordare con il sindaco sul fatto che la politica resti fuori dal Tribunale e dai Servizi Sociali – scrive in una lettera – tuttavia non più di un mese fa, lo stesso sindaco ‘dava’ pubblicamente fiducia a quegli operatori indagati senza conoscere nel merito la vicenda, mentre oggi vuole escludere la politica dando fiducia ai Tribunali ‘incaricati del caso’.
Ancora una volta il sindaco Reggianini predica bene ma razzola male.
Dovrebbe ‘scientificamente’ ed opportunamente essere scontato che gli operatori indagati – A.S.
Valli, psicologa Zuccarato, Presidente Natalino, Responsabile del Servizio dott.ssa Zini e l’educatrice – lascino ad altri il compito di lavorare più serenamente e senza conflitti .
Come può mamma Francesca collaborare con gli operatori di cui non si fida e che ha addirittura denunciato? Se non fosse per una presa di posizione politica, il buon senso stesso suggerirebbe al sindaco di avvicendare al caso nuovi operatori, ma se così facesse per la politica sarebbe una sconfitta, e soprattutto lo sarebbe per lo stesso sindaco ed il suo Servizio.
Piuttosto che perdere la faccia – conclude l’avvocato Francesco Miraglia – per il sindaco di Castelfranco poco importa che la bambina continui a soffrire».
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Finisce in Parlamento il caso degli assistenti sociali indagati

2 giugno 2010 admin Nessun commento
02-06-2010
Un’interrogazione ai ministri della Giustizia e degli Affari sociali è stata presentata dai deputati della Lega Nord Massimo Polledri e Carolina Lussana sul caso di una bambina di sei anni di Castelfranco Emilia (Modena), affidata alle cure di assistenti sociali.
I parlamentari si fanno carico in sede politica della battaglia che la madre della piccola, Francesca F., conduce per riavere con sè la figlia.
Inoltre la Procura, ricordano i due onorevoli, ha indagato per maltrattamenti assistenti sociali che hanno avuto il compito di seguirla.
«La madre èstata giudicata estranea ai fatti che le sono stati contestati – si legge in una nota della Lega – e nonostante tutto si vede negata, ancora una volta, la custodia della sua piccola».
Polledri e Lussana chiedono ai ministri «quali strumenti ritengano utili per incidere sulla drammatica situazione esistente» e pongono l’accento sull’ampiezza del fenomeno dei bambini sottratti alle famiglie.
«Nel paese sono più di 35.000 – sottolineano – Chiediamo di verificare con urgenza lo stato attuale dell’affidamento e rivedere tramite apposita consulenza tecnica d’ufficio del Tribunale dei minorenni lo stato di salute psicologica della bambina e la capacità genitoriale della madre, per valutare nei tempi minori possibili l’effettivo reintegro della stessa nell’accudimento della figlia».
I due deputati leghisti attaccano anche il sindaco di Castelfranco Emilia, Stefano Reggianini: «Appare inopportuno – sottolineano – l’intervento del sindaco che, pur dichiarando di non conoscere nel merito la vicenda, ha espresso solidarietà agli stessi operatori dei servizi sociali, dimenticando il suo ruolo istituzionale e il coinvolgimento di un minore che, in quanto soggetto più debole, ha il compito di difendere e tutelare
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AL MINISTRO DEGLI AFFARI SOCIALI

2 giugno 2010 admin Nessun commento

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

 

 

AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

AL MINISTRO DEGLI AFFARI SOCIALI

 

Premesso che:

 nel comune di Castelfranco, in provincia di Modena, si è verificata una vicenda molto delicata, che vede coinvolta una bambina di solo 6 anni,  nella quale sono indagate le assistenti sociali del Comune, unitamente  ad una psicologa e al referente dell’Istituzione per i servizi sociali;

la storia tragica di questa minore è iniziata quando i servizi sociali hanno deciso di sottrarla alle cure della madre, la signora Francesca Famigli, che da oltre un anno lotta, anche pubblicamente, contro i servizi sociali per riavere la propria figlia;

la madre, che nei mesi scorsi aveva riscontrato uno stato di salute non ottimale nella bambina, in particolar modo legato ad arrossamenti e bruciori nelle parti intime, dopo che la stessa aveva dovuto insistere perché le assistenti sociali si facessero carico degli accertamenti approfonditi del caso e dopo che l’avvocato che la assiste aveva verificato come le stesse assistenti non si erano rivolte, come di dovere per la loro carica, al tribunale di Bologna per segnalare anche solo vaghi sospetti relativi alla buona condizione della bimba, oggi affidata alle cure del padre, ha depositato una circostanziata querela;

il procuratore aggiunto del Tribunale di Bologna, dottoressa Lucia Musti, ha aperto un fascicolo sulla vicenda e al momento risultano iscritti nel registro degli indagati  le assistenti sociali dell’area minori del Comune di Castelfranco, la psicologa dei servizi sociali  e i responsabili che, parallelamente ai servizi si occupano di sociale;

le indagini riguardano tutti i responsabili dei servizi cui la bambina è affidata, con capi d’accusa importanti come omessa denuncia, abuso d’ufficio, violenza privata, lesioni perosnali anche se ognuno dovrà rispondere per il ruolo che effettivamente ricopre;

al di là del grave episodio la vicenda di Francesca Famigli è particolarmente complessa e procede, anche giudizialmente, dal 2004, prendendo origine dalla separazione e dai dissidi tra il padre e la madre della bambina;

va ricordato che la signora Famigli, che può vedere sua figlia solo una volta alla settimana, non è stata mai accusata di violenza o di abusi di nessun genere sulla minore e che, nonostante questo, la bambina le è stata sottratta e attualmente è stata affidata al padre;

sembrerebbe che la situazione della bambina sia molto grave, e dai dati esposti emerge una urgenza di verificare lo stato attuale dell’affidamento e rivedere tramite apposita consulenza tecnica di ufficio del tribunale dei minorenni lo stato di salute psicologica della bambina e la capacità genitoriale della madre al fine di valutare nei tempi minori possibili l’effettivo reintegro della stessa nell’accudimento della figlia;

quanto riportato impone una riflessione su come spesso gli assistenti sociali, coadiuvati da psicologi e psichiatri, non solo non siano in grado di risolvere i problemi della famiglia, ma contribuiscano a crearli loro stessi con il loro comportamento;

in aggiunta, nella vicenda appare inopportuno l’intervento del Sindaco di Castelfranco che, pur dichiarando “di non conoscere nel merito la vicenda”,  ha espresso solidarietà agli stessi operatori dei servizi sociali, dimenticando il suo ruolo istituzionale e il coinvolgimento di un minore che, in quanto soggetto più debole, ha il compito di difendere e tutelare visto il suo ruolo istituzionale;

 

per sapere:

 

se i Ministri conoscano il fatto descritto in premessa e non ritengano che, più in generale,  il dolore e il danno morale causato ai genitori e ai bambini sia irreparabile;

quali strumenti ritengano utili ad incidere sulla drammatica situazione esistente, posto che la normativa consente che ad una famiglia qualsiasi possono essere sottratti i figli, tramite una decisione del tribunale dei minori spesso adottata sulla base di perizie scritte da psicologi, assistenti e psichiatri che valutano l’operato dei genitori in modo del tutto unilaterale, secondo opinioni che spesso sembrano completamente destituite di ogni fondamento e determinate da puro arbitrio;

se non ritengano, come confermato da molti casi di cronaca, che tali strutture sia assolutamente lontane dai bisogni della gente e vadano riformate;

se non ritengano che sia drammaticamente alto il numero dei bambini sottratti alle famiglie, oggi quasi 35 mila in Italia, anche se il numero non è definitivo.

 

On. Carolina Lussana

On. Massimo Polledri

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Mi autosospendo dal fare la mamma

1 giugno 2010 admin Nessun commento

        01-06-2010
 http:«Mi autosospendo dal fare la mamma»
La scelta disperata della donna che denunciò i servizi sociali
CASTELFRANCO – Non è cambiata la situazione di Francesca Famigli, la donna castelfranchese a cui è stata sottratta la figlia di sei anni dopo una tormentata vicenda matrimoniale.
Qualche settimana fa la donna, che da tempo può vedere la sua bambina soltanto un’ora a settimana ed in presenza degli operatori nonostante non sia mai stata accusata di ‘violenze’ di nessun genere nei confronti della piccola, aveva denunciato le assistenti e i responsabili del servizio di Castelfranco accusandoli di «aver trascurato importanti aspetti di salute» della minore che era loro, anche formalmente, affidata.
Sul caso la magistratura di Modena ha avviato un’indagine e il procuratore aggiunto Lucia Musti l’ha accolta iscrivendo nel registo per omessa denuncia, abuso d’ufficio, violenza privata e lesioni personali con circostanze aggravantile assistenti sociali del Comune di Castelfranco, insieme alla psicologa che si occupa dell’area minori e al referente dell’Istituzione per i servizi sociali del Comune.
Per questo la madre della piccola, supportata dall’avvocato Francesco Miraglia, che la segue nella sua battaglia, aveva chiesto di rivedere urgentemente i protocolli di affidamento e di visita, con l’idea di poter ottenere anche che ad occuparsi della piccola fossero assistenti sociali diverse da quelle coinvolte nella scottante questione.
Madre e avvocato si erano rivolti alla Direzione sanitaria dell’Ausl per ottenere un incontro urgente e ridiscutere della situazione ma pare che nessuno habbia ancora risposto: «Sulle precarie condizioni di salute della bambina (motivo per cui è stata avviata l’indagine ndr) fino ad ora non sono state fatte certificazioni di sorta e il servizio sociale ha anzi tenuto un atteggiamento punitivo e colpevolizzante nei confronti della mamma – scrive l’avvocato rivolgendosi al direttore sanitario dell’Ausl Modena – anzi, cosa ancor più grave, per la madre, che non ha alcun disturbo psichiatrico è stato addirittura predisposto un programma terapeutico finalizzato alla collaborazione con le stesse assistenti sociali iscritte nel registro degli indagati».
«Tutto ciò ha costretto la mia assistita a prendere una sofferta e amara decisione – continua l’avvocato – piuttosto che danneggiare la propria figlia con tensioni continue e con situazioni troppo pesanti da gestire per una bimba ha preferito autosospendersi dal ruolo di mamma in attesa di operatori e situazioni di fatto diversi».
Ora di fatto la bambina che rimane in carico alle assistenti non vedrà più la sua mamma, nemmeno per qell’oretta alla settimane durante la quale le consegnava bigliettini e disegni che parlavano di nostalgia dei tanti momenti semplici passati insieme.
(al.pe.)
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Bimba contesa: indagati i servizi sociali. L’accusa è di lesioni aggravate.

8 maggio 2010 admin 1 commento

                                                                                              

                                                                                              Modena 29 aprile 2010

 In merito alla nota del sindaco di Castelfranco sulla vicenda dei 5 operatori indagati dalla Procura, in qualità di avvocato di fiducia della sig.ra Famigli Francesca, che da più di un anno sta lottando contro i servizi sociali per riavere sua figlia di 6 anni, letteralmente portatagli via dal Tribunale per i Minorenni di Bologna su indicazioni e relazioni degli operatori del servizio socilae e dell’ausl, sento il bisogno di rivolgermi all’opinione pubblica.

Difficili e conflittuali continuano ad essere i rapporti tra la mamma della bambina e i servizi sociali, rapporti non più di natura oggettiva ma di natura puramente soggettiva.

Difatti, quando la mamma avvertiva il rischio di violenza e presunti abusi nei confronti della figlia, la stessa immediatamente si rivolgeva agli operatori in questione per ottenere risposte, ma gli stessi non si sono sentiti in dovere neanche di prendere minimamente in considerazione le preoccupazioni della mamma. se non quelle di consigliare alla stessa di rivolgersi al centro di salute mentale-

Gli stessi operatori, inoltre, non solo non hanno preso in considerazione la mamma ma hanno, anche,  completamente ignorato le preoccupazioni per la salute psicofisica della bambina segnalate da parte del consulente di parte Prof. Mauro Mariotti -neuropsichiatra infantile, il quale oltretutto più di 3 masi chiedeva un incontro urgente con gli stessi operatori a tal proposito, ma anche questa richiesta da parte degli operatori è stata totalmente ignorata.

Risulta chiaro, che di fronte a questa vicenda gli stessi operatori hanno dimenticato quali che sono le loro funzioni e il loro compito che la legge gli impone, dimenticano, cioè, il dovere di segnalare la vicenda al Tribunale per i minorenni e alla stessa Procura della repubblica, quindi la denuncia in questione è quanto meno grave e preoccupante.

L’intervento e l’indignazione del sindaco, perciò, che “dichiara di non conoscere nel merito la vicenda” e che esprime solidarietà senza se e senza ma è a dir poco a sproposito e scorretto.

A sindaco, va ricordato che in vicende del genere, il suo compito e dovere è quello di stare dalla parte dei più deboli: la bimba di 6 anni va tutelata e difesa, soprattutto da questi operatori, che, sicuramente, meritano fiducia e stima solo dopo, però, che la magistratura ha fatto il suo corso.,

E’ fuor di dubbio che gli operatori coinvolti avranno tempi e modi per difendersi in tal caso va anche ricordato al sindaco che in siffatti casi il silenzio è a dir poco… obbligatorio.

Visto ancora che il sindaco non ha ritenuto indispensabile ed opportuno disporre immediatamente l’avvicendamento di tutti gli operatori, indagati e coinvolti nel caso, in palese conflitto di interessi con la mamma della bambina, oggi stesso mi rivolgerò al Presidente del Tribunale per i minorenni affinchè intervenga  in merito 

Avv. Francesco Miraglia

La bambina va restituita alla sua mamma

bimba contesa

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Convenzione sui diritti del fanciullo

15 marzo 2010 admin Nessun commento

 

 

 

Preambolo

 

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace del mondo.

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà.

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica e di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita e di ogni altra circostanza.

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad un’assistenza particolari.

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività.

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione.

In considerazione del fatto che occorra preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà.

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – in particolare negli articoli 23 e 24 – nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali – in particolare all’art. 10 – e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo.

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo “il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita”.

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell’Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato.

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione.

Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo.

Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo.

Hanno convenuto quanto segue:

 

Prima Parte

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

 

Art. 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

 

Art. 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.

 

Art. 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell’ambito della cooperazione internazionale.

 

Art. 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento ed i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

 

Art. 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

 

Art. 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

 

Art. 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

 

Art. 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sè conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

 

Art. 10

1. In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’art 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.

A tal fine, ed in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell’art 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

 

Art. 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l’adesione ad accordi esistenti.

 

Art. 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

 

Art. 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

a) al rispetto dei diritti o delle reputazioni di altrui; oppure

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

 

Art. 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest’ultimo nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell’uomo.

 

Art. 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.

2. L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell’ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

 

Art. 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

 

Art. 17

Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’art. 29,

b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;

c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;

d) Incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;

e) Favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

 

Art. 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all’infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

 

Art. 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell’individuazione, del rapporto dell’arbitrato, dell’inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

 

Art. 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l’infanzia. Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

 

Art. 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione, si accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

a) Vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) Riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;

c) Vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) Ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

 

Art. 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

 

Art. 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

 

Art. 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;

b) Assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;

c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale;

d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;

e) Fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;

f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

 

Art. 25

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

 

Art. 26

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

 

Art. 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all’estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l’adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata.

 

Art. 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, ed in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all’uguaglianza delle possibilità:

a) Rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

b) Incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;

c) Garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;

d) Fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;

e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

 

Art. 29

1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:

a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;

b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;

e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’art. 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l’educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

 

Art. 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

 

Art. 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

 

Art. 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l’applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego;

b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d’impiego;

c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva del presente articolo.

 

Art. 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

 

Art. 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;

b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;

c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

 

Art. 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

 

Art. 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

 

Art. 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Nè la pena capitale nè l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;

b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;

c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un’assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinnanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

 

Art. 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nell’incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

 

Art. 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

 

Art. 40

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all’interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinnanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;

vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di procedere, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:

a) di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

 

Art. 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure

b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

 

Seconda Parte

Art. 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivati ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

 

Art. 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l’indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario generale presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell’approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell’approvazione dell’Assemblea Generale.

11. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest’ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l’approvazione dell’Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea Generale.

 

Art. 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell’applicazione della Convenzione del paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente – in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo – le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all’applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

 

Art. 45

Al fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

a) Le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell’ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull’attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull’attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell’ambito delle loro attività;

b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ed agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

c) Il Comitato può raccomandare all’Assemblea Generale di chiedere al Segretario generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;

d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all’Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.

 

Terza Parte

Art. 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

 

Art. 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

Art. 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

Art. 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

 

Art. 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell’esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale.

2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

 

Art. 51

1. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all’atto della ratifica o dell’adesione.

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della presente Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

 

Art. 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

 

Art. 53

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

 

Art. 54

L’originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

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