Anna Giulia deve stare con la sua famiglia

30 luglio 2010 Nessun commento

Reggio Emilia, 30 luglio 2010 - “Un buon genitore può avere dei problemi?”. Se lo chiede lo psichiatra Roberto Valgimigli, consulente di parte insieme al padre Camillo nella perizia disposta dal Tribunale per i Minorenni di Bologna. «Se anche i genitori avessero avuto problemi di tossicodipendenza, cosa che escludo visto che da due anni si sottopongono a regolari controlli — spiega — Non capisco perché sia stato deciso di allontanare la bimba dai genitori: nella comunità di recupero di San Patrignano ci sono molte coppie con bambini».

Lo psichiatra, in accordo anche con l’avvocato della coppia Francesco Miraglia, chiede una nuova perizia psicologica sui genitori e sulla piccola di 5 anni — che dopo il ritrovamento è giusto torni all’anonimato che è dovuto ai minori. «In alternativa — continua lo psichiatra — chiedo che venga assegnato un supervisore che controlli l’andamento della perizia per capire se Massimiliano Camparini e Gilda Fontana abbiano capacità genitoriale».
Intanto al tribunale di Massa i coniugi Camparini si rivedranno dopo il loro arresto al confine con la Svizzera. Il gip dovrà interrogarli per decidere se confermare la misura cautelare in carcere o prendere provvedimenti alternativi. «In base alla decisione vedremo come muoverci con il tribunale dei minorenni di Bologna — spiega la tutrice Sabrina Tagliati — Se verranno confermate le misure cauteleri avremmo più tempo per decidere dove starà la bimba. Se verranno liberati, invece, dovremmo tutelare la piccola per evitare che possano portarla via di nuovo».
L’avvocato Miraglia ha già fatto richiesta al tribunale dei minorenni per avere una valutazione psicologica della bambina nel più breve tempo possibile. «Inoltre — dice — abbiamo presentato un’istanza perché il tribunale valuti la collocazione della bimba in un contesto parentale, in attesa del giudizio dei genitori. Successivamente la piccola potrà stare con la madre in una struttura protetta». Secondo l’avvocato, i carabinieri che hanno seguito l’indagine, sarebbero in possesso di foto che dimostrano che la bambina stava bene insieme ai genitori.
«Non voleva staccarsi da loro, è stato il padre a convincerla ad andare con gli agenti della polizia elvetica — continua Miraglia — Come può dire la Tagliati che la bimba era felice di vedere le suore, come può un bimbo star bene in un istituto?».
Poi Miraglia  replica alle parole dell’avvocato della nonna materna, Marco Scarpati, che si chiedeva se i genitori «fossero stati adeguatamente avvertiti delle responsabilità a cui andavano incontro». «Vorrei sapere in che veste mette in dubbio il mio operato — replica Miraglia ironicamente — Come professore universitario, come presidente dell’associazione che si occupa di minori, come ospite televisivo o ex candidato sindaco. E come fa a sapere quello che mi sono detto con i miei clienti, devo forse denunciarlo per spionaggio?». Anche lo psichiatra Camillo Valgimigli risponde a Scarpati ma con toni più pacati. «Stimo Scarpati, è un ottimo professionista ed è un esperto in adozioni — dice lo psichiatra — Se crede giusto presentare un esposto lo faccia pure, non ho niente da nascondere».

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PRELEVANO FIGLIA: LEGALE, INTERVENGANO ALFANO E GIOVANARDI

19 luglio 2010 Nessun commento

2010-07-18 12:20

PRELEVANO FIGLIA: LEGALE, INTERVENGANO ALFANO E GIOVANARDI

‘E’ CASO MALAGIUSTIZIA’. LA NONNA, ‘FUI MINACCIATA DI MORTE’

REGGIO EMILIA

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 18 LUG – Chiede l’intervento del ministro della Giustizia Angelino Alfano e del sottosegretario Carlo Giovanardi, titolare delle Politiche familiari, l’avvocato Francesco Miraglia, legale dei genitori reggiani con problemi di tossicodipendenza alle spalle che due giorni fa hanno prelevato la figlia di cinque anni da una casa vacanze gestita dalle suore a Marina di Massa, in Toscana, e dei quali da allora si sono perse le tracce. Le loro ricerche sono state disposte in tutta Italia e anche nelle zone di frontiera. “Anna Giulia è con il papà e la mamma, sta bene e non ci sono problemi”, ha ribadito anche oggi il legale, che chiede agli esponenti del Governo “di capire cosa è successo”, perché “questo è un caso di malagiustizia. Se due genitori cercano giustizia da soli, vuol dire che qualcosa non funziona”. In particolare, Miraglia chiede che venga disposta un’ispezione sia al Tribunale per i minorenni di Bologna sia al Cenacolo Francescano di Reggio Emilia, la struttura alla quale é stata affidata la bambina, “per capire come è stato possibile il suo allontanamento” sia nel marzo scorso dalla casa-famiglia di Reggio (dove i genitori, Massimiliano Camparini e Gilda Fontana, la prelevarono la prima volta) sia due giorni fa nella casa vacanze. Il legale rileva tra l’altro che, nonostante il Tribunale dei minori abbia sospeso la patria potestà ai genitori nell’agosto di due anni fa affidando la bambina ai servizi sociali, solo a partire dal prossimo settembre è previsto un intervento di sostegno psicologico alla piccola. “E fino ad oggi?”, si domanda. Miraglia – che mantiene i contatti con i genitori – replica anche alle preoccupazioni manifestate dall’avvocato Sabrina Tagliati, tutore della bambina nominata in aprile (dopo il primo ‘rapimento’), secondo la quale “la bimba in questo momento è in pericolo, e quando i genitori sono entrati nella casa vacanze ha reagito male, cercando l’aiuto delle religiose”. Per Miraglia, invece, il tutore “si è fatta un’ idea dei genitori solo sulla base di quello che ha letto negli atti”, e poi, “che cosa le avrebbero potuto raccontare di diverso le suore?”. Preoccupata per la sorte della bimba si è detta anche la nonna materna, Liana Cartinazzi, che aveva già chiesto al tribunale di potersi occupare di Anna Giulia e che ai cronisti ha detto di essere stata in passato “minacciata di morte da Massimiliano. Lui ha sempre detto che, se mi incontra, mi taglia la gola. Ma a me interessa solo la bambina, spero di averla prima o poi”. Alle sue parole Miraglia replica affermando che, sulla base di una relazione dei servizi sociali al Tribunale, nel settembre 2008 “la nonna era stata dichiarata incapace di occuparsi della bimba”. Il legale aggiunge poi che gli stessi genitori “sono stati dichiarati incapaci dal Tribunale anche perché hanno scelto di rivolgersi all’ opinione pubblica. Ma un cittadino, quando vede che le istituzioni non funzionano, che cosa può fare altrimenti?”. E sui possibili sviluppi della vicenda: “Non siamo noi ora a dover dare delle risposte, ma le aspettiamo”. (ANSA).

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OGNI BAMBINO È UNA STELLA

25 giugno 2010 Nessun commento

OGNI BAMBINO È UNA STELLA

Serata di gala per i diritti dei bambini

 

 

La serata di gala organizzata dal Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani Onlus (sezioni di Trento e Verona) e patrocinata dalla Provincia di Verona che si terrà venerdì 25 giugno alle ore 20.00 a Dossobuono in un antico monastero della metà del sedicesimo secolo dove si trova il ristorante La Tavola, vedrà la partecipazione di politici, avvocati, medici, psicologi, attivisti per i diritti umani, artisti, ecc. e semplici cittadini, uniti dal proposito comune di difendere i diritti dei bambini.

La cena, presentata da Jessica Polsky, attrice conduttrice e ballerina, star di Piloti, Sputnik e Camera Cafè, vedrà la partecipazione di Andrea Miglioranzi, capogruppo della Lista Tosi, del Consigliere della Provincia Autonoma di Trento Giorgio Leonardi e del Segretario Regionale di Cittadinanza Attiva Flavio Magarini, che da anni si battono per i diritti dei bambini.

Nel corso della serata l’avv. Antonello Martinez, Presidente Nazionale del movimento “Cresco a casa”, il dott. Roberto Elia Cestari, Presidente Nazionale del CCDU Onlus, e l’avv. Francesco Miraglia, coautore del libro Italiani da slegare, verranno insigniti del premio “Ogni Bambino è una Stella” in riconoscimento della loro attività in difesa dei diritti dei bambini.

Viene automatico associare l’espressione abuso dei diritti umani ai paesi del terzo mondo. Eppure, anche in un paese civilizzato come il nostro si consumano ogni giorno delle gravi violazioni.

I bambini hanno il diritto di non essere etichettati per il loro comportamento quando si tratta di semplice vivacità. Quella che un tempo era vista come una benedizione (la vivacità di un bambino era accolta come segno di salute, prontezza, intelligenza) oggi qualcuno la vuol far diventare una malattia. Industrie multinazionali e lobby di professionisti stanno prendendo di mira queste innocenti creature, solo per il proprio interesse economico. Nel corso della serata il dott. Roberto Elia Cestari avrà modo di informare i partecipanti sul tema degli abusi di psicofarmaci sui bambini.

I bambini hanno il diritto di vivere con i propri genitori. Oggi esiste la fattispecie giuridica dell’«incapacità genitoriale»: un giudizio spesso inaffidabile e ambiguo, molte volte espresso da funzionari e psicoterapeuti senza preparazione, basato solo su opinioni e non su fatti, ma in base al quale un bambino può essere strappato ai genitori di punto in bianco. Questo argomento verrà trattato dall’avv. Antonello Martinez e dall’avv. Francesco Miraglia che purtroppo hanno una vasta esperienza con questo tipo di abusi.

La serata sarà anche allietata da parecchi artisti che hanno a cuore la felicità dei bambini. Si esibiranno Piero Vallero, cantante, saxofonista, polistrumentista, Valentina Mey, cantante, Stefano Tonnellotto, chitarrista, e con la partecipazione speciale di Ornella Fiorio, mezzosoprano.

Nel corso della serata verranno presentate le attività future già in programma: dalla mostra itinerante “Psichiatria un viaggio senza ritorno” alle conferenze nelle scuole sugli effetti della pseudo-malattia ADHD e psicofarmaci. E ancora: stand informativi e raccolta firme su una petizione “contro gli abusi psicofarmaci sui bambini” indirizzata al ministro dell’istruzione; distribuzione di opuscoli e depliant informativi ad insegnanti e genitori.

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Irruzione nel ritiro del Modena: assolti

22 giugno 2010 Nessun commento

 

22-06-2010
Irruzione nel ritiro del Modena: assolti
Si è chiuso il processo per l’episodio a ‘Le Ville’ del 2008
Tifosi forse troppo irruenti, ma sono stati assolti.
Più di 2 anni fa, precisamente il 13 aprile 2008, alcuni tifosi del Modena Calcio, facevano irruzione nella notte all’interno dell’Albergo ‘Le Ville’ di Baggiovara, luogo del ritiro della squadra di Calcio del Modena FC chiedendo, ed ottenedo, di poter parlare con i giocatori.
Il processo era iniziato il 24 novembre 2008, dopo una articolata istruttoria, che ha visto tra gli altri gli ex calciatori del Modena: Giorgio Frezzolini e Nicolas Frey, sfilare come testi, e ora ha avuto il suo epilogo.
Infatti, ieri, il Tribunale di Modena, ha emesso sentenza di assoluzione per G.
P.
difeso dall’avvocato Francesco Miraglia e sentenza di non procedibilità a carico di P.
O.
difeso dal legale Marco Favini di Modena.
Erano da poco passate le 2 di notta, quel 13 aprile, quando, nella hall dell’hotel Le Ville, abituale sede del ritiro pre-partita del Modena per le competizioni in casa un gruppo di tifosi ha fatto irruzione con la ferma intenzione di ‘dire due parole’ ai giocatori.
Gli atleti erano nelle loro camere ignari di quello che stava per accadere mentre i tifosi più accaniti cercavano di salire ai piani.
Invano i dipendenti dell’hotel in servizio notturno avevano cercato di bloccarli fino a quando visto che la tensione continuava a salire, non avevano potuto fare altro che assecondare la loro richiesta di poter parlare con gli esponenti della squadra.
I tifosi avevano chiesto espressamente di incontrare Giorgio Frezzolini e il portiere si era presentato accompagnato da Frey.
Il giorno dopo all’arrivo allo stadio, per il match con il Lecce la squadra aveva emesso un comunicato ufficiale di grave condanna all’irruzione notturna: «Il Modena FC, sia come società che come squadra denuncia un ulteriore gravissimo episodio che va ben oltre le contestazioni avvenute in precedenza.
Crediamo che simili episodi contribuiscano ingiustamente a denigrare e disonorare l’immagine dell’intera città e di tutti i modenesi che da sempre sono esempio di civiltà e correttezza» avevano sentenizato i vertici del Modena.
Ieri, però, la sentenza del Tribunale è stata diversa e per i tifosi è arrivata l’assoluzione.
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Tribunale di Modena: Ultrà assolti.

21 giugno 2010 Nessun commento
Studio Legale Miraglia
via Rainusso n° 100 41100 Modena
Tel 059/822698 Fax 059/3366455

 

Modena 21 giugno 2010

 

Più di 2 anni  fa, precisamente il 13 aprile 2008, alcuni tifosi del Modena Calcio, facevano irruzione nella notte all’interno dell’Albergo “LE Ville” di Baggiovara, luogo del ritiro della squadra di Calcio del Modena FC.

Gli stessi ultrà, recitava il capo di imputazione, avevano costretto a convocare alcuni calciatori, che dormivano nelle proprie stanze e a farli scendere nella hall dell’albergo per incontrare gli stessi tifosi.

Il processo era iniziato il 24 novembre 2008, dopo una articolata istruttoria, che ha visto tra gli altri gli ex calciatori del Modena: Giorgio Frezzolini e Nicolas Frey, sfilare come testi, o ha avuto il suoi epilogo finale.

Infatti, il Giudice Belvederi del Tribunale di Modena, ha emesso  sentenza di assoluzione per il Sig. G. P. difeso dall’avv. Francesco Miraglia e dal dott. Lino Miraglia e sentenza di non procedibilità a carico del Sig. P. O. difeso dall’avv. Marco Favini di Modena.

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Assolti i coniugi Covezzi.

19 giugno 2010 Nessun commento

Ci vorranno anni e anni prima che i coniugi Covezzi e i loro quattro figli, sradicati 12 anni fa dalle loro famiglie, possano rendersi conto del terremoto emotivo che ha sctenato in ciascuno di loro, la sentenza di innocenza della Corte d’Appello di Bologna che ha ribaltato completamente il giudizio di primo grado, in cui altri Giudici del Tribunale di Modena, nel 2002 avevano condannato i coniugi Covezzi a 12 anni di carcere per l’infamante reato di pedofilia nei confronti dei propri figli.

Piangono tutti, anche i tre figli maggiorenni che avevano deciso di presentarsi in aula, ma piangono con lacrime di un sapore diametralmente opposto.

Papà e mamma ovviamente di gioia per l’assoluzione, i figli di rabbia: senza rivolgere nemmeno uno sguardo ai loro genitori biologici, rifiutando perfino un saluto. Arrabbiati per una sentenza che rimette tutto in discussione.

E’ questo l’amaro e assurdo bilancio di questi iter processuali.

Sono allo stesso tempo vittimei presunti genitori colpevoli e i figli trasformati in testi di accusa.

Vittime di una giustizia che, soprattutto nel campo della pedofilia vede protagonisti giudici, pm, psicologi, servizi sociali, centri di aiuto non meglio precisati, pronti a sostituire famiglie con interventi troppo spesso pressappochistici, pregiudizievoli e anche con poca scientificità.

Come non capire quei quattro ragazzi strappati  ai loro genitori una mattina di novembre di 12 anni fa, mentre stavano per andare a scuola?

Uno dei mali più gravi in questo campo riguarda a mio avviso il mondo degli “abusologi”, di quegli esperti che in nome e per conto della giustizia dichiarano apertamente di preferire che in primo grado venga condannato un innocente piuttosto che assolto un pedofilo.

Poi si vedrà!

Questi quattro ragazzi , costretti ad elaborare il lutto di genitori ancora vivi e che fortunatamente hanno trovato quattro meravigliose diverse famiglie adottive, giustamente si sono trovati confusi, in difficoltà di fronte ad una sentenza opposta a quella di primo grado.

Per tutta la vita porteranno addosso il peso psicologico di queste sentenze.

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Le domande “tendenziose” possono indurre

15 giugno 2010 Nessun commento

Le domande “tendenziose” possono indurre

il bambino ad assecondare l’interlocutore

 

La sentenza  della Cassazione – che certamente sarà accolta con grande favore sia dagli operatori forensi sia dagli scienziati di psicologia dello sviluppo e forense – recepisce in modo puntuale alcune delle più aggiornate risultanze della ricerca in materia che già avevano ispirato alcune linee guida di neuropsichiatri infantili (Sinpia), di psicologi giuridici (Aipg) e di un gruppo di autorevoli giuristi, psicologi e criminologi (Carta di Noto del 1996 e aggiornata nel 2002). In questa sentenza prosegue il cammino della “scientificizzazione” della giurisprudenza nel riconoscere che il libero convincimento e le cosiddette massime di esperienza trovano un limite nei risultati scientifici.

Così è stato in tema di nesso di causalità nel reato omissivo improprio (sezioni Unite, 11 settembre 2002 n, 22, Franzese) sull’utilizzo di «massime di esperienza, enunciati di leggi biologiche, chimiche o neurologiche di natura statistica ed anche la più accreditata letteratura scientifica del momento storico» quando esse portano a un «ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi che, in base all’evidenza disponibile, lo avvalorino nel caso concreto», Così è stato anche in una sentenza in tema di imputabilità (sezioni Unite, 25 gennaio 2005 n, 916.1), che afferma che alla scienza «il giudice non può in ogni caso rinunciare – pena l’impossibilità stessa di esprimere un qualsiasi giudizio e, (,,,), non può che fare riferimento alle acquisizioni scientifiche che, per un verso, siano quelle più aggiornate e, per altro verso, siano quelle più generalmente accolte, più condivise, finendo con il costituire generalizzata (anche se non unica, unanime) prassi applicativa dei relativi protocolli scientifici».

I principi che si possono evincere da questa sentenza sono chiari, espliciti e di immediata applicabilità.

 

Lo stress è sintomo aspecifico

di abuso perché emerge

anche in assenza di violenze

e non si può annoverare

tra gli indizi di «traumatizzazione»

La valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni del minore come compito di esclusiva pertinenza del giudice e indelegabile al perito

I giudici di merito avevano affidato al perito l’incarico di valutare l’attendibilità del bambino e non avevano preso in considerazione le differenti conclusioni del consulente tecnico della difesa. La sentenza stabilisce che tale compito non è delegabile all’esperto, recependo in modo chiaro quanto afferma l’articolo 2 della Carta di Noto circa la differenza tra la «valutazione psicologica» e «l’accertamento dei fatti per cui si procede». Lo psicologo non può mai sostituirsi al giudice nel valutare, ma deve semmai fornirgli strumenti concettuali e criteri inferenziali per decidere. La perizia deve essere intesa come strumento per accertare il grado di sviluppo psichico del minore, la sua capacità di comprendere i fatti e rievocarli in modo utile e corretto, senza trascurare l’esame di tutti quegli elementi che possono influire sulla sua capacità di testimoniare correttamente quali le sue condizioni emozionali, le dinamiche familiari e le modalità con cui il bambino ha percepito e vissuto gli episodi per cui è testimone.

Per attendibilità si intende affidabilità, ripetibilità e validità, applicabili sia al soggetto testimone, sia alla sua testimonianza. Affidabilità e ripetibilità significano che il testimone e la sua testimonianza tendono a produrre risultati simili, costanti e tendenzialmente coerenti in circostanze diverse nel tempo, nello spazio sociale e in rapporto a intervistatori diversi che utilizzano i medesimi metodi di indagine. Validità significa, essenzialmente, grado di corrispondenza tra ciò che viene affermato e la realtà fattuale a cui le affermazioni si riferiscono. La valutazione psicologica dell’attendibilità non può giungere a pronunciarsi in modo certo sulla validità, perché non può svolgere riscontri sulla realtà fattuale, ma solo fornire un contributo parziale in questo senso. Il contributo consulenziale è più specifico, con riguardo agli aspetti di affidabilità e ripetibilità. Nella letteratura specialistica l’attendibilità si articola in due distinte dimensioni valutative:

1.       la competenza, o capacità di rappresentarsi correttamente la realtà e di riferirla (ovvero di rendere la testimonianza), che attiene alle funzioni psichiche di base (capacità e competenze di percezione, memoria, riconoscimento di persone, coerenza e continuità del pensiero, condizioni dell’affettività e della capacità di relazione, presenza di eventuali disturbi psicopatologici) e perciò all’accuratezza;

2.       la credibilità clinica, che si riferisce, invece, alle eventuali influenze motivazionali e suggestive che possono avere agito, esplicitamente o implicitamente, esternamente o internamente, nel soggetto testimone e/o sulla testimonianza oggettivata.

False memorie e suggestionabilità

  

 

Un metro di valutazione

(Cassazione sezione III penale,

sentenza 6 dicenbre 1995 – 31 gennaio 1996 n.1040)

 

La cosiddetta validation o gradualità delle accuse – tecnica d’indagine psicologica secondo cui le vittime degli abusi graduerebbero le loro accuse da quelle meno gravi a quelle più gravi – è soltanto un metro di valutazione che non ha nessuna valenza di certezza scientifica e che può, in taluni casi, costituire, in un quadro probatorio completo e certo, chiave di interpretazione delle difficoltà delle vittime delle violenze nel rivelare le vicende più riservate. Esso, però, non è applicabile sempre e comunque, da un lato non è sostitutivo della prova e, dall’altro, non assume rilievo in casi – come quello nella specie – in cui sussistano motivi di sospetto.
  

 

 

 

 

L’uso proficuo

dell’indagine psicologica

(Cassazione, sezione III penale,

sentenza 26 maggio 2003 n. 22935)

 

La valutazione del contenuto della dichiarazione del minore – parte offesa – in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame dell’attitudine psicofisica del teste a esporre le vicende in modo utile ed esatto; della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo e l’uso dell’indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali l’attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo e affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell’accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura del rapporti familiari. Il secondo – da tenere distinto dall’attendibilità della prova, che rientra nel compiti esclusivi del giudice – è diretto a esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna. In ogni caso bisogna evitare ogni trauma ulteriore, non strettamente e assolutamente indispensabile.

Risulta particolarmente importante la valutazione della credibilità clinica di quest’ultima, ovvero della narrazione prodotta dal bambino. In altri termini. può benissimo avvenire, e molto spesso avviene, che un soggetto “competente” e “credibile” possa produrre un racconto “non credibile”, sulla base di meccanismi che una abbondantissima letteratura scientifica ha più volte descritto ed evidenziato.

La valutazione degli indizi di un abuso sessuale

Lo stress è sintomo aspecifico di abuso sessuale, perché è scientificamente dimostrato che emerge anche in bambini non abusati e non può essere annoverato tra gli indizi di “traumatizzazione sessuale”. La Corte recepisce il principio secondo cui (si vedano “Linee guida sinopia”) non esiste una sindrome clinica “caratteristica” e identificabile legata specificamente all’abuso sessuale. I disturbi psichici a esso legati. che compaiono peraltro incostantemente e in funzione dei fattori di rischio presenti e delle modalità (durata, intensità) con cui l’abuso è stato compiuto, possono corrispondere a un ampio repertorio di risposte comportamentali comune anche ad altre condizioni cliniche (principio di equifinalità). Non esistono indici comportamentali ed emotivi patognomonici di abuso sessuale: in un’elevata percentuale di casi non si manifestano condotte problematiche. L’impatto di un abuso sessuale può variare qualitativamente e quantitativamente in funzione di variabili particolari. Inoltre, in letteratura non esistono pareri concordi e studi che dimostrino l’esclusività di una o più condotte come criterio diagnostico. Questi indici possono essere riscontrati anche in minori che hanno subito traumi o stress familiari/ambientali di natura non sessuale. È quindi necessaria una particolare cautela prima di identificare un comportamento come possibile “indicatore” di una condizione di abuso.

Non è mai possibile concludere per una “compatibilità” dell’abuso sessuale sulla base della presenza di uno o più sintomi. L’articolo 9 della Carta di Noto fa obbligo all’esperto di avvisare che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità o incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. Inoltre l’esperto non deve esprimere sul punto della compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione.

Una medesima costellazione sintomatica può infatti essere determinata da differenti cause. Una medesima situazione stressogena può determinare in soggetti diversi – anche grazie alla presenza di diversi fattori di resilienza o protezione personali o ambientali – risposte psicologiche e comportamentali affatto simili. L’articolo n. 8 della Carta di Noto che è stato recepito dalla Corte segnala che i sintomi di disagio che il minore manifesta possono infatti derivare da conflittualità familiare o da altre cause.

In dottrina vi sono contrasti sulla linea di confine tra il sintomo – o indice di disagio – e la normalità. L’impiego di test o strumenti “clinici” per diagnosticare l’abuso non è utilizzabile, sebbene sia utile all’esperto per interagire con il bambino e formulare ipotesi interpretative e diagnostiche.

In particolare, non sono utilizzabili per la valutazione di abuso sessuale (si vedano «Linee guida Sinopia») i test psicologici proiettivi (disegno tematico, Rorschach, Cat e Tal, FaI, Blackv, Favole della Duss etc.) in quanto la psicologia sperimentale ha dimostrato che non vi sono significative differenze tra minori sessualmente abusati e quelli che non lo sono, e gli elementi clinici che se ne ricavano sono correlabili a molte condizioni generali di stress e trauma indipendenti dall’abuso.

Anche l’uso del disegno come tecnica per evidenziare vissuti sessuali traumatici o maltrattamenti ha fornito risultati molto dubbi.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

♠ La complessità

Dei comportamenti

(Cassazione, sezione III penale, sentenza 3 ottobre 1997 n. 8962)

La testimonianza del minore deve passare anche attraverso l’esame dell’atteggiamento psicologico dello stesso con riferimento alla complessità tutta particolare del comportamenti umani attinenti alla sfera sessuale di una giovane vittima, in cui interagiscono molteplici fattori, correlati o meno con l’età, del quali occorre stabilire l’incidenza in concreto, come è stato effettuato nell’impugnata sentenza. Infatti la valutazione del contenuto della dichiarazione del minore in materia di abusi sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, non può non contenere un esame dell’attitudine psicofisica del teste a riferire in materia utile ed esatta sulla specifica materia e sulla sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne, sicché, superando vecchie tecniche di indagine e valutazione, in questo campo è invalso l’uso di un’indagine psicologica, che involge due aspetti fondamentali: l’attitudine del bambino, in termini intellettivi e affettivi, a testimoniare e la credibilità del minore.Il primo si sostanzia nell’accertamento della sua capacita di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali, che modulano le sue relazioni con il mondo esterno, nonché alla qualità e alla natura delle dinamiche familiari.

Il secondo, invece, da distinguersi rispetto all’attendibilità della prova, la cui valutazione resta compito esclusivo del giudice, mira a esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e ha rielaborato la vicenda in guisa da indurla muoversi tra i termini della sincerità, del travisamento dei fatti o della menzogna.

 

Imprescindibilità dell’esame delle dinamiche familiari per escludere contesti suggestivi

La Corte recepisce la necessità di considerare le “dinamiche parentali” per accuse di abuso sessuale rivolte all’interno del nucleo familiare in contesti di separazione coniugale, casi in cui la dichiarazione del bambino può essere influenzata strumentalmente da uno dei due genitori contro l’altro.

Si tratta della sindrome da alienazione parentale (Pas), patologia relazionale identificata dallo psichiatra Richard Gardner, che può presentarsi nelle situazioni di separazione e divorzio conflittuali. In tali contesti il minore, perché “programmato” in questo senso da uno dei due genitori – solitamente quello affidatario – mette in atto una campagna di denigrazione del tutto ingiustificata nei confronti dell’altro genitore fino ad arrivare, nei casi più gravi, a formulare nei suoi confronti false accuse di abuso sessuale.

La sentenza sottolinea poi, con sofisticata intelligenza, che quando le dichiarazioni accusatorie del minore vengono valutate come non attendibili e non corrispondenti a una verità storica, questo non significa automaticamente che il bambino abbia «architettato un consapevole mendacio» o che «abbia ripetuto una trama narrativa calunniosa da altri predisposta», Vi è infatti la possibilità che le accuse siano sorte non come espressione di una deliberata volontà del bambino (o di qualcun altro, ipotesi comunque da verificare) di accusare falsamente il presunto colpevole, bensì a causa di un grave fraintendimento della realtà.

In questi casi, certamente più difficili da diagnosticare, le accuse di abuso sessuale sono il risultato di una costruzione narrativa che poggia sul fraintendimento iniziale, amplificato dai successivi scambi comunicativi tra il bambino e le varie figure adulte che lo interrogano. Chi interagisce con il minore avendo nella mente – a causa di una comunicazione ambigua e passibile di più interpretazioni – la terribile paura che questo possa essere stato oggetto di molestie sessuali, può facilmente credere di essere solo il depositario del racconto del bambino, mentre in realtà può partecipare inconsapevolmente alla costruzione del cosiddetto fattoide, ovvero a una realtà costruita dal linguaggio, una realtà che ha l’apparenza del fatto senza però esserlo.

Il fraintendimento può sorgere sulla base di una comunicazione del bambino di per sé neutra che può però assumere significati anche molto gravi a seconda della declinazione contestuale di quanto riferito, Si pensi a esempio all’affermazione di aver visto il padre nudo. È evidente che questa affermazione può indicare situazioni molto differenti tra loro: il minore in questione può accidentalmente aver visto l’organo genitale del genitore (sotto la doccia, mentre si stava cambiando) oppure può averlo visto perché questo ha deliberatamente coinvolto il figlio in attività di carattere sessuale, Ecco che, se chi riceve questo tipo di comunicazione ipotizza – verosimilmente con molto timore e angoscia – il secondo scenario, potrà inavvertitamente e inconsapevolmente indirizzare il racconto del minore verso la costruzione di un racconto di abuso.

  

 

 

 

 

 

 

 

♠ Nozioni di carattere tecnico

(Cassazione, sez. IV penale, sentenza 8 giugno – 29 settembre 2006 n.32281)

 

Per attribuire significato univoco alle dichiarazioni di un bambino di tenera età, mai direttamente assunte nel processo, ma in esso introdotte attraverso la testimonianza della madre e della sua consulente psicologa su quanto loro riferito dal bambino stesso, stante delicatezza e difficoltà di pervenire a risultati sicuri, che come ovvio, sono tanto maggiori quando si tratta di bambini in tenera età la cui personalità non è ancora formata e la capacità espressiva è limitata, rendono legittima l’assunzione della testimonianza dell’esperto in materia di testimonianza infantile, che possa fornire al giudice le nozioni di carattere tecnico attinenti alle metodologie da applicare nell’esame del minore vittima di abuso sessuale suscettibili di condurre, attraverso una più pertinente valutazione tecnico scientifica, a un inquadramento della vicenda più coerente con le risultanze processuali.L’obbligo di documentazione integrale delle dichiarazioni rese da un minore vittima di abuso sessuale rappresenta una indubbia garanzia di genuinità della prova e risulta imposto dal nostro codice di rito, in modo che può ritenersi che tale modalità sia espressione dì una tecnica maggiormente affidabile non solo dal punto di vista della protezione del minore abusato ma anche sotto il profilo dell’accertamento del fatti penalmente rilevanti.

Il mancato rispetto della tecnica di documentazione rappresenta un vizio metodologico dell’assunzione della prova, che non può essere controllata, e della cui affidabilità può essere lecito dubitare non diversamente da quanto potrebbe verificarsi allorché, per mera ipotesi si dimostrasse che le impronte digitali da cui dipende la responsabilità dell’imputato sono state rilevate con modalità tali da non assicura la sicurezza del risultato.

 

 ♠ Distorsioni dei ricordi

(Cassazione, sezione III penale, sentenza 2 luglio 10 ottobre 2003 n.38623)

Compulsando un bambino con metodi suggestivi o con inopportune domande implicanti la risposta, o comunque, con interventi esterni non adeguati si osserva come sia possibile ottenere informazioni non corrispondenti alla realtà sino a creare nell’interrogato una distorsione dei ricordi o impiantare falsi ricordi autobiografici. 

Come spiega la sentenza, un bambino, quando è incoraggiato o sollecitato a raccontare da parte di persone che hanno una influenza su di lui – e ogni adulto è per il bambino un soggetto autorevole – tende a fornire la risposta compiacente che l’interrogante si attende e che dipende, quasi sempre, dalla formulazione della domanda. La letteratura scientifica è concorde nel ritenere che anche i bambini molto piccoli possono essere dei buoni testimoni se lasciati liberi di riferire ciò che ricordano spontaneamente o se interrogati in maniera non suggestiva. Al contrario, quando il bambino viene interrogato attraverso l’impiego di domande inducenti e suggestive tende a conformarsi all’aspettativa del suo interlocutore distorcendo il contenuto della sua testimonianza.

La suggestionabilità è tanto maggiore tanto più il bambino è piccolo e lo stesso vale per la tendenza ad adeguarsi alle aspettative dell’interlocutore. Deve essere precisato che in questi casi le aspettative coincidono non con ciò che l’interlocutore pensa o spera di trovare, bensì con ciò che teme sia successo. Purtroppo, molto spesso chi interroga i bambini – anche quando si tratta di professionisti – ignora o dimentica che tutte le domande contengono delle premesse che queste vengono implicitamente comunicate al minore ed è precisamente in questo modo che al bambino vengono trasmesse le paure e le informazioni che poi utilizza per assecondare l’aspettativa dell’interlocutore. Come scrive la sentenza «l’adulto crede di chiedere per sapere, mentre in realtà trasmette al bambino una informazione su ciò che ritiene sia successo» .

Il circolo vizioso del fraintendimento viene infine suggellato dall’instillarsi nella mente del minore una falsa memoria autobiografica rispetto a quanto accaduto, per cui il bambino inizia a ritenere vero un fatto in realtà mai accaduto. I più importanti studiosi della memoria, tra cui l’italiana Giuliana Mazzoni, insegnano che gli adulti «raccontano ricordando», mentre i bambini «ricordano raccontando».

Ne segue che il bambino raccontando l’esperienza ne costruisce in memoria un corrispettivo ricordo, e se nel raccontarlo inserisce informazioni errate adeguandosi alle aspettative dell’interlocutore egli costruirà nella sua mente un corrispondente falso ricordo autobiografico, rendendo di fatto impossibile stabilire a posteriori accertare la verità storica.

Giuliana Mazzoni e Elizabeth Loftus, studiose della memoria, hanno dimostrato che è possibile instillare false memorie autobiografiche anche relative a episodi traumatici in realtà mai accaduti, come ad esempio l’aver subito un attacco fisico da parte di un animale. Hanno altresì dimostrato che è pressoché impossibile distinguere tra un vero e un falso ricordo sulla base del ricordo in sé (ad esempio attraverso l’esame della quantità o della tipologia di dettagli) o delle emozioni a esso associate. Anche una falsa memoria autobiografica può infatti suscitare nel soggetto emozioni coerenti (perché queste – paradossalmente – sono di fatto genuine) con il ricordo in sé.

Coerentemente, la sentenza conclude indicando la necessità di vagliare con estrema attenzione le primissime dichiarazioni spontanee dei minori essendo queste maggiormente attendibili perché non “inquinate” da interventi esterni che alterano la memoria dell’evento.

*****

P.S.

Le sentenze e le esplicazioni dell’Avv. Prof. Guglielmo Gulotta sopra riportati sostanziano principi fondamentali che da tempo si attendevano per riportare i processi di abusi sessuali sui minori entro i propri alvei di competenza, precisando quanto segue:

1.      la compatibilità e l’attendibilità delle dichiarazioni del minore sono di esclusiva competenza del Giudice;

2.      il Perito deve solo precisare quale sia lo sviluppo psichico del minore, le sue capacità di comprendere i fatti e di rievocarli in modo utile, indicando quali siano le sue condizioni emozionali, indagare sulle dinamiche parentali e riferire come ha percepito e vissuto gli episodi per cui è testimone;

3.      la risposta allo stress è aspecifica per cui le stesse reazioni emotive e comportamentali possono derivare sia dall’abuso sessuale, dal conflitto genitoriale, da entrambi i fattori o per altre cause;

4.      è dimostrato scientificamente che un bambino, quando è incoraggiato o sollecitato a raccontare, da parte di persone che hanno una influenza su di lui tende a fornire la risposta compiacente che l’interrogante si attende e che dipende, quasi sempre, dalla formulazione della domanda;

5.      gli studiosi della memoria insegnano che gli adulti “raccontano ricordando” mentre i bambini “ricordano raccontando”;

6.      solo le primissime dichiarazioni spontanee sono quelle maggiormente attendibili perché non “inquinate” da interventi esterni che alterano la memoria dell’evento;

7.      è divieto demandare all’esperto la valutazione della compatibilità e dell’attendibilità del minore.

La Corte ha posto finalmente dei precisi cardini traendo in merito alla valutazione delle dichiarazioni dei minori che saranno certamente di aiuto sia all’accusa, sia alla difesa per un’autentica tutela.

Ciò peraltro dimostra che la battaglia che il Centro documentazione sui falsi abusi conduce quotidianamente trova giustificazione nel contenuto di questa sentenza e i tecnici della psiche dovranno prendere coscienza del loro ruolo, senza prevaricare le competenze altrui e indurre psicosi e ansie emotive nei genitori per sintomi che per loro natura sono aspecifici, e i Giudici non potranno demandare, nel conferire l’incarico, le loro responsabilità ai periti.

Siamo altresì consapevoli che la strada da percorrere per una vera tutela dei minori e delle persone innocenti sarà ancora lunga e tortuosa per le resistenze che si incontreranno lungo il cammino che ci siamo preposti, ma comunque fiduciosi che qualcosa sta cambiando.

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Bimba contesa, sostituire gli operatori indagati»

4 giugno 2010 1 commento

 

04-06-2010
L’avvocato della madre critica il sindaco per il sostegno incondizionato al servizio
Continua a fare discutere la situazione di Francesca Famigli, la donna castelfranchese a cui è stata sottratta la figlia di sei anni dopo una tormentata vicenda matrimoniale.
La donna, che può vedere la sua bambina soltanto un’ora a settimana ed in presenza degli operatori nonostante non sia mai stata accusata di ‘violenze’ nei suoi confronti, ha denunciato le assistenti e i responsabili del servizio di Castelfranco accusandoli di «aver trascurato importanti aspetti di salute» della minore.
Ed ora il suo avvocato Francesco Miraglia torna sulla questione criticando il comportamento tenuto sulla questione dal sindaco: «E’ difficile non concordare con il sindaco sul fatto che la politica resti fuori dal Tribunale e dai Servizi Sociali – scrive in una lettera – tuttavia non più di un mese fa, lo stesso sindaco ‘dava’ pubblicamente fiducia a quegli operatori indagati senza conoscere nel merito la vicenda, mentre oggi vuole escludere la politica dando fiducia ai Tribunali ‘incaricati del caso’.
Ancora una volta il sindaco Reggianini predica bene ma razzola male.
Dovrebbe ‘scientificamente’ ed opportunamente essere scontato che gli operatori indagati – A.S.
Valli, psicologa Zuccarato, Presidente Natalino, Responsabile del Servizio dott.ssa Zini e l’educatrice – lascino ad altri il compito di lavorare più serenamente e senza conflitti .
Come può mamma Francesca collaborare con gli operatori di cui non si fida e che ha addirittura denunciato? Se non fosse per una presa di posizione politica, il buon senso stesso suggerirebbe al sindaco di avvicendare al caso nuovi operatori, ma se così facesse per la politica sarebbe una sconfitta, e soprattutto lo sarebbe per lo stesso sindaco ed il suo Servizio.
Piuttosto che perdere la faccia – conclude l’avvocato Francesco Miraglia – per il sindaco di Castelfranco poco importa che la bambina continui a soffrire».
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Finisce in Parlamento il caso degli assistenti sociali indagati

2 giugno 2010 Nessun commento
02-06-2010
Un’interrogazione ai ministri della Giustizia e degli Affari sociali è stata presentata dai deputati della Lega Nord Massimo Polledri e Carolina Lussana sul caso di una bambina di sei anni di Castelfranco Emilia (Modena), affidata alle cure di assistenti sociali.
I parlamentari si fanno carico in sede politica della battaglia che la madre della piccola, Francesca F., conduce per riavere con sè la figlia.
Inoltre la Procura, ricordano i due onorevoli, ha indagato per maltrattamenti assistenti sociali che hanno avuto il compito di seguirla.
«La madre èstata giudicata estranea ai fatti che le sono stati contestati – si legge in una nota della Lega – e nonostante tutto si vede negata, ancora una volta, la custodia della sua piccola».
Polledri e Lussana chiedono ai ministri «quali strumenti ritengano utili per incidere sulla drammatica situazione esistente» e pongono l’accento sull’ampiezza del fenomeno dei bambini sottratti alle famiglie.
«Nel paese sono più di 35.000 – sottolineano – Chiediamo di verificare con urgenza lo stato attuale dell’affidamento e rivedere tramite apposita consulenza tecnica d’ufficio del Tribunale dei minorenni lo stato di salute psicologica della bambina e la capacità genitoriale della madre, per valutare nei tempi minori possibili l’effettivo reintegro della stessa nell’accudimento della figlia».
I due deputati leghisti attaccano anche il sindaco di Castelfranco Emilia, Stefano Reggianini: «Appare inopportuno – sottolineano – l’intervento del sindaco che, pur dichiarando di non conoscere nel merito la vicenda, ha espresso solidarietà agli stessi operatori dei servizi sociali, dimenticando il suo ruolo istituzionale e il coinvolgimento di un minore che, in quanto soggetto più debole, ha il compito di difendere e tutelare
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AL MINISTRO DEGLI AFFARI SOCIALI

2 giugno 2010 Nessun commento

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

 

 

AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

AL MINISTRO DEGLI AFFARI SOCIALI

 

Premesso che:

 nel comune di Castelfranco, in provincia di Modena, si è verificata una vicenda molto delicata, che vede coinvolta una bambina di solo 6 anni,  nella quale sono indagate le assistenti sociali del Comune, unitamente  ad una psicologa e al referente dell’Istituzione per i servizi sociali;

la storia tragica di questa minore è iniziata quando i servizi sociali hanno deciso di sottrarla alle cure della madre, la signora Francesca Famigli, che da oltre un anno lotta, anche pubblicamente, contro i servizi sociali per riavere la propria figlia;

la madre, che nei mesi scorsi aveva riscontrato uno stato di salute non ottimale nella bambina, in particolar modo legato ad arrossamenti e bruciori nelle parti intime, dopo che la stessa aveva dovuto insistere perché le assistenti sociali si facessero carico degli accertamenti approfonditi del caso e dopo che l’avvocato che la assiste aveva verificato come le stesse assistenti non si erano rivolte, come di dovere per la loro carica, al tribunale di Bologna per segnalare anche solo vaghi sospetti relativi alla buona condizione della bimba, oggi affidata alle cure del padre, ha depositato una circostanziata querela;

il procuratore aggiunto del Tribunale di Bologna, dottoressa Lucia Musti, ha aperto un fascicolo sulla vicenda e al momento risultano iscritti nel registro degli indagati  le assistenti sociali dell’area minori del Comune di Castelfranco, la psicologa dei servizi sociali  e i responsabili che, parallelamente ai servizi si occupano di sociale;

le indagini riguardano tutti i responsabili dei servizi cui la bambina è affidata, con capi d’accusa importanti come omessa denuncia, abuso d’ufficio, violenza privata, lesioni perosnali anche se ognuno dovrà rispondere per il ruolo che effettivamente ricopre;

al di là del grave episodio la vicenda di Francesca Famigli è particolarmente complessa e procede, anche giudizialmente, dal 2004, prendendo origine dalla separazione e dai dissidi tra il padre e la madre della bambina;

va ricordato che la signora Famigli, che può vedere sua figlia solo una volta alla settimana, non è stata mai accusata di violenza o di abusi di nessun genere sulla minore e che, nonostante questo, la bambina le è stata sottratta e attualmente è stata affidata al padre;

sembrerebbe che la situazione della bambina sia molto grave, e dai dati esposti emerge una urgenza di verificare lo stato attuale dell’affidamento e rivedere tramite apposita consulenza tecnica di ufficio del tribunale dei minorenni lo stato di salute psicologica della bambina e la capacità genitoriale della madre al fine di valutare nei tempi minori possibili l’effettivo reintegro della stessa nell’accudimento della figlia;

quanto riportato impone una riflessione su come spesso gli assistenti sociali, coadiuvati da psicologi e psichiatri, non solo non siano in grado di risolvere i problemi della famiglia, ma contribuiscano a crearli loro stessi con il loro comportamento;

in aggiunta, nella vicenda appare inopportuno l’intervento del Sindaco di Castelfranco che, pur dichiarando “di non conoscere nel merito la vicenda”,  ha espresso solidarietà agli stessi operatori dei servizi sociali, dimenticando il suo ruolo istituzionale e il coinvolgimento di un minore che, in quanto soggetto più debole, ha il compito di difendere e tutelare visto il suo ruolo istituzionale;

 

per sapere:

 

se i Ministri conoscano il fatto descritto in premessa e non ritengano che, più in generale,  il dolore e il danno morale causato ai genitori e ai bambini sia irreparabile;

quali strumenti ritengano utili ad incidere sulla drammatica situazione esistente, posto che la normativa consente che ad una famiglia qualsiasi possono essere sottratti i figli, tramite una decisione del tribunale dei minori spesso adottata sulla base di perizie scritte da psicologi, assistenti e psichiatri che valutano l’operato dei genitori in modo del tutto unilaterale, secondo opinioni che spesso sembrano completamente destituite di ogni fondamento e determinate da puro arbitrio;

se non ritengano, come confermato da molti casi di cronaca, che tali strutture sia assolutamente lontane dai bisogni della gente e vadano riformate;

se non ritengano che sia drammaticamente alto il numero dei bambini sottratti alle famiglie, oggi quasi 35 mila in Italia, anche se il numero non è definitivo.

 

On. Carolina Lussana

On. Massimo Polledri

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Incendio al liceo Muratori.

12 settembre 2009 Nessun commento

Modena,  7  luglio 2009

Preg.mo.

Direttore

Sua sede

Gentile direttore,

visti gli articoli che si sono susseguiti sul giornale in relazione all’incendio del Liceo Muratori, quale avvocato di fiducia di uno dei ragazzi coinvolti, nonché  quale stesso cittadino di questa città, sento il bisogno di intervenire nella vicenda.

Prima di tutto occorre fare una premessa doverosa.

È  giusto punire in modo esemplare chiunque commetta reati simili, ma è altrettanto vero che bisogna chiedersi il perché i nostri giovani si rendono protagonisti di simili azioni.

E’ sicuramente giusto parlare di risarcimento danni (tra l’altro già  proposto alle parti danneggiate e, ossia alla Provincia e allo stesso Liceo, in tempi non sospetti), come è giusto fare i complimenti alle forze dell’ordine, ma sarebbe altrettanto opportuno e giusto che tutti insieme le istituzioni, scuola e politica, si chiedino perché certi episodi accadano.

E’ solo noia? O un malessere più grave che colpisce i nostri giovani?

In questi anni, qual è stata la politica a favore dei giovani da parte della nostra amministrazione? Qual è la politica giovanile dei nostri nuovi amministratori?

Spero che oltre ai programmi facili e soprattutto pubblicitari, i nostri nuovi assessori provinciali e comunali alle politiche giovanili comincino ad affrontare seriamente al politica dell’abbandono scolastico, la politica del degrado e del precariato giovanile, la politica del tempo libero e la politica della stessa partecipazione.

E’ auspicabile che i nostri nuovi amministratori presentino progetti di più ampio respiro, prevedendo una serie di interventi a favore e con i giovani.

I giovani sono il futuro e se è giusto punirli ed educarli è altrettanto giusto aprire spazi e percorsi alternativi… alla noia.

Pertanto come cittadino modenese mi auguro che questa grave vicenda non serva solo a criminalizzare questi 5 ragazzi, ma piuttosto diventi presto terreno di confronto affinché si sensibilizzi maggiormente il rispetto, l’educazione, i valori morali ed etici tra gli uomini e soprattutto tra i nostri giovani.

Avv. Francesco Miraglia

abbiamo incendiato la scuola per divertirci

fuoco alla scuola denunciati ragazzi

giusto punirli ma servono altre politiche

Incendiano il liceo denunciuati

incendio a scuola non basta punire (lettera)

incendio al muratori la provincia chiederemo risarcimento danni

liceo incendiato per divertimento

poggi rendiamo i giovani protagonisti

vandali al liceo muratori la politica aiuti i nostri giovani

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Ridatemi mia figlia!!

20 settembre 2009 Commenti chiusi

Modena,  il 6 agosto 2009

Preg.mo Sig.

Presidente Consiglio Comunale

C/o Comune di Castelfranco Emilia

Sua Sede

Preg.mi Sigg.ri

Capi Gruppo Consigliari

Comune di Castelfranco Emilia

Sua Sede

Oggetto: incontro con il sindaco di Castelfranco

In data 5 agosto  il sottoscritto e  la mamma di Castelfranco  sono stati ricevuti dal nuovo Sindaco, per discutere, capire, valutare la vicenda della bambina, allontanata dalla sua famiglia prima e dalla sua mamma dopo, attraverso le relazioni del servizio sociale.

Di fronte alla disponibilità del sindaco, l’incontro ha avuto, purtroppo, un risvolto negativo e grave per la presenza “politica” del dott. Natalino Bergonizini, – Presidente dell’istituzioni per la gestione del servizi sociali di Castelfranco, il quale nonostante le relazioni “scientifiche” del Prof. NPI M Mariotti, Prof. N. Colombini del CSM di Castelfranco, del Sert e del dott. Stef. Brunello,  uno dei più esperti e preparati psicologi clinici della nostra realtà modenese, ha sostenuto a spada tratta l’operato dell’assistente sociale referente del caso.

Ciò che è inaccettabile,però, e che il Presidente Bergonzini di fronte alle relazioni dei citati professionisti dell’asl, i quali sostenevano le capacità genitoriale della mamma e dei gravissimi danni causati alla bambina dal citato allontanamento , non conosceva, assolutamente, il caso.

Non conosceva le valutazioni, le relazioni, in altre parole non conosceva la vicenda di ciò che si stava discutendo, di contro, però aveva tutti gli articoli dei giornali che si sono occupati del caso.

A tal proposito, testualmente riferiva: il vero problema è essersi rivolti ai giornali, lei come mamma e la stessa bambina  ne pagherete le conseguenze, tutto ciò non aiuterà il servizio e il TM a cambiare idea sulla vicenda.

Come cittadino e come difensore della bambina sento il bisogno, ancora una volta di rivolgermi all’opinione pubblica affinchè  ci si chieda: come è possibile che un Presidente del servizio sociale si presenti ad un incontro così importante e delicato  per una bambina di soli 5 anni senza conoscere il caso?

Come è possibile che un presidente del sevizio sociale non conosca quali siano le fonti delle relazioni dell’assistente sociale che “politicamente” rappresenta?

Come è possibile che un Presidente del servizio sociale non conosca le relazioni di quei servizi (CSM, Sert, Psicologia clinica) chiamati ad occuparsi delle valutazioni delle capacità genitoriali della mamma?

Come è possibile che un Presidente del servizio sociale  abbia come unico  argomento, quello di rivendicare la gravità dell’essersi rivolti ai giornali?

Come è possibile che un Presidente del servizio sociale, nel citato incontro non abbia mai fatto riferimento alla salute e benessere della stessa bambina?

Di fronte ad un siffatto comportamento del responsabile “politico” del servizio sociale del Comune di Castelfranco altro non rimanga al sottoscritto e alla mamma della bambina adire l’autorità giudiziaria,  con richiesta di risarcimento danni, sia nei confronti dell’assistente sociale referente sia nei confronti di tutti coloro che hanno sottoscritto le citate relazioni che hanno chiesto e giustificato l’allontanamento della bambina dalla sua famiglia prima della mamma dopo.

Mi rivolgo, inoltre,  sin da adesso pubblicamente, al Presidente del consiglio comunale  e a tutti i capi gruppi del consiglio comunale di Castelfranco affinchè prendano posizione nei confronti della gestione di un servizio sociale di questo tipo e soprattutto nei confronti  del responsabile “politico” Presidente Natalino Bergonzini.

Tuttavia, l’aspetto più grave è che la bambina continua a rimanere lontano dalla sua mamma  senza tener conto  che questi personaggi non si preoccupino minimante dei danni gravissimi che  la stessa sta subendo.

Avv. Francesco Miraglia

necessaria chiarezza sulle affermazioni di bergonzini

caso famigli è necessario tenere conto delle relazioni elaborate per i servizi sociali

figlia allontanata madre dal sindaco

necessaria chiarezza sulle affermazioni di bergonzini

ora basta la bambina contesa ha diritto ad una vita normale con entrambi i genitori

risolvete subito il problema della bimba

riforma del sociale non si torni indietro

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La Cassazione da ragione alla difesa.

20 settembre 2009 Commenti chiusi

 

 

                                                                                         Modena 6 giugno 2009

Dopo l’udienza di ieri, 5 giugno 2009, in cui si è celebrata avanti alla 3° Sez.  penale della Corte di Cassazione l’udienza ove  si è discusso l’ennesimo ricorso presentato dalla dott.ssa Pantani contro la libertà di Pino, come avvocato di fiducia, sento il bisogno, ancora una volta di rivolgermi all’opinione pubblica per portare a conoscenza di tutti  l’ennesimo fallimento del PM di riportare,  ad ogni costo, Pino La Monica in carcere.

In data 24 gennaio 2009, il Gup  dott. R. Nerucci revocava gli arresti domiciliari, disponendo l’immediata libertà di Pino; in data 5 febbraio 2009, l’appello del PM al Tribunale delle Libertà avverso l’ordinanza di scarcerazione, veniva, addirittura, dichiarato inammissibile per vizio di forma; in data 12 febbraio 2009, lo stesso PM, sosteneva di aver  accertato “nuovi fatti che depongono per un’aumentata pericolosità sociale”,  chiedendo, in buona sostanza,  al collegio Giudicante ( Dott. S. Scati, dott. G. Ghini e dott. P. Mondanini ) di riapplicare la misura cautelare in carcere.

Il giorno dopo gli stessi giudici che devono giudicare La Monica così decidevano: “Alla luce di tutto quanto precede la richiesta del PM deve essere rigettata. PQM Rigetta, la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di La Monica Giuseppe”.

Di fronte a questa, ennesima “sconfitta”, la dott.ssa Pantani, proponeva, addirittura, appello contro la decisione del collegio giudicante.

In data 11 marzo 2009, si è celebrata a Bologna, con la presenza straordinaria  ed eccezionale della stessa dott.ssa Pantani, l’udienza avanti al Tribunale delle Libertà.

In data 13 marzo 2009, il suddetto Tribunale decideva di respingere l’appello del PM, perchè infondato.

Successivamente, la stessa dott.ssa Pantani proponeva ricorso in Cassazione per vizio di legge nella decisione del Tribunale della Libertà di Bologna.

Ebbene, anche la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto perché infondato.

A tal proposito, mi preme rammentare come lo stesso Procuratore Generale, unitamente alla difesa, chiedeva ai giudici,  il rigetto del ricorso.

 Tutto ciò la dice lunga sulla pretestuosità e infondatezza delle motivazioni addotte dalla dott.ssa Pantani a sostegno del suo ricorso.

Se poi si aggiunge che non più di una settimana fa, lo stesso Pino La Monica si rivolgeva alle istituzioni preposte,  poiché la stessa dott.ssa Pantani aveva dichiarato il falso, di fatto smentendo essa stessa, c’è da ritenere, purtroppo, che il PM abbia fatto della vicenda di Pino una vera e propria questione personale o addirittura di una probabile ragione di carriera.

Mercoledì prossimo cominceranno  ad  essere sentiti in aula i testi del PM.

Dopo 15 mesi da quando sono partite le indagini e dagli arresti di Pino, questa difesa non ha ancora tutta la documentazione completa. Se si aggiunge che ci sono gravissimi punti interrogativi nell’intera vicenda processuale, per non parlare di veri e propri conflitti di interessi nelle indagini, specie sulle prime rivelazioni, e soprattutto  per ciò che concerne il  ruolo del CTU prof. Nizzoli, è lecito chiedersi: ma che tipo di processo si celebrerà?

Sinceramente, come avvocato di fiducia sono stato messo in crisi dall’ ostinato, ossessivo e persecutorio comportamento della dott.ssa Pantani nei confronti della vicenda.

Sicuramente la stessa sarà in buona fede, ma dalle indagini svolte, dai documenti presentati, dalle sue consulenze personali nonché dai 5 ricorsi presentati contro la libertà di Pino, risulta indubbio che per la dott.ssa Pantani, Pino sia già un vero e proprio pedofilo, un pericoloso sociale da tenere chiuso in gabbia, intento in ogni momento ad assalire sessualmente le giovani prede.

Questo è l’aspetto più grave che mi ha messo in crisi, come difensore e come cittadino, e che deve far riflettere tutta l’opinione pubblica reggiana.

Pino La Monica, da più di 6 mesi, è completamente libero come qualsiasi altro cittadino, ha tenuto corsi di teatro con ragazzi e ragazze, ha partecipato attivamente a questa campagna elettorale  come un normale cittadino reggiano.

Tuttavia per la dott.ssa Pantani continua ad essere un individuo pericoloso da arrestare.

Ma come è possibile che, al di là del GIP dott.ssa Beretti, il GUP di Reggio Emilia, il Collegio Giudicante dello stesso Tribunale, il Tribunale della Libertà di Bologna  e in ultimo la Corte di Cassazione  non sono dello stesso avviso?  non sono altrettanto preoccupati?

Se avesse ragione la dott.ssa Pantani, questi magistrati sarebbero degli irresponsabili, colpevoli di non aver evitato altri presunti abusi da parte di Pino. Se invece la dott.ssa Pantani ha torto, come appare nelle aule di giustizia, i danni a Pino La Monica e alle famiglie dei ragazzi  che hanno frequentato i corsi sono incalcolabili.

Ecco i motivi per i quali, a mio avviso, mercoledì prossimo, nessuno vorrebbe trovarsi, al posto di quei giudici che devono mettere ordine in tanta confusione.

                                                                                                          Avv. Francesco Miraglia

 La Monica resta libero

Pino ancora libero

abusi la monica resta libero respinto il ricorso del pm

cassazione dice no al pm nega il carcere per la monica

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Scontro in aula, tra l’avvocato e il PM.

30 settembre 2009 Commenti chiusi

 Udienza 15 luglio 2009

                                                                                         Modena 15 luglio 2009

Gentile Direttore

Sua Sede

 

 

Si è conclusa  con la III udienza di oggi la prima parte del processo La Monica, in cui avrebbero dovuto emergere in primo piano le accuse e le responsabilità del mio assistito nei confronti delle bambine che lo accusavano.

E naturalmente il Castello di carte costruito dal PM Pantani  si è rivelato quel …quelle accuse inventate cioè, su cui occorre attentamente fare attenzione su atti di presunta pedofilia.

E’ bastata infatti la presenza di un “vero” esperto Prof Eugenio Donato Caccavella, docente di informatica forense prsso l’Università degli studi di Bologna, per dimostrare l’inutilità di qu8anto invece, riferito dal Consulente “privato” del PM che aveva attribuito al mio assistito responsabilità e colpa.

Erano così evidenti che il Collegio giudicante ha ritenuto opportuno disporre un CTU in merito.

Per quanto riguarda le altre testimonianze che avrebbero dovuto dimostrare la fondatezza delle indagini, quanto emerge dalle audizioni ha addirittura dell incredibile.

-Purtroppo le condizioni cliniche hanno rinviato l’audizione di La Monica il quale avrebbe …ai giudici quali sono i me modi e le “violenze” con cui sono state condotte le indagini, gli interrogatori e gli incidenti probatori e …..

In proposito, questo avvocato fa presente che quanto prima invierà al CSM e ai mezzi di informazione una documentazione relativa al perché il La Monica ha denunciato il PM Pantani

                                                                                                           Avv. Francesco Miraglia

indigestione La Monica finisce all’ospedale ma il processo va avanti

la monica scontro in aula

Pino Malato salta l’interrogatorio

Pino malato salta l’interrogatorio 1

la monica scontro in aula

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il 96 % delle denunce sono false.

21 settembre 2009 Commenti chiusi

Roma, 27 mag (Velino) – “Un tempo si diceva che l’Italia fosse un paese di
santi, eroi e navigatori. Adesso sembra che tutti quanti abbiano lasciato il
posto ai pedofili”. Così Marco Casonato, docente di Psicologia dinamica all’
università di Milano-Bicocca, commenta con il VELINO il dato dal quale risulta
che il 96 per cento circa dei casi registrati ogni anno in Italia, relativi a
denunce di minori che sostengono di aver subito una violenza sessuale, è falso.
Un dato che rafforza l’allarme lanciato da tempo da psicanalisti e psicologi:
attorno al drammatico fenomeno della pedofilia si sta scatenando una vera e
propria psicosi altrettanto pericolosa. Casonato, che è stato tra gli
organizzatori del convegno “Abusi, falsi abusi e scienze forensi” tenutosi nell’
ateneo milanese dal 20 al 22 maggio, dichiara: “Dai dati diffusi dalla
magistratura all’inaugurazione dell’anno giudiziario, si scopre che solo una
bassissima percentuale di persone processate per abusi su minori viene
condannata. Questo non perché vengano fatti pochi sforzi, ma perché è molto
facile essere accusati ingiustamente. Basti pensare che in diversi asili,
piscine o teatri per bambini non è più possibile scattare una foto, pena l’
essere guardati con sospetto. I genitori alle recite dei propri figli
proibiscono ad altri genitori di riprendere lo spettacolo con le telecamere per
paura che tra loro si nasconda un pedofilo che diffonderà le immagini. Nonni e
zii girano fuori da scuola con fogli in tasca nei quali è attestato per
iscritto che sono parenti del bambino. Si è scatenata una psicosi, insomma, che
è grave quanto la pedofilia stessa e che causa danni non certo inferiori”.

Casonato individua il periodo in cui è esplosa questa psicosi collettiva .
“Dal 1993-94 è stato un crescendo – dichiara lo psicologo -. In Italia si è
ripetuto quanto era accaduto negli anni Ottanta in America. Vicende simili a
quelle di Rignano Flaminio e Brescia sono già successe negli Usa. Si può dire
che il fenomeno ha investito un po’ tutti i paesi occidentali, chi prima e chi
dopo, ma è successo dappertutto. In Italia, forse, ci abbiamo poi messo del
nostro”. E cita il famoso caso di Gino Girolimoni, il “mostro” di Roma degli
anni Venti, accusato ingiustamente di stupri e omicidi di bambine e poi
scagionato. “Il povero Girolimoni fu prosciolto completamente da un tribunale
dopo nove mesi – sottolinea Casonato -. Oggi, in Italia se si è fortunati il
proscioglimento arriva dopo dieci anni. Se qualcuno è colpevole mi sta anche
bene la durata della pena. Ma se si è innocenti, dieci anni della vita vengono
distrutti”.

Qual è stata la causa scatenante del dilagare di questa paranoia? “Sarebbe
bello se ci fosse un motivo ben individuabile –risponde Casonato -. È una sorta
di ‘tempesta perfetta’ che ha bisogno di tanti elementi per erompere. Ne posso
citare alcuni individuati da diversi studiosi internazionali. Ad esempio la
fine della paura nei paesi occidentali del comunismo sovietico, del terrore
della guerra atomica, delle spie e dei sabotaggi. Non è un caso che negli Stati
Uniti è stato rilevato come la paura degli abusi sia parecchio diminuita dopo l’
attentato dell’11 settembre, sostituita dall’angoscia per il terrorismo
islamico. Del resto in ogni epoca storica le società hanno bisogno di un babau.
Un tempo ci si scatenava contro le streghe e gli eretici”. Tra gli altri
fattori, Casonato cita un certo tipo di cultura femminista. “Premetto che non
ho niente contro il femminismo, del quale esistono diverse versioni –
dichiaralo psicologo -. Un certo modello di cultura femminista, però, vede l’
uomo come un essere intrinsecamente pericoloso per le donne e i bambini”. E
ancora, ad alimentare la psicosi concorre anche lo sfascio della giustizia
italiana. “Parlare della situazione della giustizia nel nostro Paese è come
sparare sulla Croce Rossa – afferma Casonato -: ci sono pochi uomini, scarsi
mezzi e tante cose non funzionano. Come dicevo prima, un iter processuale che
dura dieci anni non fa che generare e alimentare il clima velenoso dei
sospetti”.

Non inferiore la responsabilità delle famiglie. “Preferiscono credere al
babau piuttosto che stare dietro ai propri figli – rileva Casonato -. Adesso
sul banco degli accusati finisce internet. Ma internet è come una bicicletta:
ci devono essere un papà e una mamma che insegnino ai bambini come si usa.
Chiaro che se il figlio viene lasciato solo davanti al computer, davanti la
televisione o in mezzo alla strada le probabilità che gli succeda qualcosa sono
più elevate”. E quali le responsabilità della stampa in questa crescente
psicosi della pedofilia? “Se c’è un ‘mostro’ da sparare in prima pagina si
usano i titoloni – risponde lo psicologo -. Poi quando il ‘mostro’ si scopre
che non è più tale, perché magari c’è stato uno sbaglio o le cose sono state
chiarite, non ne parla più nessuno. Fino a che non ne verrà fuori un altro a
rimpiazzarlo – conclude Casonato -, quello della pedofilia continuerà a essere
il babau dominante nella società italiana”.
 
(gat) 27 mag 2009 18:57

Categorie:Pedofilia Tag:

Tavullia- Rignano un lungo collegamento

29 settembre 2009 Nessun commento

 Modena  29 agosto 2007

 

Preg.mo

DIRETTORE

Sua sede

 

Oggetto: presunta pedofilia alle scuole elementari di Tavullia  Pesaro la superficialità nelle indagine

         

            Due aspetti fondamentali hanno caratterizzato fino ad oggi i fatti di Rignano:

1)     la presunzione di abusi sui bambini, basata sulle denunce dei genitori, e resa credibile dagli psicologi/consulenti del PM di turno, ma decisamente contestata da tutti gli esperti di merito, per non essersi attenuti alle linee guide previste per l’esame del minore in caso di abuso sessuale, come prevede la Carta di Noto aggiornata al luglio 2002;

2)     l’aspetto processuale dell’incidente probatorio, fissato a distanza di un anno dai presunti abusi, dato in pasto all’opinione pubblica, sconcertata per l’operato del PM, giudici e consulenti per una materia così articolata e complessa quale la pedofilia.

Purtroppo la vicenda di Rignano sembra non aver insegnato nulla.

Al tribunale di Pesaro, da 7 mesi, il PM dott. S. Cecchi e il GIP dott. Cormio, raccogliendo la denuncia di due genitori di una bambina di 6 anni appena, frequentante la scuola elementare di Tavullia, hanno accusato di presunti abusi sessuali i due bidelli della stessa scuola, i quali addirittura sono stati sottoposti agli arresti domiciliari dopo solo 3 giorni di indagini.

In qualità di avvocato di fiducia di uno dei due bidelli, sento il bisogno di rivolgermi all’opinione pubblica per denunciare pubblicamente la superficialità delle indagini e i mancati accertamenti sulle famiglie, sulla scuola e sul contesto cittadino.

Un maresciallo della piccola stazione dei carabinieri senza ricorrere, come sarebbe stato suo dovere, all’assistenza protetta di esperti psicologi/psichiatri, ha interrogato da solo le bambine presunte abusate.

Non solo, lo stesso maresciallo ha svolto sconcertanti indagini che in solo 3 giorni ha distrutto la vita di questi due poveri bidelli, i quali si sono visti perquisita la propria abitazone, gli armadietti della scuola e accusati di fatti tutt’ora da verificare.

Nessun protocollo, nessuna linea guida prevista in questi casi e, sbandierata in tutti i programmi televisivi sulla pedofilia, è stata rispettata.

Addirittura le bambine sono state prima interrogate dallo stesso PM assistito dal maresciallo dei carabinieri e alla  presenza dei genitori.

Successivamente le bambine venivano sottoposte a perizia dal consulente del PM per avere la conferma sull’attendibilità e credibilità di quanto loro stessi avevano ricavato dalle bambine in modo  maldestro e confuso. Dopo 6 mesi, nonostante tutto, il GIP ha deciso di accogliere la richiesta di incidente probatorio avanzato dallo stesso PM.

Come se non bastasse tutto ciò, a garantire la “parzialità” dell’indagine, il Gip nominava quale proprio CTU  una neuropsichiatra infantile che, addirittura, divide lo studio con la stessa NPI, nominata quale consulente del PM.

A proposito, della scelta dei consulenti, la Carta di Noto recita testualmente: la CTU e la perizia, in materia di abuso sessuale devono essere affidate a professionisti specificatamente formati e tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale.

Purtroppo la valutazione psicologica della CTU risulta esclusivamente diretta ad accertate i fatti che spettano, però, solo all’utorità giudiziaria.

Difatti la CTU nelle operazioni peritali: non deve informare i bambini, dei loro diritti e del loro ruolo in relazione alla stessa perizia in corso, si deve fare in modo che i bambini periziati non esprimano la loro opinione, esigenze e preoccupazioni.

Ebbene, nel caso specifico, questo avvocato, rispetto all’operato del CTU, può tranquillamente sostenere, senza timore di  essere smentito, che la stessa CTU ha svolto le operazioni peritali in modo tendenzioso con un atteggiamento innaturale, rafforzando e deviando il racconto delle bambine, ottenendo così l’unico effetto di cui avrebbe dovuto preoccuparsi di evitare: quello del condizionamento dei bambini stessi, rendendo così inutile di fatto l’incidente probatorio.

Di fronte ad una situazione di questo tipo quello che ha dell’incredibile, è che gli inquirenti non si sono minimamente preoccupati di accertare quando possono essere accaduti i fatti presunti e di verificare l’eventuale contesto ambientale ove gli stessi potessero essere avvenuti.

Se a ciò si aggiunge che mancano le registrazioni audio-video, documenti, registrazioni della prima audizione di una delle minori allora si ha l’esatta dimensione di un’indagine sommaria, superficiale e con tanti dubbi ai danni dei due indagati.

Come detto, come avvocato di fiducia di uno dei due bidelli ho ritenuto necessario rivolgermi all’opinione pubblica  non solo per sensibilizzare un grave problema che con questi tempi e modi può riguardare eventualmente ogni cittadino, ma anche perché farebbe bene il ministro di Grazia e Giustizia on.le Mastella a vigilare, non solo, sulle vicende che coinvolgono politici, personaggi famosi o questo o quel prelato,…perché a ben vedere la legge è uguale per tutti..

 

Avv. Francesco Miraglia

 

 

 

 

 

 

Categorie:Pedofilia Tag:

Falsi positivi e falsi negativi.

29 settembre 2009 Nessun commento

                                                        

Firenze 19 ottobre 2007

 

  Sono profondamente grato agli organizzatori di questo primo incontro interdisciplinare nazionale, per avermi invitato a queste due giornate di studio: “I Falsi positivi e i Falsi negativi” per riflettere sulla corretta metodologia nell’ascolto dei minori.

Avrei vivamente desiderato essere presente alla tavola rotonda che si tiene nel pomeriggio di oggi tra avvocati e giudici ma impegni improcrastinabili mi impediscono di raggiungere in tempo Firenze.

Tuttavia colgo in ogni caso l’occasione di presentare un contributo telematico in merito.

Da pochi mesi è in libreria, dalla Koinè nuove edizioni di Roma il libro “Casi da Pazzi” con prefazione di Francesco Bruno.

Lo stesso libro descrive alcuni casi giudiziari che il sottoscritto: “definito un avvocato controcorrente” con un sottotitolo che non da adito a dubbio, ” quando giustizia, psichiatria, e servizi sociali incrociano la strada del cittadino italiano” ha seguito come avvocato.

In particolare, nel volume sono riportati alcuni gravissimi casi di presunti abusi su minori.

Casi che meriterebbero tutti, di essere raccontati in questo convegno per la malgiustizia che li contraddistingue.

Riferisco di un procedimento penale nei confronti di un padre suicida, accusato ingiustamente dalla moglie di aver abusato di uno dei due figlioletti.

Si pensi, che fra pochi mesi sarà presentato atto di revocazione della sentenza di primo grado e sarà addirittura lo stesso perito di controparte di allora, prof. Giovanni Camerini, dell’Università di Modena( tra l’altro uno dei relatori di questo stesso convegno) a scagionare completamente il padre suicida dalle false denuncie della moglie dirette ad ottenere vantaggi nella separazione.

Dopo la condanna, questo padre, ha bussato a tutte le porte delle istituzioni denunciando connivenze tra magistrati e avvocati, tra PM e gli stessi ctu, presentando un dossier dettagliato  sulla vicenda alla Guardia di Finanza, alla Procura della Repubblica  nonché allo stesso Ordine degli avvocati senza essere stato minimamente preso in considerazione da alcuno.

Il venerdì santo dell’anno scorso, questo padre si è tolto la vita lasciando una lettera e ampia documentazione ai genitori pregandoli caldamente di rivolgersi al sottoscritto per difendere la sua innocenza in tutte le sedi.

E’ ancora, un padre modenese nella separazione con la moglie si vede affidare i due figlioletti per incapacità genitoriale della mamma.

Questo uomo dal 1993 al 2005 ha gestito, cresciuto e educato i due ragazzini in aperto contrasto, però, con il referente assistente sociale del comune.

Questi, dopo essere stato prima contestato e poi più volte denunciato dal padre ha per così dire raccolto le testimonianze, di presunto abuso sessuale, da parte dei figli contro lo stesso padre, inducendo  di fatto il Tribunale per i Minorenni a restituire alla madre quel ruolo e quella funzione fino allora negati dallo stesso servizio sociale e dallo stesso Tribunale per i Minorenni interpellato.

Ancora una volta, per attestare l’attendibilità dei minori da parte del Tribunale giudicante era chiamato come CTU uno di quegli esperti abusologi che dimostrava senza “dubbio” la veridicità del racconto dei minori e di conseguenza la colpevolezza provata del genitore

Poco importa allo stesso servizio sociale la sorte degli stessi bambini, uno dei quali oggi maggiorenne,  e i l fatto che abbiano ripreso a frequentare il papà nonostante la condanna.

E’ ancora, in questi giorni è noto come la Corte di Cassazione, per i fatti di Rignano, si sia espressa in merito alle testimonianze dei minori soprattutto di quelli più piccoli.

Nonostante ciò a Tavullia (PS) il P.M della Procura della Repubblica di Pesaro ha addirittura disposto gli arresti domiciliari nei confronti di due poveri cristi di bidelli,  accusati di presunti abusi su due bambini di sei anni una delle quali, dai soliti periti del Tribunale è stata considerata credibile quanto alla descrizione dell’esperienza traumatica vissuta ma non  altrettanto attendibile sulla dinamica e responsabilità degli adulti coinvolti.

Tuttavia, nonostante la completa violazione della Carta di Noto, nonostante la contro perizia argomentata punto per punto, ancora una volta il P.M. ha proceduto dopo 9 mesi dalla denuncia, all’incidente probatorio ricco ancora una volta di metodi, tempi e mo di  di nessuna attendibilità scientifica.

E’ ancora, a Sassuolo, la cui provincia di Modena ha il maggior numero di esperti in abusologia, guarda caso tutti legati al Cisamai, è accusato dagli operatori scolastici e dai servizi sociali un professionista di presunti abusi su un ragazzino da anni in cura al servizio neuropsichiatria infantile per una diagnosi mai precisata.

Alterare le cartelle cliniche dovrebbe essere, come dimostra l’attuale procedimento di questi giorni a Bologna all’urologo, un reato perseguibile d’ufficio (falso ideologico), ma di questo sia il Presidente del Collegio giudicante che lo stesso P.M titolare dell’azione penale non hanno avuto minimante cura.

Di conseguenza, l’uomo è stato condannato senza che mai fossero stati  accertati i fatti della denuncia, mai eseguite indagini conoscitive sulla famiglia e sul contesto ambientale dove il minore vive e anzi ancora una volta i genitori che sarebbero dovuti essere esaminati si sono trasformati investigatori, alleati dei servizi e del pubblico ministero stesso.

A tal proposito, significativi sono le gravi contraddizioni e irregolarità nelle circostanze di  fatto riportati dal giudice estensore nella sentenza di condanna.

Infatti lo stesso giudice, si dimentica del fratellino del presunto abusato considerandolo quindi figlio unico per non parlare di fatti ancora più clamorosi relativi alle diagnosi e agli specialisti.

Mi sono soffermato su questi casi che affronterò in un volume di prossima pubblicazione in tutta la loro complessità per dimostrare  le gravità e la pericolosità dell’altra faccia della medaglia della pedofilia.

Ebbene, per quanto possa sembrare paradossale il durissimo atto di appello dal sottoscritto presentato contro la decisione del Collegio giudicante di primo grado, ha provocato un intervento in merito da parte del Presidente della sez. penale del Tribunale di Modena che cito testualmente: Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati: trasmetto, per eventuali determinazioni di carattere disciplinare che il consiglio da lei presieduto ritenesse opportuno assumere, copia dell’atto di appello presentato dall’avv. Francesco Miraglia difensore di fiducia del sig……avverso sentenza…

Ebbene, il sottoscritto rischia provvedimenti disciplinari dall’Ordine degli avvocati per eccessiva difesa del suo assistito nel ricorso in appello.

Ogni altro commento in merito dovrebbe essere a questo punto superfluo!

Sulla base di ciò che via via sono venuto a presentare ne, derivano le seguenti gravi riflessioni: fatta la doverosa e indispensabile premessa che il reato di pedofilia è tra i più gravi che possano essere commessi, e che merita pene sempre più severe, oltre ad orrore e sdegno di tutta l’opinione pubblica, è altrettanto vero però che il bombardamento di dati, numeri e condanne in prima istanza da parte dei giudici in sintonia con esperti poco raccomandabili, è non solo inattendibile ma addirittura da sottoporre a indagini e controlli ben più severi.

Dai nostri giudici e dai sedicenti psicologi non meglio precisati, esperti dell’infanzia e dell’adolescenza abusata, con la collaborazione di servizi sociali sempre più con l’occhio dentro la serratura alla caccia delle famiglie sospette, emergerebbe all’interno di queste nostre  realtà locali un popolo di genitori sempre pronti ad abusare sessualmente dei loro figli, di individui nascosti ai mercati, ai giardini pubblici, pronti a trasformarsi in orchi.

La psicosi su questo problema ha raggiunto i livelli tali da costringere chiunque ad evitare di accarezzare un bambino sconosciuto, se non si vuole correre il rischio di finire davanti ad un pubblico ministero, Gip o quant’altro.

Ma è così?

Credo sia arrivato il momento di denunciare alle autorità, approfittando anche e soprattutto di questo convegno ( anche se penso che ne siano perfettamente a conoscenza) la nascita di una potente rete di abusologi professionisti degli abusi all’infanzia con intreccio di interessi e conflitti incredibili che fanno carriere veloci speculando su questi fatti ed episodi.

Dietro i veri casi di abusi, infatti, scoperti, purtroppo, in minima parte dai servizi sociali, ci sono infinite denuncie approssimative, pressapochistiche di nessuna scientificità che servono a far mucchio, a gonfiare un problema a promuovere seminari, convegni e master che improvvisano specialisti dell’infanzia ora in pedofilia.

Accanto ad un gruppo di pubblici ministeri, di abusologi esperti nelle varie discipline psicopedagogiche sociali, su i quali occorre finalmente far luce, nascono come funghi centri e associazioni che, in nome e per conto della sensibilizzazione e informazione dell’opinione pubblica su queste tragedie all’infanzia, forniscono invece i loro esperti e la loro assistenza naturalmente a  pagamento.

Posso concludere, pertanto, senza alcun timore di essere smentito che nella celebrazione di processi di presunta pedofilia si tiene conto  solo delle informazioni sui minori forniti guarda caso  da questo o quel servizio da questo o quel perito del giudice, tralasciando, così, tutte quelle prove della difesa e soprattutto di quelle prove che potevano essere raccolte dalla stessa Procura a favore della verità dei fatti.

Ringrazio perciò ancora una volta gli organizzatori per avermi dato la possibilità di diffondere la gravità del problema  delle false denuncie di abuso.

 

Avv. Francesco Miraglia

Categorie:Pedofilia Tag:

Tso e contenzione applicazioni, limiti e abusi

29 settembre 2009 Nessun commento

Verona 19 ottobre  2007

 

TSO e Contenzione applicazione, limiti e abusi

 

 

 

  Sono profondamente grato agli organizzatori di questo convegno sul TSO e Contenzione applicazione, limiti e abusi, in quanto offre finalmente l’opportunità di affrontare problematiche e tematiche sulla psichiatria del cui uso non si parla di solito in libri, riviste o nei convegni delle illustri società cosiddette scientifiche.

Sono pochissime le volte in cui si parla di questi problemi, e quelle pochissime volte lo si fa in  sotto voce e marginalmente. Ma quello che è peggio, è che se parla solo in chiave ideologica discutendo sulla libertà terapeutica e addirittura riproponendo  tematiche quale il consenso presunto che richiamano alla mente immediatamente i vecchi manicomi.

Quelle sulla contenzione e sul TSO sono tematiche gravissime di cui non se ne parla, non se ne scrive,  ma se ne serve.

Nel nostro paese, infatti, la contenzione meccanica e farmacologia è una pratica assai diffusa nei centri di diagnosi cura, sia pubblici che in quelli  privati che esistono oggi in Italia.

Si può affermare tranquillamente che la pratica della contenzione supera di gran lunga il 50 %.

Purtroppo il fatto che su di essa non ci sono studi  o ricerche è come se non avvenisse.

Con questo mio intervento sono perfettamente consapevole della gravità di quanto verrò a sostenere.

Mi auspico  che finalmente in Italia si riapri  in modo reale, pratico e concreto con ricerca scientifica in merito, un vero dibattito su questi due temi, che a mio avviso sono i punti nodali e fondamentali di tutta la psichiatria  territoriale e ospedaliera.

Mi viene chiesto di descrivere : “Come è la situazioni sul campo oggi”.

Anticipo fin da ora la risposta che cercherò di argomentare: “la contenzione meccanica e/o fisica e quella psicofarmacologica è applicata in tutte le strutture sanitarie ospedaliere ed è (e non temo di essere smentito)..è senza controllo.

Il primo grande pubblico intervento politico di informazione sulla contenzione risale addirittura a circa 10 anni fa.

Il 17 novembre 1999, le associazioni dei familiari dei malati psichiatri incontrando a Roma l’allora ministro della sanità On.le Bindi per avere una garanzia su diritto alla salute mentale, presentavano una lettera di un giovane paziente; lettera poi pubblicata sul il Sole 24 ore Sanità n° 46 1999, che riporto testualmente: “onorevole sig. Ministro ho 29 anni, vengo dalla Sardegna per parlare con lei. Durante la degenza al servizio di psichiatria di Cagliari, durante una settimana sono stato legato per giorni interi e imbottito di psicofarmaci. Quando ero legato qualcuno degli infermieri mi insultava dicendomi: “adesso cagati e pisciati addosso.” Ero spaventato e agitato chiedevo che mi slegassero, volevo andare a casa. Sono rimasto legato per tre giorni interi; solo l’intervento di mio padre ha messo fine a questa tortura. Signora ministro io le chiedo, a nome di migliaia di persone che hanno i miei stessi problemi queste riforme: 1)eliminare i farmaci che hanno effetti gravi come le crisi dislettiche; 2) creare comunità per i malati di mente; 3) divieto di legare i malati di mente”.

Consapevole della gravità della denuncia che si presentava “cose che si facevano nei manicomi”, nel tentativo di promuovere il prima possibile linee guida in merito, l’allora ministro e tecnici presenti giustificarono la contenzione fisica di una persona come “preventiva” o addirittura “terapeutica”, tentando di definire i casi in cui la contenzione poteva essere “ammessa”.

L’ipocrita tentativo di dare un aspetto “quasi umano” alla contenzione, veniva presentato in questo modo: “la contenzione fisica della persona assistita che si configura come un atto coercitivo e quindi in contrasto con la libertà della persona è ammessa solo nei casi quali essa possa configurarsi come provvedimento di  vigilanza, di custodia o di cura, quindi solamente allo scopo di tutelare la vita o la salute delle persone, a fronte di una condizione di una incapacità di intendere e di volere che rende di fatto attendibile ogni scelta o manifestazione di volontà del soggetto”.

 Per queste per così dire false interpretazioni del concetto di contenzione, va riconosciuto alla Bindi il tentativo di potenziare ricerche e soprattutto la formazione degli operatori in merito. Sappiamo tutti, purtroppo, come nei fatti le cose siano andate. La Bindi fu sostituita con Veronesi; ci sono stati 5 anni di governo Berlusconi in cui né Sirchia, né Storace, né tanto meno Guidi, che portava sulle proprie spalle l’Handicap, osarono affrontare questa tematica della Psichiatria.

Potrebbe accadere, tuttavia, che nel prossimo mese di marzo 2008, mese in cui è fissata la conferenza nazionale sulla salute mentale che, grazie anche a dibattiti come questi, si riesca a porre al centro dell’attenzione e dell’opinione pubblica situazioni disumane, argomenti come quelli affrontati questa sera.

Ovviamente, tutto ciò è legato alla non caduta di questo governo, ed è facile perciò prevedere ancora una volta che di contenzione meccanica o farmalacologica non si parli, non si scriva ma si continui ad applicarla.

Io sono un avvocato, ed ovviamente rimando le specifiche competenze psichiatriche agli esperti in materia, ma nel libro che da alcuni mesi è uscito, edito dalla casa editrice Koinè di Roma “Casi da pazzi”, con un sottotitolo che non lascia dubbi alcuno; “quando la psichiatria, la giustizia e i servizi sociali incrociano la strada del cittadino italiano”; vengono raccontati alcuni casi di pazienti psichiatrici assistiti legalmente dal sottoscritto, trattati senza diritti, senza sindacato e senza rispetto della dignità umana.

Io stesso ho fatto miei alcuni concetti di un altro libro, molto importante  in materia “la notte dell’assistenza” (Franco Angeli, 2000) del dott. Belloi e del dott. Valgimigli, uno dei pochi pubblicati in Italia sulla contenzione. Gli stessi scrivono testualmente: “ le corde non curano mai, legare una persona malata di mente è l’atto estremo della limitazione della libertà individuale. Riferito a una persona, il termine legare assume costantemente connotazione negativa e suggerisce sempre: privazione di indipendenza, annullamento della personalità, condanna. Contenzione è la definizione alternativa, o se si vuole l’eufemismo di legare, che ne stempera i significati o i motivi negativi. Ma dev’essere chiaro che legare che suggerisce violenza sull’individuo, e contenere che indica un’inderogabile necessità assistenziale, sono concetti entro cui si definiscono i limiti della liceità della giustificabilità terapeutica della necessità assistenziale”.

Senza mezzi termini concludono Belloi e Valgimigli : “il pericoloso per sé e per gli altri non è altro che un concetto dei vecchi manicomi.”.

Proprio questa formulata “pericoloso per se e per gli altri” funge da sostanziale liberatoria per il medico che sancisce la prova provata della necessità di contenimento.

Io vorrei che tutti fossimo d’accordo su questo modo di interpretare la contenzione perché è un intervento da abolire, da non utilizzare assolutamente laddove ci si riferisce alla prevenzione e alla terapia psichiatrica.

Non servono interpretazioni giustificative del tipo sopra descritti: c’è già l’art. 54 del c.p., sullo stato di necessità, che prevede situazioni del tutto particolari in cui la contenzione può essere per così dire giustificata. Tra l’altro, ricorrere all’art. 54 del c.p. in modo generalizzato non dovrebbe essere neppure possibile, se è vero – come è vero che i casi di contenzione per stato di necessità dovrebbero essere seguiti dopo una verifica a posteriori che dovrebbe dimostrare senza mezzi termini che non esistevano alternative a questa procedura di urgente intervento.

In tutti questi anni, purtroppo, si è mantenuto il concetto preventivo o terapeutico, questa è la grave denuncia nei confronti dei centri di diagnosi cura italiani: si continuano a legare a letto i pazienti, senza scrivere, nella maggior parte dei casi, sulla cartella clinica la durata e il motivo del ricorso alla contenzione.

Senza paura di essere smentito, denuncio fin d’ora che i pazienti psichiatrici vengono legati al letto per tutta la notte senza che da parte del personale infermieristico o medico vengano registrati,  ad intervalli di tempo, pressione e  polso del paziente contenuto.

Io posso documentare che fino all’anno scorso, per i casi di cui mi sono occupato, anziché in cartella clinica, la contenzione veniva registrata nella consegna infermieristica, dove alla voce paziente contenuto, vi era la firma del medico di guardia il quale firmava prima di uscire dal turno, nella maggior parte dei casi, senza neppure valutare il paziente. Mai è successo nel territorio modenese in cui lavoro,  che i NAS si siano recati in diagnosi cura o reparti ospedalieri psichiatrici dove i pazienti, miei assistiti, continuano  ad essere contenuti, per verificare almeno le regolarità delle procedure e relative certificazioni nella cartella clinica.

Preso atto della gravità delle denuncia che sono venuto a sostenere pubblicamente in questo contesto mi resta poco tempo per parlare di TSO.

Anche in questo caso riferendomi al libro Casi da Pazzi e al territorio provinciale modenese che spesso si riempie la bocca di principi contenuti nella 180, credo di poter sostenere, anche  sulla base di alcune denuncie da me presentate che ci sia un uso del TSO  o ASO,  ancora una volta concepito sul concetto della pericolosità per se o per gli altri

La realtà in questi casi è addirittura drammatica: le persone vengono letteralmente sequestrate e ricoverate coattivamente senza alcun consenso informato e spesso senza rispetto delle dignità del paziente.

Se richiesto potrei soffermarmi su alcuni gravi casi descritti nel libro. Quello che mi preme sottolineare in questo contesto è che, il TSO viene utilizzato contro le persone pericolose per se o per gli altri e che soprattutto costituisce la minaccia di un vero e proprio ricatto per i pazienti che rifiutano la terapia psicofarmacologica.

Spesso e volentieri i centri di salute mentale  utilizzano la minaccia del TSO per obbligare i pazienti a presentarsi a controllo o per prendere la terapia.

Ancora più grave è il comportamento dei Giudici tutelati, magistrati di sorveglianza e pubblici ministeri stessi i quali di fronte a denuncie  che riguardano il mancato consenso informato, il sequestro di persona, la mancata regolarità delle cartelle cliniche  e i diritti dei pazienti psichiatrici, si girano dall’altra parte.

 

Avv. Francesco Miraglia

Categorie:Psichiatria Tag:

Avvocato Francesco Miraglia invitato a Rignano

30 settembre 2009 Commenti chiusi

Nopsych.it
Raccolta di notizie, informazioni e testimonianze
relative a trattamenti potenzialmente dannosi nel
campo della salute mentale
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Avvocato Francesco Miraglia invitato a Rignano
Flaminio per il caso dei presunti abusi sessuali a
bambini Scuola materna
L’avvocato Francesco Miraglia, in qualità di esperto ormai riconosciuto a livello nazionale
per casi giudiziari di pedofilia, è stato invitato a partecipare venerdì 19 dicembre a
Rignano Flaminio, nei pressi di Roma, a un incontro pubblico indetto dal Comitato a
difesa degli indagati per presunti abusi sessuali nei confronti dei bambini della locale
Scuola materna “Olga Rovere”.
Come si ricorderà, il caso che sconvolse il tranquillo paesino laziale e l’intera opinione
pubblica italiana scoppiò sul finire dell’anno scolastico 2005-2006 quando tre genitori
presentarono le prime denunce per presunti abusi sessuali compiuti da maestre della
Scuola materna, insieme con altri adulti, ai danni di una ventina di bambini.
Il 24 aprile 2007 vennero arrestate quattro maestre, una bidella, un autore televisivo
marito di una delle maestre e il benzinaio del paese, di origine extracomunitaria, ma il 10
maggio 2007 il Tribunale del Riesame ne dispose la scarcerazione, confermata poi dalla
Cassazione.
Il caso però, pur essendo apparentemente piombato nel silenzio, è tutt’altro che chiuso.
Sta infatti terminando soltanto la lunga e delicatissima fase delle indagini preliminari,
durante la quale sono stati ascoltati i bambini che secondo la tesi accusatoria avrebbero
subito abusi. Per un anno, a gruppi di quattro alla volta, i bambini hanno incontrato in
una struttura protetta uno psicologo che ha cercato di ricostruire i racconti fatti
nell’estate del 2007 ai genitori che poi fecero denuncia. Ogni incontro è stato registrato e
poi discusso in aula dopo un’ulteriore dibattito durante il quale gli avvocati degli indagati
e delle famiglie hanno tentato di smontare o avvalorare i racconti dei presunti abusi. E’
stato un lungo incidente probatorio (probabilmente unico nel suo genere) ma soprattutto
è stato un passaggio estremamente delicato dell’intera vicenda. I racconti dei bambini,
infatti, sono l’elemento centrale dell’intera vicenda.
Entro dicembre è attesa la chiusura delle indagini al termine delle quali, secondo gli
avvocati che rappresentano le famiglie dei 21 bimbi di Rignano, si avrà la richiesta di
rinvio a giudizio per tutti gli indagati.
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Tagged: Iniziative
Inviato da Nopsych Gio, 18/12/2008 – 12:43
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Gran parte dei miei clienti, spesso assistiti gratuitamente, si sono
imbattuti altresì nel mondo della psichiatria, dei servizi sociali e delle
cooperative di questo e quel colore. Sono stati costretti a constatare che
gli ordini professionali dei medici, degli avvocati e dei magistrati sono
di fatto organizzazioni sindacali a difesa di privilegi e di vantaggi degli
stessi professionisti, ben lontane da quelle persone a cui dovrebbero
assicurare dignità, rispetto e giustizia. […] Ciononostante, sono
convinto che le cose cambieranno prima ancora di quanto ciascuno di
noi possa pensare. (dalla Postfazione a Nunzia Manicardi, Casi da
pazzi. Quando Giustizia, Psichiatria e Servizi Sociali incrociano la
strada del cittadino italiano, Prefazione di Francesco Bruno, Koinè
Nuove Edizioni, 2007).

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Assegnato all’avvocato Miraglia il premio “Cittadini Umani”.

30 settembre 2009 Commenti chiusi

Assegnato all’Avvocato Miraglia il premio “Cittadini Umani”

Nei giorni scorsi è stato assegnato all’avvocato Francesco Miraglia del Foro di Modena il Premio 2008 del CCDU (Comitato cittadini Umani). La premiazione, avvenuta a Milano ha voluto evidenziare l’impegno proficuo di Miraglia e i risultati da lui conseguiti nella tutela dei diritti degli svantaggiati e, in particolare nella salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone. Insieme a Miraglia sono stati premiati l’avvocato Antonello Martinez famoso per la vicenda dei due bambini di Basiglio, sottratti alla propria famiglia, lo psichiatra Mariano Loiacono dell’Università di Foggia e il prof. Piero Colacicchi professore all’accademia d’arte di Firenze.

Premio cittadini umani

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Quattro anni rapita dalla giustizia.

30 settembre 2009 Nessun commento

          Modena,  il 29  Luglio 2009

                                                                                        

                                                                               Preg.mo Sig.

Sindaco Delrio

Comune di Reggio Emilia

Sua sede

 

 

Preg.mo sig.

Presidente TM di Bologna

Sua sede

 

Preg.mo

Assessore regionale Politiche sociali

Sua sede

 

 

Oggetto: Minore

 

Gentile Sindaco,

come avvocato di fiducia di due genitori reggiani ai quali il Servizio Sociale e il Tribunale dei Minori  hanno sottratto  una bambina di solo 4 anni, sento il bisogno di rivolgermi direttamente a Lei quale responsabile del benessere di tutti i cittadini soprattutto dei bambini.

Come riportato dall’opinione pubblica, la piccola di solo 4 anni è stata allontanata dai suoi genitori per decisione del Tribunale dei Minori ma anche per colpa dei servizi sociali.

La situazione della minore deve essere risolta al più presto nell’interesse della stessa bambina.

Non si può accettare un comportamento tanto superficiale quanto dannoso nei confronti di bambini di 4 anni da parte delle istituzioni!

Com’ è possibile che accadano situazioni così paradossali?

Per il servizio è opportuno che la bambina torni a casa; per il giudice, per il quale probabilmente la vicenda della minore è solo un  numero di ruolo, non è opportuno?

Quello che è più grave, inadeguati, inaccettabile, da contestare con tutta l’energia possibile è il fatto che il Tribunale per i Minorenni e il Servizio Sociale, che la nostra regione vanta come uno dei migliori in Italia, non si siano chiesti assolutamente di come stia la bambina preferendo che la stessa rimanga in istituto.

Forse il Tribunale per i Minorenni e il Servizio Sociale non sanno che la bambina ha una famiglia?

Purtroppo, tenuto conto del conto del contrasto  tra il servizio e il Giudice, devo constatare che sia il Servizio sociale che il TM  si sono rilevati del tutto inadeguati e insufficienti a gestire problematiche cosi complesse.

Proprio in questi giorni pubblicamente il Procuratore della Repubblica del TM dott. Ugo Pastore ha sostenuto le inadeguatezze e le insufficienze  dei Servizi.

Anche a Reggio Emilia, il caso della bambina, deve far riflettere sulla necessità di istituire un garante  per l’infanzia e soprattutto far riflettere su Giudici e servizi sociali siffatti.

Pertanto, mi rivolgo alle SSLL affinché ci sia un confronto reale di come il Servizio Sociale e il Tribunale dei Minori nella vicenda de quo  non ha funzionato con la speranza che per il bene della bambina vengano riviste immediatamente le posizioni del Giudice per i minorenni F. Salvatori

 

Avv. Francesco Miraglia

Nostra figlia di 4 anni rapita dalla giustizia

quella bimba di quattro anni deve tornare a casa insieme ai suoi genitori

Strappata ai genitori senza motivo

il caso bimba di 4 anni tolta ai genitori

Ci hanno tolto nostra figlia senza un perchè

 

 

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Una Vicenda che non deve Accadere.

2 ottobre 2009 Nessun commento

Una Vicenda che Non Deve Accadere

“Tanto tuonò che piovve”

Ho raccontato in “scelta di campo” su questo giornale: “Una vicenda che non deve accadere” Ho cercato di riportare nel modo più anonimo e più impersonale una brutta storia dove una collega avvocato non ha esitato di dichiarare il falso nei confronti del padre di un suo patrocinato, tragicamente scomparso proprio per colpa di queste vicende. Lo stesso avvocato ha sostenuto di non aver mai ricevuto alcun compenso e di non essere, di fatto, mai stata l’avv. di fiducia dello scomparso sig. A.A.

La più grande soddisfazione per il sottoscritto e per il Forense è che dopo aver tanto tuonato è stata la stessa avvocatessa a riconoscersi come protagonista di quest’incresciosa vicenda, la quale come ha gia fatto nei confronti del Prefetto, Presidente del Tribunale e Presidente dell’Ordine modenese anche a questo giornale attraverso il suo difensore di fiducia continua a dichiarare il falso.

Purtroppo per la collega, anche sollecitati da questo suo intervento boomerang è stata depositata denuncia querela nei confronti della stessa, dove sono riportati matrici degli assegni incassati, testimonianze dirette di soldi percepiti in contanti, oltre a tanti verbali di udienza che dimostrano che l’avvocato che si è identifica, assistita dell’avv. P.F. Rossi. era l’avvocato di fiducia dello scomparso Sig. A.A

Infine vorrei suggerire all’avv. Pier Francesco Rossi, alludendo ad una nota parabola evangelica, riferito al suo suggerimento al Forense di vagliare con maggiore attenzione la qualità e rispondenza al vero del contenuto delle vicende pubblicate, che prima di scorgere la pagliuzza negli occhi degli altri è bene guardare la trave nei propri occhi” e in particolare in quelli dell’avvocato sua assistita.

Avv. Francesco Miraglia

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La morte di Mike Buongiono

9 ottobre 2009 Nessun commento

La morte di Mike Buongiono

 


Purtroppo è diventata una routine celebrare ad ogni costo le persone che

non ci sono più, che sicuramente meritano riconoscenza, ricorso,

memoria.

Tuttavia, mi ha lasciato perplesso il “rumore” istituzionale sulla morte del

Maike americano nazionale.

E’ indubbio che li nostro americano Mike ha rappresentato per

sessant’anni un’Italia: vogliosa di rivincite, di vicite, di richezza, di gioco e

non solo…. spesso anche bigotta.

E’ altrettanto vero che rispetto ad alcuni programmi dei nostri giorni, i

quiz di Mike possono tranquillamente considerarsi esempi di cultura,

raffinatezza e addirittura intellettuali, ma riconoscere al nostro americano

presentatore le onoreficenze di stato come un eroe della patria …è

sembrato troppo

Nulla più stupisce|

(LM)

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Si Parla di matti da slegare.

9 ottobre 2009 Nessun commento

A poco più di dieci anni di distanza,da quando nel novembre 1998 la Gazzetta affrontò per la prima volta il tema dei pazienti psichiatrici legati al letto – con immagini choccanti  e il titolo “Una pratica che viola dignità e diritti dei malati. Scelta terapeutica o cronica mancanza di personale?” -  Al Policlinico universitario di Modena si è tenuto un convegno su “Il problema della contenzione e pratiche che limitano la libertà personale in psichiatria”.

A questo incontro, organizzato dal Dipartimento di Salute mentale dell’Ausl  modenese hanno partecipato esperti locali (P. Vistoli, M. Rigatelli, G. Neri, A. De Palma), della nostra regione (C. Ravani), di Trento (A. Salvi), di Mantova una delle poche realtà italiane in cui il Diagnosi e Cura  è senza contenzione e con le porta aperte.

Puntuale è giunta la conferma che la contenzione fisica in psichiatria rappresenta a tutt’oggi una delle questioni più controverse e complesse nella storia della disciplina dei sistemi  di terapia  e assistenza, in cui confluiscono nello stesso tempo aspetti tecnici (il perché e il quando), aspetti organizzativi (il come), aspetti etico-deontologici (quando è lecito e con quali garanzie) ed aspetti riguardanti la responsabilità professionale (il chi, e nuovamente il perché, il quando, il come legare un malato di mente).

Un problema soprattutto difficile da trattare, perché immediatamente evoca problemi che vanno dalle carenze quantitative del personale a quelle qualitative (professionalità, competenze, aggiornamento), a quelle di logorio: il noto fenomeno del burn-out del personale che, sottoposto a turni e compiti logoranti, “si brucia”, non ce la fa più, finendo addirittura col non sopportare gli stessi pazienti, di fronte ad un contesto culturale di questo tipo e cosi difficile da trattare, va perciò, prima di tutto, riconosciuto grande merito ai responsabili scientifici dell’iniziativa Rita  Covili e Paolo Vistoli -  per avere riproposto dopo tanto tempo il problema, di avere ammesso responsabilmente che “i matti sono ancora da slegare”, ma soprattutto per avere presentato concrete esperienze alternative per ridurre, fino ad azzerare, misure restrittive e coercitive di questo tipo.

L’altro aspetto positivo e propositivo riguarda i dati relativi alla reale incidenza della contenzione. Anche se siamo ancora troppo lontani da poter presentare studi e ricerche omogenee, C. Ravani ha anticipato i dati della nostra regione nei 15 Diagnosi e Cura dal 1999  a tutto il 2007 che riguardano i soggetti contenuti. C’è addirittura un SPDC, quello di San Giovanni in Persiceto, in cui non si è mai attuata alcuna contenzione, e le porte sono aperte, come a Mantova. Anche  nelle altre realtà della regione comunque, i dati dimostrano più attenzione al problema. Si va dal dato più basso: 13 contenzioni all’anno ad un massimo di 198 pazienti legati nei 12 mesi. La media generale è di 85 episodi annui.

A Modena dal 1  gennaio al 31 marzo di quest’anno nel nostro SPDC  sono stati contenuti 20 pazienti. Nel 2008 sono stati 60 i pazienti legati al letto, ma va sottolineato che il nostro reparto ha una capienza di 20 e non di 15 posti letto.

Il dato in genere comune in tutta la regione, e sul quale occorre attentamente riflettere, riguarda l’incidenza di contenzione fisica su pazienti dementi e con ritardo mentale. Su una bassa percentuale di ricoveri di questi pazienti (4,9%) avviene addirittura il 40% delle contenzioni.

Sono stati presentati altri dati: motivi del ricorso a queste pratiche, momenti  della giornata  in cui avvengono più frequentemente, differenze con personale formato o no, dati sui quali ritorneremo. Ma l’aspetto più positivo – lo ripetiamo ancora -  è aver parlato dopo tanto tempo apertamente, senza reticenze o quant’altro.

(RM)

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Il reinserimento sociale delle coop: disabili mentali pagati 2 euro l’ora.

10 ottobre 2009 Nessun commento

 

articolo di lunedì 27 febbraio 2006

 

di Stefano Filippi

 

Il caso di una donna impiegata come barista part-time finisce sul giornale cittadino e scoppia la polemica sul mondo cooperativo
Stefano Filippi

nostro inviato a Modena

Tutto è nato, come spesso succede, da una casualità. Una donna ospitata da una struttura psichiatrica, che non riusciva a ottenere la casa popolare promessale dal comune di Modena e dal servizio psichiatrico dell’Ausl, decide di rivolgersi a un legale. L’avvocato Francesco Miraglia ricorda bene quel primo incontro: «Quando ho visto la sua busta paga non credevo ai miei occhi: 200 euro al mese. Due euro l’ora per fare la barista part-time. Non li prendono nemmeno le donne delle pulizie o le badanti. E chi la versava questo salario da fame? Una cooperativa sociale, ovviamente aderente alla Legacoop».
L’avvocato Miraglia e la sua cliente non sapevano che stavano per scoperchiare un pentolone bollente, quello dei rapporti tra la sanità pubblica e le coop sociali in una città come Modena che va fiera del livello di assistenza garantito dalle giunte rosse ai cittadini, e dove la Legacoop fa il bello e il cattivo tempo. Un mondo frastagliato, impastato di coraggio e abnegazione ma coperto da larghe zone d’ombra in cui si confondono sfruttamento, mancanza di controlli, conflitti d’interesse e coperture politiche. E che reagisce a muso duro con silenzi e querele.
Il legale racconta il caso sulla Gazzetta di Modena e in pochi giorni il quotidiano riceve decine di lettere di familiari di persone malate che si trovavano nelle stesse condizioni sopportate fino ad allora con muta rassegnazione. «Mia sorella lavora nelle pulizie, percepisce la stessa paga da più di due anni e di assunzione o lavoro stabile non se ne parla». «Siamo genitori anziani e la maggior preoccupazione è “il dopo di noi”: un lavoro sicuro e ben pagato, un po’ di serenità per tutti noi sarà possibile con una paga di due euro l’ora?». «Tutti abbiamo diritto a un lavoro dignitoso e retribuito adeguatamente, come può succedere una cosa del genere in una città come la nostra?».
Bella domanda. È possibile in virtù di una convenzione tra il dipartimento di salute mentale dell’Azienda sanitaria e il Consorzio di solidarietà sociale di Modena, che raggruppa 26 coop: tutte quelle che «effettuano inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati» nella provincia. L’accordo prevede che questi lavoratori vengano inquadrati in percorsi terapeutici e formativi, accompagnati da educatori e operatori sociali, e retribuiti da una «borsa lavoro» che va da 1,5 a 2,5 euro l’ora. È questa la spiegazione fornita da Vittorio Saltini, presidente della coop Aliante che dà lavoro alla signora in questione, da Massimo Giusti, presidente del Consorzio di solidarietà sociale, e dall’azienda sanitaria.
Miraglia chiede copia dei progetti lavoro e i nomi degli operatori sociali. L’unico nome che gli viene comunicato è quello della barista titolare: come dire che la lavoratrice svantaggiata non era assistita né da educatori né da infermieri. La polemica si allarga nel silenzio dei sindacati e nell’inerzia della magistratura. La Gazzetta di Modena denuncia che nell’assistenza sociale «non esiste un mercato vero ma una sorta di monopolio delle coop sociali, che come tutti i monopoli, per quanto lavorino bene le coop, ha creato non poche storture, rendite di posizioni e anche conflitti d’interessi».
L’intreccio è complesso. La moglie di Saltini (il presidente della Aliante) aveva la responsabilità dello Sportello lavoro cui era affidato l’inserimento lavorativo dei pazienti psichiatrici inquadrati dalla coop. Lo stesso Saltini è membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa di risparmio di Modena che largheggia nel concedere contributi alle cooperative sociali: nei mesi scorsi la Aliante ha ottenuto oltre 550mila euro per acquistare immobili da trasformare in «residenze educative e socio-riabilitative». D’altra parte, il vicepresidente della Fondazione, Massimo Giusti, presiede anche il Consorzio delle coop sociali, cui aderisce anche l’Aliante.
Insomma, mistero sul percorso terapeutico, nessun accompagnatore specifico presente sul posto di lavoro, niente verifiche periodiche sull’applicazione della convenzione, fiumi di denaro che affluiscono alle coop sulla base di bilanci autocertificati ma lavoratori pagati miseramente. Silenzio dei sindacati, del Comune e della magistratura. Poi altro colpo di scena: il giudice di sorveglianza scrive all’Ausl dicendo che in realtà la donna è equiparata a persona libera, non può essere soggetta a restrizione né a tutele particolari, dunque potrebbe anche configurarsi il reato di sequestro di persona.
L’avvocato Miraglia fa intervenire i Nas che indagano e girano il fascicolo alla procura di Modena, dove giace tuttora. Scrive a Fassino e Bertinotti: nessuna risposta. In compenso nelle strutture psichiatriche cominciano a girare volantini contro di lui mentre l’Azienda sanitaria e le cooperative lo querelano per diffamazione chiedendogli 100mila euro di danni (l’udienza fissata per il 7 febbraio è stata rinviata a maggio, dopo le elezioni). Nel frattempo la cliente di Miraglia è stata assunta dalla coop Aliante: «La campagna di stampa non ha accelerato i tempi», assicura il presidente del Consorzio delle coop sociali, Giusti. E la paga è addirittura triplicata: adesso la donna guadagna 6 euro l’ora.


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Casi da pazzi. (Koinè Nuove Edizioni, 2007).

12 ottobre 2009 Commenti chiusi

Casi da pazzi   

  

(dalla Postfazione a Nunzia Manicardi, Casi da pazzi. Quando Giustizia, Psichiatria e Servizi Sociali incrociano la strada del cittadino italiano, Prefazione di Francesco Bruno, Koinè Nuove Edizioni, 2007).

Diversamente da tanti studenti liceali dell’atro ieri, di ieri, di oggi e forse di domani, amo un romanzo letterario, quale i Promessi Sposi di Manzoni, grazie ad  un eccezionale insegnate di lettere  antiche che, in V° ginnasio leggeva in classe per ore e ore i vari capitoli, immedesimandosi nei personaggi. Mi capita, ancora oggi, prima di una causa importante di prendere in mano questo vecchio libro di scuola che è, a mio parere, di una attualità sconcertante. Poiché già da allora sognavo di fare l’avvocato, quando nel capitolo III il professore recitava la parte  dell’incontro tra Renzo e l’avvocato Azzecagarbugli, da subito, avevo preso  le distanze da “quel tipo di dottore”, sognavo di essere un avvocato ben diverso… “ho cavato altri da peggio imbrogli.. purché non abbiate offeso persone di riguardo, intendiamoci mi impegno a togliervi di impaccio…Perché vedete, a saper ben maneggiare le grida ( le legge di oggi cioè) nessuno è reo, nessuno  è innocente.”  Questo vecchio ricordo letterario tra i banchi di scuola della mia adolescenza, serve per sottolineare quanti Azzeccagarbugli e quanti magistrati preoccupati a non offendere persone importanti, esistano, purtroppo, oggi più di ieri.

Questo avvocato da subito ha dovuto fare i conti con ombre inquietanti di un sistema giudiziario sordo, cieco ma non muto come scrive Nunzia Manicardi all’inizio del libro.

Pur sentendo il bisogno di sottolineare a caratteri cubitali come la maggior parte dei magistrati e pubblici ministeri in Italia sia sostanzialmente sana, esistono, purtroppo e sono tanti, troppi, i magistrati, pubblici ministeri, magistrati di sorveglianza, giudici tutelari, Presidenti di Tribunali, indistintamente uomini e donne che utilizzano la giustizia per fare carriera sia professionale che politica.

Questo avvocato alla maniera di Renzo Tramaglino dei Promessi Sposi non è andato a cercare questi soggetti ma purtroppo se li è trovato addosso  (tanti troppi) preoccupati più di non disturbare i poteri di palazzo che di fare giustizia.

In un sistema giudiziario di questo tipo,   in cui agli amministratori della giustizia si affiancano spesso nelle città.,  sindaci, questori, prefetti, assessori, direttori di aziende sanitarie non c’e – mi sento di gridarlo in ogni riga del libro- alcun tipo di giustizia, soprattutto per coloro che vivono nelle condizioni culturali, economiche e sociali più povere e svantaggiate.

Gran parte dei miei clienti, spesso assistiti gratuitamente, si sono imbattuti altresì nel mondo della psichiatria, dei servizi sociali e delle cooperative di questo e quel colore. Purtroppo, sono stati  costretti a constatare che gli ordini professionali dei medici, avvocati e magistrati sono di fatto organizzazioni sindacali a difesa di privilegi, di vantaggi, degli stessi professionisti, ben lontani, da quelle persone a cui dovrebbero assicurare dignità, rispetto e giustizia. Ho davanti agli occhi certe cartelle cliniche che in poche righe cancellano la storia o avviliscono una persona di cui dovrebbero riportare fedelmente il suo diario clinico, “cartelle cliniche vergogna”, puntualmente sottolineate da questo avvocato, e inviate al Direttore dell’azienda Usl, al  Presidente dell’Ordine dei medici  e ai Collegi giudicanti.

Ciò che è peggio  che molte sentenze di condanna trovano giustificazione in queste cartelle.

Per quelle strane coincidenze della sorte, nonostante, alcune sconfitte che bruciano perché colpiscono quasi selettivamente i tuoi clienti più poveri, quasi che davvero, come diceva il Manzoni sia: “ Mal cosa nascer povero…mio caro Renzo!” aumentano le persone, che da tutta Italia che si rivolgono al mio studio.

Nell’affrontare molte situazioni ho avuto la sensazione di sentenze già scritte, di teorie accusatorie “pre-confezionate”, di rinvii a giudizio automatici senza la ben che minima attività istruttoria.

Ebbene, molte volte, di fronte a queste situazioni, vorrei  cancellare, rubare  far sparire dalle aule dei Tribunali quella ipocrita scritta : “La legge è uguale per tutti”… Ciò, nonostante, sono convinto che le cose cambieranno prima ancora di quanto ciascuno di noi possa pensare.

Avv. Francesco Miraglia

Liberi di pensare, liberi di scrivere

Misteri d’italia novità editoriali

Il sole 34 ore 6 giugno 2007

Resto del Carlino Casi da Pazzi

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Presunto Colpevole

17 ottobre 2009 Nessun commento

presunto_colpevole2152_imgLa fobia del sesso e i troppi casi di malagiustizia
Essere accusati ingiustamente. Può capitare a tutti. Difficile difendersi, quasi impossibile se il reato di cui si è accusati è quello più tremendo e infamante: abuso sessuale di adolescenti. L’emozione ci travolge quando si parla di bambini. Il mostro sembra essere ovunque: a fronte di molti casi accertati e puniti, ce ne sono troppi altri “sbagliati”, con soluzioni tardive e danni psicologici e economici enormi. Questo libro prova a raccontare ciò che non vediamo. Una macchina burocratica che vale milioni di euro. Un affare per molti: associazioni, centri d’assistenza, consulenti, psicologi. E tante storie di affetti distrutti, di violenza psicologica (genitori divisi, bambini affidati, interrogatori infiniti). Se davvero l’interesse ultimo di tutti gli attori in causa è difendere i bambini, i fatti qui raccontati documentano il contrario. Allora è necessario fermarsi e bloccare la macchina. Basta errori. Costano troppo cari. Questo problema, sebbene scomodo, ci riguarda tutti.

Abbiamo dichiarato il falso in età molto giovane
Dalla lettera di due fratelli di 17 e 19 anni alla Corte di Cassazione.
Anni prima avevano denunciato il padre per abusi subiti.
- a pag. 207
abusi, nostro padre è innocente
abusi, i due figli hanno scagionato il padre ora è necessaria la revisione del processo
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Affari d’oro sulla paura del mostro.

26 ottobre 2009 Nessun commento

Su 100 denunce solo 4 finiscono con una condanna

Sembrano dati , invece sono tragedie. Su cento denunce per violenza su minori (fonte Ministero di Giustizia) solo il 3.60 % si chiudono con una condanna. Dove finiscono i bambini? Che fine fanno i “presunti mostri”?

Prendi il Piemonte, ad esempio. Oggi ci sono 1940 minorenni tenuti in 212 comunità. In attesa. Sono figli di famiglie problematiche, indigenti, vitime di maltrattamenti, alcuni sottratti per una presunta incapacità genitoriale, altri ancora vittime di presunti abusi sessuali.ma quanti alla fine, davvero vittime? Quanti vanno in adozione e quanti tornano a casa? in definitiva: quanti minorenni vengono sottratti ai genitori ingiustamente? “.

 “E’ un argomento estremamente delicato- dice Ennio Tomaselli, procuratore capo dei Minori a Torino -  preferisco non rispondere su due piedi”.

Non è facile parlare di pedofilia dalla parte degli adulti. Delle vittime impreviste (vedi Basiglio, vedi Rignano Flaminio, vedi il caso agghiacciante di un padre accusato di aver stuprato la sua bambina che in realtà aveva un tumore al retto). I numeri sono un tabù, il resto è anche peggio. C’è però un ‘indicazione statistica importante: su cento eenunce per abuso su minorenne, 86 vengono presentate successivamente alla separazione dei genitori, con marito e moglie in guerra dichiarata.

Un libro tratta l’argomento in modo coraggioso. Si intitola “Presunto Colpevole”, edizioni Chiarelettere. Sottotitolo: la fobia del sesso e i troppi casi di malagiustizia. Lo firma Luca Steffenoni, 48 anni, criminologo di Milano. Ha deciso di scriverlo quando è diventato padre, e si è tirato fuori dal giro delle consulenze sui casi di pedofilia: “Quel giorno  una persona mi ha detto: “Lasci una gallina dalle uova d’oro”. I minori in Comunità in Italia sono circa 26 milioni, la stima minima per difetto. Stato, Comune, Regione e Provincia stanziano 200 euro al giorno per ognuno di loro. Totale per difetto: 1898 milioni di euro all’anno. “Ogni bambino- scrive Steffenoni- costa, o frutta a seconda di come la vediamo, circa 75 mila euro all’anno. A cui vanno ad aggiungersi gli stipendi per gli assistenti sociali”. Nel libro è citata la testimonianza anonima di un alto prelato che forse è la chiave per addentrarsi dove fa paura guardare: “Meno del 10  di bambini torna in famiglia. Anche nel caso di soluzione del problema o di assoluzione del genitore. Psicologi e assistenti sociali fanno le barricate , persino le associazioni cattoliche. Ufficialmente la causa è burocratica. Ma quello che molti non amano dire è che tali difficoltà sono incrementate da chi gestiscei minori. Il motivo? Nessuno immagina un ospedale senza malati.

“ovviamente non c’è una sola virgola del libro che non ribadisca quanto sia sacrosanta la guerra alla pedofilia – spiega Steffenoni – ma è proprio il sistema che non è credibile. Non funziona il filtro. Da un lato è ispirato da un furore ideologico fanatico, dall’altro è dominato da un aspetto economico pregnante”. Consulenti che sposano la verità degli investigatori in modo aprioristico. Commistioni fra interessi pubblici e privati. Numeri chiari e numeri scuri.

In Italia c’è una vera emergenza pedofilia? Mancano dati recenti. Gli ultimi   sulle violenze sessuali sui minori risalgono al 2005: 455 in totale. Nel 2004 erano state 845. La media di condanne annuali è 178. Ma chi tiene il conto delle assoluzioni? “i casi di falsi abusi purtroppo non sono un’eccezione- spiega Steffenoni- il problema è che il processo per questo tipo di reato  è ormai uscito dall’alveo della prova.

Interessante tornare al caso Piemonte. Gianluca Vignale, consigliere regionale della Pdl, si è impegnato a fondo per ottenere dati che nessuno voleva fornire, alla fine ne ho scoperto uno significativo: “ogni anno la Regione Piemonte stanzia 40 milioni di euro  per tenere i bambini in comunità, solo 24 milioni per politiche sulle famiglie”.

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Rinuncia la mandato per Pino La Monica.

4 novembre 2009 1 commento

 

                                                                                         Modena,  il 3 Novembre 2009

 

 

Il sottoscritto avv. Francesco Miraglia in qualità di avvocato di fiducia del Sig. Pino La Monica si sente in dovere di informare l’opinione pubblica che in data 4 Novembre 2009 ho informato il mio assistito, la dott.ssa Maria Rita Pantani e il collegio giudicante delle impossibilità a proseguire nell’incarico per motivi strettamente personali.

Vale la pena sottolineare i risultati quasi insperati raggiunti, le anomalie procedurali evidenziate, revoca degli arresti domiciliari confermati nei tre gradi di giudizio, e soprattutto un immagine ben diversa da quella che i Mass Media avevano presentato fino a quando il 2 ottobre 2008 ho ricevuto mandato.

Sento di ringraziare il pubblico ministero dott.ssa Maria Rita Pantani       affrontata spesso con toni  aspri ma sempre con il rispetto del ruolo, il Collegio giudicante, l’avvocato di parte civile.

Un ringraziamento particolare al Prof. C. Valgimigli  da prima consulente di parte nel caso archiviato preventivamente dalla stessa procura, e poi consulente della difesa fino ad oggi, senza il quale, tra l’altro, non si sarebbero raggiunti gli odierni risultati.

Un particolare augurio di buon lavoro al nuovo avvocato e consulente di difesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Avv. Francesco Miraglia

 

 

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Serve un giudice unico per la famiglia.

15 novembre 2009 Nessun commento

 

Serve un giudice unico per la famiglia.

Giudici tutelari, giudici ordinari, giudici per i minorenni, procura della repubblica ordinaria, procura per i minorenni, psicologi, servizi sociali, ecc. in altre parole, tanti operatori, tanta confusione: nel nostro paese l’attuale aspetto processuale  nonché l’aspetto delle competenze del diritto di famiglia tra  diversi organi giudiziari (tribunale ordinario, tribunale per i minorenni, giudice tutelare ecc.) è la causa, secondo il mio parere, il primo problema di una vera e propria dispersione di risorse.

Queste tematiche dovrebbero spingere il legislatore senza perdere tempo a riguardare in modo serio e costruttivo il diritto di famiglia.

La Giustizia deve tener conto del tempo che passa, le nuove esigenze della famiglia, la tutela  famiglia è diventata un aspetto sostanziale della nostra società.

Non è possibile, che un siffatto e fondamentale  diritto venga regolamentato  e modificato continuamente con una corposa legislazione ordinaria.

Più leggi, più interpretazioni giurisprudenziali e l’intervento del giudice non può, quindi, prescindere dagli interessi in gioco, in particolare quelli sociali, dai diritti dei minori  e di tutti i soggetti deboli che richiedano tutela.

Serve un giudice specializzato con opportune competenze, serve cioè l’istituzione di un tribunale della famiglia o di una sezione specializzata nel vari tribunali che garantisca  prima di tutto la conoscenza del territorio nonché una specializzazione dello stesso giudice che garantisca un’immediata  gestione della giustizia minorile, che spesso si sovrappone a quella ordinaria.

Sicuramente un giudice specializzato, che sia giudice unico dei coniugi e dei minori, delle separazioni e dei divorzi, dei provvedimenti connessi, di tutti gli interventi giudiziari chiesti prima, dopo e fuori dal matrimonio.

Un magistrato unico e specializzato, una garanzia di contraddittorio tra le parti, oggi del tutto assente, in modo da conferire unità alle determinazioni sull’assetto dei rapporti familiari e ottenere, così, una giustizia tempestiva e appropriata.

Per raggiungere l’obiettivo si impone un miglioramento e, allo stesso tempo, il potenziamento  delle strutture già esistenti con una sistemazione più diffusa sul territorio, al fine di garantire un accesso a tali servizi più agile ed immediato e consentire di intervenire efficacemente già a livello preventivo, neutralizzando, per quanto possibile, le cause del conflitto familiare.

Molta strada è da percorrere…

                                                                                                                                                                             Francesco Miraglia

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Rimette a posto la sua vita ma non le ridanno i figli.

15 novembre 2009 Nessun commento

 

Ha trovato un lavoro, un’abitazione e ha persino preso la patente, ma non le ridanno i figli.
Stazionerà tutti i giorni davanti al Tribunale dei Minorenni finché non otterrà giustizia.

Ancora una volta è l’avv. Francesco Miraglia del Foro di Modena ad occuparsi del caso di una mamma di Correggio (RE) a cui il tribunale per i Minorenni di Bologna e il Servizio Sociale del Comune di San Giovanni in Persiceceto (BO) hanno sottratto i figli, ma lei non si arrende. Nonostante questa mamma abbia fatto dei passi avanti, si sia mostrata collaborativa col servizio, fornendo tutte le notizie che la riguardano, aderendo ai programmi prospettateli e rispettando tutti gli incontri previsti e, nonostante in tutti questi anni abbia dimostrato ininterrottamente il proprio interesse e attaccamento ai propri figli (almeno questo non è stato mai negato dai servizi!), per i SS [Servizi Sociali] tutto questo non è sufficiente in quanto: “La signora, tuttavia, non riconoscendo alcuna sua responsabilità e difficoltà personale, ha aderito a queste proposte senza sviluppare alcun cambiamento.” Trovare un lavoro, una casa e prendere la patente non è forse un cambiamento?

Nel decreto stesso che dispone l’affidamento di sua figlia alla famiglia affidataria e l’affidamento di suo figlio al Comune di Forlì o al Servizio competente per il Territorio si legge tra il resto:

-         che la madre si è sempre presentata regolarmente e puntualmente a tutti gli incontri con i figli nonché ai colloqui fissati con il servizio e, negli ultimi anni anche ai colloqui con lo psicologo, nel rispetto del percorso delineato dagli operatori …;

-        che, oggi la signora ha acquisito una propria autonomia e stabilità: ha un impiego lavorativo stabile a tempo indeterminato dal 2007 (doc. 3/4), ha una propria abitazione, ha conseguito da tempo la patente di guida (doc. 5) ed ha acquistato un’auto (doc. 6);

A dire degli assistenti sociali la mamma “si è rivolta ad un legale ed ha cercato appoggi dalla stampa”. Il fatto di rivolgersi alla stampa era falso al momento della relazione, ma perché i SS dovrebbero cercare di impedirlo? E perché una mamma che rischia di perdere i figli non dovrebbe ricorrere a un legale. Il diritto alla difesa legale non è forse sancito dalla Costituzione? Una mamma farebbe di tutto per avere i suoi figli. Solo chi è padre o madre può capire cosa si prova!

Di fronte a questa ennesima ingiustizia nei confronti dei suoi figli, la mamma ha deciso di stazionare tutti i giorni davanti al Tribunale per i Minorenni di Bologna finché ai propri figli non verrà riconosciuto il diritto di avere la propria mamma.

Il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani sosterrà la battaglia di questa mamma e dei suoi figli affinché non venga violato il loro diritto ad avere una famiglia.

E come abbiamo già denunciato non è un caso isolato. La possibilità di violazioni e abusi è drammaticamente alta, come confermato dai numeri. In Italia sono quasi 35.000 (anche se il numero non è definitivo) i bambini sottratti alle famiglie con costi sociali per la comunità che superano i 4 miliardi di euro. Per quanto possa sembrare incredibile, oggi ad una famiglia qualsiasi possono essere sottratti i loro figli, tramite una decisione del Tribunale dei Minori, sulla base di rapporti scritti degli psicologi, assistenti e psichiatri che valutano l’operato dei genitori secondo il loro capriccio e opinioni.

Da lunedì 16 novembre 2009, questa mamma sosterrà tutti i giorni davanti al Tribunale per i Minorenni di Bologna finchè non avrà spiegazioni.

Mamma protesta davanti al Tribunale

Ridatemi i miei figli

Il giudice accoglie le proteste della mamma

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La dolce tortura.

15 novembre 2009 Nessun commento

CRIMINOLOGIA.IT, RIVISTA INTERNET DI TEORIA E SCIENZE CRIMINA

La dolce tortura

di avv. Francesco Miraglia

Quanti cittadini sono tenuti in carcere non per esigenze processuali, ma

con l’obiettivo di portarli a confessare e a collaborare. E quella che gli

addetti ai lavori, i giuristi, chiamano la “dolce tortura”.

Sarebbe di giustizia limitare i danni determinati dagli eccessi di custodia

cautelare si potrebbe optare di affidare a un Tribunale, la competenza di

emettere i provvedimenti di carcerazione preventiva dopo che vi sia stato

un autentico contraddittorio tra le parti, di prevedere una “seria”

responsabilità civile e penale del giudice e un indennizzo per ingiusta

detenzione che non sia come oggi limitato nei casi e nella quantità.

Penso che di fronte ad un problema di questo genere ci dovrebbe essere

una piena condivisione politica, un intento comune a rivedere il sistema

delle garanzie processuali e a ragione intorno alla difesa pubblica che

affianchi quella privata, come accade nei paesi latino- americani.

Nel suddetto incontro si è sollevato anche il problema della recidiva, dopo

l’approvazione della legge ex-Cirelli, sulla recidiva, il sistema penale pare

oramai definitivamente improntato a giudicare la storia socio-penale degli

imputati, piuttosto che i singoli e concreti fatti da loro compiuti.

Secondo un’indagine dell’amministrazione penitenziaria coloro i quali

hanno ottenuto una misura alternativa, esaminando un arco di tempo

quinquennale, solo nel 19% dei casi incorrerebbero in una recidiva. Le

posizioni esaminate nel corso della ricerca sono state 8.817. sono risultati

recidivi 1.677 soggetti, pari appunto al 19% del campione. Una

percentuale che sale sino al 67% nei casi di coloro che hanno espiato

l’intera pena in carcere. La percentuale di recidivi è superiore alla media

negli affidamenti in casi particolari, cioè per gli alcol-dipendenti e i

tossicodipendenti. Ciò si verifica soprattutto quando la misura viene

concessa dopo la reclusione. Nella classe d’età 26/40 anni l’incidenza

della recidiva è maggiore di quella rilevata sull’intero campione. La

recidiva, inoltre, ha avuto un’incidenza decisamente inferiore per le

donne (12,6% dei casi).

Infine, risulta di particolare interesse, sempre riferito alla recidiva è il

numero di mesi che intercorrono tra la fine della misura e la data di

CRIMINOLOGIA.IT, AVV. FRANCESCO MIRAGLIA Pagina 1 di 2

http://www.criminologia.it/GIORNALISMO_INVESTIGATIVO/la_dolce_tortura.htm 15/11/2009

, RIVISTA INTERNET DI TEORIA E SCIENZE CRIMINA

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Bisogna liberalizzare l’ordine degli avvocati.

15 novembre 2009 Nessun commento

Ci voleva il decreto di Bersani sulle “liberalizzazioni delle professioni” per far uscire dai vari studi  i vari presidenti, responsabili di questo o quela camera del nostro ordine forense…

 

Bisogna liberalizzare gli ordini degli avvocati

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Più garanzie nel processo.

15 novembre 2009 Nessun commento

CRIMINOLOGIA.IT, RIVISTA INTERNET DI TEORIA E SCIENZE CRIMINA

 

 

 

di avv. Francesco Miraglia

 

 

Difesa d’ufficio, gratuito patrocinio, recidiva, tortura e strumenti di

garanzia dei diritti della libertà delle persone da rinnovare. Se ne è parlato

più di un anno fa a Roma in un convegno al quale hanno preso parte i

responsabili della giustizia delle principali forze politiche: Lanfranco

Tenaglia (magistrato, nonché responsabile giustizia del Pd), Gaetano

Pecorella (avvocato responsabile giustizia di Forza Italia e autorevole

esponente del Pdl), Mauro Palma, presidente del Comitato europeo per la

prevenzione della tortura, Arturo Salerni (avvocato), Franco Ippolito

(esponente di magistratura democratica), Emilio Di Somma (vice capo del

dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), Daniela Carboni

(Amnesty International) e Stefano Anastasia (Antigone).

Prima di tutte da affrontare è la questione di una sorta di tortura, la faccia

cattiva del potere, ma ci si dimentica che c’è una forma di tortura

quotidiana che riguarda quanti sono tenuti in carcere non per esigenze

processuali ma con l’obiettivo di portarli a confessare e a collaborare. E

quella che gli addetti ai lavorii giuristi chiamano la “dolce tortura”.

Sarebbe di giustizia limitare i danni determinati dagli eccessi di custodia

cautelare e si potrebbe optare di affidare a un Tribunale la competenza di

emettere i provvedimenti di carcerazione preventiva, dopo che vi sia stato

un autentico contraddittorio tra le parti, di prevedere una “seria”

responsabilità civile e penale del giudice e un indennizzo per ingiusta

detenzione, che non sia come oggi limitato nei casi e nella quantità.

Penso che di fronte ad un problema di questo genere ci dovrebbe essere

una piena condivisione politica, un intento comune a rivedere il sistema

delle garanzie processuali e a ragione intorno alla difesa pubblica che

affianchi quella privata, come accade nei paesi latino- americani.

Nel suddetto incontro si è sollevato anche il problema della recidiva, dopo

l’approvazione della legge ex Cirelli sulla recidiva il sistema penale pare

oramai definitivamente improntato a giudicare la storia socio-penale degli

imputati piuttosto che i singoli e concreti fatti da loro compiuti”.

Secondo un indagine dell’amministrazione penitenziaria coloro i quali

hanno ottenuto una misura alternativa, esaminando un arco di tempo

CRIMINOLOGIA.IT, AVV. FRANCESCO MIRAGLIA Pagina 1 di 2

 

 

 

http://www.criminologia.it/GIORNALISMO_INVESTIGATIVO/aumentiamo_la_giu… 15/11/2009

 

 

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Un’incredibile storia di stalking.

27 novembre 2009 Nessun commento

 

                                                                                                                                                                                                                       Modena 27 novembre 2009

Con la presente comunicazione, sono ad informare l’opinione pubblica di Reggio Emilia, che in data 20 novembre u.s. ho ricevuto mandato come avvocato di fiducia dal sig. Rodolfo Marconi, già noto all’opinione pubblica reggiana per essere stato coinvolto in un’incredibile storia di stalking a carico della sua ex compagna.

Purtroppo, ad oggi queste accuse, ancora tutte da dimostrare da parte del P.M referente del caso M.R. Pantani, ha provocato gravissimi danni psicosociali al mio assistito.

Difatti, non solo il Sig. Marconi deve presentarsi il prossimo 16 dicembre avanti al Tribunale Penale di Reggio Emilia per rispondere delle accuse di Stalking da parte della sua ex compagna, ma ha dovuto subire anche alcuni giorni di arresto, in fase d’indagini.

Se è vero come è vero, che la dott.ssa Pantani risulta essere coordinatrice d’area in Procura nelle inchieste contro le donne è altrettanto vero che è, e rimane un Pubblico Ministero che deve esercitare l’azione penale compiendo indagini anche in favore dell’ indagato.

Sarebbe gravissimo, che un qualsivoglia magistrato per il solo fatto di essere responsabile di questo o quel tavolo partisse da un presupposto sbagliato nell’indagare.

La cosa più grave, tuttavia, è che il mio assistito in data 11 aprile 2009, subiva tra le altre cose il sequestro di molti documenti strettamente personali ma soprattutto subiva il sequestro della carta d’identità, della patente di guida e della carta di circolazione della sua vettura, e ad oggi non ancora restituiti, nonostante, a dire del mio assistito,  varie richieste.

Ebbene, per dirla alla Di Pietro cosa ci azzecca il sequestro e il trattenimento di questi documenti con il capo di imputazione per stalking?

Come  può vivere la quotidianità una persona senza questi documenti?

Ammesso e concesso che siamo di fronte ad un comportamento molesto ed assillante  perché vengono trattenuti i citati documenti?

Come detto, non vorremmo pensare che per il solo fatto di essere responsabile di questo o quel tavolo  si potesse pregiudicare quel diritto fondamentale, secondo il quale ogni cittadino è innocente fino a prova contraria, fino cioè al 3° grado di giudizio.

 

Avv. Francesco Miraglia 

L’avvocato Miraglia di nuovo contro il PM Pantani

 

 

 

Muore appena uscito dall’ospedale.

6 dicembre 2009 Nessun commento

 

Modena, 4 dicembre 2009. Si fa dimettere dall’ospedale, malgrado il no dei medici, e muore un’ora dopo. Un 65enne di Castelfranco Emilia (nel Modenese) si è accasciato, la settimana scorsa, al bar del Nuovo ospedale Estense di Modena, mentre aspettava il taxi che avrebbe dovuto portarlo a casa.

Aveva firmato il foglio ‘autodimettendosi’ dal reparto di gastroenterologia in cui era stato ricoverato il 24 novembre per un grave problema allo stomaco. I medici si erano opposti ma lui non voleva sentire ragioni.

Ora la figlia ha sporto denuncia ai Carabinieri sostenendo, tramite il proprio avvocato, che i medici non avrebbero fatto il possibile per trattenere il padre in ospedale. «Era stato ricoverato d’urgenza — spiega l’avvocato Francesco Miraglia — Non dovevano farlo uscire». Di parere opposto l’Ausl, secondo cui i medici non possono obbligare i pazienti a rimanere in ospedale, tranne nel caso di ricoveri coatti.

Sul corpo del 65enne è stata disposta l’autopsia che chiarirà le cause del decesso.

 Muore appena uscito dall ospedale

Si fa dimettere e muore

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CONTINUO LA BATTAGLIA: I MIEI FIGLI HANNO DIRITTO AD AVERE LA LORO MAMMA

19 dicembre 2009 Nessun commento

 

giovedì 17 dicembre 2009, 11:39  Cronaca Aveva trovato un lavoro, un’abitazione e persino preso la patente, ma le hanno tolto i figli. Il giudice le aveva promesso di riesaminare il caso ma non ha ancora potuto riabbracciare i suoi figli. Continua la battaglia della mamma di Correggio (RE), seguita dall’avv. Francesco Miraglia del Foro di Modena, che di fronte all’ennesima ingiustizia nei confronti dei suoi figli aveva deciso di manifestare davanti al Tribunale per i Minorenni di Bologna. Il giudice referente l’aveva rassicurata sostenendo testualmente che avrebbe “riesaminato” il caso. Lei aveva quindi deciso di sospendere la protesta. In considerazione del fatto che dal 2 settembre i bambini non hanno più avuto l’occasione di incontrare la mamma, ha deciso di continuare la sua protesta per far valere i diritti dei suoi figli di avere una mamma. Denuncerà pubblicamente quest’ingiustizia nella trasmissione “Formato Famiglia” sul canale SAT 2000.testualmente che avrebbe “riesaminato” il caso. Lei aveva quindi deciso di sospendere la protesta. In considerazione del fatto che dal 2 settembre i bambini non hanno più avuto l’occasione di incontrare la mamma, ha deciso di continuare la sua protesta per far valere i diritti dei suoi figli di avere una mamma. Denuncerà pubblicamente quest’ingiustizia nella trasmissione “Formato Famiglia” sul canale SAT 2000. Purtroppo questo abuso non è un caso isolato. Lo stesso avvocato Miraglia ha più volte denunciato ripetutamente questo fenomeno che recentemente è stato riportato anche in un articolo di Panorama: “La famiglia italiana è in pericolo! Per quanto possa sembrare incredibile, oggi a una famiglia qualsiasi possono essere sottratti i figli sulla base di rapporti scritti da psicologi, assistenti e psichiatri che valutano l’operato dei genitori secondo il loro capriccio e opinioni. E quando le opinioni diventano la “verità” la possibilità di violazioni e abusi è drammaticamente alta, come confermato dai numeri. In Italia sono circa 35.000 (anche se il numero non è definitivo) i bambini sottratti alle famiglie con costi sociali per la comunità che superano i 4 miliardi di euro.” Nella trasmissione si parlerà del caso di questa mamma e delle complesse vicende legate alla sottrazione dei minori. Oltre alla mamma interverranno i seguenti ospiti: Franca Dente, Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali; Melita Cavallo, Presidente del Tribunale dei Minorenni di Roma; Eleonora Montanari, dell’Associazione “Io sono tuo figlio”; Francesco Miraglia, avvocato della mamma. un articolo di Panorama: “La famiglia italiana è in pericolo! Per quanto possa sembrare incredibile, oggi a una famiglia qualsiasi possono essere sottratti i figli sulla base di rapporti scritti da psicologi, assistenti e psichiatri che valutano l’operato–

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Servizi sociali: spesa doppia, ma niente spazi

28 gennaio 2010 Nessun commento

Servizi sociali: spesa doppia, ma niente spazi
Non è solo un servizio ‘anomalo’ quello che il Comune di Castelfranco dedica al ‘sociale’ ma anche un servizio che sembra fare acqua da tutte le parti e a cui mancano spazi e strutture.
A denunciarlo è l’avvocato Francesco Miraglia che, in città, sta seguendo diversi casi legati a situazioni di famiglie con minori: «I genitori ed i bambini che vengono separati per qualche motivo dal servizio sociale o da sentenze del Tribunale hanno comunque diritto ad una serie di incontri periodici che sono importantissimi per l’equilibrio di tutte le persone coinvolte – spiega Miraglia -.
A Castelfranco, invece, capita che genitori e figli separati per un periodo non abbiano nemmeno un luogo dove incontrarsi.
Quando va male le famiglie sono costrette a spostarsi in una struttura che si trova a Reggio Emilia e quando va ‘bene’ ci si ritrova qualche ora all’ospedale della città».
«Ovviamente si tratta di scelte assolutamente deleterie per la salute e il benessere di cittadini, adulti e bambini, che vivono situazioni già estremamente difficili e delicate» conclude Miraglia.
Suona strano sapere che ai servizi sociali di Castelfranco manchino gli spazi, soprattutto considerando che per gestire il servizio ‘in doppia’ il Comune spende (solo di stipendi) più di 6000 euro al mese.
In città infatti i servizi sociali (come anche quelli scolastici) funzionano così: oltre al ‘classico’ assessore (pagato dal Comune come dipendente) addetto a seguire i servizi sociali, esiste anche una ‘Istituzione per la gestione dei servizi’ che comprende un presidente (che ha più o meno lo stesso ruolo dell’assessore) e che è coadiuvato a sua volta da un intero consiglio di amministrazione e da un direttore.
«Tutti, ovviamente, a busta paga in carico ai cittadini – fa notare Giorgio Barbieri della Lega Nord che ha denunciato il fatto con un esposto inviato qualche giorno fa alla Corte dei Conti – e il tutto va esattamente duplicato in quanto vale anche per i servizi scolastici».
Secondo la denuncia della Lega alla base del ‘doppio servizio’ vi sarebbe una ‘spartizione partitica’ di questo ramo della macchina comunale, che vede rappresentate tutte le componenti dell’alleanza che governa la città: «Idv, Sinistra democratica e Pd…
dentro ci sono proprio tutti – insiste Barbieri – e non ci sembra normale che un’intera squadra di calcio, sia necessaria per gestire i servizi scolastici e sociali a Castelfranco».
A conti fatti, ogni mese per i soli stipendi relativi alla gestione di un servizio andrebbe a spendere più di 6000 euro, ma al di là dei contenuti politici, nei confronti dei cittadini seguiti dal servizio, con la mancanza di strutture e spazi sembra profilarsi anche un vero …
disservizio.(al.
pe.)
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Psicofarmaci a una bambina disabile di soli 7 anni

2 febbraio 2010 Nessun commento

Abuso farmacologico a Modena
Psicofarmaci a una bambina disabile di soli 7 anni
Interrogazione parlamentare in vista

Modena – Ad una bambina disabile di soli sette anni è stato somministrato un antipsicotico. Una volta ricevuta questa notizia il Senatore Cristano De Eccher, che da anni si batte contro gli abusi di psicofarmaci ai bambini ed è stato il principale promotore di una legge approvata dalla Provincia Autonoma di Trento contro gli abusi di psicofarmaci sui bambini, ha deciso di presentare un’interrogazione al Senato per fare luce su questa vicenda.

La bambina era in custodia presso una casa famiglia locale dal gennaio del 2008. Su specifica richiesta dell’avv. Francesco Miraglia del foro di Modena, il 17 settembre 2008 i genitori sono stati informati che alla minore veniva somministrato lo psicofarmaco RISPERDAL. Questo psicofarmaco viene usato per le “psicosi schizofreniche acute e croniche” e gli effetti collaterali più comuni sono atassia, ansia, insonnia, bassa pressione sanguigna, irrigidimento e dolore muscolare, perdita dei sensi e tremore.

RISPERDAL, negli ultimi 4 anni, ha causato tra il resto ben 308 decessi, 116 sindromi maligne neurolettiche, 94 episodi di aggressione violenta e 82 casi di disturbi psicotici in bambini dai 5 ai 9 anni.

Attualmente si assiste a una generalizzata tendenza alla “medicalizzazione” dei comportamenti infantili. Molto spesso si ricorre a dei medicinali solo perché i bambini sono troppo chiassosi o irrequieti, senza prendere in considerazione soluzioni alternative. E’ sempre più comune ricorrere “alla pillola” soprattutto se non si viene informati esaurientemente o se gli effetti collaterali vengono minimizzati.

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Risarcimento ingente chiesto ai Servizi sociali di Modena

2 febbraio 2010 Nessun commento

Risarcimento ingente chiesto ai Servizi sociali di Modena
29 dic 09 – (323) • Categoria Cronaca, Modena, Sociale

Proprio in questi giorni sarà presentata una citazione nei confronti del Comune di Modena e specificatamente nei confronti di un’assistente sociale referente di un caso già noto all’opinione pubblica: “Mi hanno rapito il figlio” madre denuncia un’assistente sociale del Comune (Gazzetta di Modena, maggio 2007).
Questa vicenda è stata ed è seguita dall’avv. Francesco Miraglia del Foro di Modena.

Come migliaia di casi, purtroppo, anche questo riguarda una decisione del servizio sociale avallata dal Tribunale dei Minori nel caso specifico di quello di Bologna, di allontanare un bambino dalla sua famiglia collocandolo per più di 2 anni presso una struttura gestita da una “cooperativa sociale di Forlì”.

Le traversie di questa famiglia e di questo bambino iniziano una domenica del 2000 quando la mamma allarmata perché il figlio non tornava a casa avvertiva una pattuglia della Polizia. Il bambino presto veniva ritrovato nel parco giochi. Ma dopo circa un mese dall’accaduto un’assistente sociale del Servizio di Modena, invitava la famiglia con il bambino a presentarsi per comunicazioni urgenti. Qui inizia un percorso Kafkiano che lentamente ma inesorabilmente si deteriora fino all’allontanamento del bambino dalla sua famiglia.

Per più di due anni i genitori di questo bambino per paura di perderlo definitivamente, hanno ”subito” di tutto dall’assistente sociale referente del caso, fino al maggio 2007 quando hanno deciso di denunciarlo.

Ed è qui che la vicenda si fa ancora più assurda.

A seguito di un rientro del bambino in famiglia, lo stesso avvocato Miraglia che seguiva il caso, dopo aver depositato il ricorso al Tribunale per i Minori, concordava con i genitori di non riportare più il bambino in struttura.

Da quel punto i servizi e il Tribunale per i Minorenni di Bologna non si sono più interessati del minore, “omettendo” non solo di chiedere il rientro nella casa famiglia ma anche di disporre qualsiasi provvedimento che lo riguardasse.

Che fine ha fatto la necessità di allontanare questo bambino dalla sua famiglia?

Perché nessuno ha contestato la decisione dell’avvocato?

Fortunatamente dal mese di giugno 2007 questo bambino vive tranquillamente con la sua famiglia, frequenta regolarmente la scuola, raggiungendo gradualmente e progressivamente un proprio equilibrio psico-fisico e uno stato di tranquillità.

Oggi è un bambino sereno che vive la sua quotidianità come qualsiasi altro bambino della sua età, se pur con le difficoltà di un bambino che sta superando pian piano le sue paure di essere allontanato un’altra volta dalla sua famiglia. Un bambino con un sogno nel cassetto: diventare un avvocato per aiutare i bambini che come lui sono stati allontanati dalla propria famiglia.

Intanto il Tribunale per i Minorenni di Bologna, ancora, sollecitato dall’avv. Francesco Miraglia il 17 febbraio 2009 scriveva testualmente: “Nel procedimento in oggetto, pendente presso questo ufficio da oltre tre anni non sono pervenuti al Tribunale da parte dei servizi sociali aggiornamenti sulle condizioni del minore che si può perciò presumere si sia in qualche modo stabilizzata sulla base di precedenti provvedimenti. Alla luce di quanto esposto si chiede, solo nel caso in cui la situazione si sia modificata, una relazione di aggiornamento entro 60 giorni dal ricevimento della presente. In mancanza si riterrà si riterrà avvenuta la stabilizzazione del caso relativo al minore…”.

Una domanda, però, nasce spontanea che lavoro faranno oggi l’assistente sociale e il giudice che hanno deciso l’allontanamento di questo bambino?

Un dubbio inquietante ci attraversa… l’assistente sociale e il citato giudice continueranno ad occuparsi di minori…?

Ed è giusto che sia fatta giustizia per chi ha subito tutte queste sofferenze. Chi ha sbagliato deve pagare per evitare queste tragedie ai nostri bambini. Come ripetutamente denunciato dal Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani che fa parte del movimento Cresco a Casa ( www.crescoincasa.it ) e recentemente anche da un articolo di panorama, la famiglia italiana è in pericolo. Si devono sensibilizzare i legislatori sulla drammatica situazione esistente. Per quanto possa sembrare incredibile, oggi a una famiglia qualsiasi possono essere sottratti i loro figli, tramite una decisione del tribunale dei minori, sulla base di rapporti scritti degli psicologi, assistenti e psichiatri che valutano l’operato dei genitori secondo il loro capriccio e opinioni. Quando le opinioni diventano la “verità” su cui i giudici basano le loro decisioni la possibilità di violazioni e abusi è drammaticamente alta, come confermato dai numeri. In Italia sono circa 35.000 (anche se il numero non è definitivo) i bambini sottratti alle famiglie con costi sociali per la comunità che superano i 4 miliardi di euro.

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Psicofarmaci a una bimba di 7 anni Il caso ora approda in Parlamento

5 febbraio 2010 Nessun commento

Psicofarmaci a una bimba di 7 anni Il caso ora approda in 05-02-2010
E’ approdata in Parlamento la questione di una bambina di 7 anni curata in una casa famiglia di Mirandola con il farmaco Risperdal, un potente psicofarmaco.
L’iniziativa è di Cristiano De Eccher, che ha presentato in Senato durante la seduta del 21 gennaio un’interrogazione con risposta scritta al ministro della Salute Ferruccio Fazio.
De Eccher parla di «una minore con problemi di ‘ritardo mentale’ curata con il farmaco Risperdal.
Alla bimba in questione, di 7 anni, nel 2007 era stato diagnosticato un ‘disturbo generalizzato dello sviluppo altrimenti specificato, disturbo oppositivo provocatorio e ritardo mentale’.
Era in custodia presso una casa famiglia di Mirandola dal gennaio 2008 e il 17 settembre i genitori, per iniziativa dell’avvocato Francesco Miraglia del foro di Modena, sono stati informati che le veniva somministrato lo psicofarmaco Risperdal».
Considerato che «il farmaco, immesso in commercio dall’azienda Jassen-Cilag SpA, viene utilizzato per la cura delle ‘psicosi schizofreniche acute e croniche’ e che nella posologia è specificato che ‘Risperdal iniettabile non è stato studiato nei soggetti al di sotto dei 18 anni’», De Eccher, osservando che «dopo la denuncia dell’avvocato Miraglia la somministrazione è stata interrotta denuncia il rischio che dietro la somministrazione degli psicofarmaci «si possa celare un’operazione commerciale della casa farmaceutica per accrescerne il consumo».
Di qui la richiesta di sapere dal ministro se risulti condiviso il timore di un possibile abuso di psicofarmaci sui minori: se sia a conoscenza dei criteri in base ai quali alla minore in custodia presso la casa famiglia di Mirandola sia stato somministrato il farmaco Risperdal; se risultino casi analoghi e se l’utilizzazione di psicofarmaci sui minori sia oggetto di monitoraggio a livello nazionale e/o regionale e, in caso affermativo, da parte di quale ente o istituzione».
E, soprattutto, «con quali risultati».

INTERRROGAZIONE SENATO

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Deposito degli atti processuali tramite posta

11 febbraio 2010 Nessun commento

Deposito degli atti processuali tramite posta

Con la pronuncia in data 04.03.2009 n. 5160 delle sezioni unite la Cassazione legittima il deposito di atti inviati tramite posta e non depositati direttamente presso la cancelleria. Poiché la pronuncia deriva dall’analisi di un processo celebrato dinanzi al Giudice di Pace, e la Cassazione fonda le proprie argomentazioni anche rilevando la maggiore semplicità e celerità del processo dinanzi a detto Giudice, appare quanto mai opportuno procedere ad alcune riflessioni immediate.
Innanzitutto va posta in rilievo l’osservazione della Corte in ordine alla natura del deposito degli atti; essi non sono atti frutto di volizione autonoma del soggetto che li ha prodotti e, pertanto, l’operazione del deposito può essere affidata anche a soggetti terzi (nuncius). In concreto, effettivamente, gli atti vengono materialmente consegnati in cancelleria da addetti agli studi legali o altri incaricati di enti di servizio.

In secondo luogo la Corte sottolinea che l’atto pervenuto per posta non può essere improduttivo di qualsiasi effetto, dovendosi semmai prestare attenzione al momento in cui tali effetti possono dirsi compiuti. Gli atti pervenuti per posta, pertanto, non potranno mai essere dichiarati inesistenti.

In terzo luogo la nullità consegue direttamente da una norma che la preveda esplicitamente e detta norma non esiste per gli atti inviati tramite posta; si può parlare di irregolarità ma non di nullità.

Lo scopo essenziale del deposito di un atto giudiziario è la concreta presa di contatto fra la parte, nonchè l’espressione della difesa della sua posizione processuale, e l’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la trattazione di qualcosa che la riguarda. Il raggiungimento di tale scopo costituisce il presupposto per l’accettazione del deposito dell’atto inviato.

Con la detta pronuncia la Cassazione sembra distinguere una forma di deposito “tipico” da un deposito “atipico”.

Il deposito tipico è quello esplicitamente previsto dalla normativa di rito, con la consegna personale allo sportello della cancelleria. Normalmente in simili situazioni, alla presentazione dell’atto da depositare, il cancelliere preleva il fascicolo di pertinenza, verifica la natura dell’atto da depositare, la sua provenienza, la sua correttezza rituale, appone il timbro di depositato e inserisce l’atto nel fascicolo.

Il deposito atipico dovrebbe essere individuato nell’invio degli atti tramite servizio postale, così come ammesso fin d’ora solo per taluni settori di giurisdizione, o in forza di espresse norme di legge o a seguito di pronunce della Corte costituzionale.

La sentenza de quo sembra voler elevare a rango di norma ordinaria ciò che fino ad ora era l’eccezione, ritenendo non giustificata una disparità di trattamento in ragione della materia o del rito applicato.

Poiché la stessa Cassazione ammette che il deposito tramite posta avviene al di fuori della previsione normativa, occorre porsi il problema degli effetti di tale forma di deposito atipico e determinare alcun conseguenze.

1. il tempo del deposito: sarà quello attribuito dal cancelliere, e non soltanto dall’ufficio, al momento della ricezione dell’atto. Nelle sedi giudiziarie di particolari dimensioni, infatti, è presumibile che l’atto pervenga presso un ufficio posta e che solo in una fase successiva venga trasmesso al cancelliere competente per la natura dell’atto o per il riferimento al procedimento in corso. Non potrà essere considerata la data di spedizione, in assenza del quadro normativo di riferimento; ne deriva che il tempo tecnico del trasporto e consegna del plico resta a totale carico del mittente, con tutte le conseguenze relative (incluso il rischio dello smarrimento o del deterioramento). Resta, pertanto, una differenza di trattamento con il deposito diretto, nonché con gli atti soggetti a notifica (per i quali vale la data di richiesta della notifica e non quella dell’effettivo recapito).
2. La modalità del deposito: la cancelleria sarà obbligata a istituire una forma di protocollo di ricezione degli atti oppure ad apporre il timbro di deposito immediatamente all’atto del ricevimento (con oneri aggiuntivi inimmaginabili, nella già precaria situazione del personale amministrativo).
3. L’inserimento nel fascicolo: la cancelleria sarà onerata dello smistamento degli atti ricevuti e del regolare inserimento nei fascicoli di competenza: ciò comporterà l’esame dell’atto, il rinvenimento degli estremi del procedimento, l’inserimento nel fascicolo qualora si tratti di atto correttamente formato e previsto dal codice di rito.
4. La verifica dell’atto: le ipotesi che si possono formulare nell’immediato sono due. Nel primo caso la cancelleria dovrà verificare la provenienza dell’atto, la data, la certezza della riconducibilità ad un soggetto legittimato, per poi apporre il timbro di depositato e inserire l’atto nel fascicolo. Nel secondo caso la cancelleria si limiterà all’inserimento nel fascicolo, dopo aver apposto il timbro di deposito, lasciando al Giudice ogni determinazione sulla idoneità e completezza dell’atto, con la decisione se ammettere il deposito oppure no.
5. Atti non previsti dal rito e documenti: occorre determinare quale debba essere il comportamento da tenere in caso di inoltro di atti di trattazione non corrispondenti ad un modello di rito o di semplice trasmissione di documenti. La soluzione più immediata potrebbe essere quella dell’apposizione del timbro di ricevimento e la trasmissione al Giudice per i provvedimenti di sua competenza in ordine alla ammissione o meno. Ciò determinerebbe una particolare complicazione delle attività del Giudice, con provvedimenti fuori udienza e relative comunicazioni.
6. I mezzi di trasmissione: nel menzionare lo strumento di inoltro “a mezzo posta” la Cassazione dimentica di considerare che, al momento attuale, con il detto termine non si può identificare soltanto lo strumento di trasmissione cartacea. Anche la riforma del codice di rito (ed altresì i progetti sul processo telematico) legittimano la posta elettronica e il fax.

La dottrina ha già avuto modo di sollevare alcune perplessità su detti strumenti, anche se limitatamente alla materia delle notificazioni e comunicazioni (si veda in proposito il contributo di autori vari in Foro it. 2005, parte V, pagg. 89 e segg.).

In tema di posta elettronica si ritiene che le perplessità possano essere superate dalla cosiddetta posta certificata. Tuttavia sarebbe necessario, a tutela anche dei diritti del mittente, che l’ufficio giudiziario confermasse il ricevimento del messaggio al momento della sua apertura; ciò si perfezionerebbe contestualmente alla lettura del messaggio, obbligando quindi l’ufficio a successive comunicazioni in caso di irregolarità o inammissibilità del deposito.

Resta da considerare che a tale struttura di corrispondenza certificata dovrebbe essere aggiunta la particolarità della firma digitale, che permette la sicura attribuzione della provenienza ad un soggetto identificato e munito di certificato.

L’ottenimento della firma digitale prevede: una procedura di iscrizione e legittimazione, il rilascio di un certificato con durata limitata e rinnovabile, costi annuali di esercizio, la necessità di ricorrere a strumenti informatici non comuni (lettore di smart card, potenza del processore, RAM, collegamento ADSL). Verosimilmente tutto ciò limiterà l’accesso ai soli studi professionali o comunque causerà un accessibilità non facile e non economica per la generalità dei cittadini. Ciò riproduce una disparità effettiva difficile da giustificare, rispetto alle premesse.

Quanto al fax sono già state sollevare incertezze rispetto alla provenienza, alla data certa, alla funzionalità certificata degli apparecchi di ricevimento, alla autenticità delle firme; anche in tal caso, comunque, la cancelleria verrebbe caricata di nuovi oneri di accertamento del deposito, con conseguenze difficili in caso di atti in scadenza, di assenza di personale, di panne elettroniche o telefoniche.

Non basta una sentenza, per quanto autorevole, ad eliminare i problemi di strutture e di personale nell’ambito dell’attività giudiziaria.

Categorie:Il diritto Tag:

E’ tutta colpa del Tribunale per i minorenni.

12 marzo 2010 1 commento

 Modena  11 marzo 2010

in merito alla vicenda della minore Anna Giulia, portata via dai suoi genitori, in qualità di avvocato di fiducia degli stessi, sento il bisogno di rivolgermi all’opinione pubblica per fare alcuni chiarimenti.

Innanzitutto, sia da parte di qualche personaggio politico che da alcune trasmissioni televisive si è voluto stigmatizzare un presunto problema di tossicodipendenza dei miei assistiti.

A tal proposito dalla documentazione in possesso dal Tribunale per i Minorenni, tale problema non è assolutamente  documentato, comprese le certificazioni del Sert.

Naturalmente, per quanto sostenuto pubblicamente in alcuni programmi televisivi come quello di “Chi l’ha visto” o da alcuni politici che si sono sentiti in dovere di intervenire in tal caso, sarà valutata la possibilità di rivolgersi alle Autorità competenti a tutela della dignità dei miei assistiti.

Tuttavia, quello che al sottoscritto avvocato interessa denunciare all’opinione pubblica è la decisione di un Tribunale per i Minorenni il quale non si preoccupa, nel caso specifico, minimamente di quale possa essere il bene della piccola Anna Giulia.

Senza mezzi termini, secondo lo scrivente, il vero responsabile di quanto successo è il TM di Bologna, il quale ha emesso un decreto confuso, contraddittorio e ambiguo, che ha reso impotente il Servizio Sociale nell’agire a favore della piccola Anna Giulia.

Difatti, il Servizio Sociale nella sua ultima relazione conclude testualmente: “i genitori si dimostrano collaboranti e le valutazioni delle loro capacità genitoriali sono state e rimangono  positive…”

Tuttavia nel decreto del TM si legge testualmente: “pur considerando che la relazione genitori – minore è ricca e affettiva, ma dato atto della loro posizione patologicamente negante si fonda un pesante giudizio di inadeguatezza genitoriale di cui i genitori non appaiano consapevoli”.

In altre parole i giudici del TM di Bologna sostengono che se pur vero  che il rapporto genitori – figlia è ricco, forte, intimo e amoroso, gli stessi non si fidano dei genitori tanto da ritenere necessario la sospensione della potestà genitoriale e la collocazione della bambina in altra famiglia.

Ma è possibile decretare l’allontanamento di una bambina dai propri genitori e la sua collocazione in altra famiglia, sulla base di una mera sfiducia dei giudici minorili nei confronti dei genitori?

Come è possibile che i giudici minorili abbiano omesso di fatto di tener conto delle relazioni positive degli stessi Servizi sociali, del CAB, del Sert che auspicavano il rientro della bambina nella propria famiglia?

Come è possibile che non si sia minimamente tenuto conto, dell’attaccamento della piccola ai suoi genitori e del suo desiderio di stare con loro e godere del loro affetto?

Com’è possibile che il Tribunale per i Minorenni decida tutto e il contrario di tutto? Penso che sia giunto il momento che l’opinione pubblica si chieda come sia possibile che dei giudici preposti alla tutela dei minori producano siffatte decisioni. Penso che a questo punto tutte le istituzioni dirette alla tutela dei minori si incontrino  e pongano in atto delle regole, dei protocolli che evitino situazioni come quelle di Anna Giulia.

Il servizio sociale sostiene una cosa il Tribunale ne decida un’altra, tutto, purtroppo, sulla pelle dei bambini.

 

Avv. Francesco Miraglia

L’avvocato sferra l’attacco al Tribunale dei minori

Ritrovata bimba

Bimba ritrovata

Ce lo ha chiesto nostra figlia

Il giornale di reggio 11 marzo 2010

Il giornale di Reggio

Il giornale di Reggio 1

Il giornale di Reggio °

Categorie:Minori Tag:

Italiani da slegare contenzione la vergogna del silenzio

20 marzo 2010 Nessun commento

1. Italiani da slegare - Copertina

Novità: IL LIBRO CHE TUTTA ITALIA VUOLE LEGGERE!

Un argomento tabù di cui finalmente si parla

 

NUNZIA MANICARDI

 

ITALIANI DA SLEGARE

Contenzione, la vergogna del silenzio

 

Prefazione di Nicolino D’Autilia

Postfazione di Francesco Miraglia

 

KOINÈ NUOVE EDIZIONI, ROMA 2010

 

(pp. 176, € 14,00)

 

In collaborazione con:


dr. Giorgio Antonucci

avv. Stefania Cerasoli

dr. Nicolino D’Autilia

dr. Valter Fascio

dott.ssa Claudia Giovannelli

dr. Giuseppe Messina

avv. Francesco Miraglia

dott.ssa Simona Valgimigli

AIOL (Associazione Infermierionline)

CCDU (Comitato Cittadini per i Diritti Umani)

e Altri

 

 

Siti consultati:


www.artaudpisa.noblogs.org

www.associazioneantigone.it

www.ausl.bologna.it

www.ccdu.org

www.corriere.it

www.filodiritto.com

www.forumsalutementale.it

www.fuoriluogo.it

www.ilmondodiholden.altervista.org

www.incompatibile.altervista.org

www.infermierionline.net

www.isole.ecn.org

www.ospedaleniguarda.it

www.ristretti.it

www.sanmatteo.org

www.senato.it

www.simeu.it/marche/linee

www.superabile.it

www.violetta.noblogs.org

www.youtube.com/watch

oknotizie.alice.it

paoloteruzzi.myblog.it

raidenews.blog.excite.it (Notiziario infermieristico)

residenza.splinder.com

sospsiche.it

 

 

La contenzione si presenta quando le persone, ancora prima dei pazienti, non sono trattate nel modo giusto, adeguato e conforme ai loro bisogni…”                              (Bruno Bettelheim)

“ITALIANI DA SLEGARE” è l’ultimo, attesissimo libro di Nunzia Manicardi, seguito ideale del suo precedente “Casi da pazzi (Quando Giustizia, Psichiatria e Servizi Sociali incrociano la strada del cittadino italiano)”, Koinè 2007, prefaz. Francesco Bruno, con interviste all’avv. Francesco Miraglia.

“Italiani da slegare”, perché? Perché in Italia le persone, quando danno fastidio, vengono legate. Non sempre, ma spesso. Senza che se ne parli.

Questa pratica, che si chiama contenzione, è ampiamente diffusa anche perché, non di rado, viene utilizzata per sopperire a carenze di personale sanitario o per generiche esigenze di ordine pubblico. Così, anche se nel nostro Paese i manicomi da tempo sono stati chiusi, anche se le camicie di forza sono state abolite, si continua a legare. Con fascette, con spallacci, con sponde, con farmaci. L’essenziale è che i “matti” non possano muoversi.

Ma la contenzione è assolutamente inaccettabile, in quanto è violazione dei più elementari diritti costituzionalmente protetti posti a tutela della dignità della persona umana. Ancor più inaccettabile è il silenzio che nasconde questa pratica e che costituisce un’autentica vergogna nazionale, come ben evidenziano pure la prefazione del dr. Nicolino D’Autilia, presidente dell’ordine dei Medici di Modena, e la postfazione dell’avv. Franceasco Miraglia del foro di Modena, assai noto alle cronache giornalistiche per le sue battaglie giudiziarie soprattutto in tema di abusi a danno di minori e di sottrazione di minori alle famiglie, temi per i quali è considerato ormai un punto di riferimento nazionale. Non ha esitato a sfidare perfino il potentissimo “cartello” delle Cooperative locali della Psichiatria, guadagnandosi per questo anche l’attenzione della stampa nazionale. In materia di “stalking” (“molestie assillanti”) è stato ospite di Bruno Vespa a “Porta a Porta” e intervistato da “Panorama” , dal “Corriere della Sera” e “Il gionale” per quanto riguarda le questioni riguardante i minori è stato ospite in vari dibattiti in reti nazionali . Alle sue avventure professionali è stato dedicato anche un libro (Nunzia Manicardi,“Casi da pazzi. Quando Giustizia, Psichiatria e Servizi Sociali incrociano la strada del cittadino italiano…”, Koinè Nuove Edizioni, Roma 2007).  Il 28 novembre premiato dal Comitato Cittadini Umani per l’impegno proficuo alla tutela dei diritti degli svantaggiati e, in particolare nella sorveglianza dei diritti fondamentali delle persone.

 

Con questo “libro collettivo” in cui dà voce a medici, psicologi, psichiatri, infermieri, avvocati, gruppi di opinione e semplici cittadini, nonché agli stessi “matti”, e che costituisce anche una sorta di manuale sull’argomento “contenzione”, Nunzia Manicardi si conferma per l’ennesima volta come la “Scrittrice dei Silenzi”. Una voce fuori dal coro, capace di farsi ascoltare dal mondo intero.

 

 

Nunzia Manicardi è unanimemente considerata una delle firme più interessanti e prestigiose della saggistica italiana. È autrice di circa 40 libri diffusi e apprezzati in tutto il mondo e di oltre 1.200 articoli giornalistici. Vincitrice del “Premio AISA-Fano 2007” per il miglior libro italiano di storia dei motori, è fra i protagonisti dell’Annuario “Who’s Who in Italy” e, dal 2005, Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Tra i suoi libri:

Casi da pazzi (Quando Giustizia, Psichiatria e Servizi Sociali incrociano la strada del cittadino), I figli di Togliatti, Quel diabolico Ferrari, Formìggini l’editore ebreo che si suicidò per restare italiano, Figurine Panini, Stanguellini, La Maserati di Adolfo Orsi, Storia d’Italia nel canto popolare, Il coro delle mondine, Tradizione musicale irlandese…

 

Indice

 

 

9 Prefazione del dr. Nicolino D’Autilia

13 Alice è tornata

17 Nel buio della mente, nel silenzio dei nostri cuori

20 Sette giorni legato al letto, poi la morte

23 Che cos’è la contenzione

25 Il catalogo delle sofferenze

28 Manette di gomma, pasticche e pistole elettriche

36 È proprio necessario?

38 Si può dire di no?

41 La cortina del silenzio

43 T.S.O.!

45 Storie da letto (di contenzione)

46 I limiti legali

49 Le altre emergenze

50 T.S.O. per uno sfratto

51 Madre in T.S.O. perché le sottraggono il figlio

52 Il consenso informato

53 I parenti denunciano

55 Dal Sud al Nord sale la protesta

57 Non legacci ma legami

59 Il videoshock del CCDU

60 Estremi di reato

62 “Far finta di essere sani…”

64 Il campanello rotto

65 Alice era andata via

69 Ma quanti sono i “matti” italiani?

70 Reazione a catena

70 Le regole del gioco

71 Un secolo di divieti. Inutili?

73 Il testamento psichiatrico di Thomas Szasz

75 Istruzioni di autodifesa

79 E intanto, negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari

80 Storie dimenticate troppo in fretta

82 La falce di Papa Rocco

84 Il neo-manicomio

88 Che ne sarà di quella piccola grande donna

90 No alle ideologie!

93 Reclusione o assistenza?

98 Noi infermieri

100 “Stai lontano!”

104 I “nati per caso”

107 Spegnere il cellulare, ovvero: la comunicazione terapeutica

110 Le “cattive pratiche” sono solo quelle degli altri?

111 Paura, amore e voglia di vivere

126 La morte di Pan, la paura del “diverso”

128 Nel teatrino dell’urgenza

129 L’animale che è in noi

130 Il ciclo dell’aggressività

131 Scavare nel passato, scavare nel profondo

132 Evitare il conflitto

133 La paura dell’eroe

134 La paura nel ricordo

135 I matti hanno ragione?

141 Fiori di campo

142 Il luogo dell’urlo, ovvero: breve storia della contenzione

146 Terapia coniugale

147 Il Reparto Quattordici

151 Per un mondo migliore

154 Un vero matrimonio

157 Postfazione dell’avv. Francesco Miraglia

173 Bibliografia e riferimenti

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Psicofarmaci, tornerà a casa la bambina di 7 anni

4 aprile 2010 1 commento

 Modena 4 aprile 2010

                                                                                                         

In data 21 gennaio 2010, da parte del senatore Cristian De Eccher del PDL, veniva presentato un interrogazione parlamentare, riferito ad una minore di Mirandola con problemi di “ritardo mentale” curata con il farmaco antipsicotico usato per i pazienti psichiatrici e anziani affetti da demenza e con problemi comportamentali psichiatrici e schizofrenici, in altre parole con un farmaco non assolutamente testato per i bambini.

La vicenda di questa bambina di 7 anni nasceva nel mese di dicembre 2007, quando la scuola elementare di Cavezzo effettuava una segnalazione al servizio NPI dell’Ausl  di Modena distretto d Mirandola e al Tribunale per i Minorenni di Bologna su una presunta e preoccupante situazione di accudimento precario.

In un batti baleno, il 10 gennaio 2008, il Tribunale minorile emetteva un provvedimento in cui veniva disposto l’affidamento della bambina al servizio sociale  dell’ausl di Mirandola, affinchè la stessa minore venisse collocata in idonea struttura, e regolasse i rapporti  con i genitori.

Dopo la richiesta di sospendere, immediatamente, l’assunzione del sopra indicato farmaco da parte dell’avv. Francesco Miraglia, in pieno accordo con i genitori della bimba, veniva presentato ricorso al Tribunale per i Minorenni,  per contestare l’uso del  citato psicofarmaco a danno della bambina e per chiedere il rientro della stessa bambina nella propria famiglia, anche attraverso una CTU.

Ebbene, dopo un anno di perizia, in data 3 aprile 2010, , veniva notificato un decreto dal Tribunale minorile  che così decideva:  “si evince l’opportunità di sperimentare i rientri della minore presso la madre … con l’obbiettivo, se opportuno e possibile, di giungere ad un rientro definitivo della minore.” 

Ancora una volta, in qualità di avvocato sento il bisogno di rivolgermi all’opinione pubblica  per denunciare, come nella nostra regione considerata il paradiso dei servizi socio-sanitari, una bambina è stata costretta a subire una sofferenza inaudita e l’allontanamento dai propri genitori.

Gli stessi genitori sono stati considerati colpevoli dai servizi sociali e dal Tribunale per i minorenni per aver danneggiato la propria figlia, quando invece sono stati i servizi della NPI del territorio a prescrivere psicofarmaci non testati per i bambini e a colpevolizzare la stessa famiglia senza dare una adeguato sostegno.

Sicuramente il fatto che dopo  poco tempo,  il giudice minorile abbia recepito la sofferenza della bambina allontanata dalla sua famiglia e che abbia disposto un graduale rientro della stessa minore   è da considerarsi un fatto positivo ma dall’altra parte è la dimostrazione che sia i servizi socio-sanitari che la cosiddetta giustizia minorile necessità si una radicale riforma.

Tenere una bambina di 7 anni sotto trattamento di farmaci off-label e in un istituto per quai la metà della propria vita è senza dubbio un abuso.

La giustizia minorile con i suoi annessi e connessi non funziona, le nostre istituzioni trattano i bambini che presentano spie  o segni di disagio come veri e propri malati di mente da chiudere in orfanotrofio o piccoli manicomi.

Occorre che finalmente l’opinione pubblica prenda conoscenza e coscienza di queste problematiche relativi ai disagi infantili e adolescenziali trattati con psicofarmaci e sempre più spesso come vere e proprie patologie psichiatriche.

I danni fisici e psicologici conseguenti a questi trattamenti sono innumerevoli e che durano spesso per tutta la vita.  

Urge, quindi, una presa di coscienza da parte dell’opinione pubblica, delle nostre istituzioni e rappresentati politici su  problemi di questo genere che spesso vengono affrontati senza una adeguata ricerca scientifica e con farmaci di cui non si conoscono assolutamente gli effetti su i bambini, senza tralasciare, inoltre, l’urgenza di una riforma radicale dei vari servizi socio-sanitari e tribunale in merito.

Avv. Francesco Miraglia

Psicofarmaci, tornerà a casa la bimba affidata all’ausl

Assunse, psicofarmaci tornerà a casa

 

 

 

 

 

 

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La contenzione: la vergogna del silenzio.

15 aprile 2010 Nessun commento

Modena 14 aprile 2010

                                                                                                         

Il tema della contenzione è tematica gravissima di cui non se ne parla e non se ne scrive ma la si utilizza in segreto, in sottovoce, quasi di contrabbando in Italia, in tutte le regioni, in molti reparti ospedalieri e nelle strutture  geriatriche di lunga degenza, in particolare per gli anziani affetti da demenza o morbo di Alzheimer e per i pazienti psichiatrici over 70.

Difatti, la contenzione meccanica/fisica e farmacologica/chimica è pratica diffusa che supera secondo le poche statistiche anche recenti del ministero della salute il 50 % dei degenti.

L’aspetto più grave e paradossale, infatti, è che se pur esistano linee guida, protocolli, pubblicizzati soprattutto e negli accertamenti della qualità dell’ ospedalità pubblica e privata sono nella pratica spesso e volentieri completamente ignorati e spesso assolutamente disattesi.

Proprio in questi giorni la RAI ha mandato in onda un servizio riferito ad un paziente entrato per così dire normale in reparto psichiatrico, il quale dopo essere stato ininterrottamente legato, fissato a letto di contenzione per più di 100 ore  consecutive è morto.

E’ risultato anche che in quell’ospedale esistevano protocolli e linee  guide, ma il primo reato contestato agli  psichiatri e a tutto, il personale è stato di falso ideologico.

Difatti, nella cartella clinica, documento medico/legale in cui è obbligatorio registrare interventi, (terapeutici e clinici) come la contenzione,  non esisteva alcuna  traccia di contenimento o altro.

Il dibattito che ne è seguito tra il direttore  del dipartimento  di salute mentale e gli avvocati è stato davvero desolante, si ha avuto la sensazione che la  vittima non fosse il paziente deceduto ma bensì gli operatori e medici.

Tuttavia, sarebbe estremamente fuorviante colpevolizzare o criminalizzare gli operatori psichiatrici in queste situazioni, è indubbio che quest’ultimi sono le autentiche e vere cenerentole  della sanità: con stipendi da fame, i più bassi d’Europa, con turni massacranti; spesso due infermieri in un turno si trovano a dover gestire più di 50/60 pazienti, senza gratificazione, senza carriera, tra frustrazione e demotivazione.

La contenzione è, infatti, il metro più autentico di valutazione della psichiatria.

Progetti, tipo porte aperte e senza camicie di forza chimiche o fisiche sono possibili dove c’è personale preparato e sufficiente che lavora in accordo con il territorio e che quando si trova di fronte ad un paziente pericoloso a se o ad altri (da legare!) si attivi immediatamente per utilizzare  tutte le strategie, alternative per evitare che le corde possano essere scambiate anche per brevissimo tempo per uno strumento di cura.

Un capitolo del libro “La notte dell’Assistenza”  curato 10 anni fa da Belloi/Valgimigli e anche dallo stesso prof. D’Autilia, recitava testualmente: le corde non curano mai, veniva, a tal proposito, presentata una vera e propria alternativa alla contenzione fisica e alla  camicia di forza;  la contenzione relazionale cioè.

La nota dolente è che ci riempiamo la bocca  sulla chiusura dei manicomi ma  abbiamo reparti psichiatrici a porte chiuse che la dicono lunga sulla effettiva cancellazione del concetto di  pericolosità dei pazienti psichiatrici.

Purtroppo, il giudizio della pericolosità sociale è ben presente nella nostra mente e nelle azioni degli  psichiatri e infermieri.

Si contano sulle punte delle dita, e sono davvero eccezionali i reparti di  diagnosi cura e strutture psichiatriche che hanno in organico psicologi o educatori, i quali sono gli unici che possano davvero operare sulle relazioni, soprattutto nel rapporto con gli altri.

Gli psicologi, però, non fanno turni di guardia non sono presenti la notte sabato / domenica e le altre feste comandate.

Questo libro della Manicardi “Italiani da slegare  contenzione la vergogna del silenzio deve fare aprire gli occhi su una situazione gravissima di un problema senza voce che non può essere circoscritto solo a Modena ma è un problema che riguarda tutta la nostra realtà italiana.

Credo di essere uno dei pochi avvocati a cui da circa 10 anni si rivolgono pazienti psichiatrici con condizioni socio economiche più svantaggiate e che sulla contenzione modenese dal 1998 ad oggi  vanta un  voluminoso dossier in cui spesso è volentieri il reato di falso ideologico è perfettamente consumato, la non registrazione in cartella clinica, il non controllo dei pazienti legati sono persistiti ininterrottamente per anni.

Purtroppo, dobbiamo anche constatare che poche, pochissime volte i nostri  magistrati si adoperano per fare chiarezza su  queste vicende, e quando ci scappa il morto la questione viene liquidata con la consueta motivazione: tragica fatalità.

Il cambiamento, quindi, di queste situazioni può avvenire solo attraverso un cambiamento di mentalità, di cultura degli operatori e con l’introduzione di nuove figure,  le cui presenze nei reparti psichiatrici  più che urgente è indispensabile.

  

Avv. Francesco Miraglia

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Bimba contesa: indagati i servizi sociali. L’accusa è di lesioni aggravate.

8 maggio 2010 1 commento

                                                                                              

                                                                                              Modena 29 aprile 2010

 In merito alla nota del sindaco di Castelfranco sulla vicenda dei 5 operatori indagati dalla Procura, in qualità di avvocato di fiducia della sig.ra Famigli Francesca, che da più di un anno sta lottando contro i servizi sociali per riavere sua figlia di 6 anni, letteralmente portatagli via dal Tribunale per i Minorenni di Bologna su indicazioni e relazioni degli operatori del servizio socilae e dell’ausl, sento il bisogno di rivolgermi all’opinione pubblica.

Difficili e conflittuali continuano ad essere i rapporti tra la mamma della bambina e i servizi sociali, rapporti non più di natura oggettiva ma di natura puramente soggettiva.

Difatti, quando la mamma avvertiva il rischio di violenza e presunti abusi nei confronti della figlia, la stessa immediatamente si rivolgeva agli operatori in questione per ottenere risposte, ma gli stessi non si sono sentiti in dovere neanche di prendere minimamente in considerazione le preoccupazioni della mamma. se non quelle di consigliare alla stessa di rivolgersi al centro di salute mentale-

Gli stessi operatori, inoltre, non solo non hanno preso in considerazione la mamma ma hanno, anche,  completamente ignorato le preoccupazioni per la salute psicofisica della bambina segnalate da parte del consulente di parte Prof. Mauro Mariotti -neuropsichiatra infantile, il quale oltretutto più di 3 masi chiedeva un incontro urgente con gli stessi operatori a tal proposito, ma anche questa richiesta da parte degli operatori è stata totalmente ignorata.

Risulta chiaro, che di fronte a questa vicenda gli stessi operatori hanno dimenticato quali che sono le loro funzioni e il loro compito che la legge gli impone, dimenticano, cioè, il dovere di segnalare la vicenda al Tribunale per i minorenni e alla stessa Procura della repubblica, quindi la denuncia in questione è quanto meno grave e preoccupante.

L’intervento e l’indignazione del sindaco, perciò, che “dichiara di non conoscere nel merito la vicenda” e che esprime solidarietà senza se e senza ma è a dir poco a sproposito e scorretto.

A sindaco, va ricordato che in vicende del genere, il suo compito e dovere è quello di stare dalla parte dei più deboli: la bimba di 6 anni va tutelata e difesa, soprattutto da questi operatori, che, sicuramente, meritano fiducia e stima solo dopo, però, che la magistratura ha fatto il suo corso.,

E’ fuor di dubbio che gli operatori coinvolti avranno tempi e modi per difendersi in tal caso va anche ricordato al sindaco che in siffatti casi il silenzio è a dir poco… obbligatorio.

Visto ancora che il sindaco non ha ritenuto indispensabile ed opportuno disporre immediatamente l’avvicendamento di tutti gli operatori, indagati e coinvolti nel caso, in palese conflitto di interessi con la mamma della bambina, oggi stesso mi rivolgerò al Presidente del Tribunale per i minorenni affinchè intervenga  in merito 

Avv. Francesco Miraglia

La bambina va restituita alla sua mamma

bimba contesa

Categorie:Minori, Scelta di campo Tag:

Mi autosospendo dal fare la mamma

1 giugno 2010 Nessun commento

        01-06-2010
 http:«Mi autosospendo dal fare la mamma»
La scelta disperata della donna che denunciò i servizi sociali
CASTELFRANCO – Non è cambiata la situazione di Francesca Famigli, la donna castelfranchese a cui è stata sottratta la figlia di sei anni dopo una tormentata vicenda matrimoniale.
Qualche settimana fa la donna, che da tempo può vedere la sua bambina soltanto un’ora a settimana ed in presenza degli operatori nonostante non sia mai stata accusata di ‘violenze’ di nessun genere nei confronti della piccola, aveva denunciato le assistenti e i responsabili del servizio di Castelfranco accusandoli di «aver trascurato importanti aspetti di salute» della minore che era loro, anche formalmente, affidata.
Sul caso la magistratura di Modena ha avviato un’indagine e il procuratore aggiunto Lucia Musti l’ha accolta iscrivendo nel registo per omessa denuncia, abuso d’ufficio, violenza privata e lesioni personali con circostanze aggravantile assistenti sociali del Comune di Castelfranco, insieme alla psicologa che si occupa dell’area minori e al referente dell’Istituzione per i servizi sociali del Comune.
Per questo la madre della piccola, supportata dall’avvocato Francesco Miraglia, che la segue nella sua battaglia, aveva chiesto di rivedere urgentemente i protocolli di affidamento e di visita, con l’idea di poter ottenere anche che ad occuparsi della piccola fossero assistenti sociali diverse da quelle coinvolte nella scottante questione.
Madre e avvocato si erano rivolti alla Direzione sanitaria dell’Ausl per ottenere un incontro urgente e ridiscutere della situazione ma pare che nessuno habbia ancora risposto: «Sulle precarie condizioni di salute della bambina (motivo per cui è stata avviata l’indagine ndr) fino ad ora non sono state fatte certificazioni di sorta e il servizio sociale ha anzi tenuto un atteggiamento punitivo e colpevolizzante nei confronti della mamma – scrive l’avvocato rivolgendosi al direttore sanitario dell’Ausl Modena – anzi, cosa ancor più grave, per la madre, che non ha alcun disturbo psichiatrico è stato addirittura predisposto un programma terapeutico finalizzato alla collaborazione con le stesse assistenti sociali iscritte nel registro degli indagati».
«Tutto ciò ha costretto la mia assistita a prendere una sofferta e amara decisione – continua l’avvocato – piuttosto che danneggiare la propria figlia con tensioni continue e con situazioni troppo pesanti da gestire per una bimba ha preferito autosospendersi dal ruolo di mamma in attesa di operatori e situazioni di fatto diversi».
Ora di fatto la bambina che rimane in carico alle assistenti non vedrà più la sua mamma, nemmeno per qell’oretta alla settimane durante la quale le consegnava bigliettini e disegni che parlavano di nostalgia dei tanti momenti semplici passati insieme.
(al.pe.)
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Cassazione Penale, sez. III, 27-02-2009

15 gennaio 2010 Nessun commento
Cassazione Penale, sez. III, 27-02-2009 (20-11-2008), n. 8809 – Pres. VITALONE Claudio – Est. MULLIRI Guicla I. – P.M. CIAMPOLI Luigi – V.R. 

 

OSSERVA

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con sentenza in data 17 gennaio 2008 la Corte d’Appello di Catania ha confermato la condanna che il Tribunale di Catania aveva irrogato a V., alla pena di 3 anni di reclusione, per fatti di violenza sessuale in danno della figlia minore di anni 7.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il V. deducendo.

1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e d) in rel. agli artt. 178 e 603 c.p.p., art. 495 c.p.p., comma 2 per essere stata disattesa la sua istanza di integrazione istruttoria – formulata nei motivi di gravame e reiterata dinanzi alla Corte di Appello – avente ad oggetto l’espletamento di una perizia psicologica sulla minore dal momento che le indagini e quindi il giudizio si erano basati esclusivamente su una ct. eseguita dal P.M. e di una consulenza fatta svolgere dalla p.o., entrambe, in assenza della difesa. Per di più, non vi è neanche documentazione video o fono registrata di tali consulenze sì da poter verificare sia il linguaggio verbale che quello comportamentale della minore durante l’atto.

Si osserva altresì che la reiezione di tale istanza integratoria da parte della Corte d’Appello è avvenuta anche sulla base dell’affermazione – erronea – secondo cui non vi sarebbero contrasti tra la ct. del P.M., quella disposta dal giudice civile nella causa di separazione e quella eseguita su impulso della p.o. all’epoca non ancora costituita parte civile.

2) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), prima e seconda parte in rel. agli artt. 459 e 499 c.p.p. e art. 530 c.p.p., commi 1 e 2 assumendo, cioè, che la sentenza impugnata è affetta da gravissime lacune motivazionali oltre che da palese contraddittorietà ed illogicità sia endogena che esogena.

In sostanza, la Corte, pur avendo dato per ammesso che il V. non sia un pedofilo (come attestato anche dalle due consulenze redatte per conto del P.M. e del giudice della separazione) gli attribuisce ugualmente condotte che, per la loro brutalità e devianza, sono incompatibili con una personalità ritenuta normale.

In ogni caso, la perizia psicologica, redatta dal ct. del P.M., la sua audizione, la perizia psicologica redatta per conto della p.o. e le dichiarazioni rese da tale consulente convergono tutte nell’affermazione secondo cui le condotte contestate non avrebbero potuto che essere poste in essere da soggetto pervertito.

Ed inoltre, la sentenza è viziata perchè ha assolutamente disatteso le conclusioni delle consulenze già dette che, dopo avere esplorato l’ambito familiare della vittima ed il suo quadro personologico e, dopo aver analizzato le dichiarazioni del bambina ed il suo vissuto emotivo, hanno raggiunto conclusioni che disattendono quelle della Corte. Ed infatti, è stato escluso che i disegni fossero indicativi di un trauma da abuso e che nel comportamento della bambina vi fossero segnali della violenza subita. Al contrario si è dato atto del profondo coinvolgimento della minore nelle vicende di separazione della madre e del fatto che il suo narrato fosse caratterizzato da “ripetitività” e “rigidità” e da “assenza di emotività”.

In tal modo, la Corte ha disatteso il monito, pervenuto anche da decisione di questa S.C., circa il rischio che il minore non distingua il vissuto dall’immaginato e che adotti comportamenti che sono solo ripetitivi di un canovaccio gradito all’adulto (nella specie la madre) per assecondarlo e compiacerlo.

Anche sotto il profilo del “movente”, sebbene tutti i consulenti convengano nel sottolineare un certo “ambivalente rancore” della minore nei confronti del padre per essersene andato di casa e per gli atti di violenza, la Corte conclude affermando che “se la minore smentisse il movente del suo racconto accusatorio non potrebbe non coincidere con un fine vendicativo che proprio stona a livello di psicologia infantile” (v. f. 9).

Sostiene, invece, il ricorrente che, nella specie, si sarebbe in presenza di una chiara immedesimazione della minore nei travagli della madre per la separazione e si conclude osservando che le immagini e gli atteggiamenti riferiti da una bimba di 7 anni ben avrebbero potuto essere da lei appresi visionando le video cassette hard presenti nell’abitazione ed avendo la stessa bimba detto di essere in grado di utilizzare il videoregistratore.

La sentenza gravata sarebbe quindi inficiata da più vizi perchè, sebbene richiamate alla loro attenzione, tutte queste circostanze non sono state adeguatamente considerate e, per di più non è stata vagliata neanche l’ipotesi di un giudizio assolutorio ex art. 530 cpv. c.p.p..

3) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in rel. all’art. 43 c.p., comma 1, e artt. 609 bis, quater, septies c.p. e art. 530 c.p.p., commi 1 e 2 assumendo, cioè, la contraddittorietà dell’attribuzione dei fatti all’imputato per “cretineria” dal momento che ciò non darebbe vita all’elemento psicologico del dolo.

In ogni caso, non sarebbe stata adeguatamente scandagliata la possibilità di un’assoluzione neanche ex art. 530 cpv. c.p.p..

4) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in rel. agli artt. 133, 62 bis e 69 c.p. assumendo, cioè, la non adeguata graduazione della pena in nome di un’asserita – ma non meglio motivata – “gravità” del fatto.

In udienza, la difesa ha presentato motivi aggiunti (tempestivamente già depositati presso la Corte d’Appello di Catania) con allegata una consulenza di parte avente ad oggetto un’analisi psicocriminologica degli elementi probatori risultanti dagli atti di causa.

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Prima di analizzare le censure del ricorrente, si impone qualche premessa sui limiti del giudizio di legittimità.

La Corte Suprema non è chiamata a “sovrapporre” la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì a stabilire se detti giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; se ne abbiano fornito una corretta valutazione dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti; se i criteri logici seguiti nello sviluppo delle varie argomentazioni siano adeguati e coerenti alla definitiva selezione delle alternative decisorie.

Il vizia logico della motivazione, inoltre, nelle sue varie concrete espressioni – contraddittorietà, illogicità, omessa considerazione di circostanze decisive e, pur anche, travisamento di fatto – deve essere riscontrabile nel testo stesso della motivazione, attraverso un adeguato confronto tra le varie posizioni che vi si sono inserite, ma senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali. Ed è a tal fine che il giudice di merito ha l’obbligo di indicare con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali fonda la propria decisione, onde consentire all’interessato di formulare le più appropriate censure ed, alla Corte di cassazione, di esercitare la funzione di controllo che le è propria.

Osservate tali regole ed accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice ha seguito il corretto percorso, senza subire gli effetti di una riduttiva indagine conoscitiva o di un’imprecisa ricostruzione del contenuto della prova, lo scrutinio di legittimità deve ritenersi completamente esaurito.

Detto in estrema sintesi, il giudice di legittimità (che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge) non può divenire giudice del “contenuto della prova” non competendogli un controllo (riservato esclusivamente al giudice di merito) sul significato concreto di ciascun elemento probatorio.

L’unico apprezzamento consentito è sulla logicità della motivazione quale desumibile dal testo del provvedimento impugnato.

Tutto ciò puntualizzato doverosamente, non può sfuggire come, nella specie, il raffronto tra le ragioni del ricorrente ed i contenuti della sentenza censurata facciano effettivamente emergere almeno un punto sul quale il, pur attento e scrupoloso, argomentare dei giudici di merito sembra “ripiegarsi su sè stesso” risolvendosi in una mera affermazione di principio autonoma e non consequenziale al ragionamento pregresso o a precisi principi psicologici.

La Corte ha ritenuto fondata la decisione del giudice di primo grado muovendo dalla premessa che la responsabilità dell’imputato si fonda sul complesso di questi elementi:

- le parole della bambina apparsa attendibile fin dal primo momento;

- le ripetute indagini psicologiche alle quali è stata sottoposta in punto di attendibilità con esiti tali da escludere la necessità di ulteriori accertamenti;

- assenza di contraddittorietà negli esiti delle consulenze tanto che la stessa difesa ha fatto proprie le conclusioni del ct. del P.M. – il comportamento delle parti in causa a cominciare dalla madre che – sebbene risultata essere stata picchiata ripetutamente dall’ex coniuge – non ha detto cose che ne potessero aggravare la posizione ed ha finito per riferire degli specifici

episodi solo per quanto a sua volta appreso dalla bambina limitandosi a soggiungere che, con il senno di poi, forse, alcuni segnali e sospetti avrebbero potuto esserci stati. Analogamente dicasi per la nonna materna.

- anche le consulenze disposte su entrambi i genitori hanno escluso, per un verso la influenzabilità, e, quindi, potenziale induzione da parte della madre verso la bambina e, per altro verso, che il padre fosse un “pedofilo”.

I giudici di merito, poi, non ha ritenuto di condividere il dubbio, insinuato nei motivi di appello, che la bimba avesse descritto cose viste fare da altri ritenendo corretto l’assunto dei giudici di primo grado secondo cui, in primo luogo, per fare ciò, si dovrebbe presumere qualcosa di indimostrato, secondariamente, perchè si dovrebbe teorizzare, da parte della bimba una callidità ed una malizia incompatibili con la sua età.

Per contro, i giudici di secondo grado non hanno mancato di evidenziare come, dalla relazione del consulente siano emersi – a riguardo dell’imputato – vari segnali di una personalità immatura sì da giustificare i ripetuti epiteti di “cretino” “scemo” monello” con cui è stato apostrofato anche dalla bambina la cui puntualità e coerenza nei propri racconti (alla madre, ai tre consulenti ed allo stesso Collegio di primo grado) è stata ribadita e richiamata più volte anche dai giudici di appello.

Orbene, anche in questa sia pur sintetica esposizione delle argomentazioni della Corte d’Appello, si profilano spunti di dubbio e di riflessione a cominciare dal rilievo che è stato lo stesso consulente del P.M. a segnalare che la bambina manifestava un coinvolgimento emotivo maggiore proprio con riferimento alle violenze poste in essere dal padre nei confronti della madre e “mai relativamente invece a quelli che poi vennero definiti atti di libidine”. Ed è sempre il Dott. C. (consulente del P.M.) – riferiscono i giudici, nella propria sentenza – che asserisce, da un lato, che la bambina non mostrava i segni di un trauma dovuto a molestie sessuali e, dall’altro, che “non è possibile che fatti di quel genere si potessero verificare senza

lasciare traumi” e che “non è possibile, per dei meccanismi molto precisi nel modo di funzionare della mente degli esseri umani, in particolare dei bambini, perchè, nei bambini, i meccanismi di rimozione, di difesa – vengono chiamati così – che si mettono in atto normalmente negli adulti non sono operativi normalmente come nell’adulto” (ff. 4 e 5 sent.).

A fronte di ciò, i giudici di merito, si pongono giustamente l’interrogativo circa le ragioni per le quali la bambina abbia, comunque, fatto determinate affermazioni il cui contenuto – come sottolineato in precedenza – era di “atti esplicitamente sessuali (per affermazione concorde di tutti i ct.) al punto che, altrettanto unanimemente, era stato detto che quanto descritto “non poteva far parte del suo naturale patrimonio cognitivo attesa l’età”.

La risposta che la Corte offre, a questo punto, risulta, però, come “scollegata” dal contesto, fin a quel punto descritto ed analizzato compiutamente.

Sottraendosi alla soluzione alternativa proposta dal consulente della difesa “a fronte della puntualità con cui sono sempre stati riferiti quei fatti, i giudici affermano, infatti, il convincimento secondo cui il racconto della bambina non può che rispecchiare una realtà obiettiva perchè, diversamente “bisogna supporre cose che non sono emerse, che la bambina abbia visto fare quelle cose a qualcun altro che non sia il padre e che, poi con una malizia difficilmente compatibile con al sua età (sette anni) dopo averne percepito il significato infamante o comunque negativo le abbia attribuite al padre”.

Il punto è che la conclusione convinta che, la Corte ritiene di affermare si risolve in un’affermazione sostanzialmente apodittica che non da conto delle emergenze fin lì attentamente analizzate e riportate e, soprattutto, fa un’asserzione – circa la conformità dell’atteggiamento della bimba rispetto alla “psicologia infantile” – non adeguatamente confortata da pareri tecnici.

Lungi da volersi concludere – non essendo valutazione che spetta a questa Corte – che l’ipotesi drasticamente scartata dai giudici di appello sia invece verosimile, ciò che si vuole qui sottolineare è che la conclusione dei giudici non si sostanzia in un argomento logico inattaccabile ma lascia spazio a perplessità restando fermi dati incontrastati (e puntualmente richiamati anche dalla sentenza) quali l’assenza di segni riconducibili ad un evento traumatico o il fatto che i racconti della bambina fossero espressivi di un disagio da essa elaborato, più, per i ripetuti litigi dei genitori e per l’abbandono del padre, che, non per gli abusi sessuali (da lei descritti quasi incidentalmente a margine del racconto degli atti di violenza sulla madre). E’ anche possibile, come afferma la Corte che la “rappresaglia razionale” non sia una risposta attribuibile ad una bimba di sette anni ma è anche vero che la Corte trascura di approfondire soluzioni alternative ad emergenze in sè certamente contrastanti con la conclusione adottata con tanta decisione.

E’ come se, in ultima analisi, il convincimento dei giudici fosse stato – alla fin fine – indotto dalla “obiettività” dei racconti effettuati in termini e gesti “tanto chiari ed eloquenti da indurre al convincimento che non potesse averli appresi in altro modo che di persona” trascurando di analizzare funditus il profilo della riferibilità di detto apprendimento.

E’ indubbio che la particolare difficoltà nel trattare vicende come quelle in esame discende dal fatto che l’accusa è rappresentata dalla voce di giovani vittime che narrano fatti dei quali non dovrebbero avere esperienza e che non possono essere il risultato di una loro fantasia. E’ altrettanto fuor di dubbio, come dice la Corte, che difficilmente un minore può architettare da solo un racconto come quello qui fatto tuttavia, come già affermato anche in precedenti decisioni di questa S.C. (sez. 3^, 18.9.07, Scancarello, n. 37147), l’assunto secondo il quale “i bambini piccoli non mentono consapevolmente” “deve essere contemperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiarati attendibili se lasciati liberi di raccontare,

ma diventano altamente maleabili in presenza di suggestioni etero indotte” e che “se interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative del loro interlocutore”.

Nessun dubbio vuole introdursi circa l’assoluta buona fede della madre e dei parenti della bambina nel caso di specie, ma è certo che la “solidarietà” peculiarmente espressa dalla minore nei confronti della madre, le conclusioni negative di un primo consulente di ufficio (in sede civile) circa il verificarsi di abusi (sì da legittimare gli incontri della minore con il padre) e le stesse conclusioni “perplesse” del ct. del P.M., a proposito dell’assenza di traumi da abuso e di 

emotività nei racconti, avrebbero giustificato un maggior approfondimento da parte della Corte, vuoi, in ordine ad occasioni “alternative” di apprendimento di certe scene, vuoi, circa le potenziali interferenze svolte, sul narrato della minore, da tutti gli altri comportamenti aggressivi e prevaricatori posti in essere dal padre in famiglia. Gli stessi epiteti ripetutamente rivolti dalla minore al proprio padre – considerati dai giudici come rafforzativi del proprio convincimento – sono a ben vedere, poco coerenti con la maturità ipotizzabile di una bimba di sette anni (che sarebbe tanto sviluppata e distaccata rispetto agli abusi sessuali subiti dal

padre da – non solo – non mostrare alcun segno di emozione nel narrarli ma – per di più – riuscire a “classificarli” – con sorprendenti superiorità e distacco – come gesti di un “cretino”). Siffatti modi di essere evocano, una volta di più, semmai, il dubbio che, nella specie, gli effetti di ricaduta conflittualità familiare (e dell’intuibile disprezzo espresso dagli adulti verso l’imputato) non siano stati adeguatamente valutati.

Contrariamente a come sostenuto nel primo motivo di ricorso, non costituisce affatto, causa di nullità l’aver disatteso le istanze di integrazione istruttoria attraverso l’espletamento di una perizia psicologica, compito dei giudici di merito è, dunque, solo di rivalutare il bagaglio probatorio per cercare di pervenire ad una conclusione più convincente nelle direzioni indicate (mediante una semplice rilettura delle risultanze ovvero anche, se ritenuti necessari, attraverso gli approfondimenti tecnico-peritali del caso).

A tal fine, la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.

 

 

P.Q.M.

Visto l’art. 637 c.p.p. e ss.;

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE

15 marzo 2010 Nessun commento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

 

Dott. LUPO ERNESTO -PRESIDENTE ­

1. Dott. GRASSI ALDO -CONSIGLIERE ­

2. Dott. SQUASSONI CLAUDIA -CONSIGLIERE ­

3. Dott. GENTILE MARIO -CONSIGLIERE ­

4. Dott. FIALE ALDO -CONSIGLIERE ­ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA
 

sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE D’APPELLO di ROMA
nei confronti di:
1) Sc.Gi. N. IL (…)
2) De. Pa. N. IL (…)
3) Ma.Si.Ca. N. IL (…)
4) Pu.Ma. N. IL (…)
5) De.Si.We.Ke. N. IL (…)
avverso ORDINANZA del 09/05/2007 TRIB. LIBERTA’ di ROMA
sentita la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli ha applicato la misura cautelare della custodia carceraria, per il reato di violenza sessuale di gruppo, a Sc.Gi., De.Me.Pa., Ma.Si.Ca., Pu.Ma., Lu.Cr., De.Si.We.Ke., avendo come riferimento le investigazioni espletate dalla Polizia e dal Pubblico Ministero. Esse erano costituite dalle dichiarazioni plurime, reiterate e tra loro coincidenti dei genitori dei bambini, che sono state ritenute intrinsecamente credibili ed affidabili perché corroborate da riscontri esterni (tra i quali i più significativi sono le riprese audioregistrate effettuate dai genitori, l’esito della consulenza che aveva concluso come i piccoli avessero una sindrome post-traumatica da abusi sessuali, i certificati medici, la compatibilità dei luoghi ove, secondo i minori, avvenivano le violenze con le abitazioni dei coniugi Sc. e della Pu.).

In base a tali indagini, il Giudice ha ritenuto che le fonti probatorie fossero di tale gravità da sostenere la conclusione che vari alunni dello asilo di Ri., nel corso dell’anno 2005-2006, venivano condotti fuori dalla scuola dalle insegnanti De., Pu., Ma. e dalla bidella Lu.; indi venivano portati, con l’aiuto dello Sc. e di We., nelle case delle maestre ove erano narcotizzati, sottoposti con minacce e violenze, anche crudeli, a pratiche sessuali cruente ed invasive ed erano costretti a partecipare a riti satanici; alcuni atti sessuali, secondo i bambini, avvenivano anche nell’asilo.

In esito a richiesta di riesame degli indagati, il Tribunale della libertà di Roma, con ordinanza 10 maggio 2007, ha rilevato come i piccoli, tramite i genitori, descrivessero, con abbondanza di particolari, fatti atroci addebitabili a persone note; tuttavia, i Giudici hanno ritenuto che il materiale indiziario agli atti fosse insufficiente ed anche contraddittorio, si da non integrare la soglia di gravità richiesta dall’art. 273 C.p.p, per le seguenti ragioni.

A) Le denunce degli abusi sono avvenute con modalità temporali-espositive sicuramente “particolari”, se non “sospette”, dal momento che i genitori si erano più volte riuniti scambiandosi informazioni sul crescendo delle accuse;

B) La consulenza psicologica è stata posta in essere senza le cautele che la Carta di Noto consiglia al fine di assicurare la genuinità delle dichiarazioni dei minori: inoltre, l’esperto nominato dal Pubblico Ministero ha effettuato indagini che non gli competevano, ha usato un metodo non controllabile, non ha considerato che i sintomi di disagio dei minori potevano avere altre cause oltre l’abuso.

C) Non è stato accertato (anche perché mancano indagini sul punto) se fosse possibile che numerosi alunni si allontanassero da scuola con le maestre e la bidella, per un lungo lasso temporale, senza che alcuno si accorgesse della loro assenza e senza che alcuno accudisse ai bambini lasciati in asilo.

D) Non è stata spiegata la circostanza che i genitori, prelevando da scuola i bambini (fino a poco tempo prima sottoposti a sadiche pratiche sessuali che avrebbero dovuto lasciare anche esiti fisici), non si siano accorti di nulla ed anche i pediatri, nelle normali visite di controllo, non abbiano riscontrato esiti di violenza; i bambini non presentavano sintomi nel corso dell’anno scolastico 2005/2006, ma successivamente alla chiusura dello stesso.

E) Le descrizioni, da parte dei minori, delle case nelle quali avvenivano gli abusi sono generiche e non provano che i piccoli siano stati condotti nelle abitazioni degli indagati; il riconoscimento dei giocattoli, per il metodo con cui è avvenuto, non è decisivo.

Per l’annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo difetto di motivazione e sostenendo che gli elementi probatori, se valutati complessivamente, assumono un univoco significato dimostrativo della sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 273 C.p.p. Nei motivi principali ed aggiunti il Pubblico Ministero ricorrente rileva che: -il Tribunale ha trascurato la diversità tra “prova” funzionale alla affermazione di responsabilità ed “indizi” che permettono una misura restrittiva;

-le dichiarazioni dei genitori delle persone offese sono attendibili (in quanto riferiscono fatti e comportamenti direttamente appresi) e non è evidenziabile una reciproca suggestione o “cospirazione dei denuncianti a danno degli indagati”: l’arricchimento dei dettagli nella successione temporale delle denunce discende dallo approfondimento dei racconti dei bambini che, escussi con sempre maggiore attenzione, hanno fornito nuove informazioni;

-la consulenza psicologica, affidata ad una esperta nel settore, è stata condotta con le metodologie e le cautele suggerite dalla Carta di Noto e la videoregistrazione non è stata sempre effettuata per la reazione negativa dei bambini; il sopralluogo presso la scuola e la osservazione esterna delle abitazioni degli indagati, effettuati dalla consulente, erano opportuni per valutare l’attendibilità dei minori;

-i bambini presentano comportamenti sessuali preoccupanti ed atipici per la loro età e segni di sofferenza: solo l’apprezzamento ed il discernimento di quei sintomi da parte dei genitori si colloca dopo la chiusura della scuola: sul punto, manca la valutazione delle dichiarazioni dei sanitari e pediatri;

-sussistono riscontri esterni alle accuse dei dichiaranti quali gli indicatori fisici degli abusi (irritazione dei genitali, l’anite rossa di una piccola ed il setto all’imene di una altra, i residui di benzodiazepine su due minori), l’individuazione dei giocattoli, la videoregistrazione dei colloqui tra genitori e figli.

Hanno presentato memorie il prof. Co., per gli indagati De. e Sc., ed il prof. Ta.; questa ultima memoria non è stata ritenuta ammissibile per il decisivo rilievo, che assorbe ogni ulteriore considerazione, che il prof. Ta. tutela la posizione di De.Ma.Ca. che non è tra le vittime dei reati oggetto della impugnata ordinanza.

La prima censura non trova conforto dalla lettura del testo del provvedimento in esame.

È noto come la nozione di indizio assuma un significato ed un valore diverso a seconda che si faccia riferimento alle prove c.d. logiche o indirette (che, a determinate condizioni, sono sufficienti per affermare la responsabilità di un imputato) ovvero a quegli elementi delle indagini, che non assurgono tecnicamente al rango di prova, ma legittimano una misura cautelare.

In questo secondo caso, è necessario che il quadro indiziario offerto dall’organo della accusa, considerato nel suo complesso, sia connotato dal requisito della gravità consistente nella alta probabilità (non nella certezza richiesta in sede di giudizio per l’affermazione della responsabilità) capace di resistere ad ipotesi alternative, della esistenza del reato e della attribuibilità dello stesso allo indagato.

Pertanto, gli indizi richiesti dall’art. 273 C.p.p, valutati globalmente e collegati tra di loro in modo organico, devono essere idonei a configurare un quadro di elementi probatori (sia pure non definitivo e suscettibile di revisione critica) tale da fare apparire consistente la tesi della accusa.

Non si deve disconoscere la differenza tra il giudizio preordinato alla sentenza di condanna e la delibazione funzionale all’esercizio del potere cautelare; tuttavia, anche in questa ipotesi, necessita che gli elementi a carico dello incolpato conducano ad un giudizio prognostico di qualificata probabilità di colpevolezza, che solo offre la garanzia che le misure restrittive della libertà abbiano carattere eccezionale.

Tanto premesso, si osserva come il Tribunale non abbia fatto una indebita confusione tra indizi e prove e tra la nozione di gravità del compendio istruttorio indispensabile per una declaratoria di responsabilità e quella che permette una misura cautelare personale.

Dei ricordati principi hanno fatto buon uso i Giudici di merito i quali, pur rilevando qualche elemento a carico degli indagati, non hanno ravvisato la necessaria, ragionevole probabilità di colpevolezza a causa, soprattutto, della mancanza di riscontri alle asserzioni delle persone informate sui fatti (questi elementi di controllo, secondo il Tribunale, erano necessari in virtù della qualità degli accusati e della giovanissima età degli accusatori) e della circostanza che alcune emergenze non erano conciliabili con la ipotesi accusatoria.

All’evidenza, la conclusione dei Giudici, immune da vizi logici, è presa allo stato degli atti, cioè, con riferimento al coacervo probatorio da loro conosciuto e conoscibile ed alle investigazioni espletate, al momento della richiesta della misura, che sono suscettibili di ulteriori sviluppi e possono accrescersi con l’apporto di nuove acquisizioni.

Prima di analizzare le residue censure del Ricorrente, si impone una premessa sui limiti del giudizio di legittimità.

Il controllo della Cassazione, in presenza di un eccepito vizio motivazionale, ha un orizzonte circoscritto e va confinato alla verifica della esistenza di un apparato argomentativo non contraddittorio né manifestamente illogico del provvedimento impugnato.

La novazione legislativa, introdotta con la L. 46/2006, permette alla Cassazione di valutare la razionalità e coerenza della motivazione avendo come referente anche gli atti processuali segnalati dal ricorrente; la possibilità di una indagine extratestuale non ha alterato la funzione tipica della Cassazione. La modifica ha attribuito solo alla Corte di legittimità la facoltà di verificare la tenuta logica del provvedimento impugnato, oltre i limiti dello stesso, avendo riguardo agli atti processuali che il ricorrente ritiene arbitrariamente non considerati o male interpretati.

Rimane fermo il divieto per la Cassazione -in presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria -di una diversa valutazione delle prove, anche se plausibile.

Di conseguenza, non è sufficiente, per invocare il nuovo vizio motivazionale, che alcuni atti del procedimento siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione diversa e più persuasiva di quella operata nel provvedimento impugnato; occorre che le prove, che il ricorrente segnala a sostegno del suo assunto, siano decisive e dotate di una forza esplicativa tale da vanificare l’intero ragionamento svolto dal Giudice sì da rendere illogica o contraddittoria la motivazione (conf. Cassazione sentenze 30402/06, 23781/06, 23528/06, 23524/06, 22256/06, 20245/06, 18955/06, 19584/06).

Nel caso concreto, il Tribunale ha preso in esame tutte le risultanze degli atti, ha avuto cura di indicare le fonti probatorie dalle quali ha attinto il suo convincimento ed ha sorretto le conclusioni con argomentazioni prive di vizi giuridici ed immuni da manifesta illogicità; pertanto l’ordinanza non è sindacabile in questa sede.

In tale contesto, il Ricorrente non segnala alcun atto da qualificarsi decisivo, nel senso precisato, ma propone una rinnovata ponderazione delle emergenze processuali alternativa a quella correttamente effettuata dai Giudici di merito; pertanto, introduce problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità.

Inoltre, le censure ora al vaglio della Cassazione erano già state sottoposte alla attenzione del Tribunale e disattese con articolato iter motivazionale del quale il Ricorrente non sempre tiene conto nella redazione delle sue censure che, sotto tale profilo, sono spesso prive della necessaria concretezza perché non in sintonia con le ragioni giustificative del provvedimento impugnato.

L’esposto rilievo di carattere generale può essere integrato con un esame delle censure specifiche rivolte alla ordinanza dal Pubblico Ministero ricorrente.

La particolare difficoltà che il caso pone si incentra nella circostanza che l’accusa è rappresentata dalla voce indiretta delle giovani vittime, che narrano di fatti dei quali non dovrebbero avere esperienza e che non possono essere il frutto della loro personale confabulazione; le parti lese, per la loro età e conseguente limitata capacità cognitiva, non sono in grado di architettare un falso ed elaborato racconto come quello enucleato nei capi di imputazione.

Tuttavia, l’assunto secondo il quale i bambini piccoli non mentono consapevolmente e la loro fantasia attinge pur sempre ad un patrimonio conoscitivo deve essere contemperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiaranti attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni eteroindotte; interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative dello interlocutore.

Necessita, quindi, che le dichiarazioni dei bambini siano valutate dai Giudici con la necessaria neutralità ed il dovuto rigore e con l’opportuno aiuto delle scienze che hanno rilievo in materia (pedagogia, psicologia, sessuologia); l’esame critico deve essere particolarmente pregnante in presenza di dichiarazioni de relato.

Tale cautela non è mancata nel caso concreto ove la questione centrale consiste nello stabilire se lo snodarsi dei fatti (così come gli adulti con molteplici e convergenti dichiarazioni sostengono di avere appreso dalle fonti dirette) corrisponda a quanto i bambini hanno realmente vissuto.

Sulla attendibilità dei genitori delle vittime deve farsi una preliminare precisazione che supera ogni equivoco sul punto della loro buona fede.

Né il provvedimento impugnato né le difese degli indagati hanno rilevato che i piccoli siano stati consapevolmente manipolati dai genitori o che sia evidenziabile una loro “cospirazione” (come definita dal solo Pubblico Ministero); è indiscusso che i genitori hanno agito con la intenzione di tutelare al meglio e di proteggere i loro bambini, ed altri bambini, dal pericolo di reati gravissimi che possono determinare danni irreversibili al loro futuro, equilibrato sviluppo.

Altra è la tematica introdotta dai difensori i quali sostengono la tesi di un “contagio dichiarativo”, cioè, di un sofisticato meccanismo psicologico che in teoria può verificarsi, come seri studi nel settore hanno confermato.

In estrema sintesi, tale contagio si configura come uno scambio di informazioni e dati tra individui che porta a modifiche anche radicali nelle convinzioni relative a quanto accaduto e, nella sua forma estrema, determina il formarsi di convincimenti che non corrispondono alla realtà dei fatti.

Il meccanismo potrebbe essere stato innescato dalle domande manipolatorie dei genitori, alle quali i bambini hanno fornito risposte compiacenti, ed essersi incrementato con il passaggio tra gli adulti di conoscenze, aspettative e preoccupazioni.

I Giudici del Tribunale (pur dando atto della possibilità che i parenti abbiano interrogato i bambini in modo improprio ottenendo risposte non genuine) non hanno preso una decisa posizione sul tema, né può prenderla questo Collegio al quale istituzionalmente non spetta il compito di valutare le prove.

In altra sede, la tesi difensiva potrà essere confermata, o squalificata, solo dopo una accurata ricostruzione delle modalità con le quali si sono svolti gli interrogatori dei piccoli e sono veicolate le informazioni tra le famiglie.

Di conseguenza, è apprezzabile la cautela usata dal Tribunale, che non ha espressamente concluso sulla evidenza di un meccanismo di suggestione a catena dei genitori, ma ha rilevato che le loro denunce erano “se non sospette, sicuramente particolari” perché, prima di avvisare l’autorità, si erano più volte riuniti, confrontandosi a vicenda e scambiandosi informazioni, anche alla presenza dei figli.

La possibilità che gli adulti abbiano influito con domande suggestive sulla spontaneità del racconto dei bambini ha avuto conferma almeno in due casi nei quali i Giudici del Tribunale hanno rilevato atteggiamenti prevaricatori (precisamente nelle videoregistrazioni) evidenziando una “forte e tenace pressione dei genitori sui minori” ed “una forte opera di induzione e di suggerimento nelle risposte”.

Per superare questa impostazione, logica e plausibile, il Ricorrente insiste sulla tesi del formale valore di prova documentale delle videoregistrazioni fatte in un momento in cui i piccoli “non avevano ancora sviscerato i dettagli molto cruenti”; in tale modo, sostiene che l’arricchimento dei primi narrati dei bambini possa essere il frutto della capacità di ascolto dei genitori. La impostazione ha una sua ragionevolezza, ma non affronta l’argomento decisivo del metodo usato dai parenti per intervistare i minori e del possibile condizionamento reciproco dei vari dichiaranti.

Queste erano le problematiche, ancorate a precisi dati fattuali, che hanno indotto il Tribunale a rilevare una situazione di “sospetto” ed a ricercare conferme e “seri elementi” che corroborassero l’impianto accusatorio. I Giudici hanno osservato come le emergenze agli atti (in particolare, la consulenza psicologica ed i certificati dei sanitari) non fornissero un valido conforto alle dichiarazioni dei genitori ed, anzi, alcune risultanze fossero incompatibili con il racconto dei bambini.

Ora, è indiscusso che l’indagine sulla situazione dei minori richiedeva specifiche cognizioni tecniche che esulavano dalla scienza privata dello inquirente e dovevano essere affidate ad un esperto (cui competevano attività strumentali allo espletamento dello incarico, ma non investigative in quanto l’accertamento dei fatti è di esclusiva competenza della autorità giudiziaria).

Il Pubblico Ministero ha proceduto ex art. 359 C.p.p (implicitamente, ma discutibilmente ritenendo che la situazione psicologica dei bambini non fosse passibile di mutazione nel tempo) per cui la consulenza effettuata ha valore solo endoprocessuale, salvo l’eventuale utilizzo nei riti speciali o nel giudizio ordinario previo accordo delle parti.

Il Pubblico Ministero non aveva l’obbligo di affidare la consulenza a sensi dell’art. 360 C.p.p o sollecitando un incidente probatorio. Tuttavia, la scelta di optare per la procedura non garantita, unita a quella dello esperto di non videoregistrare i colloqui (a ragione criticata nella ordinanza), ha privato gli indagati della facoltà di controllare, tramite i difensori ed i propri consulenti tecnici, l’operato dello esperto.

La questione, così come focalizzata nel provvedimento impugnato, non si incentra sulla correttezza dei protocolli e del metodo (che è oggetto dei motivi di ricorso), ma sulla verificabilità degli stessi, che non può essere sostituita da una acritica accettazione delle conclusioni del consulente.

In coerenza con questa impostazione, la fondamentale critica, che il Collegio reputa pertinente, formulata dal Tribunale e dai difensori allo elaborato dello esperto, riguarda la “fruibilità” dei risultati in sede processuale in quanto la metodologia usata non è ostensibile alle altre parti processuali.

Inoltre -dando pure per scontato che il parere dello esperto sia esatto -la questione non è risolta in quanto il vero problema consiste nello stabilire se i sintomi (che attualmente i piccoli manifestano e di allarmante gravità come riferito dai genitori) siano indice di validazione degli abusi sessuali.

La ricerca del rapporto eziologico tra i disturbi emotivi dei bambini ed i reati era necessaria in quanto è noto che non esiste una sindrome da stress specificatamente riferibile allo abuso sessuale.

Sul tema, i Giudici non hanno mancato di rilevare come lo stato delle attuali conoscenze in materia non permetta di individuare sicuri nessi di compatibilità tra sintomi di disagio ed eventi traumatici specifici.

Il Tribunale, inoltre, ha ben sottolineato che i sintomi allarmanti dei minori si sono manifestati non durante l’anno scolastico, ma in epoca successiva.

In realtà -e non in armonia con quanto avviene normalmente per il danno post traumatico -gli indicatori, che il Ricorrente collega ad abuso sessuale, sono tardivi e, per alcuni bambini, si sono manifestati dopo le prime denunce. Solo in un secondo momento, i genitori hanno fatto una lettura retroattiva di comportamenti già ritenuti nell’alveo della normalità, mentre alla uscita dalla scuola non hanno, inspiegabilmente, riscontrato nei loro bambini (oggetto fino a poco tempo prima di atrocità di ogni tipo) alcun segnale di sofferenza e di disagio psichico.

In tale situazione, i Giudici hanno concluso come la circostanza che i minori ora presentano sintomi da stress (ed, anzi, che sempre più bambini, oltre alle attuali parti lese, manifestano sintomi) non rappresenti un elemento decisivo da cui dedurre l’abuso sessuale.

Con il rilevare lo scollamento temporale tra fatti e sintomi (che diventano più consistenti con il procedere delle indagini), il Tribunale ha aperto alla possibilità che il malessere dei bambini sia derivato, se non totalmente almeno in parte, dagli effetti della c.d. vittimizzazione secondaria (cioè, dallo stress cui i piccoli sono sottoposti a causa delle reiterate e disturbanti interviste e visite mediche e dallo stato di ansia dei loro genitori che si è riverberato sulla serenità della famiglia ed ha inciso sul senso di sicurezza dei bambini).

La conclusione del Tribunale circa il non certo collegamento tra la situazione dei bambini ed abusi sessuali ha una sua coerenza ed è compatibile con le conoscenze scientifiche in materia; a tale convincimento, il Ricorrente contrappone una sua alternativa interpretazione che, pur dotata di una plausibile opinabilità, non è idonea a rendere illogico o inaccettabile il ragionamento dei Giudici.

Sussiste un altro elemento che, per il Pubblico Ministero, costituisce una conferma dell’esistenza dei reati e, precisamente, la circostanza che i minori manifestano conoscenze ed atteggiamenti erotici non consoni alla loro età anagrafica.

Come già osservato dal Tribunale, alcuni di questi comportamenti rientrano nel novero della comune curiosità o esplorazione dei piccoli nei confronti del loro corpo (e sono manifestazione di una normale sessualità, esistente anche nella loro fase evolutiva); altri comportamenti sono impropri ed atipici e dimostrano una conoscenza in materia incompatibile con l’età infantile.

In questo secondo caso, è lecito concludere che qualche bambino (altri potrebbero avere riprodotto gli atteggiamenti dei compagni per mimesi) ha avuto diretta percezione di atti sessuali (ma ciò potrebbe essere avvenuto anche attraverso filmati o scene in Televisione) o ne è stata vittima.

Ora il Ricorrente segnala nei bambini una attività autoerotica, giochi a sfondo sessuale e la simulazione di un coito, cioè, atteggiamenti che sono un “campanello di allarme” e che, nel contesto processuale in cui sono inseriti, possono fare ragionevolmente ritenere come possibile che i piccoli abbiano avuto esperienze di abuso sessuale.

La lettura fornita dal Pubblico Ministero del comportamento dei bambini potrebbe costituire un sugello del teorema accusatorio solo in presenza della qualificata probabilità che i fatti si siano svolti secondo la ricostruzione storica fissata nel capo di imputazione.

Questa evenienza è stata -e correttamente -messa in discussione nella impugnata ordinanza per i seguenti motivi.

Per il Ricorrente, a corroborare la tesi degli abusi, si pongono riscontri oggettivi quali i certificati medici relativi ai piccoli.

Proprio tali documenti, secondo il parere dei Giudici di merito (congruamente motivato e, pertanto, insindacabile in questa sede), costituiscono un punto debole della accusa.

I genitori hanno riferito che i figli hanno subito violenze fisiche invasive (anche con percosse e introduzione di vibratori o oggetti appuntiti nell’ano e nella vagina con fuoriuscita di sangue); a fronte di tali sevizie, che avrebbero dovuto lasciare evidenti ed immediati esiti fisici da trauma esistono solo due certificati medici, l’uno, attestante un setto all’imene che può essere esistente dalla nascita e, l’altro, una anite rossa che non è necessariamente riferibile ad atti di natura sessuale.

Da tali certificati, il Ricorrente trae argomento a sostegno del suo assunto. Il ragionamento del Pubblico Ministero contiene una petizione di principio perché trasforma l’oggetto da provare in criterio di inferenza: non è possibile da un indizio sicuro in fatto, ma equivoco nella interpretazione concludere per la certezza dell’evento che rappresenta il tema probatorio.

Più in generale, costituisce un ragionamento circolare e non corretto ritenere che i sintomi siano la prova dell’abuso e che l’abuso sia la spiegazione dei sintomi.

È vero che i bambini lamentavano arrossamento ai genitali e due minori presentavano all’esame tricologico residui di un tranquillante, che non veniva loro somministrato, ma questi elementi non sono sufficienti -come fatto presente dal Tribunale -a confortare la tesi che i piccoli fossero abusati o narcotizzati. Il disturbo nelle parti intime è frequente in età infantile (tanto è vero che moltissimi allievi dell’asilo, oltre a quelli che si assumono oggetto di abusi, lo presentavano) ed il test tricologico ha una valenza labile perché effettuato a distanza di molti mesi dai fatti.

Sostiene il Ricorrente che i sintomi sono stati dai genitori riscontrati durante l’anno scolastico, ma solo in un secondo momento sono stati ricondotti agli abusi sessuali; la prospettazione potrebbe essere sostenibile, seppure a stento, per i disturbi psicologici, ma non spiega come i parenti non si siano accorti subito dei segni fisici necessariamente residuati sul corpo dei figli dalle sevizie che i bambini -prima alcuni, poi, molti -lamentano.

Pertanto, si deve concludere con il Tribunale che l’esito degli accertamenti medici non è in armonia con le vere e proprie atrocità fisiche patite dai piccoli secondo il racconto dei genitori; allo stato delle investigazioni, è consentito rilevare che, se vi sono state violenze sessuali (ipotesi non scartata dal Tribunale), esse sono state perpetrate con modalità differenti da quelle riferite nelle denunce.

Per quanto concerne il riconoscimento da parte dei minori dei giocattoli esistenti nelle case delle maestre, le considerazioni dei Giudici del Tribunale sulla non decisività dello elemento probatorio sono condivisibili e logiche; trattasi di oggetti di uso comune abitualmente esistenti nelle case e negli asili per cui il loro riconoscimento pone ampi margini di incertezza e solo gli accertamenti in corso potranno chiarire se sono stati a contatto con le attuali parti lese.

La descrizione fatta dai piccoli e relativa alle abitazioni delle insegnanti è, a parere del Tribunale, generica e dalla stessa non si può desumere con certezza che i bambini siano stati effettivamente ivi condotti in orario scolastico; tale conclusione, in quanto implica un giudizio di fatto ed è sorretta da congrua e completa motivazione, non è censurabile da questa Corte.

Di contro, il Ricorrente insiste sulla certezza del riconoscimento sia delle case degli indagati sia dei giochi e chiede, in sostanza, a questa Corte una, non fattibile, rivalutazione degli elementi probatori ponderati dai Giudici di merito.

Esiste un altro rilevante elemento che, secondo il Tribunale, rende inconsistente l’accusa e non permette di ritenere che i fatti si siano svolti secondo le modalità descritte dal Pubblico Ministero; non è stato accertato se le maestre potessero uscire dallo asilo senza che la loro assenza fosse notata dal personale scolastico ed a chi venivano affidati i piccoli rimasti senza assistenza.

A questo fondamentale, inquietante interrogativo, il Ricorrente non fornisce una spiegazione e non precisa se siano state disposte le investigazioni suggerite dal Tribunale per accertare la compatibilità del narrato dei piccoli con l’andamento scolastico; il Ricorrente si limita a ricordare che “le maestre si organizzavano come volevano” eludendo la problematica inerente alla possibilità che sfuggisse al controllo la sistematica (non sporadica, stante la pluralità degli abusi descritti dai genitori) assenza dalla scuola di insegnanti ed alunni.

Infine, deve rilevarsi come le intercettazioni telefoniche, le perquisizioni nelle abitazioni degli indagati e gli accertamenti effettuati sul loro personal computer hanno dato esito negativo in quanto non è stato rinvenuto alcunché a conforto della accusa.

Per le esposte considerazioni, la Corte ritiene che siano condivisibili le conclusioni del Tribunale circa la inadeguatezza delle investigazioni agli atti a giustificare una misura cautelare personale.

Il ricorso del Pubblico Ministero deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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